In Gazzetta il Decreto blocca cartelle e “prescrizione”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129. Il provvedimento urgente differisce al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”.

Il decreto non modifica i termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio, già oggetto di modifica normativa con il D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018).

 

Di seguito i nuovi termini definiti nel D.L. n. 129/2020.

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo 2020 (1).

I pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (1) al 31 dicembre 2020 dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.


(1) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.


 

Rateizzazioni

 

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non sono state sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato le ha rese fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

Sospensione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

 

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/05/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Link al testo integrale del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020

Link alle Faq Decreti “Cura Italia”, “Rilancio”, “Agosto” e D.L. n. 129/2020




Riscossione esattoriale. Tutto fermo fino al 31 dicembre 2020. Differito di 12 mesi il termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle

 

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

Viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.




I criteri per l’individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti

 

La decorrenza del termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti di cui all’articolo 38 del D.P.R. 602/73, qualora sia incerta la spettanza di un’agevolazione, l’applicabilità di un’aliquota o la qualificazione di un soggetto, deve essere individuata secondo la regola dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato. Così, l’Agenzia delle entrate nella prima risposta (la n. 1 del 4 ottobre 2018), ad istanza di consulenza giuridica, resa pubblica in ottemperanza del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 agosto 2018, prot. n. 185630/2018, sulla trasparenza e pubblicità dell’interpretazione del Fisco sulle varie questioni poste dai contribuenti.

 

La giurisprudenza del giudice di legittimità, ricorda l’Agenzia, hanno infatti escluso che il termine decadenziale decorra dal versamento del saldo in caso di richiesta di rimborso:

  • dell’IRAP versata per carenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 4166 del 21 febbraio 2014, “quando, come nella specie, venga contestato in radice l’obbligo del pagamento del tributo, la eventuale non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere, […], dalla data dei versamenti delle dette rate di acconto; […]”. In tal senso anche Corte di Cassazione, sentenza n. 11920 del 28 maggio 2014; Corte di Cassazione, ordinanza n. 17912 del 13 agosto 2014; Corte di Cassazione, sentenza n. 24391 del 30 novembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 26434 del 20 dicembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 4656 del 22 febbraio 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 6786 del 15 marzo 2017; Corte di Cassazione, sentenza n. 7248 del 22 marzo 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 9325 dell’11 aprile 2017);
  • dell’IRPEF versata in eccesso in relazione ad un immobile di interesse storico artistico (perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 10077 del 9 maggio 2014, la causale della richiesta di rimborso – ovvero la mancata applicazione dell’agevolazione fiscale che determina la tassazione del bene in base al reddito effettivo e non secondo la rendita catastale dello stesso – “sicuramente sussisteva fin dall’epoca del versamento degli acconti.”. In tal senso anche Corte di Cassazione, sentenza n. 1161 del 22 gennaio 2016);
  • dell’IRPEG e dell’ILOR versate indebitamente per non essere state conteggiate, in sede di dichiarazione dei redditi, le variazioni in diminuzione riferibili all’utilizzo dei fondi rischi contenzioso e oneri da partecipazioni (perché, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 6497 del 31 marzo 2015,“nascendo, nel caso di specie, il diritto al rimborso preteso dalla contribuente dalla questione relativa al trattamento fiscale da applicare ai due fondi […] di cui sopra (se ritenerli assimilabili a “fondi tassati”, i cui utilizzi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ovvero a “fondi non tassati”, i cui utilizzi concorrono alla formazione del reddito imponibile)”, la circostanza risultava “rilevabile indipendentemente dal calcolo dell’imposta dovuta a saldo, […].”);
  • della maggiore IRPEG erroneamente versata relativamente a fabbricati e terreni di cui è stato successivamente disconosciuto il diritto di proprietà (perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 15427 del 22 luglio 2015, “non vi è dubbio che il contribuente aveva la possibilità legale di agire al fine di giungere ad un accertamento giudiziale sulla proprietà degli immobili in questione, sicché la sua inerzia sino al deposito della sentenza del Tribunale non è in alcun modo tutelabile, e nulla può quindi rilevare in ordine al termine iniziale della prevista decadenza.”);
  • dell’IRPEF versata a titolo di maggiore ritenuta operata sulla somma erogata quale incentivazione straordinaria all’esodo, (perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, citata ordinanza n. 11602 del 2016, “nella specie, la contestazione su cui si fondava la domanda di rimborso del contribuente – ossia che la ritenuta era stata operata applicando l’aliquota piena e non l’aliquota dimidiata – attingeva la struttura stessa del calcolo della ritenuta e, pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione della ritenuta, mediante la ripetizione del 50% dell’importo calcolato dal datore di lavoro in base all’aliquota intera, senza necessità di attendere né eventuali conguagli di fine anno del datore di lavoro né eventuali riliquidazioni da parte dell’Ufficio; […]”. In tal senso anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 25177 del 7 dicembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 28847 dell’1 dicembre 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 2533 dell’1 febbraio 2018 in relazione all’eccedenza di ritenute IRPEF operate dal sostituto d’imposta sulle somme corrisposte a titolo di indennità di cessazione del rapporto di lavoro ed assoggettate a tassazione separata).

Link alla Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad istanza di consulenza giuridica n. 1 del 4 ottobre 2018, con oggetto: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Versamento diretto – Rimborsi – Termine decadenziale di 48 mesi fissato dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Versamenti in acconto – Decorrenza – Differenti ipotesi – Nel caso in cui si contesti in radice l’obbligo di pagamento dell’imposta – Dai singoli acconti – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602