Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Per le comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articoli 21 e 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il primo sostituito e il secondo inserito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 — in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1933), il comma 3, del citato articolo 4 del D.L. 193/2016, cd Decreto Fiscale “collegato”, prevede un pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle comunicazioni. In particolare, con l’aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, il famigerato decreto fiscale prevede:

–      per l’omissione o per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel computo delle sanzione non si applica la disciplina prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, n. 472 (c.d. cumulo giuridico), in caso di concorso e continuazione della violazione: pertanto per il computo delle sanzioni relative alla mancata o errata trasmissione di singole fatture si applica il cumulo materiale (in pratica si sommano singolarmente);

–      per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’articolo 21-bis, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per questo tipo di violazioni non è stato previsto alcun tipo di limitazione all’applicazione del c.d. cumulo giuridico delle sanzioni.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 104 E del 28 luglio 2017, ha diffuso una bussola per permettere ai contribuenti di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1960). Nel rimandare a tale documento per ulteriori approfondimenti, si riporta un esempio di regolarizzazione dell’omissione di una comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017).

La riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività. Ad esempio il ravvedimento, effettuato in data:

  • 31 luglio 2017, sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9 (euro 55,56), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (contestualmente il contribuente dovrà assolvere l’obbligo comunicativo e versare la sanzione ridotta. In questo caso la regolarizzazione intervenendo prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, obbliga comunque all’invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata).

 

  • il 30 aprile 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8 (euro 62,50), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (In questo caso, invece, l’obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, viene meno a causa regolarizzazione intervenuta direttamente con la dichiarazione annuale IVA).

 

  • il 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 non sonostati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IVA integrativa versando la relativa sanzione (cfr., sul punto, circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016) cui si aggiunge la sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (euro 71,43).

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delli comunicazione – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017– Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471




Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017. L’Agenzia scrive

Lettera di compliance ai fini IVA
Come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, inviate le prime lettere di compliance con cui l’Agenzia delle entrate invita i contribuenti a chiarire la loro la posizione e a saldare il debito IVA se dovuto.

La fonte normativa del nuovo tipo di Alert

Come detto, il fonte normativa dell’informativa relativa alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’IVA da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, è costituita comma 5 del nuovo articolo 21-bis D.L. 78/2010. Mentre, la fonte secondaria è il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017, (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2016, pag. 2774). Il citato provvedimento e i suoi allegati, oltre a definire le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per la trasmissione delle stesse, stabilisce che le informazioni acquisite tramite le comunicazioni trimestrali liquidazioni IVA saranno tempestivamente messe a disposizione – in forma organizzata e sicura – dei soggetti passivi IVA, al fine di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni IVA. In particolare, con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, stabilisce che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno rese consultabili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Cosa fare

Anche sul punto, soccorre il citato comma 5 del nuovo articolo 21-bis D.L. 78/2010, secondo cui: « … quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito (…). Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l’articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste».In sostanza, anche senza il pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 405, comunicando l’esito della liquidazione al contribuente. Pertanto, i titolari di partita IVA destinatari delle comunicazioni relative al I trimestre 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. I contribuenti così, potranno beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla comunicazione preventiva, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui al citato 54-bis del D.P.R. 633/1972, che come detto, potrà essere inviata anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

A titolo di ravvedimento operoso sono dovuti:

a) in caso di versamento tardivo:

— sanzione graduata in ragione della tempestività (1) e commisurata all’importo pagato in ritardo:

• se il ritardo è inferiore a 15 giorni dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 della sanzione applicabile in base ai giorni di ritardo (ossia 0,1 per cento per ciascun giorno);

• se il ritardo è compreso tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 del 15 per cento (ossia 1,5 per cento);

• se il ritardo è compreso tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta a 1/9 del 15 per cento (ossia 1,67 per cento);

• se il ritardo è oltre 90 giorni dalla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione (2) = sanzione ridotta a 1/8 del 30 per cento (ossia 3,75 per cento);

— interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2017 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,1% – vedi D.M. Mef del 7 dicembre 2016).

b) in caso di versamento carente:

— frazione non pagata

— sanzione graduata in ragione della tempestività (1) e commisurata alla frazione non pagata:

• se il ritardo con cui versa la carenza è inferiore a 15 giorni dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 della sanzione applicabile in base ai giorni di ritardo (ossia 0,1 per cento per ciascun giorno);

• se il ritardo con cui versa la carenza è compreso tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 del 15 per cento (ossia 1,5 per cento);

• se il ritardo con cui versa la carenza è compreso tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta a 1/9 del 15 per cento (ossia 1,67 per cento);

• se il ritardo con cui versa la carenza è oltre 90 giorni dalla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione (2) = sanzione ridotta a 1/8 del 30 per cento (ossia 3,75 per cento).

— interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2017 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,1% – vedi D.M. Mef del 7 dicembre 2016).

Il ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico tramite compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive

Riguardo alla possibilità di regolarizzare (3) l’omesso versamento IVA periodico, mediante compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive, con circolare n. 42 E del 12 ottobre 2016, (par. 4.3 in “Finanza & Fisco” n. 19/2016, pag. 1518) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che detto credito sia rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR”. Trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la stessa andrà evidenziata nel modello F24 e sarà subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui di cui al comma 1 del citato articolo 17, e di 700.000 euro annui di cui al già citato articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 5.000 euro occorre il visto di conformità di cui all’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009. In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell’omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione. Trattandosi, di utilizzo del credito IVA trimestrale e/o annuale – di compensazione esterna ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la stessa deve essere evidenziata nel modello F24 ed è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui di cui al comma 1 del citato articolo 17, e di 700.000 euro annui di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 5.000 euro, occorre la preventiva apposizione sulla dichiarazione annuale del visto di conformità prescritto dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

 


Nota (1) – Si ricorda che l’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1522) come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha previsto la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).


Nota (2) – Esiste poi il ravvedimento cd. lunghissimo, che prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (ossia 4,29 per cento), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore (art. 13, comma. 1, lett. b-bis del D.Lgs. 472/97,) e il ravvedimento cd. ultrabiennaleche prevede sanzioni pari ad 1/6 del minimo (ossia 5,00 per cento), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore (successiva lett. b-ter);


Nota (3) – Naturalmente il mancato pagamento può essere dovuto all’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, che determina, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (come introdotto dall’articolo 15, comma 1, lett. q), n. 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1497), l’applicazione della sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. In tal caso è possibile sanare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso con le seguenti graduate sanzioni in ragione della tempestività:

 – alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (euro 5,56);

– alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (euro 11,11).

Trascorso il termine di novanta giorni e qualora ne ricorrano le condizioni, torneranno applicabili le diverse ed ulteriori riduzioni di cui alle lettere da b) a b-quater) dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00. In particolare, sarà dovuta la sanzione di:

– euro 12,50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione (lettera b));

– euro 14,29, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall’omissione (lettera b-bis));

– euro 16,67, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall’omissione (lettera b-ter));

– euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929 (lettera b-quater)).

Con riferimento all’ammontare di tali sanzioni si evidenzia che, poiché la sanzione base stabilita dall’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 è attualmente espressa in euro, non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire. Le sanzioni ridotte sono state, quindi, arrotondate al centesimo di euro. (Cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 20 marzo 2017 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2016, pag. 2713)




Intermediari: al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

Il comunicato di proroga per professionisti abilitati e Caf
Il comunicato di proroga per professionisti abilitati e Caf

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili agli intermediari le segnalazioni sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2013. La scadenza per fornire un riscontro è stata fissata al prossimo 16 ottobre 2017. Anche per questi adempimenti è quindi confermata la sospensione feriale dei termini. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017)




Sanzioni ex art.7-bis del D.Lgs. 241/97 agli intermediari: in arrivo le segnalazioni di irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali anno 2013

079017DA partire dal 24 luglio p.v. e nei giorni immediatamente successivi l’Agenzia delle Entrate provvederà, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari le irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall’incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria con riferimento all’anno 2013.

