ETS, governance interna e RUNTS: con la Nota MinLavoro n. 5003/2026 chiarimenti su autonomia statutaria e presidi di democraticità, trasparenza e corretto adempimento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 5003 del 27 marzo 2026, affronta alcuni aspetti applicativi di particolare rilievo nella disciplina del Terzo settore, offrendo un quadro interpretativo che investe tanto la fisiologia dei rapporti associativi quanto i profili organizzativi e “pubblicitari” degli enti iscritti o iscrivendi nel RUNTS. Il documento di prassi risponde a 5 quesiti concernenti l’esame dei libri sociali, la qualificazione come volontaria dell’attività resa dai titolari di cariche sociali, la remunerazione dei componenti dell’organo amministrativo, la nomina di membri supplenti dell’organo di controllo e, infine, il regime della delega a terzi per il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni nel Registro unico.

 

 

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L’intervento interpretativo, sollecitato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si colloca in un contesto più ampio di progressivo assestamento della disciplina degli ETS. Ne sono indice, su piani diversi ma convergenti, sia il recente D.M. 2/2026, che ha aggiornato il D.M. n. 106/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1888) in materia di funzionamento del RUNTS, recependo – tra l’altro – la possibilità di presentazione della domanda di iscrizione e di aggiornamento delle informazioni anche tramite soggetto terzo delegato, sia il successivo D.M. 18 febbraio 2026 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1891) sul nuovo Modello E di rendiconto per cassa in forma aggregata. Si delinea, in tal modo, una linea regolatoria unitaria: alleggerire gli oneri amministrativi e procedurali ove compatibile con la struttura del sistema, ma senza arretrare sul terreno della trasparenza, della tracciabilità degli adempimenti e della affidabilità delle informazioni rilevanti per il RUNTS e, più in generale, per il corretto funzionamento degli enti del Terzo settore.

 

A) Esame dei libri sociali: diritto statutariamente regolabile, ma che non può essere negato

 

Sul primo quesito, concernente l’articolo 15, comma 3, del Codice del Terzo settore, il MinLavoro assume una posizione netta: il diritto degli associati o aderenti di esaminare i libri sociali è espressione diretta della natura democratica, partecipativa e trasparente degli ETS e, pertanto, non può essere sacrificato da una clausola statutaria che ne sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta. La funzione del diritto è chiaramente individuata nella garanzia di informazione, controllo diffuso e verifica dell’operato degli organi sociali.

Nella Nota ministeriale, tuttavia, si evidenzia che il diritto di esame non è concepito come potere assoluto e incondizionato del singolo associato, ma come facoltà da esercitarsi secondo correttezza e buona fede, in modo da non compromettere il regolare funzionamento dell’ente. Da qui la piena legittimazione di regole statutarie che ne disciplinino le modalità, anche in termini non analitici, purché tali regole non si risolvano in ostacoli tali da svuotarlo nella sostanza. Il Ministero richiama, a titolo esemplificativo, l’inammissibilità di richieste generiche o indeterminate capaci di paralizzare l’attività dell’ente, e al contempo riconosce la necessità di contemperare il diritto di consultazione con la tutela della riservatezza, specie in presenza di dati personali, sanitari o di contenuti suscettibili di rilievo penale.

Particolarmente interessante è il passaggio dedicato agli enti organizzati su più livelli. In simili strutture, una previsione statutaria che riservi l’accesso ai libri degli organi di vertice non ai singoli associati di base, ma a loro rappresentanze o delegazioni, può ritenersi ragionevole, purché non si traduca in opacità irragionevole o in ostacolo sostanziale all’esercizio del controllo. La democraticità, in questa chiave, non richiede necessariamente una consultazione indiscriminata e atomistica, ma esige che i meccanismi predisposti restino effettivamente idonei a garantire informazione e controllo.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve ritenere non ammissibile una clausola statutaria che sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta dei libri sociali di uno o più specifici organi, previsione che si pone in oggettivo contrasto con il dettato della norma e con la sua ratio.”

 

Sul piano operativo, la Nota suggerisce una linea di prudenza: disciplinare l’accesso sì, ma con criteri di ragionevolezza, predeterminazione e proporzionalità; prevedere eventualmente limiti, oscuramenti o filtri organizzativi; evitare, invece, qualunque costruzione che trasformi il diritto di consultazione in un mero simulacro. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per i soci di far valere in sede giudiziale la tutela dei propri diritti.

 

B) Attività volontaria e titolarità di carica sociale: gratuità necessaria, ma non sufficiente

 

Il secondo chiarimento riguarda il rapporto tra attività volontaria e titolarità di carica sociale. MinLavoro, richiamando espressamente una precedente Nota, la n. 6214 del 9 luglio 2020, conferma che l’attività di volontariato non coincide soltanto con quella direttamente riferita allo svolgimento di attività di interesse generale, ma può comprendere anche l’attività resa nell’esercizio di una carica sociale, in quanto strumentale all’attuazione dell’oggetto sociale dell’ente. Si tratta di un passaggio importante, perché evita di relegare il volontariato alla sola sfera “esecutiva” o “operativa” dell’ente e ne riconosce la possibile dimensione organizzativa e gestoria.

Il Ministero insiste però su un punto decisivo: la gratuità non basta da sola a qualificare come volontaria l’attività resa dal titolare della carica. Occorre che ricorrano in concreto i requisiti di cui all’articolo 17, comma 2, del Codice e, in particolare, quel carattere di apporto spontaneo, personale e disinteressato che connota il volontariato in senso proprio. La Nota n. 5003/2026 riprende qui, sviluppandola, la linea già espressa nella citata nota del 2020: il tempo e le capacità del soggetto possono essere spesi sia nell’organizzazione interna sia nello svolgimento di attività di interesse generale, senza che l’una dimensione escluda l’altra.

La risposta enuclea, inoltre, alcuni corollari. Anzitutto, il volontario non può ricavare alcun vantaggio economico, nemmeno indiretto. In secondo luogo, non possono coesistere, con riferimento al medesimo ente, la posizione del volontario e quella del prestatore di lavoro o d’opera retribuito. Tale incompatibilità era già stata ribadita dalla Nota n. 6214/2020 e viene qui confermata. Infine, l’ente che si avvale di volontari, anche occasionali, è tenuto all’obbligo assicurativo per infortuni, malattie e responsabilità civile verso i terzi.

Interessante è anche la precisazione sulla mancata inclusione tra i volontari dell’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali: il Ministero ne individua la ratio nella volontà di non caricare inutilmente l’ente di adempimenti e costi in presenza di apporti trascurabili per frequenza e impegno. Il legislatore, cioè, distingue volutamente la collaborazione episodica dalla vera e propria prestazione volontaria, che implica una più intensa dimensione di “dono” di sé.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Tale tempo e capacità possono essere impiegati sia nell’ambito dell’organizzazione dell’ente sia propriamente nello svolgimento di attività di interesse generale, senza che necessariamente l’una cosa escluda o limiti l’altra.”

 

Per gli enti, il chiarimento impone un’attenta verifica delle qualificazioni soggettive utilizzate nella gestione interna: non ogni amministratore gratuito è automaticamente volontario; se però l’ente lo considera tale, ne discendono obblighi assicurativi, regole di incompatibilità e limiti stringenti sul piano economico.

 

C) Remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione: ammissibile per gli ETS diversi dalle ODV anche senza clausola statutaria espressa, salvo divieto

 

Sul tema della remunerazione degli amministratori, il Ministero opera una distinzione netta tra ODV e altri ETS. Solo per le organizzazioni di volontariato, infatti, l’articolo 34, comma 2, del Codice del Terzo settore impone il principio della gratuità delle cariche sociali, con la sola eccezione dei componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali. Per tutti gli altri ETS, invece, il Ministero ritiene ammissibile che l’assemblea deliberi un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione anche se tale compenso non è previsto in modo espresso dallo statuto, purché quest’ultimo non contenga un divieto esplicito di remunerazione.

Il chiarimento è rilevante perché esclude la necessità di una base statutaria positiva per ogni forma di remunerazione della carica, facendo invece leva sull’assenza di un divieto statutario e, soprattutto, sul rispetto dei criteri fissati dall’articolo 8 del Codice, a presidio del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. Ciò significa che il problema non è tanto la remunerabilità in sé della funzione amministrativa, quanto la congruità e coerenza del compenso rispetto alla natura dell’ente e ai limiti legali di non lucratività.

Sotto questo profilo, il coordinamento con la Nota n. 6214/2020 è particolarmente utile. Già allora il Ministero aveva chiarito che, per gli ETS diversi dalle ODV, la previsione di un compenso a favore dei titolari di cariche sociali è rimessa all’autonoma scelta dell’ente, da esercitarsi nel rispetto dell’articolo 8, comma 3, lettera a), del CTS. La Nota n. 5003/2026 si pone, dunque, in linea di continuità con quell’impostazione, rafforzandone la valenza applicativa.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Per tutti gli ETS diversi dalle ODV, si deve ritenere ammissibile che l’organo assembleare deliberi un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione, anche se tale compenso non è espressamente previsto dallo statuto, purché dallo stesso non sia espressamente vietata la remunerazione della carica sociale.”

 

Il chiarimento suggerisce una duplice cautela. Da un lato, gli enti che intendano precludere in radice ogni compenso dovrebbero esplicitarlo chiaramente nello statuto. Dall’altro, gli enti che ammettono la remunerazione devono comunque presidiare la congruità del compenso deliberato, anche mediante verbalizzazioni e criteri oggettivi, per evitare che l’erogazione possa essere riletta come utilità indiretta incompatibile con il regime degli ETS.

 

D) Membri supplenti dell’organo di controllo: la nomina è possibile solo se prevista dallo statuto e il RUNTS va aggiornato solo al momento del subentro

 

Di notevole interesse pratico è il chiarimento dedicato ai membri supplenti dell’organo di controllo. L’articolo 30 del Codice del Terzo settore non contempla espressamente tale figura; il MinLavoro ritiene tuttavia che, in forza dell’articolo 21 del Codice, che rimette allo statuto le norme sull’ordinamento e funzionamento dell’ente, sia rimessa all’autonomia statutaria la facoltà di prevedere o meno la nomina di supplenti. La conseguenza è molto chiara: solo una espressa previsione statutaria legittima l’assemblea alla loro nomina.

Una volta ammessa la figura, il MinLavoro ritiene applicabile l’articolo 2401 del codice civile, per effetto del rinvio di cui all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. Il supplente subentra in caso di morte, rinuncia o decadenza del titolare e l’assemblea dovrà poi procedere all’integrazione dell’organo, con nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari. Il nuovo componente scadrà insieme agli altri in carica, secondo il principio di unitarietà della durata del collegio.

D’interesse, poi, il chiarimento sul piano pubblicitario. Il RUNTS deve essere aggiornato solo quando il componente supplente diviene effettivo; i supplenti, in quanto tali, non devono essere iscritti nel Registro, giacché la disciplina regolamentare fa riferimento ai titolari delle cariche sociali e non agli eventuali sostituti potenziali. La soluzione appare coerente sia col dato letterale sia con l’esigenza di evitare oneri informativi sproporzionati. Ciò non esime, però, dall’obbligo di verificare, già al momento della designazione, il possesso da parte del supplente dei requisiti richiesti per i componenti titolari, così da garantire la regolare composizione dell’organo al momento del subentro.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Pertanto, solo un’espressa previsione statutaria in tal senso legittima il competente organo assembleare alla nomina del supplente (o dei supplenti).”

 

In pratica, se si vuole assicurare continuità all’organo di controllo senza convocazioni urgenti o disfunzioni funzionali, la figura del supplente va costruita statutariamente; in difetto, non vi è spazio per soluzioni di fatto o per nomine assembleari non assistite da base statutaria. Sul versante RUNTS, invece, il chiarimento delimita in modo utile gli obblighi pubblicitari e consente di evitare comunicazioni superflue.

 

E) Delega a terzi per deposito atti e aggiornamento RUNTS: l’adempimento è delegabile, la sanzione amministrativa resta in capo agli amministratori

 

L’ultima risposta contenuta nella Nota affronta il tema, assai sensibile nella pratica, della delega a terzi per il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni sul RUNTS. Il Ministero ricostruisce il quadro normativo risultante dall’intervento della legge 4 luglio 2024, n. 104, che ha modificato l’articolo 47, comma 1, del Codice del Terzo settore, e dalle conseguenti modifiche regolamentari apportate al D.M. n. 106/2020 dal D.M. n. 2/2026 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1888). La delega viene letta come strumento di semplificazione amministrativa, volto ad alleggerire il carico operativo del legale rappresentante e degli amministratori.

Il punto più significativo riguarda però il regime delle responsabilità. Il Ministero afferma che, qualora il delegato non rispetti le tempistiche di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 48, comma 5, del Codice, in collegamento con l’articolo 2630 del codice civile, è applicabile soltanto agli amministratori e non anche al delegato. La conclusione è fondata sul principio di tipicità dell’illecito amministrativo. Il delegato potrà eventualmente rispondere nei confronti del delegante sul piano privatistico, quale mandatario inadempiente, ma questa responsabilità resta estranea alla sfera del RUNTS e dei relativi uffici.

La distinzione, tutt’altro che teorica, è essenziale. Essa chiarisce che la delega non determina uno spostamento della titolarità dell’obbligo pubblicistico né della connessa responsabilità sanzionatoria. In altri termini, l’ente può esternalizzare la materiale esecuzione dell’adempimento, ma non il presidio giuridico del corretto e tempestivo aggiornamento delle informazioni rilevanti. Ne discende l’opportunità, sul piano contrattuale, di disciplinare con cura i rapporti con il delegato, prevedendo termini, verifiche e clausole di responsabilità per il caso di ritardo o omissione.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato.”

 

Il chiarimento delimita con precisione il rapporto tra semplificazione procedurale e responsabilità. La delega diventa così uno strumento utile, ma non neutro: alleggerisce l’attività materiale, non il dovere di vigilanza dell’ente sui propri obblighi pubblicitari.

 

Considerazioni conclusive

 

La Nota n. 5003 del 27 marzo 2026 merita attenzione perché fornisce indicazioni immediatamente utilizzabili nella prassi statutaria e gestionale degli ETS. La linea di fondo è chiara: ammesse differenziazioni organizzative, mediazioni rappresentative, supplenze, deleghe e forme di remunerazione, ma soltanto quando esse non si traducano in compressione dei diritti associativi, in aggiramento dei presidi di trasparenza o in sviamento dei principi di non lucratività.

L’autonomia statutaria è ampia, ma non neutrale; deve sempre restare compatibile con la funzione dell’ente, con la tutela della base sociale e con l’affidabilità delle informazioni rilevanti per il RUNTS.

 

Riepilogo

TEMA PRINCIPALE SINTESI CONTENUTI
Diritto di esame libri sociali Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; clausole statutarie che lo vietano sono incompatibili.
Attività volontaria e cariche sociali Chiarimenti su attività volontaria e titolarità cariche sociali negli ETS.
Remunerazione amministratori Regole e limiti per la remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione.
Organo di controllo e membri supplenti Indicazioni su composizione e nomina, inclusi membri supplenti.
Delega per deposito atti e aggiornamenti RUNTS Profili di responsabilità del delegato per atti e aggiornamenti presso il RUNTS.

 

Prassi richiamata:

 

ETS: i libri sociali restano sempre accessibili ai soci, la carica può assumere natura volontaria se gratuita, gli amministratori possono essere remunerati fuori dalle ODV e la delega RUNTS non trasferisce al terzo la responsabilità in tema di sanzioni

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – n. 5003 del 27 marzo 2026, con oggetto: TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore – Libri sociali – Diritto di esame degli associati – Attività volontaria e titolarità di carica sociale – Remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione – Organo di controllo – Nomina dei membri supplenti – RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) – Delega al terzo per il deposito di atti e per l’aggiornamento delle informazioni – Profili di responsabilità del delegato – Articoli 8, 15, comma 3, 17, comma 6, 21, 30, 34, comma 2, 47, comma 1, e 48, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articolo 4, comma 1, lettera i), della legge 4 luglio 2024, n. 104 – Articoli 8, comma 2-bis, e 20, comma 6, del DM 15 settembre 2020, n. 106, come modificato dal DM 2/2026 – Articolo 2401 del codice civile – Articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Articolo 2630 del codice civile.

 

Enti del Terzo settore: la carica sociale può integrare attività di volontariato se gratuita e incompatibile con prestazioni retribuite; nelle ODV tutti gli amministratori devono provenire dalla base associativa e le modifiche statutarie richiedono quorum rafforzati effettivi

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – n. 6214 del 9 luglio 2020, con oggetto: TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore – Volontariato – Incompatibilità con prestazioni retribuite – Titolarità di cariche sociali – Organizzazioni di volontariato – Nomina dei componenti dell’organo di amministrazione – Partecipazione di enti pubblici alla base associativa – Modifiche statutarie – Quorum assembleari – Articoli 4, comma 2, 8, commi 2 e 3, lettera a), 17, 25, comma 2, 26, 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 21, comma 2, e 2397 del codice civile.

 




Aggiornato il Decreto Runts del 2020. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 2/2026 recante modifiche al D.M 106/2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026 che modifica il Decreto n. 106 del 15 settembre 2020. Il decreto contiene disposizioni modificative e integrative del cd. decreto Runts, che, come è noto, definisce le procedure per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro stesso e il Registro delle imprese, con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Il fine è quello di assicurare omogeneità dei procedimenti e conoscibilità degli elementi informativi su tutto il territorio nazionale. Tali procedimenti sono attribuiti all’esclusiva competenza degli Uffici regionali del RUNTS per quel che concerne ODV, APS, enti filantropici, SOMS minori e altri ETS. Sono attribuiti all’Ufficio statale del RUNTS i procedimenti relativi alle reti associative.

Le modifiche introdotte vanno nella direzione della semplificazione, della trasparenza e della pubblicità dei dati del RUNTS, rispettando la necessità di aggiornare il Decreto preesistente 106/2020 con il recepimento delle modifiche apportate dall’articolo 4 della Legge 104 del 4 luglio 2024, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del Terzo settore») e dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809).

 

Il delegato del rappresentante legale

 

La novità più rilevante è l’introduzione, all’art.8, comma 2-bis, del D.M. 106/2020 (in linea con l’art. 47 Codice Terzo Settore), della figura del delegato del rappresentante legale, introdotta per rispondere alle esigenze operative degli enti. Si tratta di un soggetto fiduciario a cui il rappresentante legale dell’ente o il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce (su specifico mandato) conferiscono una delega a gestire nel RUNTS le proprie pratiche.

La delega può essere di 2 tipi:

  • delega alla compilazione e invio; il delegato può limitarsi a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica; è in capo al delegante la sottoscrizione della distinta assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato e documentato;
  • delega alla compilazione, sottoscrizione e invio; il delegato, se espressamente autorizzato può compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare egli stesso l’istanza. In tal caso assume in prima persona la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (ove gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).

 

La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione (ad esempio di modifiche statutarie o di cariche sociali), cancellazione, accreditamento al 5×1000 e deposito dei bilanci. La delega è conferibile e revocabile online tramite il portale, che genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica.

Il decreto introduce inoltre diverse disposizioni per snellire alcuni adempimenti, perseguendo l’obiettivo della semplificazione, del miglioramento della digitalizzazione dei processi e della procedimentalizzazione di alcune procedure.

 

Di seguito solo alcune delle novità introdotte.

 

Modifica dei termini per il deposito dei bilanci

 

L’art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 è modificato nel senso che il termine per il deposito del bilancio d’esercizio non è più fissato alla data fissa del 30 giugno, ma viene stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questa modifica recepisce l’art. 48, comma 3, del CTS e favorisce gli enti che hanno un esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare.

 

Aggiornamento annuale dei dati sociali

 

Modifica l’art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 nel senso che le informazioni relative al numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati possono essere aggiornate una sola volta l’anno, entro il 30 giugno. L’aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati già presenti nel sistema. Si evidenzia che, in ossequio al principio di trasparenza, l’obbligo di fornire informazioni sulla base associativa e sul numero di volontari/lavoratori viene esteso a tutti gli ETS (non solo APS e ODV) per garantire maggiore conoscibilità degli assetti, modificandosi in tal senso l’art.8, comma 6, lett. r) D.M. 106/2020.

 

Procedure per l’acquisto della Personalità Giuridica

 

Il decreto opera una modifica all’art. 17 del D.M 106/2020. Per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al Runts, la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente (per gli enti dotati di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale o se l’ente sia soggetto a revisione legale); mentre l’art. 16, comma 2, modificato chiarisce che il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l’uso dell’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente come prova della disponibilità finanziaria dello stesso

 

Cancellazione dal Runts

 

Viene introdotto all’art. 23, comma 1, la lett. a-bis) che contempla l’ipotesi di un ente che, deliberato lo scioglimento non abbia la necessità di attivare una procedura di liquidazione al fine di definire rapporti e chiudere le posizioni debitorie e creditorie; in tale ipotesi l’art. 24 comma 3, come modificato precisa che la cancellazione opera una volta fornita la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere dell’Ufficio Runts.

 

Devoluzione del Patrimonio

 

Vengono dettagliate all’art. 25 del D.M. 106/2020 le procedure relative alla devoluzione del patrimonio distinguendo i casi di cancellazione di cui all’art.23 e se l’ente sia tenuto all’obbligo devolutivo dell’intero patrimonio residuo o dell’incremento patrimoniale. Si esplicita in tale ultima ipotesi, al secondo comma dell’art. 25, il principio per cui l’incremento patrimoniale da devolvere si riferisce non solo al periodo d’iscrizione al Runts ma si estende a quello riguardante gli esercizi in cui l’ente risultava iscritto, senza soluzione di continuità con l’iscrizione al Runts, nei registri pregressi (ODV, APS, Onlus). Al momento della presentazione della richiesta di cancellazione dell’ente va allegata contestualmente una richiesta di parere devolutivo (nuovo comma 1-bis) e la documentazione economico-patrimoniale dell’ente (commi 1-ter e 1-quater). Anche su questo tema è stato previsto un regime semplificato per gli enti di più piccole dimensioni (con entrate annue non superiori a 60mila euro), i quali potranno presentare, al posto della suddetta documentazione economico-patrimoniale, una dichiarazione sostitutiva. In tutti i casi di sussistenza di un patrimonio da devolvere, la richiesta di parere dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte dell’ETS (o degli ETS) beneficiari.

 

Comunicazioni e notifiche

 

All’art. 6, comma 3 del D.M. 106/2020 la novella stabilisce che il portale RUNTS resta il canale prioritario di comunicazione tra gli enti e gli uffici del Runts; viene ammesso l’uso della PEC per le interlocuzioni necessarie con gli enti già cancellati dal registro (ad esempio per completare la devoluzione del patrimonio). Importante è evidenziare che viene introdotto l’obbligo per gli enti di dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata, non potendosi più indicare quello appartenente a un diverso soggetto (come ad esempio quello del rappresentante legale o di un fondatore o di un associato).

 

I comitati

 

Gli articoli 15, 16 e 17 novellati, nel recepire la circolare MLPS n. 5/2025, includono, accanto alle forme giuridiche delle fondazioni e delle associazioni, anche quella del comitato che assumendo la qualifica di ETS potrà anche acquisire, a norma dell’art. 22 CTS, la personalità giuridica.

 

Modelli standard di statuto e altre novità

 

Per beneficiare della riduzione dei tempi procedimentali (prevista dall’art. 47, comma 5 del CTS), l’ente dovrà semplicemente indicare espressamente nell’istanza di aver adottato un modello statutario standard (art. 6 DM 2/2026). Viene chiarito inoltre che un ente non può essere iscritto contemporaneamente nella sezione “Reti Associative” e in quella residuale “Altri ETS”, poiché la prima è considerata un ETS tipico (art. 16 D.M. 2/2026). Tra i documenti da depositare sono aggiunti a quelli già indicati all’art. 20 comma 1, lett. b) D.M. 106/2020 anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti e per le fondazioni anche la delibera di approvazione del bilancio ad uso dell’ufficio Runts.

In conseguenza della soppressione dell’anagrafe delle ONLUS a decorrere dal primo gennaio 2026 viene esplicitato che il 31 marzo 2026 è il termine ultimo entro il quale gli enti già iscritti nella predetta anagrafe potranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS (o al Registro delle imprese), al fine di acquisire la qualifica di ETS non dovendo in tal caso devolvere il proprio patrimonio.

 

Le nuove funzionalità legate al Decreto n. 2/2026 saranno operative, per il necessario adeguamento del sistema informatico, a partire dal 9 aprile 2026.




Comitati ed enti del Terzo settore: ammessa l’iscrizione al RUNTS anche senza personalità giuridica e applicabile il procedimento ex articolo 22 CTS per l’acquisto della personalità giuridica, con patrimonio minimo allineato a quello delle fondazioni

 

Aggiornamento del 20 Marzo 2026 

La soluzione interpretativa accolta dalla Circolare n. 5 del 26 marzo 2025 ha successivamente trovato un espresso consolidamento sul piano regolamentare con il D.M. 13 gennaio 2026, n. 2, (cfr. artt. 10, 11 e 12) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, il quale, intervenendo sul D.M. n. 106/2020, ha esteso ai comitati le disposizioni regolamentari in materia di iscrizione e di acquisto della personalità giuridica mediante RUNTS. In particolare, l’inserimento della figura del comitato negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento attuativo recepisce in via positiva l’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore a tale fattispecie organizzativa, superando definitivamente ogni residuo dubbio interpretativo circa la possibilità che il comitato, ove in possesso dei requisiti dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017, possa non solo conseguire la qualifica di ETS, ma altresì acquisire la personalità giuridica attraverso il procedimento speciale fondato sull’iscrizione nel RUNTS. Il passaggio dalla prassi amministrativa alla fonte regolamentare attribuisce così stabilità sistematica a una lettura inclusiva del perimetro soggettivo del Terzo settore, coerente con i principi della legge delega n. 106/2016 e con la logica non concessoria del modello delineato dall’articolo 22 CTS.

 

Con Circolare n. 5 del 26 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene sul tema dell’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore ai Comitati già in possesso di personalità giuridica che intendono iscriversi al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) o a quelli che intendono acquisire la personalità giuridica tramite l’iscrizione al Registro.

Dal Ministero viene offerta una lettura apertamente inclusiva della disciplina, attraverso la quale si consente ai comitati, già personificati o intenzionati a conseguire la personalità giuridica, di entrare a far parte del Terzo settore senza subire irragionevoli preclusioni derivanti dalla forma organizzativa adottata. Il documento non si limita a chiarire la mera iscrivibilità dei comitati al RUNTS, ma affronta anche il rapporto tra articolo 22 del Codice del Terzo settore e procedimento di riconoscimento ex decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, il tema del patrimonio minimo e quello, ulteriore, della devoluzione dei fondi nelle ipotesi previste dall’articolo 42 del codice civile.

La circolare si colloca nel quadro di una progressiva sistemazione interpretativa della categoria degli «altri enti del Terzo settore», rispetto ai quali il Ministero valorizza l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 quale norma-cardine di accesso al perimetro del Terzo settore. L’approccio seguito è significativamente sistematico: la forma giuridica del Comitato non è letta come elemento ostativo, ma come possibile contenitore organizzativo compatibile con la qualifica di ETS, purché risultino integrati i requisiti sostanziali di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, assenza di scopo di lucro, svolgimento di attività di interesse generale e iscrizione al RUNTS.

 

Il comitato può essere ETS: l’articolo 4 CTS prevale su una lettura tipologica restrittiva

 

Il primo chiarimento di rilievo riguarda la possibilità, che il Ministero del Lavoro considera ormai pacifica, di iscrivere nel RUNTS un comitato privo di personalità giuridica. La soluzione viene fondata sulla ampia formulazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo settore, che, accanto agli ETS “tipici”, ricomprende gli “altri enti di diritto privato diversi dalle società” in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma. In tale cornice, il comitato viene ricondotto alla sezione residuale di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), destinata agli «altri enti del Terzo settore».

Il Ministero rafforza la soluzione con tre argomenti convergenti. In primo luogo, richiama l’orientamento giurisprudenziale che riconosce al comitato, indipendentemente dalla personalità giuridica, la qualità di autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. In secondo luogo, valorizza il carattere altruistico e di interesse generale che emerge dall’articolo 39 del codice civile. In terzo luogo, sottolinea l’assenza dello scopo di lucro. Né assume rilievo ostativo il carattere tendenzialmente temporaneo del comitato, poiché anche gli ETS possono avere una durata limitata, come emerge dall’articolo 21, comma 1, del CTS.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Sulla base del cennato inquadramento generale si deve considerare pacificamente acclarata (come peraltro risulta da provvedimenti adottati da alcuni uffici del RUNTS) la possibilità che un comitato, privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS.”

 

Sul piano operativo, il passaggio è rilevante perché chiude lo spazio per letture amministrative eccessivamente formalistiche, che avrebbero potuto escludere dal Registro soggetti in concreto perfettamente compatibili con la nozione sostanziale di ETS. La circolare, dunque, consolida una lettura funzionale del Codice: il baricentro si sposta dalla nomen iuris alla verifica dei requisiti sostanziali.

 

La sezione RUNTS dei comitati è quella residuale degli “altri ETS”

 

Dopo avere affermato la compatibilità tra comitato e qualifica di ETS, il Ministero affronta il tema della corretta collocazione del soggetto all’interno del RUNTS. Sul punto la conclusione è definita “obbligata”: il comitato può accedere esclusivamente alla sezione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), riservata agli altri enti del Terzo settore. Ciò in quanto le sezioni speciali risultano incompatibili con la forma giuridica del comitato: ODV, APS e reti associative postulano una struttura associativa; gli enti filantropici, necessariamente dotati di personalità giuridica, possono assumere solo forma di associazione riconosciuta o fondazione; le società di mutuo soccorso richiedono, per definizione, una diversa conformazione soggettiva.

Di particolare utilità pratica è la precisazione con cui il Ministero invita a non confondere i comitati ex articolo 39 del codice civile con quei livelli territoriali di associazioni complesse che, sul piano organizzativo interno, assumono la denominazione di “comitati” pur mantenendo natura giuridica associativa. Il riferimento, tra gli altri, ai comitati territoriali della Croce Rossa Italiana o ai livelli territoriali di enti di promozione sportiva segnala la volontà di evitare improprie assimilazioni nominalistiche.

 

Punto centrale della risposta:

 

“L’individuazione della sezione deve ritenersi obbligata in quanto le categorie particolari di ETS risultano incompatibili con la forma giuridica di comitato, la quale rimane distinta dagli altri enti del libro primo del codice civile.”

 

L’indicazione ministeriale assume rilievo non solo classificatorio, ma anche sostanziale, poiché evita errori nella domanda di iscrizione e contribuisce a ordinare il rapporto tra figura civilistica del comitato e tassonomia interna del RUNTS.

 

Articolo 22 CTS applicabile anche ai comitati: il procedimento non è derogatorio, ma alternativo a quello del D.P.R. n. 361/2000

 

Il punto centrale della circolare è costituito dal chiarimento relativo all’applicabilità ai comitati dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore, vale a dire della procedura che consente l’acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS o, per i soggetti già personificati ex D.P.R. n. 361/2000, il conseguimento della qualifica di ETS.

Il Ministero prende le mosse da un’obiezione legata alla formulazione letterale delle disposizione in esame: l’articolo 22 del CTS menziona espressamente associazioni e fondazioni, mentre l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000 si riferisce più ampiamente anche alle “altre istituzioni di carattere privato”. Una lettura meramente testuale potrebbe, dunque, condurre a escludere i comitati dal meccanismo di cui all’articolo 22. La circolare, però, supera questa impostazione in chiave sistematica. Secondo il Ministero, il procedimento previsto dal Codice del Terzo settore non ha natura derogatoria rispetto a quello di cui al D.P.R. n. 361/2000, ma natura alternativa: mutano i soggetti destinatari, le amministrazioni competenti, le modalità di verifica, i requisiti patrimoniali e, soprattutto, il modello di acquisto della personalità giuridica, fondato non più su una logica concessoria tradizionale, ma sul meccanismo speciale costruito attorno al RUNTS.

Da qui la conclusione favorevole: negare l’accesso al procedimento di cui all’articolo 22 ai comitati si porrebbe in contrasto sia con i principi e criteri direttivi della legge delega n. 106 del 2016, sia con il principio costituzionale di eguaglianza formale. La circolare insiste, infatti, sull’“essenziale e irrinunciabile autonomia” che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore e considera irragionevole subordinare l’accesso alla disciplina ETS a una distinzione formale basata sulla sola disponibilità della personalità giuridica.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Una lettura sistemica delle norme richiamate deve tuttavia portare alla conclusione favorevole circa l’applicabilità dell’articolo 22 ai comitati.”

 

La portata applicativa del chiarimento è notevole. Il Ministero evita, infatti, un duplice effetto distorsivo: da un lato, impedire ai comitati già personificati di accedere al RUNTS come ETS; dall’altro, precludere ai comitati non personificati già iscritti o iscrivendi la possibilità di acquisire, tramite il Registro, anche la personalità giuridica. La soluzione accolta, oltre a essere coerente col sistema, rimuove aporie e disparità di trattamento difficilmente giustificabili.

 

Il comitato già dotato di personalità giuridica può acquisire la qualifica di ETS; quello già ETS può conseguire la personalità giuridica

 

La circolare non si limita a una generica apertura all’articolo 22, ma esplicita i due versanti dell’applicabilità. In primo luogo, il comitato già dotato di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 può conseguire la qualifica di ETS tramite iscrizione al RUNTS. In secondo luogo, il comitato privo di personalità giuridica, già iscritto o candidato all’iscrizione nel Registro, può acquisire la personalità giuridica attraverso il procedimento speciale previsto dal CTS. Proprio questa duplice possibilità consente al Ministero di neutralizzare quelle incongruenze sistemiche che deriverebbero da una lettura restrittiva della disciplina.

La circolare sottolinea, in particolare, che sarebbe irragionevole ammettere l’accesso al regime ETS per il comitato già personificato e negarlo a quello che intenda conseguire la personalità giuridica in via contestuale o successiva all’iscrizione, ovvero viceversa ammettere il comitato non personificato nel RUNTS e impedirgli di completare il proprio percorso organizzativo attraverso il meccanismo dell’articolo 22. L’argomentazione ministeriale, dunque, si muove chiaramente lungo una direttrice di parità di trattamento tra soggetti sostanzialmente omogenei.

 

Punto centrale della risposta:

 

“La lettura sopra esposta consente pertanto di evitare aporie sistemiche capaci di generare ingiustificate disparità di trattamento tra il comitato privo di personalità giuridica che può acquisire la qualifica di ETS e il comitato che, viceversa, intende acquisire personalità giuridica contestualmente alla qualifica di ETS o in un momento successivo.”

 

Per notai, professionisti e uffici RUNTS, la conseguenza pratica è evidente: nella gestione delle domande di iscrizione o delle istanze relative al riconoscimento della personalità giuridica occorre abbandonare un approccio meramente formalistico e valorizzare, invece, l’alternatività dei procedimenti e la piena compatibilità del comitato con entrambe le dimensioni – ETS e personalità giuridica.

 

Patrimonio minimo: per i comitati si assume la soglia di 30.000 euro prevista per le fondazioni

 

Una volta ammessa l’applicabilità dell’articolo 22 CTS ai comitati, si pone inevitabilmente il problema del patrimonio minimo necessario ai fini dell’acquisto della personalità giuridica. Su questo punto il Ministero compie una scelta interpretativa di particolare interesse: il parametro di riferimento deve essere quello di 30.000 euro previsto dal comma 4 dell’articolo 22 per le fondazioni. La ragione di tale opzione viene rinvenuta nella specifica fisiologia del comitato, nella cui evoluzione organizzativa assume rilievo primario l’elemento patrimoniale, legato alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi.

La circolare non assimila il comitato alla fondazione sul piano tipologico, ma individua nella struttura patrimoniale della fattispecie un elemento di prossimità funzionale tale da giustificare l’utilizzo di quel parametro come soglia minima. Si tratta di una soluzione che, pur non espressamente prevista dalla lettera dell’articolo 22, appare coerente con la logica complessiva della fattispecie e con la centralità del fondo raccolto nella definizione civilistica del comitato.

 

Punto centrale della risposta:

 

“All’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore anche ai comitati, è necessariamente collegato, inoltre, il tema dell’ammontare del patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell’evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le fondazioni.”

 

Dal punto di vista applicativo, l’indicazione è preziosa perché colma una lacuna che avrebbe potuto generare incertezza istruttoria e prassi difformi a livello territoriale. Resta naturalmente fermo che il patrimonio dovrà essere effettivo, adeguatamente documentato e coerente con la struttura e l’operatività concreta dell’ente.

 

Devoluzione dei fondi: i poteri dell’articolo 42 c.c. spettano all’ufficio RUNTS territorialmente competente

 

La circolare affronta, da ultimo, una questione ulteriormente sistematica: chi esercita, per i comitati iscritti nel RUNTS, i poteri che l’articolo 42 del codice civile attribuisce all’autorità governativa in materia di devoluzione dei fondi quando essi risultino insufficienti per il raggiungimento dello scopo originario, quando lo scopo divenga inattuabile o, ancora, quando, raggiunto lo scopo, residui una parte dei fondi raccolti.

Sul punto il Ministero attribuisce tali poteri all’ufficio del RUNTS territorialmente competente. Spetterà dunque a quest’ultimo individuare una destinazione diversa o ulteriore rispetto a quella prevista nell’atto costitutivo o nello statuto, ove la destinazione originaria non sia più concretamente attuabile. Anche qui la circolare mostra una chiara volontà di concentrare nel circuito RUNTS non solo le funzioni di iscrizione e controllo formale, ma anche quelle connesse alla fisiologia finale del rapporto tra ente e patrimonio destinato allo scopo.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Da ultimo, sempre nell’ottica dell’inquadramento sistematico della materia, si devono ritenere attribuiti all’ ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l’articolo 42 del Codice civile conferisce all’autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi.”

 

L’indicazione appare coerente con la centralità del Registro nel nuovo assetto del Terzo settore e consente di evitare incertezze sulla competenza amministrativa nelle fasi patologiche o finali della vita del comitato-ETS.

 

Considerazioni conclusive

 

La Circolare n. 5 del 26 marzo 2025 costituisce un documento di notevole rilievo sistematico, perché estende al comitato una lettura pienamente coerente con la logica sostanziale del Codice del Terzo settore. Il Ministero muove da una concezione inclusiva della nozione di ETS e, attraverso una lettura coordinata degli articoli 4, 22 e 46 del CTS con gli articoli 39, 41 e 42 del codice civile e con il D.P.R. n. 361/2000, giunge a una conclusione di forte impatto pratico: il comitato non è figura marginale o incompatibile con il Terzo settore, ma può pienamente accedere al relativo regime giuridico, anche sul versante della personalità giuridica.

Il documento ha il pregio di evitare disparità di trattamento e di sciogliere nodi interpretativi che avrebbero potuto condurre a esiti irragionevolmente differenziati tra comitati già personificati, comitati non personificati iscritti al RUNTS e comitati intenzionati a conseguire contestualmente personalità giuridica e qualifica di ETS. Al tempo stesso, la circolare completa il quadro applicativo dettando criteri anche in ordine al patrimonio minimo e alla devoluzione dei fondi.

Per gli operatori del Terzo settore, per i professionisti e per gli uffici RUNTS, la circolare rappresenta dunque un chiarimento di sistema, destinato a incidere stabilmente sulla prassi: la forma del comitato, se coerente con i requisiti sostanziali dell’articolo 4 CTS, non costituisce un limite all’ingresso nel Terzo settore, né sul piano della qualifica, né su quello della personalità giuridica.

 

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 5 del 26 marzo 2025, con oggetto: TERZO SETTORE – Comitati – Iscrizione nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) – Altri enti del Terzo settore – Acquisto della personalità giuridica – Procedimento alternativo a quello del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 – Patrimonio minimo – Devoluzione dei fondi residui – Articoli 4, comma 1, 22, commi 1, 1-bis e 4, e 46, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 39, 41 e 42 del codice civile – Articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 – Articolo 2, comma 1, lettere a) e c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

 




Migrazione delle Onlus verso il RUNTS. Iscrizione entro il 31  marzo 2026

Dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate è stata soppressa.

Entro o non oltre il 31 marzo 2026 le Onlus già iscritte all’Anagrafe, che intendono continuare ad operare come enti del Terzo settore e mantenere il diritto al contributo del cinque per mille dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

Entro il medesimo termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

Si ricorda inoltre che le Onlus che non si iscrivono al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Modalità di presentazione dell’istanza

 

L’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato raggiungibile al seguente link (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/), accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima.

Per le Onlus con personalità giuridica la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.

L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.

 

Iscrizione al RUNTS

 

Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione nella quale intende essere iscritta allegando:

Inoltre, si ricorda che – sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero con Note del 2 novembre 2020 n. 11560 e del 22 dicembre 2023 n. 14432 – laddove dagli ultimi due bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato due dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo.

La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017).

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, dovranno allegare il regolamento di cui all’articolo 14 del D.M. 106/2020.

 

Contributo cinque per mille

 

Ai fini della percezione del contributo sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS, comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del cinque per mille, secondo i termini e le modalità reperibili nella sezione “Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore”.




Terzo settore: dal 2026 fiscalità “a regime”. Dalle regole per l’iscrizione al Registro unico nazionale al “test di non commercialità” | Focus sui regimi forfetari

È online sul sito delle Entrate la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, con cui l’Agenzia fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). In particolare, il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di Iva. Il testo, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

 

Le modalità d’iscrizione al Runts

 

Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 

Il test di non commercialità

 

Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini IRES. Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. È comunque previsto un margine di tolleranza: l’attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Sul punto, il documento di prassi, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Nuovi regimi forfettari con soglia a 85mila euro

 

La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata. In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 CTS). Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85mila euro. Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2026)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026, con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA – TERZO SETTORE – Ets e Runts – Criteri di non commercialità IRES e qualificazione fiscale – Decorrenza Titolo X CTS dal 2026 – Abrogazione regime ONLUS e soppressione anagrafe – Nuovo regime forfettario per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale (Art. 86 CTS) – Semplificazioni e regole IVA per ODV/APS – Primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore – Artt. 79, 86, 102 e 104 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (CTS)




Modifiche al Codice del Terzo settore. Primi chiarimenti

L’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore», in vigore dal 3 agosto 2024, detta alcune importanti modifiche al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore. La novella legislativa interviene in particolare sulla disciplina contabile degli enti del Terzo settore, involgendo sia profili di carattere sostanziali che aspetti temporali. Con le modifiche in esame, il legislatore ha inteso perseguire l’obiettivo della semplificazione degli oneri amministrativi, avuto particolare riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali previsti.

Le modifiche, lettera per lettera, dell’unico comma articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104.

La lettera a) introduce un periodo, dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alla fine all’articolo 6, comma 1, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, volto a fissare le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale. È aggiunta una previsione che tratta delle attività diverse esercitate dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per tali enti è fatta salva la disposizione che stabilisce che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo-pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, ricevuti in qualità di associazione sportiva dilettantistica, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti che devono essere rispettati per iscriversi al citato Registro, ma solo a condizione che i medesimi proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche .

Si ricorda che citato articolo 6 del Codice del Terzo settore, dispone in particolare che, per gli enti del Terzo settore, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale è possibile a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche dal punto di vista delle risorse rispettivamente impiegate.

Il periodo aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento fa salva, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo-pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società̀ sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali. La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Si specifica che la disposizione introdotta rinvia, per la definizione di attività sportiva dilettantistica, all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, e all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2021. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36, all’interno dello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente previsto l’oggetto sociale, con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, in possesso dei necessari requisiti. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell’attività nei casi in cui l’attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

La lettera b) integra l’articolo 11, comma 3, del Codice del Terzo settore.

In particolare, all’articolo 11, comma 3, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del presente Codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580». Trattasi di disposizione che attribuisce efficacia costitutiva all’iscrizione delle fondazioni ed associazioni aventi la qualifica di impresa sociale nell’apposita sezione speciale del registro imprese. Il citato articolo 11 prescrive l’obbligo, per gli enti del Terzo settore, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Oltre che nel Registro unico nazionale, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che, per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In base alla novella di cui alla lettera b) in esame, l’iscrizione oggetto del comma 3 è efficace, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 22del Codice del Terzo settore. Riguardo alle fondazioni rientranti nel suddetto ambito, la medesima novella dispone che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del Codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.

La lettera c) modifica l’articolo 13 del Codice del Terzo settore.

La novella di cui al numero 1) eleva a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e limita la medesima possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica; la novella di cui al successivo numero 2) introduce, per tutti gli enti del Terzo settore (ivi compresi quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro;

La novella di cui al successivo numero 4) introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del Codice civile. Si evidenzia che la successiva lettera m), con una disposizione di coordinamento riferita alla novella di cui all’articolo 13 del Codice del Terzo settore, modifica l’articolo 87, comma 3, del Codice del Terzo settore. Nel testo modificato dalla novella di cui alla presente lettera m), il citato articolo 87, comma 3, prevede la possibilità, per gli enti del Terzo settore non commerciali e che non applichino il regime forfettario di cui all’articolo 86 del medesimo Codice, di adottare, in luogo della tenuta delle scritture contabili, il rendiconto per cassa ovvero per cassa in forma aggregata, qualora i proventi, comunque denominati, non superino i relativi limiti summenzionati; tale possibilità̀ prescinde dalla circostanza che l’ente abbia o meno personalità giuridica. Resta fermo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’attività commerciale eventualmente esercitata.

La lettera d) sostituendo il comma 4 dell’articolo 24 del citato Codice del Terzo settore, disciplinante l’assemblea delle associazioni del Terzo settore, dispone che salvo divieto espresso contenuto nell’atto costitutivo o nello statuto, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l’espressione del voto per corrispondenza.

La lettera e), reca alcune modifiche nell’articolo 30 (Organo di controllo), comma 2, del citato Codice del Terzo settore.

Le modifiche riguarda l’innalzamento dei limiti che rendono obbligatoria la nomina, per le associazioni del Terzo settore, dell’organo di controllo interno.

Si ricorda, che l’articolo 30  reca disposizioni in materia dell’organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore.

Ai sensi del comma 1, l’organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario nelle fondazioni del Terzo settore.

Ai sensi del comma 2, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l’organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro (ora 150.000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro (ora 300.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (ora 7 unità).

Ai sensi del comma 3, tuttavia, l’obbligo di nominare l’organo di controllo sulla base delle previsioni di cui al comma 2 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Le modifiche dettate dalla lettera e) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell’organo di controllo (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, portandoli, rispettivamente, a:

  • 150.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale;
  • 300.000 euro per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
  • 7 unità per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La lettera f), reca alcune modifiche nell’articolo 31 (Revisione legale dei conti), comma 1, del citato Codice del Terzo settore.

L’articolo 31 reca disposizioni sulla revisione legale dei conti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore.

Il comma 1 dispone che – fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 30 – le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (di cui al capo III del decreto legislativo n. 39/2010) quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro (ora 1.500.000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro (ora 3.000.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità (ora 20 unità).

Ai sensi del comma 2, tuttavia, l’obbligo di nominare l’organo di revisione legale dei conti sulla base delle previsioni di cui al comma 1 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Le modifiche dettate dalla lettera f) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:

  • 1.500.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale;
  • 3.000.000 euro per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate:
  • 20 unità per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La lettera g) apporta alcune modifiche nell’articolo 36 del Codice del Terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.

Il citato articolo 36 prevede che le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento (ora 20 per cento) del numero degli associati.

In base alla riformulazione operata dalla novella, viene elevata al venti per cento del numero degli associati la percentuale di lavoratori che può essere impiegata per lo svolgimento dell’attività̀ di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale e viene aggiunto l’inciso diretto a salvaguardare espressamente il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo settore, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. La modifica quindi intende consentire, nel rispetto della prevalenza dell’apporto volontario degli associati, la capacità delle APS di implementare lo svolgimento di attività di interesse generale, ricadenti in ambiti dotati anche di rilevanza sociale, senza trascurare i positivi effetti derivanti dall’incremento dei livelli occupazionali assicurati in tal modo dal Terzo settore.

La lettera h) inserisce un comma 2-bis nell’articolo 41 del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante le reti associative.

Ai sensi del richiamato articolo 41 del D.Lgs. n. 117/2017, le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

  • associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
  • svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (comma 1).

Viene poi stabilito (comma 2) che sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del Terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), disciplinante la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 41 dispone che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 (cfr. supra), o, con riferimento alle reti operanti nel settore della protezione civile, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso debba essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

La lettera i), concerne l’articolo 47, comma 1, del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La modifica interviene sul procedimento di iscrizione al RUNTS, prevedendo in coerenza con le regole civilistiche generali in tema di rappresentanza la possibilità che l’istanza di iscrizione possa essere presentata anche da un soggetto delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce.

La lettera l), modifica l’articolo 48 del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante il contenuto e l’aggiornamento del suddetto RUNTS.

La novella di cui al numero 1) della lettera l) interviene sul comma 3, primo periodo, dell’articolo 48, riguardante i termini di deposito dei rendiconti e bilanci e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente.

La novella modificativa in esame prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore debba avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e che, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (di cui all’articolo 13, comma 4), il citato deposito debba avvenire presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione degli indicati documenti contabili.

La novella di cui al numero 2) della lettera l) integra il comma 4 del citato articolo 48 del Codice del Terzo settore. Il suddetto comma 4 dispone che in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 48 nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. La novella specifica che il termine (non superiore, come detto, a centottanta giorni) deve essere non inferiore a trenta giorni.

La lettera m), va riferita alla novella di cui all’articolo 13 del Codice del Terzo settore (vedasi sopra lettera c).

La lettera n), inserisce il comma 15-bis nell’articolo 89 del Codice del Terzo settore (coordinamento normativo). Il nuovo comma prevede che le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano, in via principale, una o più attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del medesimo Codice, possano essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La disposizione estende la possibilità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore alle associazioni incluse nell’albo di cui all’articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010) che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità dì cui al medesimo articolo 937. In aggiunta è previsto che il requisito della strumentalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 117/2017 sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime

La lettera o), interviene sul comma 8 dell’articolo 101 (Norme transitorie) del Codice del Terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente. L’ipotesi prevista dalla norma vigente concerne la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale.

Con la novella di cui alla lettera o) si inseriscono alcuni periodi dopo il primo periodo del comma 8 sopra citato, diretti ad estendere le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente. La disposizione, è volta ad estendere anche ai trust dotati della qualifica di ONLUS e alle ONLUS “partecipate” la previsione dell’articolo 101, comma 8, del D.Lgs. n. 117/2017, riguardante la perdita di tale qualifica in conseguenza dell’iscrizione nel RUNTS. In particolare, il suddetto articolo 101, al comma 8, prevede che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integri un’ipotesi di scioglimento dell’ente, con la non applicazione della disciplina anche fiscale della devoluzione del patrimonio. La misura in esame estende la stessa disposizione anche ai trust dotati di qualifica ONLUS e alle ONLUS che non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore, a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. La garantisce continuità nello svolgimento di attività non commerciali da parte di soggetti, i quali solo per l’attuazione della disciplina del Terzo settore, e non per un’ipotesi di scioglimento dell’ente, ricadrebbero nella disciplina della devoluzione patrimoniale. Inoltre, la stessa disposizione in esame prevede che in caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l’assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS devolvano il patrimonio ad altro ente nel rispetto della disciplina anche fiscale vigente.

Vedi anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2024, n. 6, avente ad oggetto: Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”.

La Circolare, fornisce i primi chiarimenti operativi concernenti la prima adozione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 della predetta legge 4 luglio 2024 n. 104 su temi concernenti la disciplina contabile, gli effetti derivanti dalle previsioni emendative sugli incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti. Il documento di prassi esamina i seguenti punti:

  • l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
  • gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
  • utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali; l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere;
  • la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;
  • l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2024, n. 6, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Enti del Terzo – Redazione e deposito bilanci – Innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica – Interiori novelle introdotte dall’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» – Art. 13, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – DM 05/03/2020

Link al testo della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»




5 per mille Irpef 2023. Online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi | Dalle preferenze dei contribuenti oltre 520 milioni di euro per quasi 81mila enti

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023: si tratta di quasi 81mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno oltre 520 milioni di euro. Tra i destinatari, Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

 

I numeri 2023

 

L’elenco degli ammessi comprende in totale 80.838 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica si trovano gli Enti del Terzo Settore e Onlus (58.870), a seguire le Associazioni sportive dilettantistiche (13.306), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (446), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (177) e gli Enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco figurano anche 7.909 Comuni.

 

Gli importi assegnati

 

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2023 distribuirà oltre 520 milioni di euro: alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 332 milioni (64%), alla ricerca sanitaria oltre 83 milioni (16%) mentre a quella scientifica saranno destinati nel complesso quasi 70 milioni (13%). Seguono i Comuni (oltre 15 milioni di euro), le Associazioni sportive dilettantistiche (17,8 milioni), gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (2,8 milioni) e gli Enti gestori delle aree protette (716mila euro).

 

I beneficiari

 

Il 5 per mille della propria Irpef può essere destinato a sostegno degli Enti del Terzo settore e delle Onlus, al finanziamento della Ricerca scientifica e sanitaria e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Inoltre, può essere destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza, delle Associazioni sportive dilettantistiche e degli Enti gestori delle aree protette. Nella categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus sono compresi sia gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 giugno 2024)




Trasmigrazione al registro unico Terzo settore e personalità giuridica del Ente del Terzo. I chiarimenti in merito all’iscrizione al Runts per “silenzio assenso”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la nota n. 18655 del 2 dicembre 2022, con la quale fornisce chiarimenti in merito ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso o anche senza alcuna interlocuzione con il competente Ufficio del RUNTS, i termini procedimentali di 180 giorni di cui all’art. 54 del Codice del Terzo settore (al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo del CTS).




Al via il portale del “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS)

 

“Si completa un altro passaggio fondamentale della riforma del Terzo Settore: il sistema del RUNTS, previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore, è online da oggi per gli uffici RUNTS del Ministero, delle Regioni e delle province autonome, da domani per la presentazione di richieste di iscrizione da parte degli enti finora non iscritti ai preesistenti registri.

Il Registro, frutto della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, che gestisce oggi il Registro delle Imprese, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale APS, delle Organizzazioni di volontariato ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore e consentirà l’iscrizione a nuove tipologie di enti.

Un passo in avanti, dunque, lungo la strada della digitalizzazione e della fruibilità dei servizi offerti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore dei numerosi soggetti che operano nel Terzo Settore italiano e a tutti i cittadini.

Di recente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha posto in evidenza la capacità di risposta, la presenza di prossimità durante la pandemia e la resilienza dimostrate dal Terzo Settore nell’ultimo biennio: “Per il nostro Paese – ha detto – si tratta di un comparto che ha una marcia in più”.

Accedendo dal portale pubblico:

  • Da oggi: Ministero, Regioni e province autonome iniziano il trasferimento dei dati degli enti già iscritti ai rispettivi registri delle ODV e delle APS al 22 novembre 2021 sul nuovo sistema informativo; dal 22 febbraio 2022, inizieranno le verifiche delle singole posizioni da parte degli appositi uffici del RUNTS operanti presso il Ministero, le regioni e le province autonome, che dovranno concludersi, al più tardi, entro il mese di ottobre 2022.

  • Da domani 24 novembre, gli enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, potranno chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo tramite SPID o CIE alle apposite funzioni del “Front Office”, inserendo le informazioni e allegando i documenti previsti. Da oggi non è invece più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti già iscritti all’anagrafe delle Onlus saranno messe a punto, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, specifiche indicazioni per perfezionare l’iscrizione nel RUNTS.

  • Tra alcuni mesi tutti i cittadini potranno consultare gli statuti, i bilanci, le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti, che dovranno assicurarne periodicamente l’aggiornamento attraverso il sistema. Nel frattempo saranno rese disponibili ulteriori funzionalità per la consultazione semplificata delle informazioni presenti a sistema, che saranno via via estese.

 

(Così, comunicato del 23 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale pubblicato nel sito web: https://www.lavoro.gov.it/)

 

 

Per saperne di più:

 

Calendarizzato l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Parte dal 23 novembre 2021

Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, n. 561

 

Si ricorda che le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).

Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 D.M.), per esigenze tecniche.

Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata

Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B

Allegato C

Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)




Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Attivazione dal 23 novembre 2021

A partire dal 23 novembre 2021, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS. Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus. (Vedi comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021).




MinLavoro ufficializza l’avvio del Runts

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021)

Individuazione della data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore

Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 261 del 21 ottobre 2020), è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente.

Il provvedimento, cui si rinvia, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale» e alla pagina «Registro Unico Nazionale del Terzo settore» https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx

Dal 23 novembre 2021, non potranno essere inviate richieste di iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS la presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema del RUNTS, a decorrere dal 24 novembre 2021.

 




Terzo Settore. Un decreto del Lavoro fissa il termine di avvio del RUNTS

 

 

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo settore, è destinato a sostituire i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.

L’attivazione del RUNTS è prevista per il 23 novembre 2021. A partire da tale data, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS.

Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus.

Le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).

Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 D.M.), per esigenze tecniche.

Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata

Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B

Allegato C

Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – www.lavoro.gov.it

 

Link al Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 con il quale è stata individuata la data di attivazione del RUNTS.




Dai Commercialisti i verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore

Dopo la pubblicazione da parte delle “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore” (link sito: https://www.commercialisti.it/) il gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” – Area No Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) – ha elaborato nuovi chiarimenti e utili strumenti di lavoro per l’Organo di controllo negli enti del Terzo settore (Ets). Con il nuovo documento “Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” (link sito: https://www.commercialisti.it/) il CNDCEC rende “operative” le norme tecniche contenute nelle Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. L’intendimento dei verbali, allineati anche, ove compatibili, con le recenti versioni degli analoghi verbali del collegio sindacale delle società non quotate, è quello di concentrarsi sulla “fase iniziale” degli incarichi.

Oltre ai verbali dell’organo di controllo, incluso anche un format di verbale di nomina dell’organo di controllo, delibera che solitamente compete all’assemblea degli associati.

Più nel dettaglio, i verbali presentati comprendono:

  • Verbale dell’adunanza di assemblea (o dell’organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell’organo di controllo (libro degli associati o aderenti);
  • V.1 Verbale di insediamento dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, contenente tra l’altro:
    • la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell’organo di controllo;
    • la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell’organo di controllo;
    • la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza;
  • V.2 Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo).

I verbali rappresentano delle esemplificazioni che, in quanto tali, dovranno essere adattate e contestualizzate in funzione delle esigenze e delle circostanze in cui si trovano gli enti e i componenti degli organi.

A questi fini, è importante osservare che i verbali allegati dovranno essere letti nella logica di complessità organizzativa, amministrativa e contabile in cui si trova ad operare l’ente, spesso proporzionale alla dimensione economica e agli interessi mossi dall’attività. Si potranno verificare casi in cui talune, se non molte, tematiche trattate non risultino presenti o pertinenti al caso dell’ETS. .




In Gazzetta Ufficiale il “Salva circoli” convertito in legge. Via libera alla somministrazione di cibi e bevande per le associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore

 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 61 del 12 marzo 2021,  la legge 12 marzo 2021, n. 29 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.

Link al testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, conv. mod., dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.». Testo coordinato G.U. n. 61 del 12 marzo 2021

Per le novità per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore




Conversione in legge, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Novità per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore

 

Il Senato, il 3 marzo 2021, ha approvato il disegno di legge, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.

In attesa dell’approvazione definitiva ad opera della Camera dei deputati, si segnala, l’inserimento dell’art. 2-bis in tema di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore). Nel citato articolo si prevede che:

«1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti».

In altri termini, l’articolo 2-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, a seguito delle misure adottate sul territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, non determina la cessazione della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli Enti del Terzo settore (ETS). La disposizione si applica fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le attività di somministrazione in oggetto possono quindi proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza applicabili alle attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto e, comunque, secondo modalità che evitino ogni forma di assembramento.

Si ricorda che il Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del terzo settore definito come “ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi” e prevede l’obbligo, entro il 31 marzo 2021 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 125 del 2020), per gli enti di terzo settore di modificare i loro statuti, inserendovi l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Si ricorda, inoltre, che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, reca le procedure di iscrizione e di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Per quanto concerne le condizioni per l’espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, si veda l’allegato 9, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, relativo alla Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.




Terzo Settore: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS)

La riforma del Terzo settore si avvia verso la fase operativa. Dopo i decreti (D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore – e D.Lgs. n. 112/2017 – Riforma dell’impresa sociale) e i provvedimenti correttivi (D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il Decreto MLPS, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 

In particolare, il Decreto disciplina:

  • le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, garantendo l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
  • le modalità di deposito degli atti a tale scopo;
  • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Il Decreto precisa, inoltre, che l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l’acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.

 

La domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

 

Link al testo del decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

 

Prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di Codice del Terzo settore e Riforma dell’impresa sociale

Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore (link al sito: https://www.lavoro.gov.it/)

Circolari e Note Direttoriali

– Nota direttoriale n. 4314 del 18 maggio 2020, Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore. Chiarimenti.

– Nota direttoriale n. 2243 del 4 marzo 2020, Codice del Terzo Settore. Articolo 4, comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo Settore. Prime indicazioni.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

ONLUS, ODV e APS. Si potranno adeguare gli statuti anche dopo il 3 agosto 2019. La scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione – Adeguamenti statutari – Ulteriori chiarimenti – Conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari (3 agosto 2019) – Tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

– Nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019, costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi.

 

 

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità

 

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019: «TERZO SETTORE – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Art. 1, commi 125-129, della L. 04/08/2017, n. 124»

 

– Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.

– Nota direttoriale n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017, Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni.

 

Risposte a quesiti

 

– Nota n. 10980 del 22 ottobre 2020, CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt.1325 e 1350 c.c.

– Nota n. 9313 del 16 settembre 2020, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore

– Nota n. 6214 del 9 luglio 2020, Quesiti in materia di Codice del Terzo settore. In particolare: figura del volontario; nomina dei membri dell’organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS; individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l’approvazione delle modifiche statutarie

– Nota n. 4477 del 22 maggio 2020, Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale.

– Nota n. 4313 del 18 maggio 2020, D.lgs. 117/2017. Codice del Terzo settore. Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS.

– Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, relativa agli artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo Settore.

– Nota n. 1082 del 5 febbraio 2020, in merito alla composizione della base associativa degli Enti del Terzo Settore.

– Nota n. 5093 del 30 maggio 2019, articolo 24 del D.lgs. 117/2017: numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato.

– Nota n. 4787 del 22 maggio 2019, in materia di ONG, relativamente all’applicazione dell’art. 32, comma 7 della Legge 125/2014, come integrato dall’art. 89, comma 9 del D.lgs. 117/2017.

– Nota n. 4097 del 3 maggio 2019, in merito alla computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale

– Nota n. 3734 del 15 aprile 2019, D.lgs. 117/2017. Attività di culto.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

Statuto degli enti del Terzo settore: le attività di interesse generale e le finalità devono essere definite

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3650 del 12 aprile 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti – Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità – Necessità – Artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 21, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

– Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019, art. 35 comma 2 del D.lgs.117/2017: discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

– Nota n.14899 del 13 dicembre 2018, art. 99 del D.lgs. 117/2017. Iscrizione Associazione della Croce Rossa Italiana e dei Comitati CRI nel RUNTS e nei registri operanti “medio tempore“.

– Nota n. 13982 del 30 novembre 2018, Codice del Terzo Settore: artt. 32 e 35 – correttivo D.Lgs. 105/2018.

– Nota n. 8756 del 7 agosto 2018, quesiti in merito all’applicazione delle normative regionali in materia urbanistica e di associazionismo.

– Nota n. 5686 del 15 maggio 2018, Accreditamento dei CSV. Patrimonio.

 

Prassi del Ministero dello Sviluppo Economico

 

– Circolare 3711/C del 2 gennaio 2019, prot. 108 – Registro delle imprese. Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali

La Circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto D.Lgs. 112/2017.

Testo della circolare

Allegato

 

Prassi dell’Agenzia delle Entrate

 

Adeguamenti statutari delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019 ha chiarito che se un ente iscritto nei Registri Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, previsti dal Codice del terzo settore (articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017), entro il termine ivi indicato, non proceda all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto legislativo, può continuare, fino all’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore, ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

 

Circolari del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili

 

Il CNDCEC ha pubblicato la circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative” redatta dal Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore. Il contributo espone il punto di vista del Consiglio su temi come la tempistica di adeguamento alla nuova normativa, le modalità con cui ottenere il riconoscimento, la governance, gli aspetti di rendicontazione, l’attività di vigilanza e di revisione legale, la determinazione della commercialità dell’ente.

 

Enti del Terzo settore e imprese sociali. Adeguamento degli statuti

 

Si ricorda che Decreto Cura Italia con l’articolo 35, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27 ha rinviato dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) utilizzando le maggioranze semplificate. Il comma 2 delle stesso articolo rinvia dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Entro il medesimo termine del 31 ottobre, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.