Sospensione delle notifiche ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi

L’Agenzia delle entrate ha smentito le ricostruzioni secondo cui l’Agenzia stessa e l’Agenzia delle entrate-Riscossione starebbero concentrando gli invii a luglio per compensare il blocco operativo di agosto. Di seguito il comunicato stampa.

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026

 

“Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l’invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio.

In realtà:

  • le lettere di compliance calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale;
  • le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese di luglio ad oggi sono diminuite, rispetto a quelle
  • dell’analogo periodo del 2025, di oltre il 40% e rappresentano il 7,6 % del totale annuale;
  • le cartelle del primo semestre 2026, che AdeR è tenuta a produrre sulla base dei carichi affidati dai diversi enti creditori, si sono ridotte del nove per cento (9%) rispetto a quelle prodotte nel corrispondente periodo del

Appare, quindi, evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che, al contrario, le agenzie, nonostante il blocco operativo previsto per due mesi (agosto e dicembre) su dodici, sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii. Inoltre, va segnalato che Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto ad eccezione degli atti urgenti e inderogabili. Non si riscontra, quindi, alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell’anno.

 

Scadenze

 

Per quanto concerne le lettere di compliance, le stesse non prevedono una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.

Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla riforma fiscale il contribuente dispone ora di sessanta giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l’importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni. Va inoltre ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto.

Relativamente ai controlli formali (art. 36-ter DPR n. 600/73), come già precisato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Agenzia prenderà in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni. Quindi, anche in questo caso, non sussiste alcuna scadenza a carico dei contribuenti per il mese di agosto.

Da ultimo va segnalata la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti”.

 

 




Rottamazione-quinquies, il 30 aprile è ultimo giorno per le adesioni | Aggiornate le FAQ sull’ambito applicativo e le modalità operative

Ultimi giorni per aderire alla Rottamazione-quinquies. Giovedì 30 aprile scade il termine per la presentazione della domanda che può essere trasmessa esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. La definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di versare l’importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Per quanto riguarda l’ambito applicativo, rientrano nella Rottamazione-quinquies i carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture.

 

Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it dove è possibile consultare anche le risposte alle domande più frequenti (Faq). (Link alle faq aggiornate al 28 aprile 2026).

 

Scopri come richiedere il prospetto informativo e presentare la domanda di adesione. (Puoi richiedere il Prospetto informativo in area riservata fino alle ore 23:59 del 29 aprile).

 

Come presentare la domanda

 

I contribuenti possono inviare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta. In entrambi i casi, è necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate.

Al riguardo la legge prevede che il pagamento dilazionato può arrivare fino a 54 rate in 9 anni e che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 27 aprile 2026)




È online la guida che illustra le comunicazioni di irregolarità da controllo automatico e formale

Pubblicata la versione aggiornata della Guida alla comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni. Nel documento, a cura dell’Agenzia delle Entrate, illustrate tutte principali novità e le caratteristiche degli “avvisi” emessi a seguito dell’attività di controllo delle dichiarazioni.

Si ricorda che l’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nelle dichiarazioni fiscali presentate.

 

Il controllo sulle dichiarazioni si distingue in due tipologie:

— un controllo “automatico” effettuato su tutte le dichiarazioni presentate che consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall’Anagrafe tributaria;

— un controllo “formale” effettuato sulle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti.

 

Il versamento delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter D.P.R. 600/1973) può essere rateizzato (articolo 3-bis D.Lgs 462/1997).

 

Il D.Lgs. 159/2015 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015) ha modificato la disciplina della rateazione.

La nuova disciplina prevede:

  • l’aumento del numero massimo di rate trimestrali, per importi dovuti fino a 5.000 euro, che passa da 6 a 8 (resta fermo, invece, il numero massimo di 20 rate per importi superiori a 5.000 euro)
  • l’introduzione del principio di “lieve inadempimento” (articolo 15-ter D.P.R. 602/1973)
  • in caso di decadenza dalla rateazione, l’iscrizione a ruolo dei soli “residui” importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena
  • la modifica dei termini di notifica delle cartelle di pagamento relative alle ipotesi di decadenza dalla rateazione e di tardività nel versamento delle rate successive alla prima (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, mentre la disciplina previgente stabiliva che la notifica della cartella fosse effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo).

La nuova disciplina si applica anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata.

 

Link alla “La Guida alla comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” – Aggiornamento al 16 dicembre 2019

 

Per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’ applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24 per effettuare il pagamento.

 

Documentazione:

 

Commenti

 

La rateazione o versamento in un’unica soluzione degli avvisi bonari
di Eugenio Grimaldi

 

Prassi

 

Il pagamento a rate o in unica soluzione di somme dovute a seguito di “avvisi bonari” e in esito all’applicazione di istituti definitori alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 29 aprile 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Razionalizzazione delle norme in materia – Pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate – Rateizzazione dei debiti tributari in esito all’applicazione degli istituti definitori – Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Disciplina del lieve inadempimento in tema di pagamento -Art. 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Artt. 8 e 15, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 38, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Art. 15-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.Lgs. 24/09/2015, n. 159»

 

Legislazione

 

Riforma del sistema della riscossione

Raffica di modifiche nell’ennesima riforma per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

Comma per comma, tutte le novità

Il testo del Decreto Legislativo per la mini riforma del sistema della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate