L’adempimento collaborativo “apre” alle piccole e medie imprese | Parte il nuovo regime opzionale: ecco come aderire

Al via la possibilità di aderire alla cooperative compliance per le imprese che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale anche se hanno un fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e per il 2027.

Con un Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026 firmato dal direttore, Vincenzo Carbone, vengono infatti fissate le linee guida per i contribuenti interessati e viene approvato il relativo modello di adesione. L’esercizio dell’opzione (art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015) consente di ottenere benefici ed effetti “premiali” grazie alla cooperazione rafforzata con l’Amministrazione finanziaria.

 

Cos’è il regime opzionale (cd. TCF opzionale)

 

L’istituto, previsto dal nuovo articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 e attuato secondo le modalità definite dal decreto del viceministro dell’Economia e delle Finanze del 9 luglio 2025, è rivolto ai contribuenti che, pur non possedendo i requisiti dimensionali per aderire all’adempimento collaborativo, adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

 

L’adesione comporta alcuni benefici: in particolare, non si applicano le sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia con istanza di interpello, a patto che il contribuente abbia adottato un comportamento coerente con quello rappresentato nell’interpello stesso e che non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte fraudolente.

 

Come presentare la domanda

 

Il modello per esercitare l’opzione, approvato con il provvedimento di oggi insieme alle istruzioni e disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia, deve essere firmato e inviato via Pec alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale (dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it), che è competente in via esclusiva per la ricezione delle comunicazioni di adesione.

Alla domanda va allegata la documentazione prevista (art. 2, comma 3 del decreto del 9 luglio 2025), tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali.

 

L’istruttoria

 

Ricevute l’istanza e la documentazione a corredo, l’unità competente alla gestione del regime di adempimento collaborativo, in seno alla stessa Direzione centrale, avvia le attività istruttorie e, entro 120 giorni dalla data di ricezione del modello, ne comunica l’esito al contribuente. Gli uffici territoriali competenti per il controllo, invece, si occuperanno di verificare la corretta applicazione delle risposte rese.

 

La validità temporale dell’opzione

 

La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026)

 

Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale TCF opzionale. Il Modello per l’opzione e ulteriori modalità applicative

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”», pubblicato il 03.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Le disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (TCF opzionale)

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 luglio 2025, recante: «Modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2025. Decreto coordinato con la Relazione illustrativa

 




Cooperative compliance, adempimenti e concordato, Commercialisti: bene Decreto correttivo

Il provvedimento accoglie molte proposte del Consiglio Nazionale della categoria come le modifiche in materia di concordato preventivo biennale, per cui è prevista una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15%. Avvisi bonari: il pagamento passa da 30 a 60 giorni

 Il Consiglio Nazionale dei commercialisti esprime apprezzamento per il Decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale licenziato oggi dal Consiglio dei ministri.

Il decreto, infatti, accoglie molte delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale. In particolare, di grande rilievo sono le modifiche introdotte in materia di concordato preventivo biennale per il quale viene prevista, tra l’altro, una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% nonché la precisazione che la protezione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici si estende anche ai forfettari e include l’IVA per i contribuenti a cui si applicano gli ISA.

“Il decreto valorizza il costante dialogo con le Istituzioni di riferimento. Abbiamo operato nella logica di andare incontro alle esigenze quotidiane dei colleghi e, nel contempo, di rendere più efficienti gli strumenti normativi esistenti come, ad esempio, l’ampliamento del termine a 60 giorni per la definizione degli avvisi bonari e, per quanto riguarda l’adempimento collaborativo, prevedere, per coloro che adottano volontariamente il tax control framework, la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente – dichiara Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti –. Rivolgo, inoltre, un particolare ringraziamento per il consueto ascolto ricevuto dal Governo, nella persona del Viceministro Maurizio Leo, dai Presidenti delle Commissioni parlamentari che si sono occupate del provvedimento, Massimo Garavaglia e Marco Osnato, e da tutti i membri delle stesse Commissioni e dall’Agenzia delle Entrate”.

 

“Il correttivo recepisce alcune nostre proposte che riteniamo molto importanti – commenta Salvatore Regalbuto, Consigliere Tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità –. In particolare, la messa a regime del termine al 31 ottobre per la presentazione del modello redditi e del 31 luglio per l’adesione al concordato preventivo biennale, ma soprattutto l’ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari. Quest’ultima modifica è stata tenacemente richiesta dal Consiglio Nazionale nella consapevolezza che il maggior termine consentirà una gestione più efficace e meno frenetica degli avvisi da parte dei Colleghi ma anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, con indubbi benefici per tutti. La norma ha richiesto un tangibile sforzo per individuare le coperture finanziarie e anche per questo deve essere valorizzato l’impegno delle Commissioni Parlamentari, del Governo e della stessa Agenzia delle Entrate per introdurre una modifica quanto mai opportuna”.

Così, comunicato stampa del CNDCEC del 26 luglio 2024




Adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e termini fiscali. Le disposizioni correttive | Il testo trasmesso alle Commissioni parlamentari coordinato dalle relazioni, ATN e l’AIR

Trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».
Atto del Governo: 170

Lo schema di decreto legislativo, che è costituito di tre articoli, modifica tre diversi decreti legislativi attuativi della delega fiscale.

 In particolare:

  • l’articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare viene introdotta una specifica sanzione nell’ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali e vengono precisati alcuni effetti dell’adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni;
  • l’articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. In particolare vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA; vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre; vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori; vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025); vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES; vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale; viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati;
  • l’articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024. In particolare: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa, nonché ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

Link al testo dell’atto del Governo n. 170, contente lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 27 giugno 2024 alla Camera dei Deputati.

 

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

La relazione tecnica dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e termini fiscali. Il Cdm approva,  in via preliminare, le disposizioni correttive

Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri, di giovedì 20 giugno 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Le norme introdotte provvedono, tra l’altro, a:

  • una revisione del calendario fiscale;

 

 Viene fissato:

    • al 30 agosto il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 per i soggetti ISA e forfettari con la maggiorazione dello 0,4%;
    • al 31 ottobre il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuale dei redditi e IRAP, (che per l’anno 2024 coinciderà anche con quello per l’eventuale adesione al Concordato preventivo)

 

  • integrare il concordato preventivo biennale (CPB), sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti;
  • introdurre una sanzione, fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) sia infedele;
  • modificare le sanzioni in merito all’adempimento collaborativo, azzerandole per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.

 




Interpello nuovi investimenti, pronte le istruzioni aggiornate | Focus su vantaggi, documenti e soglie ridotte per l’accesso

Pronte le linee guida per le imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l’interpello nuovi investimenti ed ottenere una risposta del Fisco sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia. Con la circolare n. 7 del 28 marzo 2023, firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono forniti nuovi chiarimenti alla luce dell’esperienza maturata negli anni, in continuità con la circolare 25/E del 2016, per favorire un ulteriore sviluppo dell’istituto. Oltre a spiegare gli effetti delle recenti modifiche, che dal 1° gennaio 2023 hanno ridotto la soglia di accesso a 15 milioni di euro, il documento fornisce indicazioni operative, come quelle relative ai documenti da allegare, e illustra i vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva.

 

Focus sui documenti da allegare

 

Per agevolare la predisposizione dell’istanza da parte dei potenziali investitori, la circolare, che sarà resa disponibile anche in lingua inglese, illustra i principali documenti che devono essere allegati per comprovare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’interpello. Nell’ottica di semplificare e velocizzare l’istruttoria da parte dell’ufficio, considerato che spesso le istanze contengono diversi quesiti relativi a uno stesso piano di business, viene inoltre chiarito che è possibile fornire riscontro ai singoli quesiti in tempi diversi (anche eventualmente chiedendo documentazione integrativa solo in relazione a uno o più di essi), sempre a condizione che l’istruttoria complessiva si concluda, per tutti i quesiti prospettati, nel termine massimo previsto dalla legge.

 

Gli altri strumenti di tax compliance

 

Con riguardo, infine, ai rapporti con gli accordi preventivi, per potenziare l’attrattività dello strumento la circolare chiarisce che le richieste dei contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, che intendono stipulare anche accordi preventivi correlati, saranno trattate con priorità, in deroga al criterio cronologico ordinariamente seguito. Inoltre, i contribuenti che si adeguano alle risposte rese in sede di interpello nuovi investimenti possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche in assenza dell’importo minimo di ricavi o volume d’affari.

Questa possibilità, tuttavia, è riconosciuta solo dopo che sia stata fornita di risposta a tutti i quesiti posti.
(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 28 marzo 2023)