Gli intermediari potranno utilizzare l’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile all’interno del portale Entratel, per fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto.

Attraverso lo stesso canale, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria in relazione ai casi segnalati.

Qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione telematica, si procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.lgs. 241/97 da parte della Direzione Regionale competente.

Si invitano, pertanto, gli intermediari a verificare, nei giorni successivi al 24 luglio, la eventuale presenza di tali segnalazioni sul portale Entratel. (Comunicato del 10 luglio 2017, pubblicato nel sito web http://www.agenziaentrate.gov.it/)




Fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano. In arrivo oltre 1 mln di “inviti” al ravvedimento

Al via gli avvisi del Fisco per i proprietari dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. L’Agenzia delle Entrate prosegue l’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione.

Ai nastri di partenza oltre un milione di avvisi bonari

I titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità avevano l’obbligo di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti.

Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, nelle prossime settimane l’Agenzia delle Entrate invierà, tramite il servizio postale, avvisi bonari ai proprietari dei circa 800mila fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L’avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.

Come regolarizzare la propria posizione

I proprietari che aderiscono agli avvisi dell’Agenzia, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, ad esempio, si riducono da un importo compreso tra euro 1.032 e euro 8.264 ad un importo di euro 172 (pari ad 1/6 del minimo).

In assenza della dichiarazione, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso.

Come segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze

Nel caso in cui l’avviso bonario dovesse presentare delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all’Agenzia:

compilando l’apposito “modello di segnalazione” allegato all’avviso;

utilizzando il servizio online disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ulteriori informazioni sui fabbricati rurali sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 maggio 2017)




Dichiarazione IVA 2017 non presentata o compilata solo in parte. In arrivo le segnalazioni di anomalia

L’omessa presentazione sanabile entro lunedì, 29 Maggio 2017

L’Agenzia sta inviando 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola. E’ un’opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2016 o che l’hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA che così possono ancora rimediare e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito internet, (del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017) vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che possano giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso. La comunicazione, oltre alla modalità Pec, è consultabile all’interno del Cassetto fiscale, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni che decorrono dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro VA della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2016 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza.

I canali di assistenza dell’Agenzia

Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2017)

Per saperne di più:

I contribuenti obbligati a presentare ladichiarazione IVA 2017, relativa all’anno d’imposta 2016, che non hanno provveduto all’adempimento entro il termine del 28 febbraio 2017, possono regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso entro lunedì 29 Maggio 2017. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. La sanzione ridotta deve essere versata utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 8911.

Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso sono state stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA».

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

 

Omessa presentazione della dichiarazione IVA, Segnalazioni 2017, Alert persuasivi, Comunicazioni pro-compliance, Controlli e verifiche, Inviti a regolarizzare, 




Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo le comunicazioni per segnalare le anomalie

Al fine, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, inviate dall’Agenzia delle entrate una nuovatranche di comunicazione relative a presunte anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

a) redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;

b) redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;

c) assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;

d) redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;

e) redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;

f) redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’art. 53, c. 1, del TUIR;

g) redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del TUIR;

h) redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR;

i) redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.

Naturalmente i contribuenti che riceveranno le citate comunicazione potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni.

Per saperne di più:

Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2017, prot. n. 91828/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali».

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Si segnale, infine, che nel sito delle Entrate, nella sezione l’Agenzia comunica, è disponibile una guida (relativa alle dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 (modello Unico PF 2013 o modello 730/2013) che fornisce informazioni sul come regolarizzare la propria posizione fiscale.

Link alla Guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”




La nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile

Proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione

Inversione contabile, pronti i chiarimenti delle Entrate sulle sanzioni previste in caso di errore. Con la circolare n. 16/E del11 maggio 2017, infatti, le Entrate chiariscono il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 158/2015. Secondo un criterio di proporzionalità, ad essere colpite più duramente sono le violazioni commesse con un intento di evasione o di frode oppure che comportano l’occultamento dell’operazione o un debito d’imposta, mentre vengono punite in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l’imposta risulta comunque assolta.

Errata scelta tra reverse charge e IVA ordinaria, la sanzione è fissa

Quando l’operazione rientra nell’inversione contabile ma per errore il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di IVA come per un’operazione ordinaria, se l’imposta è stata assolta seppur in modo irregolare (cioè se la fattura è stata registrata dal cedente e l’imposta è confluita nella liquidazione periodica) si applica una sanzione in misura fissa da 250 euro a 10.000 euro. In un’ottica di semplificazione, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Sanzione nella stessa misura anche nel caso opposto, cioè quando l’IVA, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente. Anche in questo caso, se l’imposta è stata comunque assolta nonostante l’errore, il diritto di detrazione per il cessionario è salvo e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l’IVA. Non deve trattarsi, però, di ipotesi palesemente estranee al regime dell’inversione contabile. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore.

Operazioni esenti, non imponibili, escluse da IVA o inesistenti

Quando il reverse charge viene applicato a operazioni che sono invece esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, il debito d’imposta e la relativa detrazione si annullano. In sede di accertamento, infatti, vengono espunti sia il debito sia il credito d’imposta confluiti nella liquidazione periodica. In caso di operazioni inesistenti, però, si applica anche una specifica sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Se non ci sono accertamenti definitivi, vale sempre il favor rei

Le nuove disposizioni previste dal decreto n. 158/2015 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, per il principio del favor rei, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 maggio 2017)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 11 maggio 2017, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – Revisione del sistema sanzionatorio tributaria ex D.Lgs. 158/2015 – Violazioni relative al meccanismo dell’inversione contabile – Nuova disciplina improntata a criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione – Applicazione del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 15 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158




Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso

Possibile il ravvedimento per chi dimentica di presentare  la delega di pagamento a “zero”

I contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Nella risoluzione n. 36/E di oggi, infatti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli importi da pagare in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni

Nel documento di prassi, le Entrate ricordano che la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi.

Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

– 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi

– 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione

Se l’errore viene corretto dopo 90 giorni – Se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

– 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione

– 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione

– 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione

– 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.  (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 marzo 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 20 marzo 2017, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) – Sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero – Regolarizzazione delle violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento – Possibilità – Comma 2-bis, dell’art. 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




Le procedure per la regolarizzazione del superamento del plafond e sanzioni connesse agli acquisti senza IVA

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017 precisa la modalità con cui l’esportatore abituale, che abbia effettuato acquisti senza pagamento dell’IVA oltre i limiti consentiti dall’art. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, può regolarizzare della violazione. Sostanzialmente le modalità sono tre:

 – PROCEDURA A)

Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’IVA, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

 – PROCEDURA B)

  1. Emissione di un’autofattura, in duplice esemplare, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
  2. versamento dell’imposta e degli interessi;
  3. annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;
  4. presentazione – in analogia con la procedura prevista dall’articolo, 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997- di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 50/E del 2002);
  5. indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all’IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
  6. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione si cui all’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

 – PROCEDURA C)

  1. Emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento;
  2. assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
  3. presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate;
  4. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista dall’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997.

L’Agenzia precisa inoltre, che in conformità con i chiarimenti resi con la circolare 50/E del 2002, secondo cui la presentazione dell’autofattura al competente ufficio costituisce l’adempimento finale della procedura di regolarizzazione – che tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell’imposta, e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l’imposta a debito o a credito relativa all’anno in cui la violazione è stata regolarizzata. La presentazione in ufficio dell’autofattura in un momento successivo all’esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell’Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 del 6 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Soggetti qualificati come esportatori abituali – Possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, entro un determinato limite annuale (plafond) – Modalità di regolarizzazione in caso di acquisti senza applicazione dell’IVA oltre i limiti, c.d. splafonamento – Art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471




Operazioni IVA 2013. In arrivo comunicazioni preventive da incrocio dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni

La nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi, 20.362 per l’esattezza, questa volta fa tappa sulle discordanze e incongruenze svelate grazie all’incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni dai contribuenti stessi. In pratica, le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini IVA, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno a stretto giro una comunicazione personalizzata dell’Agenzia delle Entrate contenente l’invito a regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

Naturalmente, tramite le comunicazioni le Entrate mettono a disposizione dei soggetti IVA interessati sia le informazioni inviate dai loro clienti, da cui risultano ricavi o compensi non dichiarati e possibili anomalie rispetto a quanto riportato in dichiarazione, sia le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. A stabilirlo è il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2016, prot. n. 221446/2016, con cui le Entrate fissano modalità e procedure utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, controlli.

I vantaggi offerti dall’adempimento spontaneo

Ad ogni modo, grazie a questi alert o segnalazioni che viaggeranno via posta elettronica certificata, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando così di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

L’“operazione zero controlli” viaggia via mail

L’Agenzia è pronta a spedire le comunicazioni via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati. L’obiettivo è quello di informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie.

Per informazioni, linea diretta contribuenti-Entrate

I contribuenti potranno richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ricevute. Per eventuali ulteriori informazioni, o per comunicare precisazioni ritenute utili a chiarire l’incongruenza segnalata, il contribuente potrà contattare immediatamente le Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. Ricordiamo, inoltre, che la richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni e che all’interno del canale di assistenza CIVIS è attivo il servizio telematico che consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico.

Condivisione e collaborazione alla base del ravvedimento

Il rapporto tra Fisco e contribuenti, sempre più improntato alla trasparenza e supportato da forme di comunicazione avanzate, consente quindi ai titolari di partita IVA che ricevono le informazioni dall’Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997). I contribuenti possono così beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973). (Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2016)




Dichiarazione IVA/2016 per l’anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell’adempimento entro il 29 dicembre 2016

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l’hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all’interno del Cassetto fiscale, presente all’interno dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Pochi passi per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello dichiarativo entro il 29 dicembre 2016 versando le imposte, se dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.

Coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle seguenti sanzioni:

  • 250 euro che si riducono a un nono (27,78 euro) se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016. Rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale violazione di omesso versamento;
  • per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il versamento, se la correzione avviene dopo il 29 dicembre 2016.

I canali dell’Agenzia per dare chiarimenti o ricevere informazioni

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA»




Incrocio dati da CU, 730 e UNICO 2016: in arrivo 156mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2015

L’Agenzia invita a rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo. Sono in arrivo, infatti, 156mila avvisi con i quali le Entrate vogliono dare ai contribuenti la possibilità di verificare la propria situazione in autonomia, in modo da correggerla per tempo senza incorrere in controlli successivi. Inoltre, presentando il modello Unico Persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, i contribuenti possono anche beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.

Una breve guida per chi riceve l’invito delle Entrate

Gli avvisi sono finalizzati a sciogliere i dubbi sulle anomalie riscontrate dall’Agenzia in occasione della predisposizione delle dichiarazioni 730, sulla base dei dati trasmessi dai sostituti d’imposta tramite le Certificazioni Uniche. I destinatari di questa tornata di lettere, che arrivano con largo anticipo rispetto al passato, sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. Chi riceve la lettera viene così messo in condizione di verificare se deve presentare o meno il modello Unico pf 2016. In caso affermativo, se il contribuente lo presenta entro il 29 dicembre 2016, grazie al ravvedimento operoso beneficerà di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

La lettera previene i controlli futuri e annulla i tempi lunghi

Questo tipo di comunicazioni sprint consente fin da subito ai contribuenti di correggere la rotta evitando d’incagliarsi in controlli futuri. Il vantaggio dell’invito è duplice: oggi è possibile individuare in largo anticipo le anomalie oggetto degli avvisi, innalzando così il livello della tax compliance e l’efficienza dei controlli da parte delle Entrate; allo stesso tempo, ricevendo l’invito preventivo in anticipo, il cittadino può verificare la propria posizione ed eventualmente porvi rimedio da solo, in piena autonomia, tramite l’istituto del ravvedimento operoso e senza imbattersi in successivi controlli.

I numeri cui rivolgersi per ottenere assistenza

In ogni caso, i contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali (sul sito internet dell’Agenzia – nella sezione Contatta l’Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo. Per agevolare i contribuenti, nella lettere inviate in questi giorni è riportato anche l’indirizzo dell’ufficio a loro più vicino. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 26 ottobre 2016)

(Link al fac simile di lettera pro-compliance)

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016:«SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»




Redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli in cedolare secca: in arrivo 60mila nuove lettere per segnalare possibili anomalie

L’Agenzia invia altre 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell’anno 2012 (UNICO 2013) hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.

Le nuove lettere contengono tutte le informazioni utili per permettere ai contribuenti di rimediare agli errori commessi per l’inesatta indicazione del reddito dei fabbricati nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012.

Inoltre, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca, l’Agenzia ha aggiornato il “calcolatore” online, denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d’imposta 2012”, presente sul proprio sito. Da oggi, infatti, il calcolatore delle Entrate calcola velocemente al posto dei contribuenti le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso per i redditi 2012, sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare secca, sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati.

Infine, è possibile consultare il nuovo vademecum dell’Agenzia che spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti.

Le lettere di compliance nel dettaglio

Con questa tranche di comunicazioni l’Agenzia fornisce ai cittadini informazioni sul reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, nel modello Unico Pf o nel modello 730, presentati nel 2013 per i redditi 2012.

Se il contribuente ammette l’errore, può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.

L’ABC delle comunicazioni

Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.

Un’assistenza multicanale dedicata e un nuovo vademecum online

L’impegno dell’Agenzia a migliorare e intensificare il dialogo e la collaborazione con i cittadini è sempre presente e, quindi, anche in questo caso, chi riceverà la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l’Amministrazione finanziaria per chiarire subito la propria posizione, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Questo sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui il cittadino voglia regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso.

Per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a disposizione i numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l’opzione servizi con operatore > comunicazione accertamento.

In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.

Inoltre, sul sito delle Entrate, nella sezione l’Agenzia comunica, è disponibile da oggi anche un guida che fornisce informazioni sulle lettere e spiega i passi da fare per regolarizzare la propria posizione fiscale.

Il ravvedimento in pochi semplici passi

Le lettere consentono ai contribuenti interessati di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997), fruendo così della sanzione ridotta per infedele dichiarazione.

Grazie al calcolatore disponibile sul sito dell’Agenzia, inoltre, i contribuenti potranno calcolare facilmente le sanzioni ridotte del ravvedimento sia per l’imposta sostitutiva della cedolare secca (nel caso sia stata effettuata questa opzione), sia, nel caso di tassazione ordinaria del reddito di fabbricati, per l’Irpef e le addizionali (nonché, se dovuto, per il contributo di solidarietà).

Le sanzioni ridotte caso per caso

Le Entrate ricordano che se il reddito di locazione è stato assoggettato ad IRPEF, la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima – 90%).

Invece, se è stato scelto il regime della “cedolare secca”, previsto per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la sanzione sarà più elevata, ovvero pari al

  • 30% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima – 180%), se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente;
  • 40% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima – 240%), nel caso in cui non siano stati dichiarati. (Così, comunicato stampa agenzia delle entrate del 24 ottobre 2016)

Link al sito dell’Agenzia delle entrate dove è presente il “calcolatore” online gratuito, realizzato per il calcolo delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso.




Nuovo ravvedimento. Come regolarizzare le dichiarazioni con errori o presentate in ritardo

Ulteriori chiarimenti delle Entrate su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso. Con una circolare, la n. 42/E di oggi, l’Agenzia offre una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal D.Lgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio. Il documento di prassi affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. La circolare – che contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale – fornisce inoltre risposta ad alcuni quesiti specifici: dai termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo; al ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza

In caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:

–        per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30 per cento di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro;

–        per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8 del D.Lgs n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al comma 1, il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva.

In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

Quando l’errore viene corretto dopo 90 giorni

Dal 1° gennaio 2016, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza:

–        per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30 per cento di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;

–        per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall’articolo 8 citato anche dopo 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa.

Infine, l’Agenzia ribadisce che oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell’omessa dichiarazione, anche quando la stessa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Remind sulle comunicazioni per la compliance

L’Agenzia, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni su possibili anomalie relative alla dichiarazione: nel corso del 2015 sono state inviate ai contribuenti circa 305.000 comunicazioni, che hanno consentito a moltissimi contribuenti di rimediare a un errore o a una dimenticanza in tempi brevi e con le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Un’attività che sta andando avanti anche nel 2016. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016)

Link alle tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale

 




Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO redditi 2012: L’Agenzia delle Entrate spiega come rispondere alle lettere di compliance

Pubblicata nel sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) una guida su come gestire le comunicazioni inviate dal Fisco per segnalare possibili errori commessi nei modelli Unico PF o 730 presentati nel 2013 (anno d’imposta 2012). Irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate attraverso il confronto dei dati in suo possesso con quelli dichiarati. Come evidenziato nella parte introduttiva del documento illustrativo, le cd. lettere di compliance, anno d’imposta 2012, vengono inviate ai contribuenti che, secondo quanto risulta all’Agenzia delle Entrate, non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc.

La guida, fornisce esempi sul corretto utilizzo del ravvedimento (compilazione del modello F24 e calcolo sanzioni ridotte), evidenziando inoltre, “gli errori da evitare”, già riscontrati nelle prime dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti che hanno scelto di regolarizzare la propria posizione.

Link software (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) per il calcolo delle sanzioni e degli interessi
Versione 1.0.7 del 18/06/2021

Il software “Compliance” consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

Link alla Guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”




L’Inps spiega gli effetti sulla contribuzione previdenziale degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’adesione agli istituti definitori della pretesa tributaria

L’Agenzia delle Entrate ha il compito di verificare i dati denunciati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. In relazione al maggior reddito eventualmente accertato nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) devono essere calcolati anche i contributi previdenziali dovuti. Qualora il contribuente, in sede amministrativa o giudiziaria, si avvalga degli istituti sorti per favorire la definizione agevolata della pretesa tributaria, la rideterminazione delle somme da corrispondere all’Erario può avere conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale da imporre. Alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali, l’Inps con circolare 140 del 2 agosto 2016 riepiloga le principali procedure di adesione della pretesa fiscale e ne illustra l’efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali. Nel documento dell’ente previdenziale chiarisce che con il ravvedimento operoso non è possibile sanare le violazioni relative agli obblighi previdenziali: sui contributi dovuti dovranno essere calcolate le sanzioni civili.




C’è tempo fino a settembre per consegnare i documenti dei controlli formali relativi alle dichiarazioni 2014 e per fornire chiarimenti sulle comunicazioni di compliance inviate ai contribuenti

Controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2013: c’è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate da metà di giugno dalle Entrate. Lo slittamento riguarda le richieste di documentazione inviate per il modello Unico 2014 ed è concesso per evitare che i contribuenti debbano adempiere ad obblighi nel mese di agosto.

L’Agenzia, inoltre, ha inviato circa 280mila avvisi per informare i cittadini su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati regolarizzabili mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Si tratta in particolare di comunicazioni effettuate nei mesi di maggio, giugno e primi giorni di luglio:

  • relative ai soggetti che gestiscono apparecchi che distribuiscono vincite in denaro per il periodo d’imposta 2011;
  • relative a varie tipologie di reddito, per il periodo d’imposta 2012;
  • relative ai dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2012- 2014;
  • rilevate a seguito di attività istruttoria esterna.

Chi ha ricevuto la comunicazione ha due strade: se ritiene di avere le carte in regola potrà mettersi in contatto con l’Agenzia, tranquillamente nel mese di settembre, ed evitare che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Se invece ha ragione il Fisco, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dal nuovo ravvedimento operoso.

Chiarimenti al Fisco: tutti i canali dedicati

Gli invii delle comunicazioni preventive del Fisco, che mirano a informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie, sono stati programmati in ragione delle caratteristiche quali/quantitative dei destinatari. Ampio il ventaglio di canali a disposizione per interagire con il Fisco: a seconda della tipologia di alert ricevuto, i contribuenti possono richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, via mail, per telefono o con le specifiche modalità indicate nelle comunicazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 luglio 2016)




In arrivo gli inviti a regolarizzare i PVC

Pronti gli inviti a regolarizzare per contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni (PVC) di violazioni di norme tributarie sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. In particolare, ai contribuenti saranno recapitate delle comunicazioni contenenti il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente e l’anno d’imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione. Le comunicazioni saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. Ai contribuenti, per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), l’invio delle comunicazioni avviene per posta ordinaria. La stessa è consultabile, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale”.

La comunicazione del Fisco è finalizzata a “ricordare”, ai contribuenti destinatari di un processo verbale, la possibilità di regolarizzare le violazioni constatate ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, (salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1529), beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando ad esempio una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione. Questo è quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016, prot. n. 112072/2016.

Tale regolarizzazione potrà essere posta in essere, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento per le violazioni constatate nel PVC. Si ricorda, che l’ipotesi di regolarizzazione “consigliata” nel punto 5.1 del provvedimento, utilizzabile a prescindere da un apposito invito dell’ Agenzia delle Entrate e che consente di sopportare sanzioni ridotte anche dopo la verbalizzate delle violazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 4/1929, ha l’inconveniente che la riduzione delle sanzioni è sempre ad un quinto del minimo, indipendentemente dal tempo trascorso tra la consumazione e la regolarizzazione dell’infrazione.




Il carattere eccezionale della disciplina della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non permette motivazioni in cartella che richiamano la differente responsabilità del cessionario dell’azienda

In tema di responsabilità solidale, l’art. 15 del D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede la successione della società risultante dalla trasformazione o fusione nei debiti di quella originaria, ferma la responsabilità illimitata dei soci in relazione a debiti per sanzioni relative ad infrazioni commesse prima della trasformazione della società di persone in società di capitali secondo e con i limiti previsti dall’art. 2499 del codice civile. Mentre per la scissione prevede la responsabilità solidale delle società ed enti risultanti. In merito a quest’ultima ipotesi, la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 (in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 35), ha chiarito che il comma 2 del citato articolo 15 prevede che “nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente (sia la scissa sia le beneficiarie) è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”. Inoltre, secondo recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia (Cass. Sez. V, n. 13059 del 24/06/2015), in una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica l’art. 15, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l’art. 2506-bis c.c., comma 2, e art. 2506-quater c.c., comma 3, prevedono precisi limiti”. Ne consegue, che l’Amministrazione finanziaria, visto il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non può omettere nella motivazione della cartella di pagamento l’esplicitazione della ricorrenza dei presupposti, per l’applicazione del comma 2 dell’art. 15 D.Lgs. 472/97. Non è pertanto sufficiente un mero generico rinvio all’art. 14 del medesimo decreto legislativo, disciplinante la responsabilità nella diversa ipotesi della cessione d’azienda, non riferibile assolutamente alla fattispecie, trattandosi di scissione, cosa del tutto diversa e diversamente regolata. Questo il sunto della recente sentenza n. 136 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, che ha fatto proprio il principio di diritto più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La cartella, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile…”. Nel caso di specie, la cartella di pagamento emessa nei confronti del coobbligato (società beneficiaria) non riportava i motivi della pretesa responsabilità in solido, ma solo la citazione dei commi 1-2 dell’art. 14, del D.Lgs. 472/97, che prevedono, peraltro, limitazioni alla responsabilità del cessionario dell’azienda, al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. Dell’erroneo presupposto di legge contenuto nella motivazione delle cartelle impugnate, laddove, per converso, si doveva far riferimento all’art. 15, comma 2, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che prevede per le società partecipanti la scissione una illimitata responsabilità solidale,è discesa la costatazione da parte del giudice di merito dell’effettiva incongruità motivazionale delle cartelle impugnate.

Sui vizi delle cartelle di pagamento per scarsa chiarezza o carente motivazione, vedi: C.T.R. del Veneto, Sez. VIII, Sent. n. 56 dell’8 novembre 2006, C.T.R. della Puglia, Sez. IX, Sent. n. 77 del 4 aprile 2007, C.T.R. del Piemonte, Sez. XXXVIII, Sent. n. 38 del 24 settembre 2008 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2009, pag. 781), C.T.R. della Puglia, Sez. VIII, Sent. n. 61 del 27 maggio 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2011, pag. 2980), C.T.R. della Lombardia, Sez. XLIV, Sent. n. 1676 del 21 aprile 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1453), C.T.P. di Roma, Sez. LIX, Sent. n. 11763 del 29 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2015, pag. 734)

Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte anche le cartelle devono essere motivate allo scopo di consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa posto che alla cartella di pagamento si devono applicare i principi generali indicati in ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successivamente recepiti dall’art. 7 dello Statuto, ponendosi una diversa interpretazione della norma in insanabile contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione (Cfr. Cass. nn. 15638/2004 — in “Finanza & Fisco” n. 37/2004, pag. 3189, 18306/2004, 2819/2005, 18415/2005 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2005, pag. 3504, 11251/2007, 26330/2009, 22997/2010 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2010, pag. 3588, 19802/2012 — in “Finanza & Fisco” n. 5/2013, pag. 274, 17682/2013; 18253/2013 — in “Finanza & Fisco” n. 29/2013, pag. 2254)

La sentenza nel testo integrale

Commissione Tributaria Provinciale di Lucca – Sezione I – Sentenza (CTP) n. 136 del 26 febbraio 2016 – Presidente: Terrusi, Relatore: Tucci

OGGETTO: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – SOCIETÀ – Scissione societaria – Responsabilità solidale di società scissa e società beneficiaria – Responsabilità per debiti fiscali della società scissa – Cartella di pagamento – Contenuto – Motivazione – Cartella motivata con richiami normativi legittimanti la responsabilità del cessionario di azienda per i debiti del cedente – Differenza con la disciplina relativa alla responsabilità solidale di società scissa e società beneficiarie – Errato riferimento normativo – Carenza di motivazione – Conseguenze – Nullità della cartella di pagamento – Art. 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Artt. 14 e 15 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, Sez. I, riunita con l’intervento dei Signori: Terrusi Francesco (Presidente), Tucci Ermindo (Relatore), Giambastiani Silvana (Giudice), ha emesso la seguente

 Sentenza

— sul ricorso n. —/2014 depositato il 20/10/2014

— avverso CARTELLE DI PAGAMENTO n. — e n. — IRPEF-ADD. REG. – IRPEF-ADD. COM. – IRPEF-ALTRO 2009-2010

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRES-ALTRO SANZIONI – IVA-ALTRO – IVA-ALTRO 2011 SANZIONI

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

AGENTE DI RISCOSSIONE LUCCA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

L. AVV. E., LUCCA

— sul ricorso n. —/2015 depositato il 09/01/2015

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRAP 2007

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — TRIB. ERARIALI 2008 IMP. SOSTITUTIVA – RITENUTE FONTE – SALDO IMP. SOST. – IRPEF-ADD. REG. – IRPEF-ADD. COM. 2008

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRAP 2010

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

AGENTE DI RISCOSSIONE LUCCA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

L. AVV. E., LUCCA

proposti dai ricorrenti:

B.P. S.R.L., LUCCA (LU)

difeso da:

C. DOTT. S., LUCCA (LU)

M. AVV. F., LUCCA (LU)

La società B.P. S.r.l. impugna avanti questa Commissione Provinciale n. 3 cartelle di pagamento notificate in data 11.06.2014 per gli anni d’imposta 2009, 2010, 2011, per IVA, IRES, e IRPEF e n. 3 cartelle per gli anni d’imposta 2007, 2008, 2010, per IRPEF e IRAP, notificate in data 11.06.2014.

Premette la ricorrente di essere stata chiamata a rispondere delle somme portate nelle cartelle in qualità di coobbligata per debiti asseritamente ascritti nei confronti della Soc. A.P. S.r.l., a seguito di sottoscrizione dell’atto di scissione parziale in data 19.02.2014.

La contribuente evidenzia i seguenti motivi di impugnazione.

1) Inesistenza del presupposto processuale del c.d. interesse ad agire dei resistenti.

Le cartelle di pagamento opposte sono state oggetto di rateizzazione, presentata dalla Soc. A.P. S.r.l. e accettata da Equitalia.

Di conseguenza non vi sarebbe interesse ad agire da parte dei resistenti alla notifica delle cartelle.

2) Illegittimità delle cartelle di pagamento per decadenza relativamente alla cartella di pagamento n. — e n. —, n. —.

Asserisce la ricorrente che le predette cartelle sarebbero state notificate in data 11.06.2014 e relativamente agli anni d’imposta 2007, 2008, 2009 mentre i sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/73 la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione, della dichiarazione. Il Termine deve considerarsi perentorio e conseguentemente per le predette cartelle vi sarebbe decadenza dell’azione accertativa.

3) Omessa Motivazione.

Assume la ricorrente che le cartelle sarebbero del tutto carenti della motivazione circa la loro emissione nei confronti della ricorrente.

4) Errato inquadramento normativo indicato nella cartella di pagamento. L’Ufficio avrebbe indicato come norma di riferimento una norma che si riferirebbe alle cessioni d’azienda.

Nel caso specifico non si tratterebbe di cessione d’azienda ma di scissione parziale.

Laddove si ritenesse applicabile la predetta normativa vi sarebbe l’obbligo della preventiva escussione del cedente e comunque nei limiti del valore del ramo d’azienda ceduto.

Conclude per la dichiarazione d’illegittimità delle cartelle con condanna alle spese con distrazione a favore dei difensori.

Si costituisce l’Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva essendo le cartelle impugnate ascrivibili unicamente all’attività dell’esattore, in piena autonomia senza intervento della resistente.

Fa comunque presente che le cartelle sono state notificate alla ricorrente unicamente quale coobbligata, per effetto del contratto di scissione.

L’Agenzia sottolinea la carenza d’interesse della ricorrente all’impugnazione nella considerazione che il coobbligato sta regolarmente pagando la concordata rateizzazione.

La notifica di Equitalia deve pertanto essere intesa unicamente solo come garanzia del credito in caso di inadempimento del debitore principale.

Rileva la resistente che sarebbe inoltre infondata l’eccezione di decadenza non operando nel caso specifico la decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/73 in quanto la notifica all’originario debitore sarebbe avvenuta tempestivamente.

In merito alla carenza di motivazione la ricorrente sarebbe stata messa in grado di comprendere appieno le ragioni in base alle quali le sono state notificate le cartelle individuandola come coobbligata.

Di nessun pregio sarebbe inoltre la citazione della norma di cui all’art. 14, commi 1-2 del D.Lgs. 472/97 essendo indicato come esemplificazione delle varie disposizioni normative che estendono la responsabilità per debiti altrui.

Ugualmente il quinto motivo non sarebbe degno di accoglimento in quanto in presenza di scissione parziale non può trovare cittadinanza una limitazione di responsabilità per il soggetto di nuova costituzione.

Conclude per il rigetto, con vittoria di spese e di onorari.

Si costituisce e presenta memorie illustrative Equitalia facendo presente di svolgere il proprio compito istituzionale predisponendo le cartelle esattoriali sulla base dei ruoli.

Per quanto riguarda la carenza di motivazione fa presente che il contenuto della cartella rispecchia la normativa di cui al D.P.R. 602/73 e del D.M. 321/99.

Sarebbero state indicate chiaramente la natura e gli importi delle somme iscritte a ruolo, l’autorità competente a ricevere il ricorso, i termini relativi.

In ogni caso gli atti avrebbero raggiunto lo scopo consentendo alla ricorrente l’impugnativa nei termini di legge.

Conclude per il rigetto con condanna alle spese con distrazione delle stesse al procuratore.

Presenta memorie illustrative la ricorrente insistendo nelle proprie difese in particolare sull’intervenuta decadenza relativamente alle annualità fino al 2009.

Per quanto riguarda la carenza di motivazione fa presente che alla ricorrente non è stato palesata l’origine del debito fiscale del tutto sconosciuto alla B.P. S.r.l. in quanto nascente dalla dichiarazione Unico del soggetto iscritto a ruolo.

Insiste nell’errato inquadramento normativo avendo Equitalia richiamato l’art. 14 D.Lgs. n. 472/97 anziché l’art. 15.

Osserva

I ricorsi meritano accoglimento.

Le cartelle impugnate derivano da un debito fiscale nascente dalla dichiarazione unico di altro soggetto (A.P. S.r.l.).

Per tali ragioni le suddette cartelle rappresentano il primo atto formale ricevuto dalla ricorrente, non essendo la stessa mai stata raggiunta da precedenti accertamenti che hanno riguardato unicamente la Soc. A.P. S.r.l.

In ragione di ciò ne deriva tutto l’interesse ad agire da parte della Società B.P. S.r.l. anche in ragione dell’erroneo presupposto di legge contenuto nella motivazione della cartelle stesse.

Questa Commissione ritiene fuorviante l’indicazione fornita in cartella a Equitalia laddove come motivazione dell’atto viene letteralmente trascritto: “In qualità di coobbligato … anche con rif. all’art. 14 c. 1-2 D.Lgs. 472/1997”.

Il riferimento normativo risulta errato in quanto la norma disciplina, da un punto di vista delle responsabilità, la cessione d’azienda, non riferibile assolutamente alla concreta fattispecie, trattandosi di scissione parziale, cosa del tutto diversa e diversamente regolata.

Ne consegue che legittimamente la ricorrente abbia impugnato quanto notificatole per la prima volta, in considerazione della effettiva incongruità motivazionale di atto suscettibile di esecuzione.

A tal proposito si ritiene di dover condividere quanto espresso dal Supremo Collegio con la sentenza n. 26330/2009 secondo cui: “La cartella, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7”.

Nel caso che ci occupa la motivazione posta a base dell’imposizione non ha consentito alla contribuente di chiaramente comprendere la portata della richiesta, in presenza di una palese contraddittorietà, dovuta al riferimento normativo erroneo.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi, nei sensi di cui in motivazione, condanna Equitalia alle spese di lite che liquida in euro 6000 oltre accessori, compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate.




Modifiche al sistema sanzionatorio tributario non penale: primi chiarimenti per l’applicazione del favor rei sugli atti non definitivi emessi fino al 31 dicembre 2015

Pronte le prime istruzioni per applicare il nuovo sistema sanzionatorio amministrativo. In particolare, con la circolare n. 4/2016 l’Agenzia delle entrate specifica l’ambito di operatività del principio del favor rei con riferimento agli atti emessi prima e dopo il 1° gennaio 2016 data di entrata vigore delle rilevanti modifiche alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti la disciplina del sistema sanzionatorio amministrativo introdotte dal Titolo II del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1491).

Secondo il documento agenziale per stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario, confronta le due norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore. Negli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor rei. Per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l’irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica, e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei presentando una semplice istanza.

Quando è possibile presentare la richiesta

Per gli atti non definitivi emanati in base alle vecchie disposizioni, il contribuente può ottenere le sanzioni più favorevoli presentando una semplice istanza. Dopo aver ricalcolato le sanzioni, gli uffici dell’Agenzia comunicheranno l’esito al contribuente e gli consegneranno un nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata del nuovo importo delle sanzioni. Le Entrate ricordano che in ogni caso la presentazione dell’istanza da parte del contribuente non sospende i termini per la proposizione del ricorso. La circolare ricorda che se il contribuente ha definito in acquiescenza nel 2016 un atto notificato entro il 31 dicembre 2015, ha comunque diritto alla definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, in quanto la precedente norma di favore (art. 15, comma 2-bis del D.Lgs n. 218/1997) era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto.

Come comportarsi in caso di ricorso

Nel caso in cui per l’atto sia stato proposto ricorso presso le commissioni tributarie, bisogna distinguere il caso in cui la sanzione è stata abolita dal caso in cui sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione più favorevole. Mentre nel primo caso gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare le sanzioni e a comunicarne l’esito sia al contribuente che alla commissione, nel secondo caso le sanzioni irrogate possono essere ricalcolate dagli uffici sia direttamente che su richiesta dell’organo giudicante.

 Le istruzioni agli Uffici

In generale, al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio deve confrontare le due norme sanzionatorie, ante e post modifica, in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche del comportamento tenuto dal contribuente. Sugli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, saranno esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor reiche ha determinato l’irrogazione della sanzione più favorevole.

Per saperne di più:

Il testo della circolare è disponibile nel sito www.pianetafiscale.it

Per un quadro d’assieme delle novità si rimanda alla Guida comma per comma, alle modifiche al sistema penale tributario e all’impianto delle sanzioni amministrative (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1464).

Per l’analisi degli interventi al di fuori dei decreti legislativi del 1997, vedi: Il restyling delle “altre” disposizioni del sistema sanzionatorio tributario non penale (in “Finanza & Fisco” n. 21/2015, pag. 1579)

Per applicazione del principio del favor rei, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi circolari:




Sanzioni amministrative in ambito doganale: legittimazione passiva, responsabilità, esimenti e criteri di determinazione

L’Agenzia delle Dogane con circolare  n. 22 D del 28 dicembre 2015 (Protocollo: 142991/R.U.) ha fornito importanti precisazioni in ordine alla legittimazione passiva ed i profili di responsabilità, per le sanzioni amministrative, dei soggetti che, a vario titolo, intervengono nell’espletamento del processo di sdoganamento. Per le Dogane, in relazione ai profili sanzionatori, connessi con le violazioni alla normativa doganale, nulla è specificamente disposto dal Reg. (CEE ) n. 2913/92 (C.D.C.) e dalle relative disposizioni di applicazione e la disciplina positiva di tali profili resta ascritta alla competenza nazionale degli Stati membri della UE. Infatti, solo con il Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione- rifusione), le cui disposizioni si applicano dal 1° maggio 2016, si prevedono per la prima volta, all’art 42, criteri generali per l’applicazione delle sanzioni in caso di violazioni della normativa doganale. Ne consegue che per individuare la legittimazione passiva ed i profili di responsabilità,occorre applicare i principi generali in materia recati dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), dal D.P.R. 23 gennaio1973, n. 43, dal D.L 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. n. 326/2003 e dalla Legge n. 212/2000, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», nonché dalle altre disposizioni previste dall’ordinamento nazionale in materia doganale. Per quanto concerne la responsabilità per le sanzioni amministrative, relativamente alle persone fisiche, nel documento di prassi vengono i richiamati gli articoli 5 (colpevolezza), 6 (cause di non punibilità), 7 (criteri di determinazione della sanzione), 9 (concorso di persone), 10 (autore mediato) e 11 (responsabilità amministrativa), del D.Lgs n. 472/1997, nonché i commi 2 e 3 dell’articolo 10 dello L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente). In particolare, la circolare, richiamando il citato Statuto, elenca le condizioni per l’applicazione delle esimenti in esso previste. Di estrema attualità, sono inoltre, i chiarimenti in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa disciplinata dall’art. 7 del D. Lgs n. 472/1997, come modificato per effetto di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 158/2015. In proposito, nel documento delle Dogane si chiarisce che “nella determinazione quantitativa della sanzione dovrà, aversi riguardo alla gravità della violazione desunta, sia dall’ammontare del tributo la cui riscossione è impedita o messa in pericolo, sia alle caratteristiche della condotta, dolosa o più o meno gravemente colposa, tenuta dal trasgressore, nonché al comportamento successivamente adottato dallo stesso per eliminare od attenuare le conseguenze antigiuridiche. Dovrà, altresì, tenersi conto anche della personalità dell’autore della violazione, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, e delle sue condizioni economiche e sociali. In proposito si richiama il nuovo comma 3 dell’articolo 7 ove viene previsto un aumento di pena – fino alla metà – nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, ossia violazione che presenti, rispetto alla precedente, profili di sostanziale identità per la natura dei fatti che la costituiscono e dei motivi che la determinano. Ai fini della recidiva, rileveranno le violazioni che non sono state definite dal contribuente con l’istituto del ravvedimento operoso, in pendenza di adesione all’accertamento o per effetto di mediazione e di conciliazione. La disposizione in esame, inoltre, preclude ogni valutazione discrezionale in ordine all’applicazione della recidiva, con la conseguenza che, in presenza di recidiva infratriennale, gli Uffici saranno tenuti ad aumentare la pena nella misura stabilita dalla legge. Il nuovo comma 4 del medesimo articolo 7 prevede, tuttavia, l’applicazione di una attenuante di carattere generale in presenza di circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l’entità del tributo e la sanzione. In tali ipotesi, che gli uffici dovranno esaminare caso per caso, la sanzione viene ridotta della metà”.




Dichiarazioni. Per gli errori o per l’omessa presentazione, c’è tempo fino al 29 dicembre per sfruttare il nuovo ravvedimento

Ancora undici giorni per mettersi in regola e usufruire delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso per i casi di errori commessi in dichiarazione o di ritardo nella presentazione. In particolare, la nuova disciplina prevista dall’art. 13 del D. Lgs 472/1997 ha distinto nettamente le ipotesi di dichiarazione integrativa (che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione già presentata) e di dichiarazione tardiva, nei casi di omessa presentazione, distinguendole anche sotto il profilo delle agevolazioni in termini di sanzioni.

Errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata

Le modalità di regolarizzazione di queste violazioni risentono dei nuovi principi introdotti nell’ordinamento con la riformulazione dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997 ad opera della legge n. 190/2014 e, in particolare, della lettera a)-bis.

Come chiarito con la circolare 23/E del 2015, con questa previsione il Legislatore ha voluto introdurre un’ipotesi specifica di regolarizzazione – prima non presente nell’ordinamento – per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione. Sotto il profilo sanzionatorio, ciò manifesta la volontà di attribuire specifico rilievo all’errore inerente al contenuto della dichiarazione originaria, corretta dal contribuente entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, piuttosto che all’errore inerente il ritardo nella sua presentazione. Prima delle modifiche all’istituto del ravvedimento operoso, infatti, nel presupposto che la dichiarazione integrativa presentata nei novanta giorni sostituiva quella originaria, derivava che la dichiarazione rettificativa, pur essendo valida a tutti gli effetti, doveva essere considerata tardiva, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista per la tardiva presentazione del modello Unico. È evidente che l’introduzione della specifica ipotesi di regolarizzazione di cui alla lettera a-bis) sarebbe priva di contenuto se la presentazione della dichiarazione integrativa nei novanta giorni continuasse a integrare un’ipotesi di dichiarazione tardiva e non dovesse, oggi, essere ricondotta tra le violazioni relative al contenuto della dichiarazione. Ne consegue, pertanto, che la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione integra la violazione di cui all’articolo 8 del D.Lgs n. 471/1997. Va da sé che, in applicazione del principio di specialità, qualora l’integrazione abbia ad oggetto elementi sanzionati specificatamente, la sanzione applicabile sarà quella espressamente prevista per questa tipologia di violazione. Ciò premesso, laddove il contribuente intenda regolarizzare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata e che rilevano sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, dovrà:

  • presentare una dichiarazione corretta (c.d. integrativa) entro il termine di novanta giorni, versando la corrispondente sanzione pari a 28 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro prevista per l’ipotesi di irregolare dichiarazione, ridotta a un nono, ai sensi della lettera a)-bis), salvo che per la violazione sia prevista una più specifica misura sanzionatoria;
  • se risulta un versamento del tributo in misura inferiore al dovuto, o l’utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 per cento), ridotta secondo le misure previste dall’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Così, ad esempio, un contribuente che abbia presentato la dichiarazione (Unico Pf 2015) entro settembre 2015 e, accorgendosi di aver commesso un errore relativo alla determinazione di un reddito che abbia comportato un versamento dell’Irpef in misura inferiore, intenda regolarizzare nei successivi novanta giorni, dovrà regolarizzare sia la violazione dichiarativa, avvalendosi della nuova riduzione sanzionatoria introdotta dalla lettera a-bis) dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997, sia quella del carente od omesso versamento, applicando le riduzioni disposte dallo stesso articolo 13.

Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Nel caso in cui, invece, il contribuente, per errore, non abbia presentato la dichiarazione e intenda provvedere, può farlo entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (oltre il quale la dichiarazione si considera omessa), avvalendosi del ravvedimento operoso. A tale fine, dovrà:

  • presentare la dichiarazione, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro, ridotta a un decimo, ai sensi della lettera c);
  • se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento del tributo e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 per cento), ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Si precisa, infine, che questi chiarimenti valgono esclusivamente in presenza del ravvedimento effettuabile ai sensi della lettera a-bis) dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997.

Viceversa, nelle differenti ipotesi disciplinate dalle lettere b), b-bis), b-ter), b quater), in presenza di dichiarazioni infedeli presentate, il ravvedimento dovrà effettuarsi commisurando l’ammontare della sanzione all’infedeltà dichiarativa. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2015)




Dichiarazioni IVA/2015 per il 2014 omesse: nuova tranche di inviti del Fisco per mettersi in regola ed evitare i controlli

L’Agenzia avvisa in anticipo i contribuenti che non hanno ancora presentato, o non hanno compilato correttamente, la dichiarazione IVA per il 2014. I 65mila destinatari possono rimediare da soli e pagare le sanzioni ridotte, senza ricevere controlli. Proprio per comunicare questa chance a coloro che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA per il 2014 o che l’hanno presentata soltanto con il quadro VA compilato, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) di questi contribuenti, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione. Queste comunicazioni fanno parte del percorso di cambiamento che l’Agenzia ha intrapreso nei rapporti con i contribuenti, con l’obiettivo di aumentare il grado di fiducia da parte dei cittadini e favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 137937 del 2015 RU del 29 ottobre 2015, recante: «Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»infatti, vengono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. L’Agenzia delle entrate trasmetterà le comunicazioni agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)-

Obiettivo compliance, work in progress

Le comunicazioni previste dal provvedimento Prot. 137937 del 2015 seguono a breve distanza i 220mila alert preventivi inviati dal Fisco ai contribuenti che, pur essendo obbligati (avendo più redditi e più datori di lavoro), non hanno presentato la dichiarazione. Anche in quel caso, lo scopo delle comunicazioni è permettere il ravvedimento spontaneo del contribuente prima dei controlli.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2014 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Invece coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA 2014 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare già da ora gli errori eventualmente commessi e beneficiare così delle sanzioni in misura ridotta in ragione del tempo trascorso, grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

Come contattare l’Agenzia per fornire chiarimenti

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”.

I numeri delle comunicazioni già inviate

Nel quadro della recente strategia, negli ultimi mesi l’Agenzia ha già inviato:

– 220mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) e non ha effettuato il conguaglio delle imposte;

– 190mila comunicazioni di anomalie rilevate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore;

– 20mila comunicazioni complessivamente inviate a cittadini che non hanno dichiarato tutte le plusvalenze, professionisti che non hanno denunciato tutti i compensi certificati dai sostituti d’imposta, soggetti IVA con vendite dichiarate inferiori alle fatture comunicate al fisco dai clienti. (Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2015)




Dichiarazioni dei redditi per il 2014: 220mila inviti al ravvedimento per chi ha “dimenticato” di presentarle

Grazie alla dichiarazione precompilata e ai dati trasmessi dai datori di lavoro e dagli enti previdenziali, l’Agenzia delle Entrate è riuscita ad avvisare circa 220mila contribuenti di possibili anomalie che riguardano la dichiarazione dei redditi, invitandoli a verificare la propria posizione ed eventualmente a porvi rimedio senza incorrere in controlli. I destinatari di questa tornata di lettere bonarie sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) i quali non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. Chi riceve la lettera può presentare il modello Unico Persone Fisiche entro il 29 dicembre 2015 (entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre) beneficiando con il ravvedimento operoso di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

La lettera salva dai controlli – In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere invitando i contribuenti, che in presenza di più redditi (senza conguaglio) non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2014, a verificare autonomamente la propria posizione prima che l’Agenzia effettui dei controlli. Queste anomalie vengono normalmente riscontrate a distanza di anni dalla presentazione della dichiarazione, con l’applicazione di sanzioni e interessi in misura piena. Ora, grazie alla precompilata, è possibile individuarle in tempo reale e, ricevendo l’avviso preventivo, il cittadino può rimediare da solo tramite l’istituto del ravvedimento operoso, senza imbattersi mai nei controlli.

I numeri dell’assistenza – I contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali (sul sito internet dell’Agenzia – nella sezione Contatta l’Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 19/10/2015)

Precisazione sui 220mila avvisi bonari

In merito ad alcune errate notizie di stampa relative a 220mila comunicazioni inviate ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate precisa che non si tratta affatto di errori nei 730 precompilati o di controlli. Al contrario, sono degli inviti a presentare la dichiarazione dei redditi per quei contribuenti che, pur avendo percepito più redditi (senza conguaglio), non hanno ancora provveduto a inviarla per il periodo d’imposta 2014. È, quindi, una nuova possibilità offerta dall’Agenzia delle Entrate che, proprio grazie alla precompilata, consente ai contribuenti di poter rimediare in tempo, pagando così sanzioni ridotte ed evitando di incorrere in controlli futuri.

L’Agenzia delle Entrate ha cambiato, infatti, la strategia nel contrasto all’evasione fiscale, inaugurando un nuovo corso nei rapporti con i contribuenti, improntato su trasparenza e collaborazione. Il nuovo approccio si basa sulla condivisione delle informazioni “a monte” per semplificare gli adempimenti e promuovere la compliance. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20/10/2015)




Pagamento rateale di somme dovute per l’adesione ad istituti definitori dell’accertamento o deflativi del contenzioso: l’erede subentrato non paga le sanzioni contenute negli accordi

In caso di somme dovute da un contribuente in base ad un accertamento con adesione o ad una conciliazione giudiziale, gli eredi dovranno pagare solo imposte e interessi e non le sanzioni. È questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E, con cui vengono sciolti i dubbi sull’applicabilità del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex art. 8 del D.Lgs. 472/1997, in alcuni casi particolari. Il documento di prassi affronta le ipotesi in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento (ad es. acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell’invito al contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) e agli istituti deflativi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale).

In questi casi, le Entrate chiariscono che l’erede non sarà tenuto a pagare né le sanzioni contenute negli accordi tra Fisco e contribuente, né le eventuali sanzioni dovute per un ritardo nel pagamento delle rate oppure per la decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Intrasmissibilità, principio di carattere generale

Nel documento di prassi, l’Agenzia ricorda che nell’attuale sistema sanzionatorio tributario il principio assume carattere generale, come peraltro confermato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la trasmissibilità “è prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità” (così, anche di recente, Cass. n. 12754 del 6 giugno 2014).

Indicazioni agli uffici

Con la circolare, l’Agenzia fornisce indicazioni alle proprie strutture operative affinché non chiedano agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione. Inoltre, le Entrate ricordano che la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente (o che scadono entro quattro mesi), trova applicazione anche in relazione ai termini di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente. Pertanto, le istruzioni dettate agli uffici affermano che le rate successive dovranno includere solo gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi.

Gli eredi non pagano le sanzioni per le violazioni del de cuius

In relazione alle rimanenti rate ancora da versare gli uffici non potranno neppure chiedere agli eredi il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione. Per gli eredi rimane comunque ferma la facoltà di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione. Mentre, nel caso in cui l’erede non effettui il pagamento della rata entro il termine previsto, anche nel caso lo stesso sia prorogato per effetto dell’articolo 65 del D.P.R. 600/1973, troveranno applicazione le sanzioni previste in caso di ritardato pagamento o di decadenza dalla rateazione, qualora ne ricorrano i presupposti.