Società tra professionisti (STP): i chiarimenti per l’accesso ai servizi telematici relativi ai rapporti assicurativi INPS

 

Con circolare n. 77 del 1° giugno 2018, l’Inps riassume la disciplina delle società tra professionisti. Nel documento interpretativo focus sui criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale.

Nel documento chiarito che sarà consentito l’accesso alla sezione STP del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

  • acquisizione delle deleghe;
  • aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
  • abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile. L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Le società tra professionisti in breve

Le cd. STP sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le STP possono essere monodisciplinari quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale e multidisciplinari quando prevede più attività.

La STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre. Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:

  • medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
  • infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
  • maestri di sci;
  • ingegneri e avvocati;
  • commercialisti ed esperti contabili.

Link al testo della circolare INPS n. 77 del 1° giugno 2018, con oggetto: Società tra Professionisti (STP) – Disciplina delle società tra professionisti – Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi – Modalità di profilazione e censimento




Società tra commercialisti o consulenti del Lavoro tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per le successioni anche ingegneri, architetti e “agenzie”

Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616, inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), del D.P.R. 322/98, n. 322, le società tra professionisti iscritte negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro e, limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione, quelle iscritte all’albo dei Geometri e Geometri laureati. Inoltre, viene modificato l’articolo 15 del decreto 31 luglio 1998 al fine di ammettere le società tra professionisti iscritte all’albo dei Geometri e Geometri laureati allo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte.

Infine, gli iscritti all’albo degli Ingegneri e gli iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di “Architetto” o “Architetto iunior”, anche riuniti in forma associativa, nonché le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici (purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,) sono inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, limitatamente alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali.

Questo il testo del provvedimento:

“1. Società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183

1.1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica di cui all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si considerano altri incaricati della trasmissione delle stesse:

a) le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

b) le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.

1.2. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Geometri e dei Geometri laureati.

1.3. Nell’articolo 15, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) tramite gli iscritti all’albo professionale dei Geometri e Geometri laureati, anche riuniti in forma associativa o tramite società tra professionisti iscritte al medesimo albo;”

2. Iscritti all’albo degli Ingegneri e all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Agenzie di pratiche amministrative

2.1. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, anche riuniti in forma associativa:

a)  gli iscritti all’albo degli Ingegneri,

b) gli iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di “Architetto” o “Architetto iunior”,

c) le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica”.

Link al testo integrale del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616, recante: «Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti», pubblicato il 09.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico: il D.M. per le definizioni, criteri, responsabilità, incompatibilità e sanzioni

Link al testo del Decreto del Ministero della Giustizia dell’8 febbraio 2013, n. 34, recante: «Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06/04/2013




Stp tra soli fisioterapisti: non può essere costituita né iscritta nella sezione speciale riservata alle società tra professionisti

Fino al momento della istituzione dell’ordine o collegio dei fisioterapisti non consentita ai fisioterapisti abilitati la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Di converso, possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche imposizione di «soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche» di cui alla lettera b) del comma 4, dell’art. 10 della legge 183/2011. Questa in estrema sintesi è quanto affermato dal Mise in un parere del 15 febbraio 2016 (prot. 39343) in risposta ad un quesito di Notai e Camera di commercio di Brindisi  sull’ammissibilità della costituzione (tramite trasformazione regressiva) di una società tra professionisti costituita da fisioterapisti.

Per saperne di più:

Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2013, pag. 567)

Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai (par. Q.A. in“Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2231).

La società tra professionisti – Studio della Fondazione Telos – Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1465)

Società tra professionisti: questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore – Studio n. 224-2014/I del Consiglio Nazionale del Notariato Approvato dall’Area Scientifica – Studi d’Impresa il 20 marzo 2014 Approvato dal CNN il 3 aprile 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2014, pag. 541)