Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 1° luglio 2019 fissata al 2,68 la misura degli interessi di mora

A partire dal 1° luglio 2019 gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti, ha rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa dal 3,01 per cento al 2,68 per cento.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019, prot. n. 148038/2019: «Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», pubblicato il 24.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 15 maggio 2018 fissata al 3,01% la misura degli interessi di mora

A partire dal 15 maggio 2018 gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti, ha rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa dal 3,50 al 3,01 per cento. La nuova misura degli interessi (prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/73) è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017/31.12.2017.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2018, prot. n. 95624/2018: «Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», pubblicato il 10.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 15 maggio 2016 fissata al 4,13 per cento la misura degli interessi di mora

A partire dal 15 maggio gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Con provvedimento del 27 aprile 2016, prot. n. 60535/2016, l’Agenzia delle entrate, infatti, ha rideterminato dal 4,88 per cento al 4,13 per cento il tasso da applicare su base annua.

Il meccanismo del ricalcolo degli interessi

La nuova misura degli interessi, come previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/73, è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che, come comunicato dalla Banca d’Italia, nel 2015 ha registrato una leggera flessione.

60 giorni per evitare che scattino gli interessi di mora –

In pratica, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicheranno gli interessi di mora al tasso determinato annualmente che, dal 15 maggio, in funzione del nuovo ricalcolo, registra una discesa dal 4,88% al 4,13%.

La platea dei contribuenti interessati

Il nuovo tasso è dovuto dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento.