Sintesi del D.Lgs. “Correttivo” su cooperative compliance, adempimenti e concordato

 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto n. 182, il Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».

Il decreto delegato contiene disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, attuativo dell’istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria e del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

 

Le novità in sintesi:

 

Adempimento collaborativo

 

  • viene prevista una specifica disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali;
  • vengono introdotti alcuni chiarimenti circa la disciplina di favore prevista per le violazioni dipendenti da rischi di natura fiscale;
  • viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini di decadenza dell’azione accertativa, introdotte dal D.Lgs. n. 221/2023, con quella prevista dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015;
  • vengono previste alcune modifiche in materia di requisiti soggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti.

 

Adempimenti tributari

 

  • il versamento dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica per il mese di dicembre va effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo;
  • viene anticipato al 16 novembre il termine entro cui effettuare il versamento dell’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell’anno, qualora l’importo dovuto sia inferiore a 100 euro;
  • a decorrere dal 2025, viene ampliata la platea dei soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile, in presenza di apposita delega, anche attraverso uno degli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
  • viene spostato al 31 ottobre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di IRAP. Per l’IRES, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato all’ultimo giorno del decimo mese, anziché del nono mese, successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • si prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, in un’apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dalla stessa Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
  • l’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

 

Concordato preventivo biennale

 

  • la data per la messa a disposizione dei contribuenti, da parte dell’Agenzia, dei programmi informatici per acquisire i dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale viene prorogata dal 1° aprile al 15 aprile; per il solo anno 2024 tali programmi sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall’anno 2023;
  • sono modificati i termini per l’adesione alla proposta formulata dall’Agenzia stabilendo che la stessa debba avvenire entro il 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
  • vengono modificati i criteri di accesso al concordato preventivo: possono accedervi i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi;
  • sono previsti alcuni correttivi nella determinazione della base imponibile oggetto della proposta di concordato, allo scopo di escludere quanto non rientra nella gestione caratteristica dell’attività di impresa e di lavoro autonomo;
  • viene introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • si prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario.

 

Modifiche alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

 

Il decreto prevede modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. In particolare, viene previsto che la determinazione sintetica del reddito complessivo sia effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat.

 

Differimento rottamazione-quater

 

Si prevede il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-quater) con scadenza 31 luglio 2024. In particolare, l’articolo 6 stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata in scadenza il 31 luglio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024.

Peraltro, tenuto conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

Fonte: sito web dell’Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri accessibile via Internet al seguente indirizzo: www.programmagoverno.gov.it

 

Link al testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024




È online la guida che illustra le comunicazioni di irregolarità da controllo automatico e formale

Pubblicata la versione aggiornata della Guida alla comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni. Nel documento, a cura dell’Agenzia delle Entrate, illustrate tutte principali novità e le caratteristiche degli “avvisi” emessi a seguito dell’attività di controllo delle dichiarazioni.

Si ricorda che l’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nelle dichiarazioni fiscali presentate.

 

Il controllo sulle dichiarazioni si distingue in due tipologie:

— un controllo “automatico” effettuato su tutte le dichiarazioni presentate che consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall’Anagrafe tributaria;

— un controllo “formale” effettuato sulle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti.

 

Il versamento delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter D.P.R. 600/1973) può essere rateizzato (articolo 3-bis D.Lgs 462/1997).

 

Il D.Lgs. 159/2015 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015) ha modificato la disciplina della rateazione.

La nuova disciplina prevede:

  • l’aumento del numero massimo di rate trimestrali, per importi dovuti fino a 5.000 euro, che passa da 6 a 8 (resta fermo, invece, il numero massimo di 20 rate per importi superiori a 5.000 euro)
  • l’introduzione del principio di “lieve inadempimento” (articolo 15-ter D.P.R. 602/1973)
  • in caso di decadenza dalla rateazione, l’iscrizione a ruolo dei soli “residui” importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena
  • la modifica dei termini di notifica delle cartelle di pagamento relative alle ipotesi di decadenza dalla rateazione e di tardività nel versamento delle rate successive alla prima (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, mentre la disciplina previgente stabiliva che la notifica della cartella fosse effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo).

La nuova disciplina si applica anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata.

 

Link alla “La Guida alla comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” – Aggiornamento al 16 dicembre 2019

 

Per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’ applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24 per effettuare il pagamento.

 

Documentazione:

 

Commenti

 

La rateazione o versamento in un’unica soluzione degli avvisi bonari
di Eugenio Grimaldi

 

Prassi

 

Il pagamento a rate o in unica soluzione di somme dovute a seguito di “avvisi bonari” e in esito all’applicazione di istituti definitori alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 29 aprile 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Razionalizzazione delle norme in materia – Pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate – Rateizzazione dei debiti tributari in esito all’applicazione degli istituti definitori – Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Disciplina del lieve inadempimento in tema di pagamento -Art. 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Artt. 8 e 15, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 38, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Art. 15-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.Lgs. 24/09/2015, n. 159»

 

Legislazione

 

Riforma del sistema della riscossione

Raffica di modifiche nell’ennesima riforma per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

Comma per comma, tutte le novità

Il testo del Decreto Legislativo per la mini riforma del sistema della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate