Saldo e stralcio e rottamazione cartelle, l’Agenzia riscossione comunica esito della domanda e importi

In arrivo 700 mila comunicazioni di Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta ai contribuenti che hanno chiesto di aderire ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle. Le lettere sono rivolte a tutti coloro che hanno presentato la domanda per il “Saldo e stralcio”, ma anche i “ritardatari” della “rottamazione-ter”, cioè chi ha mancato l’appuntamento entro la scadenza iniziale del 30 aprile scorso e ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019. Le comunicazioni, che informano gli interessati sull’esito della richiesta con l’indicazione dell’importo dovuto e delle modalità di pagamento, sono trasmesse da Agenzia delle entrate-Riscossione tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata. L’invio sarà completato, come previsto dalla legge, entro il prossimo 31 ottobre.

Vediamo i numeri nel dettaglio. Complessivamente si tratta di circa 690 mila “Comunicazioni delle somme dovute” di cui poco più di 380 mila relative alle domande di “saldo e stralcio” e quasi 310 mila alle richieste di “rottamazione-ter” nella fase di riapertura dei termini. In precedenza, entro il termine del 30 giugno 2019 previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato circa un 1 milione 400 mila comunicazioni ai contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il termine del 30 aprile.

Rientrano nel “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro). Per questa tipologia di agevolazione è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi. La “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) prevede invece l’annullamento esclusivamente delle sanzioni e degli interessi di mora.

Le tipologie di comunicazione

Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto due tipologie di comunicazione: la “Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti” in risposta alle dichiarazioni presentate per il “saldo e stralcio” e la “Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata” in risposta alle domande di adesione alla “rottamazione-ter” nella fase di riapertura.  

In particolare, nella prima sono indicati per tutte le cartelle, sia gli importi dovuti per il “saldo e stralcio” sia quelli esclusi da tale misura agevolativa (perché non sussistono i requisiti di grave e comprovata difficoltà economica o perché i tributi non rientrano nell’ambito applicativo del “saldo e stralcio”) e ricondotti, come previsto dalla legge, nell’ambito della “rottamazione-ter”.

Per ciascuna delle due tipologie di comunicazioni, sono previste 5 differenti lettere. La prima AT (Accoglimento totale della richiesta) comunica che tutti i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono definibili e riporta il calcolo di quanto dovuto; AP (Accoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno una parte degli importi da pagare in forma agevolata ma anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) è riservato alle adesioni con tutti i debiti definibili per i quali nessun importo risulta dovuto; ancora, un quarto tipo (AX) si riferisce ai contribuenti che hanno una parte degli importi definibili per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili“. Infine, la tipologia RI che riguarda le adesioni alla “rottamazione-ter” o al “saldo e stralcio” che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione non rientrano in nessuno dei due istituti e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato più di una dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione invierà, per ciascuna, una specifica lettera.

La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (per il saldo e stralcio fino a 5 rate in tre anni, per la “rottamazione-ter” fino a 17 rate in cinque anni). La scadenza della prima rata è fissata dalla legge al 30 novembre 2019, che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 dicembre. Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di ottobre conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata. Per maggiori informazioni consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Come pagare

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPA e infine, direttamente agli sportelli. Inoltre, le somme dovute potranno essere versate anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per avvalersi del servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario presentare la richiesta di attivazione del mandato alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario. Per esempio, per la scadenza del 30 novembre 2019, il servizio andrà richiesto entro il 10 novembre. Oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva e, di conseguenza, il pagamento del 30 novembre 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. Si ricorda che il mancato o insufficiente o tardivo versamento (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge) anche di una sola rata determina l’inefficacia della definizione agevolata.

Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento anche solo per alcuni dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione. In questo caso, a partire dal mese di novembre sarà disponibile un servizio sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it per scaricare i relativi bollettini da utilizzare per il versamento. Per i carichi esclusi dal pagamento, invece, la definizione non produrrà effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le attività di recupero. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 18 ottobre 2019)




Rottamazione-ter delle cartelle. Agenzia-Riscossione comunica l’esito della domanda e gli importi

Arrivano le lettere di risposta a chi ha chiesto di aderire alla “rottamazione-ter” delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la “Comunicazione delle somme dovute”, con l’esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell’importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora. Le prime comunicazioni sono partite nei giorni scorsi ed entro il 30 giugno 2019, come previsto dal decreto legge n. 119/2018, sarà completato l’invio che complessivamente riguarderà quasi 1,4 milioni di domande.

Per il cosiddetto saldo e stralcio, previsto dalla legge di Bilancio 2019 e riservato ai contribuenti con ISEE sotto i 20 mila euro, la risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione alle circa 332 mila domande presentate arriverà invece entro il 31 ottobre 2019.

La classifica per regione, Lazio in testa

Vediamo nel dettaglio la ripartizione per Regione delle adesioni alla “rottamazione-ter” per le quali in questi giorni stanno arrivando le lettere di risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione. In totale sono 1 milione 389 mila le domande presentate da circa 1 milione 168 mila contribuenti (alcuni contribuenti hanno presentato più di una richiesta) entro il termine del 30 aprile 2019. In testa c’è il Lazio con 236.812 domande di adesione, al secondo posto la Campania (190.179) e terza la Lombardia (185.599). A seguire ci sono Toscana (108.332), Puglia (101.442), Emilia Romagna (84.679) Piemonte – Valle d’Aosta (81.722), Veneto (81.100), Calabria (76.905), Sardegna (53.109), Liguria (40.032), Abruzzo (35.174), Marche (33.740), Umbria (28.259), Friuli – Venezia Giulia (18.298), Basilicata (15.987), Trentino – Alto Adige (9.418) e infine Molise con 8.122 dichiarazioni di adesione.

In chiaro gli importi dovuti

 Agenzia delle entrate-Riscossione invia le “Comunicazioni” tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata. Con la “Comunicazione”, l’Agenzia informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della adesione alla rottamazione-ter, su possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle scadenze di versamento. La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate). Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di giugno conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata. Una copia della Comunicazione sarà disponibile, a partire dalla prima settimana di  luglio, nell’area  riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Le tipologie di comunicazione

 Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto diverse comunicazioni per differenti tipologie di casi. La prima (ATAccoglimento totale della richiesta) comunica che i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” con il calcolo di quanto dovuto; (APAccoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti “rottamabili” ma hanno anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) è riservato alle adesioni con debiti “rottamabili” per i quali nessun importo risulta dovuto; ancora, un quarto tipo (identificabile con le lettere AX) si riferisce ai contribuenti che hanno debiti “rottamabili” per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”. Un’altra tipologia (identificabile con RI) riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Infine, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto anche una specifica comunicazione “23” rivolta a quei contribuenti che, avendo aderito alla precedente “rottamazione-bis” e essendo in regola con il versamento delle rate previste entro il 7 dicembre 2018, usufruiscono per legge dell’accesso automatico alla “rottamazione-ter”, così come ai contribuenti che hanno aderito alle precedenti “Definizioni” e risultavano risiedere in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. La comunicazione “23” contiene il ricalcolo del debito residuo ancora dovuto e i bollettini con le nuove scadenze delle 10 rate previste dalla legge.

Altre comunicazioni

È fissato al 31 luglio 2019 il termine entro il quale l’Agenzia dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” per le domande di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Come pagare

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli. Inoltre, come previsto dal DL n. 119/2018, le somme dovute a titolo di definizione agevolata potranno essere versate anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per avvalersi del servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario presentare la richiesta di attivazione del mandato alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario. Per esempio, per la scadenza del 31 luglio 2019, il servizio andrà richiesto entro l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. Si ricorda che il mancato o insufficiente o tardivo versamento (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge) anche di una sola rata determina l’inefficacia della definizione agevolata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 25 giugno 2019)

 

Avvertenze

La legge prevede che con il pagamento della prima rata della Definizione agevolata verranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata (31 luglio 2019) della Definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione.

Alla data di scadenza della prima rata del piano di Definizione agevolata, (31 luglio 2019), eventuali precedenti rateizzazioni saranno revocate e anche per questi debiti non sarà più possibile ottenere una nuova rateizzazione.

Sul pagamento in ritardo, il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, ha introdotto un’importante novità a favore del contribuente. Infatti si prevede un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

 

 




Le rottamazioni previste dal decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.

 

 

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2018, è stato poi ritoccato con successivo CDM, prima della firma del Presidente della Repubblica.

Questi in temi toccati dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119:

  • Rottamazione-Ter;
  • Stralcio dei debiti fino 1000 euro;
  • Varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;
  • Fatturazione elettronica;
  • Semplificazione per emissione fatture;
  • Processo tributario telematico.

Il decreto-legge, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria» è in vigore dal 24 ottobre 2018 e dovrà essere convertito in legge entro il 23 dicembre 2018

Con le presenti note desideriamo fornire il quadro normativo delle nuove sanatorie nel campo della riscossione previste dagli articoli 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017), 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) e 5 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie Unione europea.

Articolo 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

Preliminarmente va evidenziato che l’impianto della nuova definizione agevolata è sostanzialmente simile a quanto previsto per le precedenti edizioni delle definizioni agevolate, (di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, e all’articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017).
L’articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), infatti, reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi, come anticipato, nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore beneficia dell’abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive.

Rispetto alle passate rottamazioni:

  • si può effettuare il pagamento in cinque anni, con un massimo di dieci rate consecutive di pari importo, con un tasso di interesse al 2 per cento;
  • è possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;

Accanto ad alcune specifiche novità, le norme riproducono le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione; a seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Le norme consentono l’accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti “rottamazioni”.

Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo 3 consente di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Analogamente a quanto già previsto per le precedenti definizioni agevolate (in particolare dall’articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 193 del 2016), ove si aderisca a tale procedura non sono corrisposte le somme dovute a titolo di:

  • sanzioni comprese in tali carichi;
  • interessi di mora ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.P.R .n. 602 del 1973. (Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente dall’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Dal 15 maggio 2018 sono fissati al 3,01 per cento annuo dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2018, prot. n. 95624/2018;
  • sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Si ricorda brevemente che nella cartella di pagamento (e per i debiti tributari nell’accertamento esecutivo) viene indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite l’agente della riscossione. Sono inoltre indicati il dettaglio dei singoli tributi/somme non pagati, gli interessi, le sanzioni, l’aggio e le altre spese. Se il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all’importo si aggiungeranno:

  • ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;
  • la remunerazione del servizio di riscossione (aggio);
  • le eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).

La definizione agevolata si perfeziona versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo:

  • le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si segnala che l’articolo 5 del decreto legge consente la definizione agevolata, con specifiche deroghe, dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea, esclusi dalle precedenti “rottamazioni.

Ai sensi del comma 2, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Si tratta dunque di una rateazione distribuita su cinque anni.

Termini di pagamento

  • unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo.

  • per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis e che pagano integralmente entro il 7 dicembre 2018 le residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, opererà automaticamente il differimento automatico del versamento delle restanti somme, da effettuarsi in dieci rate di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% (cfr. comma 21).

Il comma 3 prevede che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1 agosto 2019 nella misura del 2 per cento annuo. Non si applica la disciplina generale della rateazione dei debiti tributari, prevista dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il comma 4 pone a carico dell’agente della riscossione l’onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet.

Ricalcando le procedure previste per le precedenti edizioni della definizione agevolata (articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016), il comma 5 stabilisce che il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare entro il 30 aprile 2019 una dichiarazione all’agente della riscossione – con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro venti giorni dal 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame – in cui indica anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di dieci rate (come disposto dal comma 1).

Il comma 6 chiarisce che nella predetta dichiarazione il debitore assume l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Le disposizioni in commento chiariscono puntualmente le conseguenze della procedura di definizione agevolata sui giudizi pendenti. In particolare, il comma 6 chiarisce che tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate (e, quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfeziona), la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2019.

Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione – a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, di aggio, di spese esecutive e di diritti di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest’ultima.

In base al comma 9, restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relative ai debiti definibili, anche prima della definizione.

Ai sensi del comma 10 sono chiariti gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione procedura agevolata.

Essa, analogamente a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5 del decreto-legge n. 193 del 2016:

  • sospende i termini di prescrizione e decadenza;
  • sospende gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
  • inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
  • vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle  già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il comma 10 in esame collega i seguenti, ulteriori, effetti alla presentazione della domanda di rottamazione:

  • divieto di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del In estrema sintesi, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta;
  • divieto di considerare “inadempiente” il debitore ai fini  della  verifica  della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle  società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

Il richiamato articolo dispone che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, siano tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La relazione illustrativa sul punto chiarisce che l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la predetta verifica ha già avuto luogo, è tenuto a non effettuare il pignoramento previsto dalla legge (combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008).

Al comma 11, analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate, si affida all’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, il compito di comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute, che può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente (indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5) ovvero con bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione bancaria o, in alternativa, presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Ove si scelga di pagare presso gli sportelli dell’agente della riscossione, il debitore può utilizzare in compensazione, ai fini della definizione agevolata, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione (articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013; l’ efficacia di tale norma è stata estesa al 2018 dall’articolo 12-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1268).

Il comma 13 disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto.

Alla lettera a) si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi della disciplina generale dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

La lettera b) permette al debitore che ha aderito alla definizione agevolata di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che rimane fermo, a fini antielusivi, la disciplina penale (articolo 11, comma 1, D.Lgs. n. 74 del 2000) della sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva.

Il comma 14 disciplina l’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata (ovvero dell’unica soluzione) relativa alle somme “rottamate”. Analogamente a quanto prescritto per il passato, la definizione non produce effetti; i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. In tale ipotesi l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non può più essere rateizzato.

Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata, analogamente a quanto disposto dall’articolo 6, commi 9-bis e 9-ter del decreto-legge n. 193 del 2016, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore (ai sensi del capo II, sez. I, della legge n. 3 del 2012 in tema di crisi da sovraindebitamento).

I predetti debitori possono provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e lei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Il comma 16 ripropone le previsioni dell’art. 6, comma 10, del decreto-legge n. 193 del 2016 in merito alle esclusioni dalla definizione agevolata:

In particolare, sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

a) alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

b) ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Ai sensi comma 17, riproducendo sostanzialmente l’articolo 6, comma 11 del citato decreto-legge n. 193 del 2016, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (ai sensi dell’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). L’articolo 27  richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Il comma 18, con riferimento ai soggetti in procedura concorsuale. riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione. Attraverso il richiamo degli articoli 111 e 111-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) il decreto-legge prevede dunque che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo siano destinate, con priorità, alla definizione agevolata, conseguentemente modificando l’ordine di ripartizione dell’attivo.

Il comma 19 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo contenuto nei carichi definiti. La norma disciplina altresì le modalità operative da seguire per eliminare i carichi dalie scritture contabili degli enti creditori.

Il comma 20 dispone lo slittamento dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione, segnatamente novellando l’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), già modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017 in ragione dell’estensione della rottamazione delle cartelle al 2017. Con le modifiche in esame, la presentazione delle comunicazioni deve avvenire, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 (in luogo del 31 dicembre 2021) e, per quelli consegnati sino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026 (in luogo del 2021).

Lo slittamento, come chiarisce la relazione illustrativa, è funzionale all’esigenza di attendere gli esiti della nuova procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo in commento.

Coordinamento con le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi (rottamazione 2016 e 2017)

 I commi 21-25 recano disposizioni di coordinamento, che disciplinano il trattamento dei soggetti che hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate.

In particolare, il comma 21 consente ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata 2017 (di cui al richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017) e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione – in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.

In sostanza, chi ha aderito alla definizione agevolata 2017 ed ha adempiuto esattamente ai pagamenti dovuti per l’anno 2018 può usufruire della disciplina di favore introdotta con le norme in esame per la restante parte del debito già “rottamato”.

Il versamento è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3 per cento annuo a partire dal 1° agosto 2019 e, quindi, ad un tasso inferire rispetto a quello (2 per cento annuo) stabilito per i carichi ricompresi nella nuova definizione, prevista dal comma 1.

Senza alcun adempimento a carico di tali debitori, l’agente della riscossione deve trasmettere entro il 30 giugno 2019 apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.

Il comma 21 dispone, inoltre, l’applicazione anche ai debitori in parola:

  • della possibilità di pagare le somme dovute a titolo di definizione agevolata mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
  • a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, della possibilità di beneficiare dell’estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

La norma fa esplicitamente salvo quanto previsto dall’articolo 4 del provvedimento in esame, che dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il comma 22 consente, in ogni caso, di procedere al pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e, quindi, senza interessi), delle rate differite automaticamente ai sensi del comma 21.

Il comma 23 preclude l’accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non provvedano a versare le rate dovute per precedente definizione agevolata 2017 e che, secondo il comma 21 dell’articolo in esame, devono essere corrisposte entro il 7 dicembre 2018.

Anche il comma 23 fa salvo esplicitamente quanto previsto dall’articolo 4 del provvedimento in esame, che dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il comma 24 reca specifiche norme di coordinamento con le precedenti definizioni agevolate, per i soggetti residenti in zone colpite dalle calamità naturali nel centro Italia. In particolare, permette anche ai soggetti colpiti dai sismi dell’Italia centrale di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ex articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 ed ex articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2018, in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019 ovvero, entro tale data, in unica soluzione. Ciò relativamente a tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, indipendentemente dalle scadenze originariamente fissate dalle relative norme di riferimento.

Il comma 25 ammette alla nuova procedura di “rottamazione”:

  • i soggetti che avevano avviato la definizione agevolata 2016 (ossia  quella prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016) ma che non hanno perfezionato la procedura con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute;
  • coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione 2017 (di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017) non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016 (come disposto dall’articolo 1, comma 8, lettera b), n. 1, del medesimo decreto-legge n. 148 del 2017).
Articolo 4Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

L’articolo 4 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Più in dettaglio, il comma 1 dispone l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo (che, come specificato dalla relazione illustrativa, va calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto in esame) fino a mille euro; l’importo da considerare è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tali importi devono risultare dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per cui sia già stata richiesta la definizione agevolata (ai sensi dell’articolo 3 del provvedimento in esame,).

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Ai fini del conseguente discarico, effettuato senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione è tenuto a trasmettere agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.

Detto decreto disciplina le modalità di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell’elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli.

Ai debiti oggetto di annullamento non si applicano le ordinarie procedure di discarico per inesigibilità (articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. A tal fine, la norma rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 2 stabilisce le regole di imputazione e di acquisizione delle somme eventualmente versate, con riferimento ai debiti oggetto di annullamento.

Più in dettaglio, per i debiti oggetto di annullamento:

  • le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame) restano definitivamente acquisite;
  • le somme versate successivamente al 24 ottobre 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

Il comma 4 precisa che le disposizioni in esame sull’annullamento delle cartelle

non si applicano:

  • ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c) del provvedimento in esame, vale a dire, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • alle risorse proprie tradizionali UE (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE) e all’IVA riscossa all’importazione.
Articolo 5 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione

L’articolo 5 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Si applica l’articolo 3, con alcune deroghe relative ai debiti concernenti specifiche tipologie di risorse proprie UE. Sono quindi fissate le scadenze delle rate dovute dai debitori ai fini della definizione agevolata e posti alcuni obblighi di comunicazione.

Con le finalità sopra ricordate, l’articolo 5 prevede l’applicazione della definizione agevolata ai debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per le seguenti risorse proprie tradizionali UE: i dazi doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero. La medesima disciplina si applica ai debiti relativi all’IVA riscossa all’importazione. Anche con riferimento a tali risorse e all’IVA all’importazione, quindi, il debitore può beneficiare dell’abbattimento di sanzioni comprese nel carico, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive.

In particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE/Euratom (che ha sostituito la decisione 2007/436/CE) richiama le risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato – ormai scaduto – che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Per le sole risorse proprie UE (escludendo dunque l’IVA all’importazione), oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e a quelle maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (articolo 3, comma 1, lettere a) e b)), il debitore deve corrispondere:

  • dal 1° maggio 2016 al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114 (comma 1, lettera a), n. 1 dell’articolo 5 in esame). L’importo di tale interesse di mora è determinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (lettera b)). A tal fine l’agente della riscossione trasmette, entro il 31 maggio 2019, anche in via telematica, l’elenco dei carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione. Con le stesse modalità, entro il 15 giugno 2019, l’Agenzia comunica gli importi all’agente della riscossione.
  • dal 1° agosto 2019, il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi al tasso del 2% (lettera a), n. 2);

Sia per le risorse proprie che per l’IVA all’importazione:

  • entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica l’ammontare di quanto dovuto complessivamente, delle singole rate e le relative scadenze (lettera c))
  • le rate di pagamento devono essere corrisposte entro il 30 settembre 2019 (unica o prima rata di pagamento), entro il 30 novembre 2019 (seconda rata), entro il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo (le restanti rate) (lettera d))

 

Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 3
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

1. I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:

a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11. Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

20. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.».

21. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, l’integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).

22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.

24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.

Art. 4.
Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Art. 5
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 3, con le seguenti deroghe:

a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b):

1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;

2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;

b) entro il 31 maggio 2019 l’agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l’elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l’importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalità;

c) entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

d) il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;

e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;

f) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 609/14, specifica richiesta all’agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l’elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.




Rottamazione: il 15 maggio scade il termine

La definizione agevolata entra nelle fasi finali e supera la soglia delle 450 mila adesioni. Al 26 aprile scorso, le richieste presentate ad Agenzia delle entrate-Riscossione sono state circa 455 mila di cui la metà attraverso i servizi digitali e la posta elettronica certificata, mentre il resto dei contribuenti ha scelto uno dei 200 sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Nella “classifica” per regione, il Lazio è in testa con circa 77 mila domande presentate, seguita dalla Lombardia (circa 58 mila) e dalla Campania (quasi 47 mila).

I contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, pagheranno l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La classifica per regione

Nella “classifica” per regione, il Lazio è in testa con 77.621 domande presentate, seguita dalla Lombardia (58.645) e dalla Campania (46.922). Subito dopo si posiziona la Puglia (46.540) e a seguire Emilia Romagna (32.829), Toscana (32.018), Veneto (29.902), Piemonte/Valle d’Aosta (23.278), Calabria (19.265), Sardegna (18.890), Liguria (13.089), Marche (12.631), Abruzzo (11.584), Friuli Venezia Giulia (8.735), Umbria (8.216), Basilicata (7.183), Trentino Alto-Adige (4.514) e infine chiude la classifica il Molise con 3.626 istanze presentate.

Chi può aderire

Il provvedimento interessa i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. La definizione agevolata non può essere nuovamente presentata per quei debiti interessati dalla precedente richiesta di “rottamazione” delle cartelle ai sensi del D.L. n.193/2016, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le previste scadenze. Possono presentare domanda anche i contribuenti che non sono stati ammessi alla precedente definizione agevolata esclusivamente perché al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateizzazione in essere con l’agente della riscossione e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2016.

Come presentare la domanda

Per aderire bisogna presentare, entro il prossimo 15 maggio, l’apposito modulo DA 2000/17 attraverso una delle seguenti modalità.

1) Chi è titolare di una casella di posta elettronica certificata (Pec), può inviare il modulo utilizzando la propria PEC. Gli indirizzi dedicati a cui inviare la domanda di adesione sono riportati sul modulo DA 2000/17 e anche sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it;

2) la domanda di adesione può essere presentata anche direttamente online con “Fai D.A. te”, il servizio presente in area pubblica e area riservata sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione;

3) è possibile anche delegare un professionista di fiducia a trasmettere la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono utilizzare il servizio EquiPro presente sul portale;

4) il contribuente, infine, può scegliere di consegnare il modulo compilato e firmato, presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

I canali informativi

Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano per legge nel perimetro della Definizione agevolata 2000/17, è possibile richiedere nell’area libera del portale, oltre che nell’area riservata, il prospetto informativo, un documento in cui sono indicati i carichi “definibili” e quelli “non definibili”, in base alle informazioni fornite dagli enti creditori all’atto dell’affidamento all’Agente della riscossione. Agenzia delle entrate-Riscossione, inoltre, ha inviato ai contribuenti per posta ordinaria la comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata alla definizione agevolata sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti (faq) e la guida alla compilazione del modulo di domanda di adesione. Inoltre il numero unico 06.0101 di Agenzia delle entrate-Riscossione offre assistenza tutti i giorni 24 ore su 24 (con operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18). Il numero unico è raggiungibile sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il piano tariffario dell’utente. Infine collegandosi al canale YouTube di Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile trovare il video-tutorial dedicato alla definizione agevolata. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 2 maggio 2018)

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 80 del 2 maggio 2017, con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 6, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Art. 54, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del DL 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L 16/05/2014, n. 78 – DM 30/01/2015

La circolare n. 80/2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

Link al testo del messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 142 del 12 gennaio 2018, con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Estensione della definizione agevolata (Rottamazione-bis) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Esito di regolarità del Durc dal momento della presentazione di adesione al pagamento della prima o unica rata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 1, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 Art. 54, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L.21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l’anno 2018, convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, conv., con mod., dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie»




Il Decreto fiscale approvato al Senato

 

 

Dalla rottamazione bis alle esimenti delle sanzioni per gli errori nello spesometro tante la novità fiscali. Con Ok alla fiducia il provvedimento passa alla Camera.




La nuova rottamazione-bis post modifiche approvate in Commissione V Bilancio del Senato

 

La commissione Bilancio del Senato ha approvato una serie di emendamenti sulla cd. Rottamazione bis. Queste le novità inserite nell’articolo 1 (Estensione della definizione agevolata dei carichi) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 modificato in sede referente:

  • proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 (Emendamento 1.3 – testo 2) del termine per il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017, (definizione 2016, disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018. (Emendamento. 1.2 – testo 2);
  • possibilità per le Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018 (comma 3);
  • riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del decreto-legge n. 193 del 2016; possibilità di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017; riammissione alla definizione agevolata 2016 i carichi precedentemente esclusi – compresi in piani di dilazione – a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute (commi da 4 a 10-sexies) ( Emendamento 1.2 -testo 2);
  • estensione dei termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale (nuovo comma 11-bis) (Emendamento 1.55 idd. 1.56, 1.57, 1.58, 1.59).

Di seguito l’analisi degli effetti degli emendamenti.

Riammissione in presenza di rate scadute

La proroga ha ad oggetto i termini fissati dall’articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge 193 del 2016.

Detto comma ha così fissato la scadenza delle rate dovute dal contribuente, nel caso di richiesta di dilazionare il quantum dovuto:

per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è stata fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è stata fissata nei mesi di aprile e settembre.

Per effetto delle norme in commento, se così approvate, è dunque possibile perfezionare la definizione agevolata dei carichi pendenti relativa al periodo 2000-2016 anche se le rate relative ai mesi di luglio e settembre 2017 non sono state tempestivamente versate, purché il pagamento delle stesse sia effettuato entro il 7 dicembre 2017 (Emendamento. 1.3- testo 2).

Con le modifiche apportate in Commissione, si posticipa inoltre al luglio del 2018 il termine per il pagamento della rata che scade nel mese di aprile dello stesso anno 2018 (Emendamento. 1.2 -testo 2).

Di seguito il testo del comma 1 come modificato dagli emendamenti sopracitati: «1. I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018».

Durante l’esame in sede referente (Emendamento. 1.2 – testo 2) è stato soppresso – perché trasfuso, con alcune sostanziali modifiche, nei commi da 4 a 10-sexies – il comma 2 dell’articolo in esame, che consente di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non ha pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016.

Di seguito il testo dei commi da 4 a 10-sexies come modificati dagli emendamenti sopracitati:

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato «Decreto», per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1)  che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 dello stesso Decreto;

2)  compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8 dell’articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b)  dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica, pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l’impegno di cui al comma 2 dell’articolo 6 del Decreto.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4, si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L’agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso previsto dal comma 3-ter dell’articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 1, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 2:

a) l’agente della riscossione comunica al debitore:

1) entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), n. 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l’80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell’articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del Presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), nn. 1 e 2, e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell’articolo 6 del Decreto.

10-bis. In deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell’articolo 6 del Decreto.

10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter, come modificate dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

10-quinquies. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: ‘‘Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.

10-sexies. All’articolo 6, comma 12 del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: “2020.”».

Estensione della definizione agevolata (Emendamento. 1.2 – testo 2).

I commi da 4 a 10 (sopra riportati) sono stati così sostituiti durante l’esame in sede referente, al fine di ampliare l’ambito operativo della definizione agevolata. Sono stati inoltre inseriti i commi da 10-bis a 10-sexies. La disciplina in commento sostanzialmente riproduce quanto previsto dal comma 2 del decreto-legge in esame, nella sua formulazione vigente, seppure con sostanziali modifiche.

In particolare, con le modifiche apportate in Commissione, si consente di estinguere i seguenti debiti (novellato comma 4):

  • con una norma innovativa rispetto al testo originario del provvedimento, i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del già illustrato articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 (comma 4, lettera a), 1);
  • i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, compresi nei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso al beneficio, esclusivamente in quanto – in applicazione dell’alinea del comma 8 – non ha pagato tempestivamente tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (comma 4, lettera a), 2), analogamente a quanto previsto dall’originario comma 2 dell’articolo in esame;
  • i carichi affidati nel 2017, e più precisamente quelli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017 (comma 4, lettera b), come previsto dal vigente comma 4.

Dalla formulazione delle modifiche in esame, sembra quindi che si intenda riaprire i termini per la definizione agevolata 2016: essa viene dunque estesa a tutti i soggetti i quali, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria dichiarazione e documentazione nei termini di legge, come previsti dal decreto-legge n. 193.

Come già disposto dall’originario comma 4, si applica la disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 (per effetto delle modifiche in sede referente viene eliminato il riferimento a specifici commi), fatte salve alcune disposizioni speciali introdotte nei commi da 5 a 10-ter dell’articolo in esame, come modificati e/o introdotti in sede referente.

In particolare (comma 5), per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Il novellato comma 7 disciplina gli adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Quest’ultimo comunica al debitore:

  • per posta ordinaria ed entro il 31 marzo 2018, i carichi relativi all’anno 2017 (di cui al comma 4, lettera b)) per cui non risultano ancora notificati la cartella di pagamento, ovvero l’avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi, ovvero ancora l’avviso di addebito di crediti contributivi (comunicazione di cui all’articolo 6, comma 3-ter del decreto-legge n. 193 del 2016) (lettera a) del comma 7);
  • entro il 30 giugno 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (lettera b) del comma 7).

Il comma 8, come modificato in sede referente, reca gli adempimenti dell’agente della riscossione e del debitore con riferimento ai soli carichi affidati nel periodo 2000-2016, ove dilazionati.

In particolare, sono disciplinate le comunicazioni da effettuarsi per i carichi per i quali non è stata presentata la dichiarazione (ai sensi del comma 4, lettera a), n. 1), che sono compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, e per i quali il debitore non ha pagato tempestivamente tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016. Il comma disciplina altresì le comunicazioni relative ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore è stato escluso dal beneficio della dilazione 2016, in quanto non ha pagato tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (ai sensi del comma 4, lettera a), n. 2).

In tali ipotesi l’agente della riscossione deve comunicare (lettera a) del comma 8):

  • entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate (comma 8, lettera a), 1);
  • entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (ai sensi della lettera b) del comma 7) (comma 8, lettera a), 2).

Il debitore deve pagare (lettera b) del comma 8):

  • se sceglie il versamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018 l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate (comma 8, lettera b), 1). Il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata entro il 30 giugno 2018 (comma 8, lettera b), n. 1);
  • se sceglie la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare, che scadononell’ottobre e nel novembre 2018, l’80 per cento del dovuto (comma 8, lettera b), 2); entro febbraio 2019, il restante 20 per cento (comma 8, lettera b), n. 3).

Limitatamente ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), ai sensi del comma 9, con riferimento all’estensione della definizione agevolata prevista dal comma 4, si considera rateizzabileanche il carico del debitore decaduto dalla definizione agevolata, nel caso di mancato o inesatto pagamento, purché siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell’atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione (ai sensi dell’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 193).

Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione.

In particolare, essa:

  • sospende il pagamento dei versamenti rateali che scadono dopo la presentazione delladichiarazione, se relativi a precedenti dilazioni in essere alla data della dichiarazione medesima, con riferimento ai carichi cui è estesa la definizione agevolata di cui al comma 4;
  • sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Opera il divieto, per l’agente della riscossione, di intraprendere azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (ai sensi dell’articolo 6, comma 5, secondo periodo del decreto-legge n. 193).

Il comma 10-bis (che riproduce in sostanza l’originario comma 10 dell’articolo in esame) consente di accedere al beneficio per i carichi relativi al 2017 anche se non risultano adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere, in deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016.

Il richiamato comma 8 ha consentito l’accesso alla definizione agevolata 2016 anche ai debitori che avessero già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi definibili e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Il comma 10-ter chiarisce che non si applica la proroga di un anno stabilita dal comma 13ter dell’articolo 6 del decreto-legge n. 193 che, come anticipato, riguarda le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.

Il comma 10-quater specifica che le modifiche così apportate (commi da 4 a 10-ter) trovano applicazione anche alle dilazioni disciplinate dall’originaria formulazione dell’articolo 1 in esame.

Durante l’esame del provvedimento al Senato in sede referente è stato aggiunto il comma 11-bis (Emendamento. 1.55 idd. 1.56, 1.57, 1.58, 1.59) che estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

In particolare la facoltà riguarda le entrate, anche tributarie, di regioni, province, città metropolitane e comuni non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (disciplinate dal testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639) notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all’albo dei concessionari della riscossione (di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

I medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Alla definizione agevolata delle entrate di regioni e enti locali si applicano le disposizioni già previste dal decreto-legge n. 193 sulle medesime entrate. L’articolo 6-ter del decreto-legge n. 193 ha esteso la possibilità di introdurre la definizione agevolata (consistente nell’esclusione delle sanzioni) delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione; detti enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. La norma ammette la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.

In particolare, alla fattispecie in commento non si applica il primo comma dell’articolo 6-ter, che riguarda la possibilità di introdurre tale definizione agevolata alle somme notificate negli anni dal 2000 al 2016.

Dell’articolo 6-ter si applicano quindi:

  • il comma 2, che disciplina il contenuto obbligatorio del provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata;
  • il comma 3, che disciplina gli effetti della presentazione dell’istanza di attivazione della definizione agevolata (sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza stessa);
  • il comma 4, che reca le conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, e cioè l’inefficacia della definizione con ripresa degli ordinari termini di prescrizione e decadenza;
  • il comma 5, che riguarda i casi in cui non è possibile il ricorso alla definizione agevolata;
  • il comma 6 che estende tali norme alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni speciali dei rispettivi statuti.

Le disposizioni fanno salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il richiamato articolo 11 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, è stato autorizzato a stabilire l’applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente.




Pronti i moduli per la “Rottamazione bis”

Entra nel vivo la definizione agevolata 2017, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi, prevista dal D.L. 148/2017. Sul portale istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest’anno e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l’adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e intendono presentare una nuova domanda di adesione. Il decreto legge 148/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242/2017, consente inoltre ai contribuenti che hanno aderito alla ‘prima definizione agevolata’, ma non hanno pagato la prima (o unica) rata di luglio né quella prevista a settembre 2017, di mettersi in regola entro il prossimo 30 novembre per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata.

Vediamo nel dettaglio le novità del D.L. 148/2017.

“ROTTAMAZIONE” PER LE CARTELLE 2017. – La definizione agevolata è applicata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione compilando il modello DA-2017 disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o presso gli sportelli dell’Agenzia. Il DA-2017 può essere presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure, per chi ha una casella di posta elettronica certificata (pec), inviato insieme alla copia del documento di identità all’indirizzo pec della Direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello DA-2017 e pubblicato sul portale web. Entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare la comunicazione con l’importo da versare ed i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA-2017. Il D.L. 148/2017 prevede che si possa pagare in unica soluzione (luglio 2018) o a rate, fino ad un massimo di 5: oltre a luglio, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta rata è fissata a febbraio 2019. Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

NUOVA OPPORTUNITÀ PER RESPINTI. – Hanno la possibilità di accedere nuovamente alla “rottamazione” anche i contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016. I contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il modello DA-R disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Chi possiede una casella di posta elettronica certificata (pec) può inviare il modello DA-R, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo pec della Direzione Regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata consegnando il modello DA-R direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il decreto n. 148/2017 stabilisce che gli interessati debbano versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione. L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.

PROROGA A NOVEMBRE 2017. – Chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017 (D.L. 193/2016 convertito con legge 225/2016), potrà mettersi in regola e quindi non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto entro il prossimo 30 novembre, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Per pagare si devono utilizzare i bollettini ricevuti dall’agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute.

DOVE PAGARE. I contribuenti hanno a disposizione diversi canali di pagamento: il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; la App EquiClick; gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione anche mediante la compensazione con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione (secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2017); gli sportelli bancari e gli uffici postali; l’home banking; i punti Sisal e Lottomatica; i tabaccai convenzionati con Banca 5; gli sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e gli sportelli postamat (ATM) di Poste Italiane. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 ottobre 2017)

Vedi anche:
(Link sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/)

 

 




Rottamazione-bis: le norme sulla riammissione degli esclusi e per l’estensione fino ai carichi al 30 settembre 2017


 

Al via la rottamazione-bis

Le disposizioni in bozza, del D.L. recante: disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili approvato dal Consiglio dei Ministri, il 13 ottobre 2017, riguardanti la cd. Rottamazione

(Per il testo del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», clicca qui.)

TITOLO II
Definizione agevolata dei carichi per crediti previdenziali e fiscali

ART.?
(Differimento termini e regolarizzazione istanze respinte)

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.


In pratica, via consentito al contribuente di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i debitori che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito.


2. All’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: “13-quater. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di cui al comma 1 provvedendo a:
 a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all’agente della riscossione, con le modalità esclusivamente telematiche e in conformità alla modulistica modello pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;
 b) pagare, con le modalità di cui comma 7:
1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;
2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
13-quinquies. Nell’istanza di cui al comma 13-quater, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l’impegno di cui al comma 2.
13-sexies. A seguito della presentazione dell’istanza prevista dal comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:
a) entro il 31 marzo 2018, l’importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-quater;
b) entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e 13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.”.


Se le disposizioni della bozza di decreto saranno confermate, viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile.


ART.?
(Definizione agevolata dei carichi affidati al 30 settembre 2017)

1. Salvo quanto previsto nei commi da 2 a 7 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere definiti estinti secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato “Decreto”.
2. Ai fini della definizione, la dichiarazione di adesione alla definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo è presentata, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità esclusivamente telematiche e in conformità alla modulistica modello pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
4. L’agente della riscossione:
a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 1, invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso previsto dal comma 3-ter dell’articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell’articolo 6 dello stesso Decreto.
5. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell’articolo 6 del Decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.
6. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 1, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
7. In deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione prevista dal comma 1 del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Non si applicano le disposizioni previste dall’alinea dell’articolo 6, comma 8, del Decreto, aventi ad oggetto l’adempimento dei versamenti relativi ai piani rateali in essere.


Esteso l’ambito temporale della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. Secondo la bozza di decreto, la definizione per carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Non si applicano le disposizioni previste dall’alinea dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, aventi ad oggetto l’adempimento dei versamenti relativi ai piani rateali in essere.


Il testo del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

 




Conto alla rovescia per la “rottamazione”: il 31 luglio scade la prima rata

Rottamazione: il 31 luglio scade la prima rata.
Rottamazione: il 31 luglio scade la prima rata

Ecco come e dove pagare

Scatta il conto alla rovescia per la definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi. Scade il prossimo 31 luglio, infatti, il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima o unica rata. Una data importante da ricordare perché la legge prevede che il mancato o tardivo pagamento fa perdere i benefici della definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Per fornire la massima assistenza ai cittadini in vista della scadenza, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha realizzato una serie di servizi online di immediato utilizzo. Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it dal 7 luglio è possibile richiedere la copia della comunicazione delle somme dovute, già inviata dall’Agente della riscossione agli interessati, direttamente dall’area pubblica, senza necessità di pin e password. Copia della comunicazione era comunque già disponibile in area riservata dal 16 giugno. Sempre dall’area pubblica del portale, a partire dal 10 luglio, i contribuenti possono utilizzare ContiTu, il servizio che permette di scegliere di pagare in via agevolata solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione delle somme dovute e avere, direttamente online, i nuovi importi da pagare e i relativi bollettini. Grazie a questo strumento i contribuenti non dovranno rinunciare completamente ai benefici della definizione agevolata anche se non vogliono, o non possono, pagare integralmente le somme “rottamate”.

Coloro che hanno aderito alla definizione agevolata hanno ricevuto i bollettini delle rate scelte al momento della presentazione della domanda di adesione. Su ogni bollettino sono indicati: l’importo, la scadenza del pagamento e il codice RAV. Sono molte le modalità e i canali di pagamento a disposizione dei contribuenti, vediamoli nel dettaglio.

Sportelli bancari. Presentando allo sportello il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, l’operatore provvederà a effettuare il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul conto corrente, se si è rivolto alla propria filiale, oppure può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative della banca.

Internet banking. Bisogna collegarsi al sito della propria banca e utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV. Basta inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare. Il numero di RAV è sufficiente per identificare il pagamento e il contribuente a cui è riferito il debito, quindi non è obbligatorio indicare la causale.

Domiciliazione bancaria. È possibile richiedere l’addebito diretto degli importi contenuti nei bollettini RAV sul proprio conto corrente. È sufficiente completare il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute, inviata dall’Agente della riscossione, e presentarlo in banca presso la propria filiale. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema Interbancario, sia presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata (per la prima rata il termine di sottoscrizione e consegna in banca era previsto per il giorno 11 luglio).

Sportelli bancomat (ATM). È possibile pagare i bollettini della definizione agevolata direttamente agli sportelli ATM abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV.

Uffici postali. È sufficiente presentare il bollettino RAV  ricevuto dall’Agente della riscossione e l’operatore di sportello provvederà a effettuare il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul proprio conto se è cliente Banco Posta. Può pagare con le carte BancoPosta e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. È possibile pagare i bollettini direttamente agli sportelli ATM di Poste Italiane ovvero ai chioschi abilitati utilizzando le carte BancoPosta.

Tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica. Il contribuente deve presentare  il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e il rivenditore provvederà a effettuare il pagamento. Si può pagare in contanti (fino a mille euro), con il bancomat o con la carta di credito (fino a 5 mila euro dai tabaccai e fino a 1.500 euro nei punti Sisal e Lottomatica).

Sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it e App Equiclick. Il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti e inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV riportato nel bollettino e l’importo. Successivamente potrà scegliere tra molteplici operatori (banche, Poste e altri istituti di pagamento) che mettono a disposizione diverse modalità – bonifico, carte di credito, debito, prepagate, bollettino, addebito in conto – sulla piattaforma PagoPA, sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione.

Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà ad effettuare il pagamento. Il contribuente può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e con titoli di credito, quali assegni circolari, assegni postali vidimati, vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia e assegni di conto corrente bancario e postale, nel limite di 20 mila euro, intestati all’ordine dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si può pagare anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 22 luglio 2017)

Per saperne di più:

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 8 marzo 2017, con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma




Rottamazione: i contribuenti possono accedere on-line alla copia della risposta alla richiesta di definizione e scegliere le cartelle da pagare

I due comunicati “l’Agenzia delle entrate-Riscossione”con il lancio delle nuove utility inserite nel sito web

Risposte rottamazione cartelle a portata di click

Al via un nuovo servizio web di “Agenzia delle entrate-Riscossione. Dal 7 luglio diventa più semplice e veloce richiedere online la copia della comunicazione inviata ai contribuenti in risposta alla richiesta di Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. La copia della comunicazione era già disponibile dal 16 giugno nell’area riservata, ma adesso è disponibile anche in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza quindi necessità di inserire pin e password.
È sufficiente, infatti, compilare il form “Richiesta comunicazione” presente nella sezione del sito dedicata alla Definizione agevolata. Basta inserire il proprio codice fiscale, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove si desidera ricevere la comunicazione.
La richiesta della comunicazione nell’area pubblica del portale è un nuovo servizio per consentire ai contribuenti di avere in modo agevole tutte le informazioni utili per il primo pagamento della definizione agevolata la cui scadenza è fissata dalla legge al prossimo 31 luglio.
La “Comunicazione delle somme dovute”, così si chiama la lettera che informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della definizione agevolata, è stata già inviata per posta raccomandata o attraverso la posta elettronica certificata per chi ha indicato, al momento della richiesta di rottamazione di cartelle e avvisi (D.L. 193/2016, convertito in legge 225/16), l’indirizzo di pec sul modulo di adesione. La lettera informa anche su possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulla data entro cui effettuare il pagamento. La comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata (da una a un massimo di 5 rate) dal contribuente al momento della compilazione del modulo di richiesta, oltre al modulo per l’addebito in conto corrente. I bollettini contengono l’intestazione “Equitalia Servizi di Riscossione”, dal 1° luglio Agenzia delle entrate-Riscossione, che possono essere utilizzati per i pagamenti.
Sono state predisposte 5 comunicazioni per differenti tipologie di casi, vediamo il dettaglio. La prima (AT – Accoglimento totale della richiesta) riguarda coloro che hanno un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hanno invece nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”; una seconda tipologia (AP – Accoglimento parziale) riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti “rottamabili”, ma hanno anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) per coloro che non devono pagare nulla né per i debiti “rottamabili”, né per eventuali debiti non “rottamabili”; ancora, un quarto tipo (identificabile con le lettere AX) per quei contribuenti che hanno debiti “rottamabili” e non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”; ultima tipologia (identificabile con RI), riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.
Ogni comunicazione contiene un prospetto con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata del totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione); del debito residuo oggetto di definizione; dell’importo da pagare per la definizione agevolata del debito; del debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), è riportato nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.
Come pagare. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai convenzionati con Banca 5 e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Per esempio, per la scadenza rata del 31 luglio 2017, il servizio andrà richiesto entro e non oltre l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2017 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 7 luglio 2017)

Lunedì arriva ContiTu per scegliere online le cartelle da rottamare

“Agenzia delle entrate-Riscossione” lancia il nuovo servizio web ContiTu, grazie al quale tutti coloro che hanno aderito alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, possono decidere, in modo semplice e in autonomia, quali debiti pagare.

Da lunedì 10 luglio, collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il contribuente potrà scegliere di “rottamare” solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione formale inviata agli interessati entro il 15 giugno. La comunicazione è disponibile dal 16 giugno nell’area riservata del portale e da oggi può essere richiesta in copia anche nell’area pubblica, senza la necessità di pin e password.

Il nuovo servizio online di Agenzia delle entrate-Riscossione è un ulteriore strumento per supportare i contribuenti interessati alla definizione agevolata in vista della scadenza del 31 luglio, fissata dalla legge, per il primo pagamento degli importi rottamati.

Ma vediamo nel dettaglio le novità.

Il contribuente che ha indicato nella sua richiesta più cartelle o più avvisi, entro il 31 luglio potrà decidere e scegliere quali effettivamente pagare, consapevole che i debiti non pagati, come previsto dalle norme che regolano la definizione agevolata, rientreranno nelle procedure obbligatorie della riscossione ordinaria.

Ad esempio, chi ha chiesto la rottamazione per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, potrà scegliere i debiti che intende rottamare e la piattaforma digitale fornirà un nuovo totale da pagare e i relativi codici RAV indispensabili per poter saldare i relativi debiti prescelti.

Questa nuova funzionalità potrà essere utilizzata anche da coloro che avessero ricevuto una comunicazione contenente cartelle/avvisi che non avevano inserito nella loro dichiarazione: accedendo infatti al nuovo servizio potranno richiedere i RAV per le sole cartelle/avvisi che avevano indicato nella loro richiesta.

Restano invariate tutte le altre indicazioni che il contribuente ha inserito nella domanda (modello DA1) di definizione agevolata e cioè: il numero delle rate prescelte (o una sola), gli estremi relativi ai dati personali ecc.

ContiTu sarà raggiungibile da lunedì prossimo direttamente dalla home page del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Per usufruire del servizio sarà necessario compilare il modulo online e specificare le cartelle/avvisi che si intendono pagare. Il servizio calcolerà l’importo di ciascuna rata e anche il totale. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste.

Come pagare. Per il pagamento si possono utilizzare i bollettini Rav anche con la vecchia intestazione “Equitalia Servizi di Riscossione”, dal 1° luglio 2017 Agenzia delle entrate-Riscossione. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai convenzionati con Banca 5e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 7 luglio 2017)




Rottamazione, in arrivo le “Comunicazioni” delle somme dovute

Dal prossimo 16 giugno disponibili anche nell’area riservata del portale web di Equitalia

È partita la fase due della cosiddetta rottamazione di Equitalia che, come previsto dalla legge, sta inviando le comunicazioni con cui risponde ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, partita a novembre 2016 e conclusa il 21 aprile scorso. Comunicazioni che stanno arrivando per posta raccomandata o attraverso la posta elettronica certificata per chi ha indicato, al momento della richiesta di rottamazione di cartelle e avvisi (D.L. 193/2016, convertito in legge 225/16), l’indirizzo di pec sul modulo di adesione.

ComunicaImmagini DeskTopArt_UNITO_V_Pagina_084zione somme dovute”. Si chiama così la lettera di Equitalia che informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della adesione, così come su possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata, e quindi sugli importi da pagare e sulla data entro cui effettuare il pagamento. La comunicazione contiene anche i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata (da una ad un massimo di 5 rate) dal contribuente al momento della compilazione del modulo di richiesta, oltre al modulo per l’addebito in conto corrente.

La comunicazione

Ogni comunicazione contiene un prospetto con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata del totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione); del debito residuo oggetto di definizione; dell’importo da pagare per la definizione agevolata del debito; del debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), è riportato nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

A partire dal prossimo 16 giugno copia della suddetta comunicazione sarà disponibile anche nell’area riservata del portale www.gruppoequitalia.it.

La comunicazione contiene informazioni in merito:

  • all’accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
  • agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
  • all’importo/i da pagare;
  • alla data/e entro cui effettuare il pagamento.

Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, previste 5 tipologie di comunicazioni, vediamo il dettaglio:

ATAccoglimento totale della richiesta: presenza di importi da pagare per i debiti “rottamabili” e assenza di debiti non “rottamabili”;

APAccoglimento parziale della richiesta: presenza sia di debiti “rottamabili” sia di debiti non “rottamabili”;

AD – Sia per i debiti “rottamabili” sia per gli eventuali debiti non “rottamabili” assenza di pagamenti dovuti;

AX – Assenza di debiti “rottamabili” e presenza di debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili”;

RI Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili”, nessuna importo è dovuto.

Casi di difformità

Equitalia renderà disponibile sul proprio portale, ad inizio luglio, un apposito servizio per la compilazione della egnalazione.

In ogni caso, qualora la comunicazione ricevuta:

  • non riporta tutte le cartelle o di tutti gli avvisi indicate nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, Equitalia “consiglia” di pagare comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalare le sole cartelle/avvisi mancanti;
  • riporta la presenza di cartelle o di avvisi non indicate nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, Equitalia “consiglia” di pagare comunque gli importi dovuti per le cartelle/avvisi che hai indicato nella tua dichiarazione di adesione (*) entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalare le sole cartelle/avvisi non dichiarate

(*) Come spiega Equitalia nelle pagine web dedicate alla definizione, se il contribuente vuole effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella comunicazione, questo può recarsi presso uno degli sportelli, oppure utilizzare il servizio che verrà reso disponibile dopo il 15 giugno sul portale www.gruppoequitalia.it: in questo modo sarà possibile richiedere e stampare i bollettini RAV relativi alle cartelle/avvisi che il contribuente decide di pagare.

Come pagare

È possibile farlo presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Per esempio, per la scadenza rata del 31 luglio 2017, il servizio andrà richiesto entro e non oltre l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2017 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.

Attenzione – La legge prevede che con il pagamento della prima rata della definizione agevolata saranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata. (Cfr. Comunicato Equitalia del 10 giugno 2017)

 

FAQ – Definizione agevolata
(Prelevate dal  sito di Equitalia  il 14 giugno 2017)

 1. Sono scaduti i termini per aderire alla Definizione agevolata?

Si, l’ultimo giorno utile per aderire era il 21 aprile scorso, come previsto dal Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017. Fanno eccezione i residenti in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali le scadenze e i relativi termini sono prorogati di un anno (vedi anche Faq 8 e 9).

2. Ho aderito alla Definizione agevolata. Cosa succede ora?

Equitalia, come previsto dalla legge, dovrà inviare a tutti coloro che hanno aderito una comunicazione entro il prossimo 15 giugno specificando:

 – quali debiti rientrano effettivamente nella definizione agevolata;

 – l’ammontare dell’importo dovuto;

 – la scadenza delle eventuali rate.

La comunicazione conterrà anche i relativi bollettini di pagamento.

 3. Ho aderito alla Definizione agevolata, posso pagare in un’unica soluzione o anche in più rate?

La legge consente di pagare:

 – in un’unica soluzione;

 – a rate, da 1 fino ad un massimo di 5. In quest’ultimo caso il 70% del dovuto sarà pagato nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018. In entrambe le situazioni, la scadenza per il pagamento della prima rata è fissata nel mese di luglio 2017. Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione DA1, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione.

4. Come e dove posso pagare?

È possibile pagare:

  • dal nostro portale e dall’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa;
  • con la domiciliazione bancaria;
  • presso le filiali bancarie;
  • agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno
  • aderito ai servizi di pagamento CBILL;
  • con il proprio internet banking;
  • agli uffici postali;
  • nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
  • ai nostri sportelli.

5. Ho aderito alla Definizione agevolata, cosa succede se non pago o se pago in ritardo una rata del piano?

La norma prevede che chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

6. Ho un piano di rateizzazione attivo di cui ho pagato tutte le rate al 31/12/2016. Se ho aderito alla definizione agevolata e non pago la prima rata di luglio 2017, posso tornare al mio precedente piano?

Si, è possibile riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente.

7. Ho un piano di rateizzazione attivo di cui ho pagato tutte le rate al 31/12/2016. Se ho aderito alla definizione agevolata e non pago o pago in ritardo una delle rate successive alla prima, potrei tornare al mio precedente piano?

No, con il pagamento della prima rata della definizione agevolata, fissata a luglio 2017, il piano di rateizzazione viene automaticamente revocato. Non è pertanto possibile riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente se si paga in misura ridotta, o in ritardo una delle rate successive alla prima.

8. Risiedo in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Ho ancora tempo per aderire alla definizione agevolata?

Si, il Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017, dispone che per i residenti in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, le scadenze e i termini relativi alla definizione agevolata, sono prorogati di un anno. In particolare, la data entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione di adesione è il 21 aprile 2018. Sono prorogate di un anno anche tutte le altre scadenze previste per la definizione agevolata, comprese quelle relative ai pagamenti.

9. Risiedo in uno nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Come posso presentare la domanda?

Per aderire è necessario collegarsi al sito www.gruppoequitalia.it, scaricare il modulo DA1, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo con una semplice e-mail o con la posta elettronica certificata (agli indirizzi presenti sul modulo stesso e pubblicati sul portale di Equitalia) o, infine, rivolgersi ai nostri sportelli.

Per saperne di più:

 “Rottamazione”. Carichi definibili e effetti sulle liti fiscali pendenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E dell’8 marzo 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

Modalità applicative della “rottamazione” dei ruoli. Le risposte di Equitalia ai quesiti raccolti dall’ODCEC di Roma

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma