In arrivo la proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP

Il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto ‘Ristori Quater’, in corso di adozione.

Inoltre sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. Per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP sarà prorogato al 30 aprile 2021.

Analoga proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge “Ristori bis e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall’articolo 6 del decreto-legge “Ristori bis”.

Il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre, assicurando in tal modo dieci giorni in più ai contribuenti e agli intermediari. (Così, comunicato stampa Mef n. 26927 novembre 2020)




Disciplinato l’impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni

 

L’articolo 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, semplifica il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica, modificando l’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 che disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni.

In particolare, la lettera a), comma 1, dell’articolo in esame stabilisce che, per i soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca dell’abilitazione.

Si ricorda che il richiamato articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 stabilisce che le dichiarazioni sono presentate all’Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., anche tramite soggetti abilitati. Ai sensi del comma 4, l’abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

La lettera b) prevede la possibilità per il contribuente/sostituto d’imposta di conferire all’intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest’ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere. A tal fine l’intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, «anche se non richiesto», l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto intermediario si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta.

 

 




Società tra commercialisti o consulenti del Lavoro tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per le successioni anche ingegneri, architetti e “agenzie”

Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616, inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), del D.P.R. 322/98, n. 322, le società tra professionisti iscritte negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro e, limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione, quelle iscritte all’albo dei Geometri e Geometri laureati. Inoltre, viene modificato l’articolo 15 del decreto 31 luglio 1998 al fine di ammettere le società tra professionisti iscritte all’albo dei Geometri e Geometri laureati allo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte.

Infine, gli iscritti all’albo degli Ingegneri e gli iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di “Architetto” o “Architetto iunior”, anche riuniti in forma associativa, nonché le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici (purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,) sono inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, limitatamente alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali.

Questo il testo del provvedimento:

“1. Società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183

1.1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica di cui all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si considerano altri incaricati della trasmissione delle stesse:

a) le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

b) le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.

1.2. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Geometri e dei Geometri laureati.

1.3. Nell’articolo 15, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) tramite gli iscritti all’albo professionale dei Geometri e Geometri laureati, anche riuniti in forma associativa o tramite società tra professionisti iscritte al medesimo albo;”

2. Iscritti all’albo degli Ingegneri e all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Agenzie di pratiche amministrative

2.1. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, anche riuniti in forma associativa:

a)  gli iscritti all’albo degli Ingegneri,

b) gli iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di “Architetto” o “Architetto iunior”,

c) le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica”.

Link al testo integrale del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616, recante: «Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti», pubblicato il 09.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico: il D.M. per le definizioni, criteri, responsabilità, incompatibilità e sanzioni

Link al testo del Decreto del Ministero della Giustizia dell’8 febbraio 2013, n. 34, recante: «Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06/04/2013




Intermediari: al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

Il comunicato di proroga per professionisti abilitati e Caf
Il comunicato di proroga per professionisti abilitati e Caf

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili agli intermediari le segnalazioni sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2013. La scadenza per fornire un riscontro è stata fissata al prossimo 16 ottobre 2017. Anche per questi adempimenti è quindi confermata la sospensione feriale dei termini. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017)




Sanzioni ex art.7-bis del D.Lgs. 241/97 agli intermediari: in arrivo le segnalazioni di irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali anno 2013

079017DA partire dal 24 luglio p.v. e nei giorni immediatamente successivi l’Agenzia delle Entrate provvederà, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari le irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall’incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria con riferimento all’anno 2013.

Gli intermediari potranno utilizzare l’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile all’interno del portale Entratel, per fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto.

Attraverso lo stesso canale, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria in relazione ai casi segnalati.

Qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione telematica, si procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.lgs. 241/97 da parte della Direzione Regionale competente.

Si invitano, pertanto, gli intermediari a verificare, nei giorni successivi al 24 luglio, la eventuale presenza di tali segnalazioni sul portale Entratel. (Comunicato del 10 luglio 2017, pubblicato nel sito web http://www.agenziaentrate.gov.it/)




Precompilata “fai da te”. C’è tempo fino al 22 luglio 2016. Gli uffici delle Entrate sono pronti a fornire assistenza a chi non ha dimestichezza con il Pc

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un nuovo servizio di assistenza dedicato alla precompilata, in vista della scadenza del 22 luglio 2016, ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi. Sono state attivate, infatti, diverse postazioni web self service in molti uffici territoriali per fornire ai cittadini assistenza per l’invio della dichiarazione.

La mappa degli uffici dove sono presenti le postazioni, insieme agli orari degli sportelli, è disponibile all’indirizzo:

http://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/postazioni-di-assistenza.

Il servizio è rivolto ai cittadini che non hanno confidenza con gli strumenti informatici che potranno così accedere ai servizi telematici, alla propria dichiarazione e ricevere allo stesso tempo, in caso di difficoltà, supporto da parte dei funzionari del Fisco.

Le postazioni self service

Tramite le postazioni self service, il contribuente, in possesso delle credenziali di accesso (codice Pin o Spid o credenziali Inps), in autonomia o con l’aiuto di un funzionario, potrà accedere alla dichiarazione precompilata, visualizzare i dati, modificarla o accettarla e inviarla. Attraverso la postazione self service il contribuente potrà accedere anche al proprio cassetto fiscale, controllare i dati della propria dichiarazione e verificare le anomalie segnalate dall’Agenzia.

L’assistenza online

È sempre attivo il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato all’assistenza sulla precompilata, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it.

All’interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione e, nella sezione delle Faq, le risposte alle domande più frequentemente poste dai contribuenti. Sul canale Youtube dell’Agenzia è disponibile anche un video tutorial all’indirizzo https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo, tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (ENS), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2016)




Trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati: in arrivo le segnalazioni di irregolarità

A partire dal 21 luglio p.v. e nei giorni immediatamente successivi l’Agenzia delle Entrate provvederà, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari le irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall’incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria con riferimento agli anni 2013/2014.

Gli intermediari potranno utilizzare la nuova versione dell’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile all’interno del portale Entratel, per fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto.

Attraverso lo stesso canale, le Direzioni Regionali comunicheranno agli interessati l’esito dell’istruttoria in relazione ai casi segnalati. Qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione telematica, si procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 241/97.

Si invitano, pertanto, gli intermediari a verificare, nei prossimi giorni, la eventuale presenza di tali segnalazioni sul portale Entratel.