Soggetti titolari di partita IVA: individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate

I codici tributo soggetti alla stretta sulla compensazione di crediti tributari

A seguito delle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato 2 della risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017. L’obbligo, però, non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nel terzo allegato alla risoluzione (allegato 3, colonna 2,) siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3 (in questo caso, infatti, la compensazione si considera di tipo “verticale” o “interno”). Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne” indicate nell’allegato 3, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, come specifica la risoluzione, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta, per esempio Iva da Iva. Però, va da sé che, qualora in questo caso al netto delle compensazioni interne residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia restano ferme le regole generali. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68 del 9 giugno 2017 con oggetto: COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Estensione dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Deleghe di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e relativi codici tributo – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017 con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50




La Camera approva la manovra di primavera. Ora il testo passa al Senato per l’approvazione definitiva

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444-A).  Il provvedimento approvato con 218 voti favorevoli, 127 contrari e cinque astenuti, ora passa all’esame del Senato. Il decreto legge, in scadenza il 23 giugno, include importati novità. Le più significative riguardano: 
–  la voluntary disclosure;
 – il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
 – l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;
 – la stretta delle compensazioni;
 – il regime fiscale delle locazioni brevi;
 – la rideterminazione delle aliquote dell’Ace;
 – l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale;
 – la definizione agevolata delle liti fiscali;
 – la disciplina delle prestazioni occasionali;
 – il libretto di famiglia;
 – il contratto di prestazione occasionale.




Bonus 80 euro e rimborsi da 730. Escluso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate

Il bonus 80 euro ed i crediti rimborsati ai dipendenti per la liquidazione del 730 sono esclusi dall’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo è quanto affermato dal Direttore centrale Normativa, Annibale Dodero, intervenuto nel corso del forum in materia fiscale e di lavoro organizzato dai consulenti del lavoro. Di seguito le risposte dell’Entrate fornite nel corso dei lavori del 15° Forum lavoro e fiscale in merito alle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 che ha modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, prevedendo, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Le risposte dell’Agenzia delle entrate

1)  Come mai è stata modificata la normativa sulla compensazione?

La normativa sulla compensazione è stata modificata perché l’istituto della compensazione è importantissimo per le imprese italiane perché consente loro di avere liquidità rapidamente quando hanno diritto a un rimborso. Ma è un istituto che va attentamente presidiato per evitare che ci siano abusi. Sostanzialmente con la compensazione chi ha diritto ad un rimborso lo prende immediatamente senza dover attendere una attività amministrativa ma è giusto che vengono presi solo i rimborsi che effettivamente spettano. Quindi è stato rafforzato il presidio su questa operazione.

2)  Il visto per i crediti di imposte sui redditi può essere apposto entro il termine di presentazione della dichiarazione?

Si, c’è una differenza nell’apposizione dei visti. Se le imposte di cui parliamo vogliono essere compensate sono quelle IVA, la compensazione può avvenire solo dopo che è stata presentata la dichiarazione IVA. Invece, nel caso di altre imposte, non è necessaria questa presentazione anticipata. Il visto può essere apposto in sede di dichiarazione ma il credito è già utilizzabile a partire dall’inizio dell’anno.

3) I crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dal visto?

Sono esclusi dal visto nel caso in cui siano utilizzati per compensarli con delle ritenute. In questo caso con la compensazione interna non c’è il visto.

4)  Per quali crediti compensati occorre utilizzare i servizi dell’Agenzia delle Entrate?

Una puntuale indicazione di quelli che sono i crediti che devono passare per i servizi telematici verrà fornita nei prossimi giorni dall’Agenzia delle Entrate. Io ho parlato prima di rafforzamento del presidio che avviene perché vengono abbassati i limiti per apporre il visto di conformità e perché bisogna obbligatoriamente passare per i servizi telematici per fare le compensazioni di alcune ritenute ed imposte. Quali siano queste imposte verrà chiaramente detto dall’Amministrazione finanziaria. Sostanzialmente quel che cambia è che per queste imposte non posso più andare in banca per fare l’home banking. Se volete la ratio è che la banca, nel momento in cui viene portato un F24 per la compensazione, non può effettuare i controlli. Quei controlli che potrà effettuare l’amministrazione finanziaria andando a vedere se quel credito che si vuole a compensare è assistito da un visto di un professionista che lo garantisce e se siano stati superati o meno i limiti che è necessario rispettare nella compensazione.

5)  Il bonus 80 euro è escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate?

Si, è escluso perché nel caso del bonus Renzi non ci troviamo di fronte ad imposte ma a qualcosa che è stato già anticipato al contribuente da parte del sostituto d’imposta e che gli viene semplicemente restituito. Quindi non c’è l’obbligo di passare per i servizi telematici.

6) I crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dai servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate?

Si, sono esclusi dall’invio attraverso i servizi telematici.

7)  Quali sono le conseguenze se non si utilizzano i servizi dell’Agenzia delle Entrate per gli F24 con compensazioni?

Se non si utilizzano i servizi telematici posso incorrere in blocco della compensazione o nel mancato riconoscimento della compensazione.




Stretta sull’utilizzo in compensazione di crediti tributari. In una risoluzione i chiarimenti sulla decorrenza delle nuove norme

Nuove regole per compensare i crediti relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte. Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E di oggi (del 4 maggio 2017) vengono, in particolare, forniti chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L n. 50/2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di visto di conformità, utilizzo in compensazione di crediti tributari, utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina.

Un nuovo limite per il visto

A seguito della pubblicazione del D.L n. 50/2017, per la compensazione di crediti superiori a 5mila euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi. In caso di inosservanza dell’obbligo, è previsto il recupero delle somme, con relativi interessi e sanzioni, mediante l’emissione di un atto di contestazione. Le somme dovute non possono essere corrisposte tramite compensazione.

Un nuovo modo di compensare

I titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per compensare i crediti d’imposta (IVA, IIDD, IRAP, ritenute,…), qualunque sia l’importo compensato.

Decorrenza delle novità

Le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi alla loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti. Sono ammissibili, dunque, le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15mila euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse. Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5mila euro.

Visti i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno p.v. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 maggio 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017 con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50




In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 20 alla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».

Nota –  Pubblicata nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017, la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Link al disegno di legge presentato il 24 aprile 2017 A.C. 4444

Di seguito le principali disposizioni fiscali:

Articolo 1 (Split Payment)

Estensione dello Split Payment:

  • ai soggetti esclusi e rientranti nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale;
  • alle società quotate secondo l’indice FTSE MIB;
  • agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo.

In estrema sintesi, l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, e società controllate dalla Pubblica amministrazione locale, nonché tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione locale, diretto o indiretto, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Articolo 2 – Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

Allineato il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell’ambito di un unico periodo di imposta.

Articolo 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)

La novella introduce:

  • l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF se il credito che da essa emerge è compreso nella classe 5.000 -15.000;
  • l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000 euro;
  • l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni IRES, IRAP e crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, effettuate dalle partite IVA.

In sostanza, vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, riducono l’importo del credito utilizzato in compensazione oltre il quale è necessaria l’apposizione del visto di conformità, ovvero della sottoscrizione alternativa, da 15.000 euro a 5.000 euro, in modo da agevolare l’effettuazione dei controlli avvalendosi dell’attività svolta dai soggetti abilitati all’apposizione dello stesso. Il comma 3 della disposizione elimina la soglia al di sopra della quale sussiste l’obbligo di utilizzare, per le operazioni di compensazione i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Articolo 4 – Regime fiscale delle locazioni brevi

L’ articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabilisce l’introduzione di una ritenuta del 21 per cento, operata come cedolare secca, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, o di arte e professione, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La ritenuta viene operata dai soggetti che esercitano la suddetta attività di intermediazione immobiliare

Articolo 7 – Rideterminazione della base Ace

L’ articolo 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimentoalla base l’ACE prevede per tutti i contribuenti un periodo mobile di cinque anni come riferimento per la determinazione della variazione di patrimonio netto ai fini del calcolo del rendimento ACE

Articolo 10 – Reclamo e mediazione

L’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede dell’innalzamento a 50.000 euro della soglia per l’assoggettamento degli atti impositivi al procedimento di mediazione di cui al 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 11 (Definizione agevolata delle controversie tributarie)

L’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introduce una “innovativa” definizione delle liti pendenti che di fatto interessa l’eventuale quota dell’importo in contestazione non affidata all’agente della riscossione in applicazione delle disposizioni sulla riscossione. Questa circostanza riduce le liti interessate per lo più a quelle riguardanti gli avvisi di accertamento. La richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La norma prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in tre rate trimestrali, di cui due da corrispondere nel 2017 e una nel 2018.

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (Testo previgente alla conversione)

Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)




Le misure urgenti contenute “Manovra di primavera”

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Il Consiglio dei ministri del 11 Aprile 2017, ha approvato un decreto legge che dispone misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Di seguito alcune delle principali disposizioni previste.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Split Payment

Si estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Contrasto alle compensazioni fiscali indebite (misure antifrode)

Vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. Si riduce dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono. Se le compensazioni sono effettuare senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa, oppure se questi sono stati apposti da soggetti non abilitati, si procede al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre al recupero degli interessi e alla irrogazione di sanzioni.

Giochi

Si prevede l’aumento, a partire dal 1° ottobre 2017, del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento c.d. “new slot” o AWP e sulla raccolta derivante dagli apparecchi c.d. “videolotteries” o VLT.

Rideterminazione base ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

Si modificano le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE, per la quale si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Si prevede la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale

Si modifica il correttivo statistico stabilito dalla legge di bilancio 2017 per la definizione degli importi spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale, accogliendo in tal modo la richiesta avanzata in merito dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari

Si prevede un contributo in favore delle province della Sardegna e della città metropolitana di Cagliari per 10 milioni di euro per l’anno 2017 e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario

La disposizione prevede un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario per 110 mln per l’anno 2017 e per 80 mln annui a decorrere dall’anno 2018 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Inoltre, prevede 100 mln per l’anno 2017 per la manutenzione delle strade.

Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni

Si introduce la procedura per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, anche ai fini del riparto tra le regioni stesse del concorso alla finanza pubblica.

Attribuzione quota investimenti Regioni

Si prevede, a seguito dell’Intesa in Conferenza Stato-regioni, l’attribuzione di risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Trasporto pubblico locale

Si prevedono la stabilizzazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale (4.789.506.000 euro per l’anno 2017 e 4.932.554.000 euro per gli anni dal 2018 in poi) e l’incremento dal 60 % all’80% l’anticipazione dell’erogazione del predetto fondo, anche al fine di ridurre i tempi di pagamento dei debiti della PA.

Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche

Si consente, in via sperimentale, l’accesso diretto all’Agenzia Italiana del Farmaco ai flussi informativi di monitoraggio dell’assistenza farmaceutica, ai dati della ricetta dematerializzata farmaceutica presente nel sistema Tessera Sanitaria e ai dati della fatturazione elettronica relativa ai medicinali.

Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni

La norma stabilisce il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari in favore delle Regioni per 500 milioni di euro per l’anno 2017 previsti dalla legge di bilancio 2017.

Innalzamento turn over e disposizioni personale Province

Le norme incrementa dal 25 al 75 la percentuale di turn over del personale anche per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Inoltre, eleva al 90% il turn over per gli enti virtuosi nella gestione degli spazi finanziari per investimenti.

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Fondo per l’accelerazione della ricostruzione e zona franca

È istituito un Fondo specifico di 1 miliardo di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 finalizzato a consentire l’accelerazione delle attività di ricostruzione.

Tra le misure viene istituita una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, in favore delle imprese aventi la sede principale o l’unità locale all’interno della stessa zona franca e che abbiano subito una contrazione del fatturato a seguito degli eventi sismici. Tali imprese possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei citati Comuni, di una esenzione biennale IRES e IRPEF (fino a 100 mila euro di reddito), IRAP (fino a 300 mila euro di valore della produzione netta) e IMU, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dai regolamenti “de minimis”.

MISURE PER LO SVILUPPO

Si prevedono infine talune misure per lo sviluppo economico e in materia di infrastrutture, tra cui:

  • il potenziamento degli incentivi alle quotazioni con riferimento alle piccole e medie imprese (equity crowfunding);
  • l’estensione temporale delle agevolazioni per le start-up innovative;
  • norme per agevolare la finanza di progetto nell’ammodernamento degli impianti sportivi pubblici;
  • misure per la qualità del servizio di trasporto pubblico locale ed il rinnovo del materiale rotabile;
  • l’adeguamento delle linee ferroviarie regionali agli standard di sicurezza nazionali;
  • il contenimento dei costi dei servizi di navigazione aerea forniti dall’Enav negli aeroporti a basso traffico;
  • l’allineamento della disciplina del regime patent box (introdotto dalla legge di stabilità 2015) alle linee guida Ocse;
  • disposizioni per la realizzazione del progetto sportivo “Ryder Cup 2022” e per quello delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel febbraio 2021.



Rottamazione: in Gazzetta il decreto legge che proroga al 21 aprile 2017 i termini per la presentazione della dichiarazione di adesione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2017, il decreto legge, approvato nel Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017, che proroga i termini entro i quali i debitori potranno presentare o integrare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Di seguito il testo del provvedimento urgente.

DECRETO-LEGGE 27 marzo 2017, n. 36

Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi

affidati agli agenti della riscossione.

 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al fine di consentire di prorogare i termini entro i quali i debitori potranno presentare o integrare la prevista dichiarazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di definizione agevolata

 1. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al primo ed al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addi’ 27 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

 Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Per saperne di più:

 “Rottamazione”. Carichi definibili e effetti sulle liti fiscali pendenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E dell’8 marzo 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

Modalità applicative della “rottamazione” dei ruoli. Le risposte di Equitalia ai quesiti raccolti dall’ODCEC di Roma

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma

Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

Messaggio Inps – Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti – n. 824 del 24 febbraio 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Definizione per sanare pendenze contributive – Non applicabilità agli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili – Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Dal versamento della prima rata – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015»




Rottamazione: al 21 aprile 2017 i termini per la presentazione della dichiarazione di adesione

Approvato un decreto legge che proroga i termini per la presentazione dei Modello DA1

I contribuenti hanno tempo fino al 21 aprile 2017 per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione su quali debiti intendono attivare la procedura di definizione agevolata introdotta dall’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964). Il nuovo e più ampio termine è contenuto in un decreto legge, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, approvato nel Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017.

Per saperne di più:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E dell’8 marzo 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma




Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso

Possibile il ravvedimento per chi dimentica di presentare  la delega di pagamento a “zero”

I contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Nella risoluzione n. 36/E di oggi, infatti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli importi da pagare in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni

Nel documento di prassi, le Entrate ricordano che la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi.

Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi

11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione

Se l’errore viene corretto dopo 90 giorni – Se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione

14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione

16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione

20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.  (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 marzo 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 20 marzo 2017, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) – Sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero – Regolarizzazione delle violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento – Possibilità – Comma 2-bis, dell’art. 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




“Rottamazione” dei carichi affidati a Equitalia e Riscossione Sicilia. Diffusa la prima circolare

È stata diramata oggi l’attesa circolare (la n. 2) con la quale vengono illustrati alcuni aspetti della “Definizione agevolata dei carichi affidati a Equitalia e Riscossione Sicilia”. Procedimento che ha inizio (entro il 31 marzo 2017)  con la presentazione all’Agente della riscossione della dichiarazione del debitore di adesione alla procedura e termina con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto. Ne dà notizia un comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 8 marzo 2017, di seguito riprodotto.

Definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia e Riscossione Sicilia. In una circolare alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

I contribuenti hanno tempo fino al 31 marzo per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione su quali debiti intendono attivare la procedura di definizione agevolata introdotta dal D.L. n. 193/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964).

La dichiarazione può essere presentata per tutte le somme affidate agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e permette di evitare di pagare sanzioni e interessi di mora, versando solo il capitale, gli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l’aggio dovuto agli Agenti della riscossione. Nella circolare n. 2/E di oggi, l’Agenzia analizza alcuni aspetti della procedura di definizione agevolata in relazione ai carichi affidati da parte delle Entrate.

Quali debiti possono essere definiti

Possono presentare la dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Per questo motivo non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016. È invece possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l’Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.

Libertà di scelta su cosa definire

In base al D.L. n. 193/2016, il contribuente ha la facoltà di definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016. Non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano.

Definibili i carichi contenenti solo sanzioni

Nel documento di prassi l’Agenzia risponde alle domande degli operatori in merito ai carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni. Anche questi carichi possono essere definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie. Per poter beneficiare della definizione agevolata, anche in questi casi, il debitore deve attivarsi presentando la dichiarazione di adesione alla procedura entro il 31 marzo 2017.

Il perfezionamento della procedura

Se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare in un’unica soluzione oppure una delle rate, la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, pertanto, viene meno il beneficio previsto dalla legge (l’estinzione del debito affidato senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora). Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata.

Carichi oggetto di giudizio

Possono essere definiti anche i carichi in contenzioso. A questo proposito, il debitore con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 546 del 1997 (codice del processo tributario). Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente – con l’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata – riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 8 marzo 2017, con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225




“Rottamazione” dei ruoli. Ulteriori 24 risposte di Equitalia ai quesiti raccolti dall’ODCEC di Roma

“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”
RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI
– Seconda parte – Marzo 2017

Quesito n. 1 (Cartelle rateizzate)

Salve, ho delle cartelle rateizzate, ma ad oggi, alcune rate non sono state pagate. I mancati pagamenti non comportano la decadenza dal beneficio. Volevo presentare richiesta di rottamazione su quelle cartelle, pagando le rate in scadenza da ottobre a dicembre. Mi chiedo, dato che la legge sulla rateazione dice che i pagamenti effettuati vengono imputati alla rate più vecchie, io sono costretta a saldare tutte le rate non pagate al 31.12.2016 per accedere alla rottamazione?

Risposta

Sì. In base alla formulazione del comma 8 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964), la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall’AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.

Quesito n. 2 (Simulazione rottamazione ruoli)

Salve, avrei bisogno di sapere se si può fare una simulazione dell’adesione alla rottamazione. Solo perchè una volta richiesta non si può rinunciare senza perdere il diritto ad una rateazione successiva. Grazie mille Francesco 339—

Risposta

No. Alla data attuale non possiamo simulare il pagamento.

Quesito n. 3 (Contributi importi aggiuntivi)

Nel caso di contributi ENPALS (ma vale anche per altri contributi), gli importi aggiuntivi al debito contributivo originale dovrebbero essere soggetti a rottamazione risultando dovuti solo i contributi originariamente dovuti, gli interessi e l’aggio. In realtà chiedendo l’estratto dei ruoli tale voce 1A54 risulta nella leggenda riepilogativa di un agenzia come “I”, quindi come imposta dovuta.

Risposta

Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS, nel caso di definizione agevolata di carichi di natura contributivi, per effetto della definizione stessa, non sono dovute le c.d. sanzioni civili ivi comprese quelle di cui al codice 1A54.

Quesito n. 4 (Rottamazione con ppt)

C’è necessità di disposizioni di Equitalia su comunicazione della stessa al terzo pignorato, in presenza di rottamazione. In assenza, il terzo potrebbe pagare ugualmente, con grave danno

Risposta

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale. Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l’agente della riscossione comunica al terzo la “non prosecuzione” delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Quesito n. 5 (Interessi di dilazione e pagamento contributi)

Per tutte le rateizzazione in corso, esistono interessi di dilazione che chiaramente vanno sospesi e quelli successivi al 2017 vanno rottamati. Negli estratti di ruolo sono indicati come “interessi di dilazione”. La prima domanda è: è giusto non considerare nei versamenti da fare tutti gli interessi futuri? (Presuppongo di sì). E per quelli precedenti al 31/12/2016, sono tutti da considerare persi e definitivamente acquisiti da Equitalia o è possibile ipotizzare un ricalcolo. La seconda domanda: per gli interessi sulle rate della rottamazione, è giusto che il 4,5% annuo sia calcolato a partire dal 31/7/2017?

Risposta

Con la definizione agevolata non sono da corrispondere le somme residue dovute a titolo di interessi di rateizzazione nel caso di carichi oggetto di provvedimenti di rateizzazione. Restano definitivamente acquisite, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera b), e non sono rimborsabili le somme versate per interessi di rateazione, anche anteriormente alla definizione. Gli interessi di rateazione, in caso di definizione agevolata, non sono dovuti, se derivanti da precedenti provvedimenti di dilazione, ma non ancora versati, In caso di pagamento dilazionato delle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’art. 21 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 a decorrere dal 1° agosto 2017.

Quesito n. 6 (Soprattasse su contributi previdenziali)

In realtà Equitalia ha buona cognizione della parte di soprattasse da rottamare per le imposte erariali, è molto meno idee chiare e dati certi sulla parte contributi previdenziali vari (Inps e vari altri tipo Enpals, oggetto di altro specifico quesito). In realtà, sopratutto per i ruoli più datati, credo tendano a considerare “quota capitale” anche le soprattasse. In realtà mi ritrovo molte cartelle relative all’INPS con soprattasse ed oneri aggiuntivi ridotti al 2%, mentre credo siano in realtà molto più alte. È possibile avere un approfondimento e uno schema di quello che è il possibile recupero su contributi degli anni 2007 e seguenti…

Risposta

Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS, nel caso di definizione agevolata di carichi di natura contributivi, per effetto della definizione stessa, non sono dovute le c.d. sanzioni civili.

Quesito n. 7 (Rottamazione avviso di accertamento)

Buongiorno ho la presente situazione: avviso accertamento anno 2010 presentazione ricorso e rigettato in data 22/11/2016 in Equitalia è presente 1/3 importo. Vorremmo sfruttare la rottamazione invece di ricorrere in appello. Posso rottamare l’intero accertamento? Quando notificano la rimanente parte? Se la notificano dopo il 31/03/2016? Per rottamare lo devono notificare entro il 31/12/2016?

Risposta

Sono rottamabili, esclusivamente, i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Quesito n. 8 (Accesso alla rottamazione da parte degli eredi)

In presenza di cartelle di pagamento notificate al de cuius per le quali gli eredi hanno ottenuto lo sgravio delle sanzioni perché intrasmissibili agli eredi, è possibile accedere alla definizione agevolata al fine di ottenere lo sgravio degli interessi di mora?

Risposta

Sì, gli eredi possono aderire per la definizione degli interessi di mora.

Quesito n. 9 (Adesione e contenzioso)

In caso di richiesta rottamazione cartella impugnata e rateizzata con relativa rinuncia al contenzioso, l’Ente di riscossione accetta la rottamazione con indicazione dell’importo e delle rate. L’importo richiesto non viene accettato dall’istante il quale rinuncia alla rottamazione non effettuando i relativi pagamenti.

Risposta

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata, la definizione non produce effetti e l’agente della riscossione riprende le attività volte al recupero dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico. Possono, tuttavia, essere ripresi i versamenti rateizzati relativi a provvedimenti di dilazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Quesito n. 10 (Rottamazione su posizioni rateizzate)

Un cliente un anno fa ha rateizzato una cartella ICI di circa 7.000,00 euro ed è in regola con i versamenti.

Risposta

Sì. In base alla formulazione del comma 8 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016, la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall’AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.

Quesito n. 11 (Avviso di accertamento esecutivo)

Un avviso di accertamento esecutivo notificato il 28/11/2016 non sarà preso in carico fino alla scadenza di 90 giorni. Perciò alla data del 31/12/2016 non sarà identificato come ruolo iscritto, impedendo la possibilità di attivare la domanda di rottamazione.

Risposta

Sono rottamabili, esclusivamente, i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Quesito n. 12 (Adesione procedura legge 3/2012)

E’ possibile l’adesione alla rottamazione in pendenza di domanda per adesione a procedura di proposta ai creditori ai sensi della legge 3/2012?

Risposta

Sì. Sono compresi nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Quesito n. 13 (Pignoramento presso terzi)

Nel caso di procedura di pignoramento presso tersi avviata nei confronti del debitore la rottamazione dei ruoli prevede letteralmente l’interruzione della stessa. Ma nel caso di un cliente Equitalia ha inviato solo una comunicazione di sospensione che a rigore prevede solo di non pagare le somme trattenute ad Equitalia ma, ribadendo gli obblighi del custode, dispone quindi di continuare a trattenere le somme dovute al debitore sino a nuova comunicazione.

Risposta

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale.
Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l’agente della riscossione comunica al terzo la “non prosecuzione” delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Quesito n. 14 (Estratto conto per le società)

E’ possibile ricevere per conto dei miei clienti l’e.c. delle società? Sul sito Equitalia, quando faccio una richiesta all’interno dello Sportello Telematico previsto per associazioni e ordini, la maschera è prevista per le persone fisiche (per le quali, infatti, ho ricevuto quanto richiesto) e non per le società. Ho provato a fare una richiesta superando il blocco del cognome con l’indicazione di “SRL”, ho ricevuto la mail di conferma il 22/12/16, ma poi nessun successivo invio dell’estratto, mentre per una persona fisica la richiesta del 5/12 è stata lavorata con invio dell’e.c. il 7/12.

Risposta

Deve accreditarsi nella sezione del sito Equitalia Delega un professionista. Il servizio “Delega”, presente nell’area riservata, consente di delegare uno o due intermediari fiscali, abilitati a visualizzare la situazione debitoria.

Quesito n. 15 (Pagamento rottamazione cartelle mediante compensazione)

Una società di capitali vanta un credito d’imposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate relativo alla trasformazione delle DTA. Si chiede se questo credito può essere utilizzato in compensazione per il pagamento degli importi che risultano dalla adesione alla definizione agevolata e in caso affermativo le modalità operative in cui procedere.

Risposta

Il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione per la definizione agevolata non può essere effettuata compensando a mezzo F24 con crediti d’imposta risultanti da dichiarazione.

Quesito n. 16 (Multe stradali)

La cartella contiene i codici tributo 5242, 5243 e 5354. Tranne il primo che è relativo alla sanzione, gli altri due sono rottamabili in quanto voci di interessi?

Risposta

Con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della strada, aderendo alla definizione agevolata non sono da corrispondere, per ciascuna partita, le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, restando, invece, integralmente dovuta la sanzione. Pertanto il codice tributo 5243 non è dovuto mentre non sono definibili i codici 5242 (relativo alla sanzione) ed il codice 5354 relativo al recupero delle spese.

Quesito n. 17 (Rottamazione ruoli altra società)

Una società vuole rottamare ruoli di altra società dalla quale, in fase acquisto immobile, si è accollata debito vs Equitalia al fine di estinguere ipoteca gravante sugli immobili stessi oggetto di compravendita A tale scopo ho inoltrato in data 16 dicembre una specifica richiesta allo sportello telematico neo istituito per avere conferma della fattibilità dell’operazione e per sapere gli estremi delle cartelle relative alle ipoteche Ad oggi non ho ancora ricevuto risposta

Risposta

L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentate/procuratore della società iscritta a ruolo. Può essere – invece – presentata da un soggetto delegato. Il pagamento può effettuarlo anche un soggetto diverso.

Quesito n. 18 (Compensazione ai sensi dell’art. 31 D.L. 78/2010)

Un contribuente con crediti erariali consistenti e debiti iscritti a ruolo sta valutando la possibilità di rottamare le proprie cartelle. È suo interesse compensare l’importo dovuto a seguito della rottamazione con il credito IRPEF. Equitalia a seguito della definizione agevolata emetterà dei bollettini MAV e non è chiaro se sarà possibile utilizzare il modello F24 accise per la compensazione.

Risposta

Il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione per la definizione agevolata non può essere effettuata compensando a mezzo F24 con crediti d’imposta risultanti da dichiarazione.

Quesito n. 19 (Rottamazione debiti tributari do società fusa)

In data 30 dicembre 2016 una Srl è stata incorporata in altra Srl. La società incorporata aveva in essere una dilazione di pagamenti di debiti Equitalia. Con la fusione per incorporazione tutti i suoi debiti sono passati alla Soc. incorporante. Il pagamento delle rate a seguito di “rottamazione” sarà con il CF della società incorporante. C’è il rischio che si aprano contenziosi per non corrispondenza?

Risposta

L’istanza è presentata dalla società incorporante, indicando i carichi della incorporata.

Quesito n. 20 (Ruoli emessi dalla Direzione prov.le del lavoro)

Ho un ruolo emesso dalla DPL a seguito di ispezione nella quale è emerso un lavoratore non in regola con l’assunzione. A seguito di emissione della sanzione è stato emesso il ruolo. È rottamabile? Eventualmente di quanto si riduce atteso che ci sono solo sanzioni? Grazie

Risposta

Sono esclusi dall’ambito applicativo le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Quesito n. 21 (Richiesta dati ed informazioni)

Richiesta di indicazioni sia sul carico pendente sia, essendo in corso una rateizzazione di più ruoli non tutti rottamabili e ricompresi nella medesima rateizzazione (uno dei quali sgravato), sull’ammontare da continuare a pagare della rateizzazione in corso.

Risposta

Il pagamento pro quota è possibile farlo allo sportello piuttosto che collegandosi al sito di Equitalia nella sezione riguardante il pagamento on line https://www.equitaliaservizi.it/was85/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb.action specificando la singola cartella e la singola rata per cui si intende pagare.
Per ottenere, invece, il ricalcolo delle rate dovute relativamente al piano di rateazione in essere, è necessario recarsi presso gli sportelli di Equitalia.

Quesito n. 22 (Rottamazione cartelle oggetto di pignoramento 48-bis)

Un’azienda ha subito un’ispezione ex art. 48-bis D.P.R. 602/73 che ha fornito esito negativo a causa della presenza di un’istanza di rateizzazione presentata ma non ancora lavorata da Equitalia. Equitalia ha successivamente dato seguito al pignoramento delle somme presso la Pubblica Amministrazione e l’azienda ha proposto ricorso contro tale atto attesa l’avvenuta presentazione della domanda di rateizzazione antecedentemente l’ispezione ex art. 48-bis. Il Tribunale ha sospeso il pignoramento in attesa dell’udienza. È possibile rottamare le cartelle oggetto di pignoramento e ricorso?

Risposta

Si, è possibile aderire alla definizione agevolata.

Quesito n. 23 (Regolarità fiscale)

Se un’azienda presenta domanda di definizione agevolata per una cartella nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di risposta di Equitalia l’azienda deve ritenersi avente regolarità fiscale ed immune da qualsiasi azione di recupero tipo fermo amministrativo, iscrizione ipoteca, pignoramento crediti e/o conti correnti?

Risposta

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione l’Agente della riscossione, relativamente ai soli carichi definibili, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non prosegue quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale (non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

Quesito n. 24 (Rottamazione di ruolo provvisoriamente sgravato in pendenza di contenzioso)

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2008 con ente impositore AE. Sia C.T.P. che C.T.R. si sono pronunciate per l’annullamento dell’iscrizione a ruolo relativa alla cartella, AE ha disposto lo sgravio totale del ruolo ma ha presentato ricorso per Cassazione, che ha cassato sentenza della C.T.R. con rinvio. Il contribuente attualmente potrebbe avere interesse a accedere alla definizione agevolata del ruolo in questione, perché al momento il contenzioso lo vede soccombente, sia pure in maniera non ancora definitiva. Nel caso in cui nessun nuovo ruolo venga affidato dall’ente impositore al concessionario entro il 31/12/16 per lo stesso presupposto d’imposta che ha dato origine al contenzioso, è possibile che il contribuente possa accedere alla definizione agevolata del vecchio ruolo ai sensi del D.L. 193/2016 nonostante risulti interamente sgravato? Grazie

Risposta

Il presupposto per aderire alla definizione è la presenza di carichi affidati all’Agente della riscossione e ancora esistenti come tali. Nel caso di specie, essendo il carico discaricato, il contribuente non può aderire alla definizione.




Pignoramenti in banca da Equitalia: la presentazione dell’istanza di rottamazione (modello DA1) sospende il procedimento ma non svincola le somme già pignorate

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Modello DA1) determina la mera sospensione e non l’improcedibilità dell’esecuzione e lo svincolo del credito pignorato. Il legislatore non ha voluto prevedere in via generale la liberazione dal vincolo del pignoramento come conseguenza automatica della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Tuttavia, nulla vieta, che il contribuente possa accordarsi con Equitalia – eventualmente previa autorizzazione del Giudice – per svincolare in tutto o in parte le somme depositate sul conto pignorato al fine di destinarle al pagamento delle rate calcolate nell’ambito del procedimento di definizione agevolata. Questo è quanto deciso dal tribunale ordinario di Lecco, Sez. I, Sentenza del 13 febbraio 2017, Giudice dell’Esecuzione: Carlo Boerci.

Link al testo integrale della Sentenza Tribunale Ordinario di Lecco – Sezione I – Sentenza del 13 febbraio 2017, (Giudice dell’Esecuzione: Carlo Boerci), con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Esecuzione esattoriale – Esecuzione forzata presso terzi – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi – Procedura di pignoramento dei conti correnti avviata da Equitalia – Presentazione dell’istanza definizione agevolata (modello DA1) – Effetti – Sospensione dell’esecuzione e intimazione ad istituto d credito, terzo pignorato, di non svincolare il conto corrente pignorato – Opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – Svincolo delle somme già pignorate – Esclusione – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225.




Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

Non è utilizzabile l’istanza di adesione per lo sblocco del DURC

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), del cd. “decreto Fiscale” il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti». Questo è quanto ha stabilito la Direzione centrale Entrate e Recupero crediti dell’Inps con Msg n. 824 del 24 febbraio 2017 (di seguito riportato), in risposta ad un quesito dei Consulenti del lavoro, i quali chiedevano spiegazioni sulla possibilità di utilizzare l’istanza di adesione come impegno per lo sblocco del Durc.

Il testo del messaggio Inps n. 824 del 24 febbraio 2017 – Direzione centrale Entrate e Recupero crediti

Oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Definizione per sanare pendenze contributive – Non applicabilità agli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili- Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Dal versamento della prima rata – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 4 del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

L’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964) disciplina la definizione agevolata (cd. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

In particolare, nella prima parte del primo comma dell’art. 6, sono elencate le somme che rientrano nella falcidia della definizione agevolata con riferimento ai predetti carichi affidati agli AdR: «i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

Nella declinazione della norma, invece, nella seconda parte, alle lettere a) e b), sono elencate le somme che il contribuente è tenuto a versare integralmente ai fini dell’accesso al beneficio della definizione agevolata.

La lettera a), a tal fine, fa riferimento alle somme affidate all’AdR a titolo di «capitale e interessi» di cui pertanto è imposto il pagamento.

Con riguardo ai carichi di competenza dell’Istituto, nel valutare l’interpretazione della disposizione normativa proposta dagli enti previdenziali, e condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con parere del 16 gennaio 2017, protocollo n. 242, in ordine alla possibilità di escludere dal riferimento alle «sanzioni» di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 6, le ulteriori somme aggiuntive definite dall’art. 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (in ragione della loro funzione di ristoro per il mancato o tardivo pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali alle scadenze previste dalla legge in analogia agli «interessi per ritardata iscrizione a ruolo» che maturano, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, «sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte»), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 9 febbraio 2017, protocollo n. 1740, ha avuto modo di chiarire che le ulteriori somme aggiuntive disciplinate dall’art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000, sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la non corresponsione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 193/2016.

Diversamente, gli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previste alle lettere a) e b) del citato comma 8, rientrano nell’ambito delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, da corrispondere dunque, unitamente ai contributi dovuti, ai fini della definizione agevolata.

L’art. 6 del decreto in trattazione, inoltre, ha dettagliatamente cadenzato il procedimento prevedendo la presentazione, entro il 31 marzo 2017, di un’apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Il pagamento integrale nella misura prevista dalla lettera a) del citato comma 1, potrà essere anche dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018. Sulle rate decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.

Entro il 31 maggio 2017 l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, ed ha disposto, inoltre, che rispetto ai medesimi non possono essere avviate azioni esecutive da parte degli Agenti.

Il procedimento delineato dalla norma prevede, pertanto, che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

La fattispecie in esame, infatti, da una parte lascia indenne la complessiva esposizione debitoria del contribuente, fino all’intervenuto pagamento nella misura e nei termini sopra indicati, e, dall’altra, nel disporre che resti sospesa l’attività esecutiva di cui è esclusivo titolare l’Agente della Riscossione, almeno fino al 31 maggio 2017 – termine entro il quale l’Agente deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione, non ha previsto in capo agli enti impositori alcun ruolo nell’ambito del procedimento descritto.

Tale circostanza ha posto la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nelle more della conclusione del procedimento medesimo, fissata dalla norma entro il 31 maggio 2017, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva.

La disciplina in tema di verifica della regolarità contributiva, come noto, è contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015, con il quale è stata data definitiva attuazione all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha operato un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Per quanto di interesse, il citato decreto 30 gennaio 2015, analogamente alle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 2, lett. b), del previgente D.M. 24 ottobre 2007, nel disciplinare i requisiti di regolarità ne consente l’attestazione nelle ipotesi della «sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative» -art. 3, comma 2, lett. b).

Tenuto conto che il legislatore, con l’art. 6 del decreto legge n. 193/2016, ha inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione, si è ritenuto di non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell’alveo di quanto disposto con il predetto art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015.

Peraltro, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.

Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti».

Con il perfezionamento del procedimento della cd. rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall’Agente, il contribuente, accedendo al beneficio di cui all’art. 6, comma 1, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l’Istituto, anche negli avvisi di addebito oggetto dell’istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.

La ricostruzione sin qui descritta, in considerazione della rilevanza della questione rappresentata ai fini della corretta definizione delle richieste di verifica della regolarità contributiva, è stata sottoposta, in accordo con INAIL, con nota del 20 dicembre 2016, alla valutazione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione normativa in esame.

Con comunicazione del 13 febbraio 2017, prot. INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000122.09-01-2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel fornire riscontro, ha confermato di concordare, in condivisione con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la soluzione interpretativa prospettata dagli Istituti previdenziali. In tale ambito è stato specificato infatti che non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015. D’altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’INPS e per l’INAIL attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.

In ragione di ciò si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata e fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto legge n. 193/2016 in trattazione (art. 6, comma 4, D.L. n. 193/2016).

Si rammenta infine che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.




Rottamazione anche per le ingiunzioni (tributarie ed extra-tributarie) della Regione Lombardia

La giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera (la n. 6104) che concede la possibilità, per i debitori di Regione Lombardia di definire entro il 2 maggio 2017 le ingiunzioni (tributarie ed extra-tributarie) notificate entro il 31 dicembre 2016. La delibera dà seguito alla L.R. 29 dicembre 2016, n. 35, «Legge di Stabilità 2017-2019», che all’articolo l’art. 2, comma 2, ha sancito l’applicazione della definizione agevolata anche alle ingiunzioni, emesse ai sensi del RD n. 639/1910, notificate entro il 31 dicembre 2016, rinviando ad una deliberazione della Giunta regionale l’individuazione delle modalità attuative nel rispetto del comma 2 dell’art. 6-ter del DL n. 193/2016, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 225/2016.

Come chiarito nell’allegato A della delibera “i soggetti interessati possono fruire dei benefici previsti dalla definizione agevolata procedendo al pagamento degli importi dovuti entro il 2 maggio 2017. Le posizioni debitorie potranno essere regolarizzate, tramite il pagamento degli importi richiesti a seguito di notifica di ingiunzione, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, effettuata entro il 31 dicembre 2016, con esclusione delle sole sanzioni, ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, ove si prevede che i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali ingiunzioni. Possono usufruire della definizione agevolata i soggetti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche. Ai sensi dell’art 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l’agevolazione riguarda le posizioni irregolari per le quali non si sia provveduto al pagamento dell’ingiunzione emessa da Regione Lombardia ai sensi del RD n. 639/1910 e regolarmente notificata entro il 31 dicembre 2016.

Sono escluse dalla definizione agevolata le posizioni debitorie relative a:

Link al testo della deliberazione della Giunta regionale della Lombardian. X/6104 – seduta del 09/01/2017 – recante: «Modalità attuative della definizione agevolata dei tributi e delle altre entrate regionali, ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225»




Equitalia: sul sito il nuovo modello DA1 per la rottamazione delle cartelle

Equitalia informa che il nuovo modello per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata è disponibile sul portale istituzionale www.gruppoequitalia.it. Il modello DA1 recepisce le novità normative introdotte dal Parlamento nel decreto legge n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016 pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale e in vigore da domani, 3 dicembre. Il modello dovrà essere consegnato presso gli sportelli Equitalia oppure inviato, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica (email o pec) riportato sul modulo e anche sul portale della società. Oltre al nuovo modulo DA1, i contribuenti possono trovare anche le istruzioni aggiornate per la compilazione e le risposte alle domande più frequenti (faq).

Una delle novità più rilevanti riguarda le somme che rientrano nella definizione agevolata: il provvedimento si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016, mentre il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevedeva fino al 2015. La legge inoltre stabilisce lo slittamento del termine ultimo per presentare richiesta di adesione che passa dal 23 gennaio al 31 marzo 2017. Termine valido anche per chi ha già presentato domanda e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016: sarà sufficiente presentare una nuova dichiarazione utilizzando il modulo DA1 e indicare solo ed esclusivamente i nuovi carichi che si vogliono definire. Equitalia invierà entro il 31 maggio del 2017 (non più entro il 24 aprile come inizialmente previsto) una comunicazione ai contribuenti che hanno aderito, in cui sarà indicata la somma dovuta, insieme ai relativi bollettini con le date di scadenza dei pagamenti. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017. Chi preferisce pagare in più rate potrà chiederne fino a un massimo di cinque, non più quattro come stabilito in precedenza, e ci sarà più tempo per pagarle: l’ultima scadenza della rateizzazione, infatti, è a settembre 2018 e non più a marzo.Si potrà pagare con la domiciliazione bancaria, oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia. (Così, comunicato stampa Equitalia del 2 dicembre 2016).




Decreto Legge Fiscale “collegato”: in G.U. la legge di conversione e il testo coordinato

Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 il testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, coordinato con modifiche introdotte dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 (pubblicata nella stesso S.O.), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.». Le modifiche apportate entrano in vigore dal 3 dicembre 2016

Modificato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la definizione agevolata dei ruoli

Si ricorda che la Definizione agevolata prevista dall’articolo 6 deldecreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016. Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

  • presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
  • alla casella e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 31 maggio 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

Link al testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» . Testo coordinato con le norme richiamate o modificate




Nelle proposte emendative del “collegato fiscale”, rottamazione ammessa anche per i ruoli 2016

Nelle proposte emendative approvate nella seduta di giovedì 10 novembre 2016 dalle Commissioni riunite: V (Bilancio, tesoro e programmazione)e VI (Finanze) numerose le novità. Modificate le scadenze per la rottamazione: il termine per presentare l’istanza adesione alla definizione agevolata passa dal 23 gennaio 2017 al 31 marzo 2017. Inoltre per chi avesse già presentato domanda, un emendamento prevede che entro la citata data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. Contestualmente all’ammissione alla definizione anche dei ruoli 2016, con l’aggiunta di un nuovo comma, il 3-ter, entro il 28 febbraio 2017, previsto che l’agente della riscossione, debba con posta ordinaria, avvisare il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010.

Link alle numerose proposte emendative approvate nella seduta di Giovedì 10 novembre 2016 dalle Commissioni riunite: V (Bilancio, tesoro e programmazione)e VI (Finanze)




Rottamazione dei ruoli: Equitalia pubblica le istruzioni per la compilazione del modello “DA1”

Disponibile nel sito web del Gruppo Equitalia la guida alla compilazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015 prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016.

La definizione agevolata in sintesi

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2016, pag. 1587), contiene all’articolo 6 la disciplina della cd. rottamazione dei ruoli. In sostanza la possibilità di definire i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, a prescindere dall’ente titolare del credito, pagando solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali, l’aggio, e diritti di notifica della cartella di pagamento ed eventualmente le spese esecutive. L’agevolazione, consiste, dunque, nel non pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Dalla definizione sono stati esclusi, in considerazione della loro peculiarità, soltanto le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti nonché, tenuto conto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, le somme che costituiscono cosiddette “risorse proprie tradizionali”, l’IVA riscossa all’importazione, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione potrà riguardare la sola parte delle somme iscritte a ruolo relativa alle maggiorazioni (ad es.: gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute).

La definizione agevolata sembra avere ad oggetto, indistintamente, tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 (salvo, quelli espressamente esclusi dal comma 10 dell’art. 6 D.L. 193/2016) e, quindi, come, peraltro confermato dalle nota 3 del modello di istanza di definizione pubblicato da Equitalia anche i carichi derivanti da “avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e avvisi di addebito dell’Inps”.

La domanda di adesione alla definizione agevolata – Il Modulo DA1

Il contribuente, avvalendosi dell’apposito Modulo DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata messo a disposizione da Equitalia, potrà manifestare la propria volontà di aderire alla procedura rendendo un’apposita dichiarazione entro e non oltre il 23 gennaio 2017, nella quale assumerà anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione.

Possono aderire alla definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Come presentare la domanda

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale) l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

Link al sito web del Gruppo Equitalia

 Link al sito web della Riscossione Sicilia S.P.A.

Gli effetti della domanda

Già dal momento della presentazione del “DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (Art. 6  del D.L. n. 193/2016)sono interrotte le azioni esecutive avviate in precedenza (salvo che siano in uno stato avanzato di definizione) e l’agente delle riscossione non può avviare nuove azioni esecutive e iscrivere nuovi fermi o nuove ipoteche. Più nel dettaglio, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La presentazione della dichiarazione, sospende, inoltre, i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa.

Tuttavia, la dichiarazione non produce efficacia in caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero anche di una sola delle rate in cui il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento delle somme dovute. In questi casi, infatti, i versamenti effettuati saranno considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e l’agente della riscossione proseguirà, naturalmente, la riscossione in forma coattiva per il recupero integrale del debito.

Scadenze e importi saranno, comunque, comunicati dall’agente della riscossione allo stesso debitore entro il 24 aprile 2017. In ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo, mentre la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute. La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Per saperne di più:

FAQ – definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016

Le risposte alle principali domande sulla definizione agevolata (pubblicate nel sito http://www.gruppoequitalia.it e aggiornate al 4.11.2016)

1) Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.

2) Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?

Bisogna presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.

3) Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017.

4) Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.

5) Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?

Chi aderisce pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

6) Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?

Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

7) Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto?

Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.

8) Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?

Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

9) Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

10) Come e dove si può pagare?

Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.




Rottamazione delle cartelle esattoriali e nuove comunicazioni trimestrali IVA: pubblicato in Gazzetta il Decreto fiscale collegato alla Manovra 2017

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2017, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».

Si riporta il testo delle disposizioni riguardanti la cd “Rottamazione delle cartelle

Art. 6

Definizione agevolata

1 . Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Link al testo integrale del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».




Riammissione ai piani di pagamento dilazionato per chi ha definito gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Le istruzioni delle Entrate per riprendere il versamento frazionato

Pronte le istruzioni per chi vuole accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all’avviso di accertamento oppure di adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, pur essendo decaduto dalla originaria rateazione. Se la decadenza è avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un’istanza all’Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016. Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l’Agenzia dà l’ok alla rateazione e indica l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 3 ottobre 2016 affronta le novità introdotte dal decreto legge 113 del 2016 (articolo 13-bis) e precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio.

La platea dei contribuenti interessati

I contribuenti interessati sono coloro che, a seguito di un controllo, hanno scelto di avvalersi di uno degli istituti di definizione previsti dal D.Lgs n. 218/1997 (acquiescenza, adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire) e hanno optato per il pagamento in forma rateale, dal quale, tuttavia, sono decaduti, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Per usufruire del beneficio è necessario che la decadenza dalla precedente rateazione si sia verificata nell’arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016.

Non possono, invece, sfruttare questa possibilità i contribuenti decaduti da una rateazione generata da altri istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dal D.Lgs. n. 546/1992 (conciliazione e accordi di mediazione).

Come ottenere un nuovo piano di rateazione

L’istanza deve essere presentata dal contribuente entro il 20 ottobre 2016, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2016.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente sull’accoglimento dell’istanza con una comunicazione nella quale viene indicato l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. Il pagamento deve avvenire nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, utilizzando il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento a seguito della quale l’Ufficio predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale. Il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di ammortamento del debito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2016)

Link alla “Richiesta di nuovo piano rateale per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016

(Art. 13-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016,n. 160 – Circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016)

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio entro il 20 ottobre 2016, personalmente o mediante persona munita di delega; la stessa può essere trasmessa anche a mezzo raccomandata o per posta elettronica certificata.

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 3 ottobre 2016 che fornisce chiarimenti in ordine agli effetti dell’art. 13-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione del 7 agosto 2016, n.160, che ha previsto la possibilità per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, di ottenere un nuovo piano di rateazione.




Le modalità per compensare i debiti tributari

In un volume sui numeri, le attività e le leggi che regolano la vita del gruppo Equitalia, pubblicata un utile guida sulle possibilità previste per pagare alcuni debiti attraverso la compensazione con crediti erariali o con crediti verso la Pubblica amministrazione. Di seguito il link all’estratto:

Mini guida sulle possibilità previste per pagare alcuni debiti attraverso la compensazione con crediti erariali o con crediti verso la Pubblica amministrazione – Estratto dal volume “Equitalia 2016: un nuovo servizio al paese”. (Volume integralmente pubblicato su www.gruppoequitalia.it)




Pagamenti a rate, riammessi i decaduti (D.L. n. 113/2016 conv., con mod. L. 160/2016). La richiesta entro il 20 ottobre 2016

Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda. La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

Le condizioni:

– la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;

– il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Come fare per richiedere la riammissione alla rateizzazione

Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione (mod. RR1) è disponibile sia allo sportello sia nelle seguenti sezioni del Portale WEB di Equitalia (http://www.gruppoequitalia.it/):

Di seguito i link:

(Art. 13 – bis comma 1, D.L. n. 113/2016 convertito con L. n.160/2016)




Il carattere eccezionale della disciplina della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non permette motivazioni in cartella che richiamano la differente responsabilità del cessionario dell’azienda

In tema di responsabilità solidale, l’art. 15 del D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede la successione della società risultante dalla trasformazione o fusione nei debiti di quella originaria, ferma la responsabilità illimitata dei soci in relazione a debiti per sanzioni relative ad infrazioni commesse prima della trasformazione della società di persone in società di capitali secondo e con i limiti previsti dall’art. 2499 del codice civile. Mentre per la scissione prevede la responsabilità solidale delle società ed enti risultanti. In merito a quest’ultima ipotesi, la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 (in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 35), ha chiarito che il comma 2 del citato articolo 15 prevede che “nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente (sia la scissa sia le beneficiarie) è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”. Inoltre, secondo recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia (Cass. Sez. V, n. 13059 del 24/06/2015), in una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica l’art. 15, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l’art. 2506-bis c.c., comma 2, e art. 2506-quater c.c., comma 3, prevedono precisi limiti”. Ne consegue, che l’Amministrazione finanziaria, visto il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non può omettere nella motivazione della cartella di pagamento l’esplicitazione della ricorrenza dei presupposti, per l’applicazione del comma 2 dell’art. 15 D.Lgs. 472/97. Non è pertanto sufficiente un mero generico rinvio all’art. 14 del medesimo decreto legislativo, disciplinante la responsabilità nella diversa ipotesi della cessione d’azienda, non riferibile assolutamente alla fattispecie, trattandosi di scissione, cosa del tutto diversa e diversamente regolata. Questo il sunto della recente sentenza n. 136 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, che ha fatto proprio il principio di diritto più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La cartella, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile…”. Nel caso di specie, la cartella di pagamento emessa nei confronti del coobbligato (società beneficiaria) non riportava i motivi della pretesa responsabilità in solido, ma solo la citazione dei commi 1-2 dell’art. 14, del D.Lgs. 472/97, che prevedono, peraltro, limitazioni alla responsabilità del cessionario dell’azienda, al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. Dell’erroneo presupposto di legge contenuto nella motivazione delle cartelle impugnate, laddove, per converso, si doveva far riferimento all’art. 15, comma 2, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che prevede per le società partecipanti la scissione una illimitata responsabilità solidale,è discesa la costatazione da parte del giudice di merito dell’effettiva incongruità motivazionale delle cartelle impugnate.

Sui vizi delle cartelle di pagamento per scarsa chiarezza o carente motivazione, vedi: C.T.R. del Veneto, Sez. VIII, Sent. n. 56 dell’8 novembre 2006, C.T.R. della Puglia, Sez. IX, Sent. n. 77 del 4 aprile 2007, C.T.R. del Piemonte, Sez. XXXVIII, Sent. n. 38 del 24 settembre 2008 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2009, pag. 781), C.T.R. della Puglia, Sez. VIII, Sent. n. 61 del 27 maggio 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2011, pag. 2980), C.T.R. della Lombardia, Sez. XLIV, Sent. n. 1676 del 21 aprile 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1453), C.T.P. di Roma, Sez. LIX, Sent. n. 11763 del 29 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2015, pag. 734)

Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte anche le cartelle devono essere motivate allo scopo di consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa posto che alla cartella di pagamento si devono applicare i principi generali indicati in ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successivamente recepiti dall’art. 7 dello Statuto, ponendosi una diversa interpretazione della norma in insanabile contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione (Cfr. Cass. nn. 15638/2004 — in “Finanza & Fisco” n. 37/2004, pag. 3189, 18306/2004, 2819/2005, 18415/2005 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2005, pag. 3504, 11251/2007, 26330/2009, 22997/2010 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2010, pag. 3588, 19802/2012 — in “Finanza & Fisco” n. 5/2013, pag. 274, 17682/2013; 18253/2013 — in “Finanza & Fisco” n. 29/2013, pag. 2254)

La sentenza nel testo integrale

Commissione Tributaria Provinciale di Lucca – Sezione I – Sentenza (CTP) n. 136 del 26 febbraio 2016 – Presidente: Terrusi, Relatore: Tucci

OGGETTO: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – SOCIETÀ – Scissione societaria – Responsabilità solidale di società scissa e società beneficiaria – Responsabilità per debiti fiscali della società scissa – Cartella di pagamento – Contenuto – Motivazione – Cartella motivata con richiami normativi legittimanti la responsabilità del cessionario di azienda per i debiti del cedente – Differenza con la disciplina relativa alla responsabilità solidale di società scissa e società beneficiarie – Errato riferimento normativo – Carenza di motivazione – Conseguenze – Nullità della cartella di pagamento – Art. 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Artt. 14 e 15 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, Sez. I, riunita con l’intervento dei Signori: Terrusi Francesco (Presidente), Tucci Ermindo (Relatore), Giambastiani Silvana (Giudice), ha emesso la seguente

 Sentenza

— sul ricorso n. —/2014 depositato il 20/10/2014

— avverso CARTELLE DI PAGAMENTO n. — e n. — IRPEF-ADD. REG. – IRPEF-ADD. COM. – IRPEF-ALTRO 2009-2010

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRES-ALTRO SANZIONI – IVA-ALTRO – IVA-ALTRO 2011 SANZIONI

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

AGENTE DI RISCOSSIONE LUCCA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

L. AVV. E., LUCCA

— sul ricorso n. —/2015 depositato il 09/01/2015

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRAP 2007

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — TRIB. ERARIALI 2008 IMP. SOSTITUTIVA – RITENUTE FONTE – SALDO IMP. SOST. – IRPEF-ADD. REG. – IRPEF-ADD. COM. 2008

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRAP 2010

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

AGENTE DI RISCOSSIONE LUCCA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

L. AVV. E., LUCCA

proposti dai ricorrenti:

B.P. S.R.L., LUCCA (LU)

difeso da:

C. DOTT. S., LUCCA (LU)

M. AVV. F., LUCCA (LU)

La società B.P. S.r.l. impugna avanti questa Commissione Provinciale n. 3 cartelle di pagamento notificate in data 11.06.2014 per gli anni d’imposta 2009, 2010, 2011, per IVA, IRES, e IRPEF e n. 3 cartelle per gli anni d’imposta 2007, 2008, 2010, per IRPEF e IRAP, notificate in data 11.06.2014.

Premette la ricorrente di essere stata chiamata a rispondere delle somme portate nelle cartelle in qualità di coobbligata per debiti asseritamente ascritti nei confronti della Soc. A.P. S.r.l., a seguito di sottoscrizione dell’atto di scissione parziale in data 19.02.2014.

La contribuente evidenzia i seguenti motivi di impugnazione.

1) Inesistenza del presupposto processuale del c.d. interesse ad agire dei resistenti.

Le cartelle di pagamento opposte sono state oggetto di rateizzazione, presentata dalla Soc. A.P. S.r.l. e accettata da Equitalia.

Di conseguenza non vi sarebbe interesse ad agire da parte dei resistenti alla notifica delle cartelle.

2) Illegittimità delle cartelle di pagamento per decadenza relativamente alla cartella di pagamento n. — e n. —, n. —.

Asserisce la ricorrente che le predette cartelle sarebbero state notificate in data 11.06.2014 e relativamente agli anni d’imposta 2007, 2008, 2009 mentre i sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/73 la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione, della dichiarazione. Il Termine deve considerarsi perentorio e conseguentemente per le predette cartelle vi sarebbe decadenza dell’azione accertativa.

3) Omessa Motivazione.

Assume la ricorrente che le cartelle sarebbero del tutto carenti della motivazione circa la loro emissione nei confronti della ricorrente.

4) Errato inquadramento normativo indicato nella cartella di pagamento. L’Ufficio avrebbe indicato come norma di riferimento una norma che si riferirebbe alle cessioni d’azienda.

Nel caso specifico non si tratterebbe di cessione d’azienda ma di scissione parziale.

Laddove si ritenesse applicabile la predetta normativa vi sarebbe l’obbligo della preventiva escussione del cedente e comunque nei limiti del valore del ramo d’azienda ceduto.

Conclude per la dichiarazione d’illegittimità delle cartelle con condanna alle spese con distrazione a favore dei difensori.

Si costituisce l’Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva essendo le cartelle impugnate ascrivibili unicamente all’attività dell’esattore, in piena autonomia senza intervento della resistente.

Fa comunque presente che le cartelle sono state notificate alla ricorrente unicamente quale coobbligata, per effetto del contratto di scissione.

L’Agenzia sottolinea la carenza d’interesse della ricorrente all’impugnazione nella considerazione che il coobbligato sta regolarmente pagando la concordata rateizzazione.

La notifica di Equitalia deve pertanto essere intesa unicamente solo come garanzia del credito in caso di inadempimento del debitore principale.

Rileva la resistente che sarebbe inoltre infondata l’eccezione di decadenza non operando nel caso specifico la decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/73 in quanto la notifica all’originario debitore sarebbe avvenuta tempestivamente.

In merito alla carenza di motivazione la ricorrente sarebbe stata messa in grado di comprendere appieno le ragioni in base alle quali le sono state notificate le cartelle individuandola come coobbligata.

Di nessun pregio sarebbe inoltre la citazione della norma di cui all’art. 14, commi 1-2 del D.Lgs. 472/97 essendo indicato come esemplificazione delle varie disposizioni normative che estendono la responsabilità per debiti altrui.

Ugualmente il quinto motivo non sarebbe degno di accoglimento in quanto in presenza di scissione parziale non può trovare cittadinanza una limitazione di responsabilità per il soggetto di nuova costituzione.

