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Diffuse dall’Agenzia delle entratele regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, prot. 58793/2017, recante: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070», le Entrate stabiliscono un termine unico valido sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (D.Lgs n. 125/2015) sia per la trasmissione dei dati delle fatture prevista dal D.L. n. 78/2010 modificato dal D.L. n. 193/2016. Per semplificare il più possibile gli adempimenti, pertanto, l’invio dei dati delle fatture previsto dal D.Lgs n. 127/2015 può essere effettuato entro il 16 settembre 2017, per il primo semestre dell’anno in corso, ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, inoltre, stabilisce che i dati acquisiti verranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. In questo modo sarà possibile instaurare un dialogo tra l’Agenzia e i contribuenti prima dell’invio della dichiarazione, nel caso emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

I termini per l’invio

 

Il Provvedimento ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) con i nuovi termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (di cui agli articoli 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) stabiliti dal decreto “Milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). In sintesi:

 

Tipo di comunicazione 1° anno di applicazione (2017) A regime  
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 D.L. n. 78/2010) 1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 20181° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 127/2016) 1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 20181° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis D.L. n. 78/2010) 1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

 

(Cfr., comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017)

 

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