Conclude per il rigetto, con vittoria di spese e di onorari.

Si costituisce e presenta memorie illustrative Equitalia facendo presente di svolgere il proprio compito istituzionale predisponendo le cartelle esattoriali sulla base dei ruoli.

Per quanto riguarda la carenza di motivazione fa presente che il contenuto della cartella rispecchia la normativa di cui al D.P.R. 602/73 e del D.M. 321/99.

Sarebbero state indicate chiaramente la natura e gli importi delle somme iscritte a ruolo, l’autorità competente a ricevere il ricorso, i termini relativi.

In ogni caso gli atti avrebbero raggiunto lo scopo consentendo alla ricorrente l’impugnativa nei termini di legge.

Conclude per il rigetto con condanna alle spese con distrazione delle stesse al procuratore.

Presenta memorie illustrative la ricorrente insistendo nelle proprie difese in particolare sull’intervenuta decadenza relativamente alle annualità fino al 2009.

Per quanto riguarda la carenza di motivazione fa presente che alla ricorrente non è stato palesata l’origine del debito fiscale del tutto sconosciuto alla B.P. S.r.l. in quanto nascente dalla dichiarazione Unico del soggetto iscritto a ruolo.

Insiste nell’errato inquadramento normativo avendo Equitalia richiamato l’art. 14 D.Lgs. n. 472/97 anziché l’art. 15.

Osserva

I ricorsi meritano accoglimento.

Le cartelle impugnate derivano da un debito fiscale nascente dalla dichiarazione unico di altro soggetto (A.P. S.r.l.).

Per tali ragioni le suddette cartelle rappresentano il primo atto formale ricevuto dalla ricorrente, non essendo la stessa mai stata raggiunta da precedenti accertamenti che hanno riguardato unicamente la Soc. A.P. S.r.l.

In ragione di ciò ne deriva tutto l’interesse ad agire da parte della Società B.P. S.r.l. anche in ragione dell’erroneo presupposto di legge contenuto nella motivazione della cartelle stesse.

Questa Commissione ritiene fuorviante l’indicazione fornita in cartella a Equitalia laddove come motivazione dell’atto viene letteralmente trascritto: “In qualità di coobbligato … anche con rif. all’art. 14 c. 1-2 D.Lgs. 472/1997”.

Il riferimento normativo risulta errato in quanto la norma disciplina, da un punto di vista delle responsabilità, la cessione d’azienda, non riferibile assolutamente alla concreta fattispecie, trattandosi di scissione parziale, cosa del tutto diversa e diversamente regolata.

Ne consegue che legittimamente la ricorrente abbia impugnato quanto notificatole per la prima volta, in considerazione della effettiva incongruità motivazionale di atto suscettibile di esecuzione.

A tal proposito si ritiene di dover condividere quanto espresso dal Supremo Collegio con la sentenza n. 26330/2009 secondo cui: “La cartella, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7”.

Nel caso che ci occupa la motivazione posta a base dell’imposizione non ha consentito alla contribuente di chiaramente comprendere la portata della richiesta, in presenza di una palese contraddittorietà, dovuta al riferimento normativo erroneo.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi, nei sensi di cui in motivazione, condanna Equitalia alle spese di lite che liquida in euro 6000 oltre accessori, compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate.




Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 15 maggio 2016 fissata al 4,13 per cento la misura degli interessi di mora

A partire dal 15 maggio gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Con provvedimento del 27 aprile 2016, prot. n. 60535/2016, l’Agenzia delle entrate, infatti, ha rideterminato dal 4,88 per cento al 4,13 per cento il tasso da applicare su base annua.

Il meccanismo del ricalcolo degli interessi

La nuova misura degli interessi, come previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/73, è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che, come comunicato dalla Banca d’Italia, nel 2015 ha registrato una leggera flessione.

60 giorni per evitare che scattino gli interessi di mora –

In pratica, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicheranno gli interessi di mora al tasso determinato annualmente che, dal 15 maggio, in funzione del nuovo ricalcolo, registra una discesa dal 4,88% al 4,13%.

La platea dei contribuenti interessati

Il nuovo tasso è dovuto dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento.




Somme dovute per la definizione degli accertamenti e per l’omessa impugnazione: i chiarimenti delle Entrate sulla riammissione alla dilazione

L’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2212), ha introdotto la possibilità per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Il particolare, il comma 134, dell’articolo unico della legge di stabilità 2016prevede che «Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute».Con circolare 13/E del 22 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i termini e le modalità degli adempimenti necessari per la riammissione ai piani di rateazione.

I contribuenti interessati alla riammissione

Come chiarisce l’Agenzia, possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:

  • hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997, al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo oppure all’invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis , del medesimo decreto, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto;
  • hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  • sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Come detto, la riammissione alla rateazione è circoscritta agli istituti di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 sopra indicati (adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento). Pertanto, rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione.

Riammissione consentita per le sole imposte dirette

Due ulteriori condizioni definiscono la possibilità della riammissione. La prima riguarda la decadenza, verificatasi «nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015», ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. La seconda condizione richiede che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette. Dunque, limitatamente al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP. Restano quindi escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’IVA.

Obblighi per la riammissione

Il contribuente, continua la circolare, può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. In pratica, il contribuente:

  • se decaduto per versamento tardivo (oltre il termine di scadenza della rata successiva), manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione versando la prima delle rate effettivamente non versate;
  • se decaduto a seguito di versamento carente, manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione mediante il versamento della differenza dovuta ai fini delle imposte dirette, in tal modo integrando il versamento carente.

A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L’acquisizione della quietanza, precisa il documento di prassi, è indispensabile affinché l’Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento.

Ricalcolo delle rate

Lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare.

Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo

Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l’iter della rateazione, puntualizza la circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.




Dal prossimo 1° aprile 2016, modello F24 utilizzabile per imposte e sanzioni dovute per la dichiarazione di successione

Dal prossimo 1° aprile 2016 si potranno pagare con il modello F24 tutte le imposte inclusi gli interessi e le sanzioni dovuti per la presentazione della dichiarazione di successione.

Estensione dell’utilizzo del modello “F24” – Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016, Prot. 40892, recante: «Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione», infatti, viene esteso l’utilizzo del modello F24 al pagamento dell’imposta sulle successioni, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo, l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione. Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti nuovi codici tributo da utilizzare con il modello F24 e impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Periodo transitorio – Infine, per consentire l’adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento, sino al 31 dicembre 2016 è possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24, per il versamento dei tributi di cui al provvedimento in esame. Tale possibilità si intende estesa a tutti i contribuenti. A partire dal 1° gennaio 2017, i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24. Naturalmente, per gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, i pagamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.




Aggiornato il vademecum della Agenzia delle entrate alla riscossione dei tributi a mezzo cartella esattoriale

Diffusa la Guida dell’Agenzia delle Entrate alla riscossione dei tributi a mezzo cartella esattoriale. L’obiettivo è quello di fornire una serie di informazioni in merito alle procedure per il recupero delle imposte, che hanno come primo atto, la cartella di pagamento. Informazioni utili anche sui comportamenti daseguire quando iniziano le procedure esecutive conseguenti al mancato pagamento dei tributi richiesti con cartella.

Per saperne di più:

Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23»

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 27036 del 19 febbraio 2016, recante: «Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli Avvertenze relativi ai ruoli dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»




Rateizzazione delle cartelle: entro il 23 novembre 2015 la domanda di riammissione per i “decaduti” negli ultimi due anni

Ancora pochi giorni per aderire alla nuova opportunità di rateizzare le cartelle riservata ai contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni. Il termine del 21 novembre cade di sabato pertanto, per agevolare chi vuole presentare la domanda agli sportelli di Equitalia nell’ultimo giorno utile, la scadenza è stata rinviata al 23 novembre, primo giorno lavorativo successivo. Si ricorda che la richiesta può essere inviata anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159; recante :«Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», ha stabilito che i contribuenti decaduti dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015 possano chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it.

 (Cfr. Comunicato stampa  Equitalia del 17 novembre 2015)




Nuove opportunità per essere riammessi alle rate. I “decaduti” negli ultimi 2 anni hanno tempo fino al 21 novembre. Per i nuovi piani, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute

Nuove opportunità di rateizzare le cartelle per i contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni e, per i nuovi piani di rateizzazione, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute. È quanto prevede il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», in vigore dal 22 ottobre 2015.

Nuova finestra per i vecchi piani revocati. Chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre presentare la domanda entro il 21 novembre. Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Nel dettaglio la nuova opportunità è stata prevista dal comma 7 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 . Secondo la citata disposizione le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi (non oltre il 22 ottobre 2013) antecedenti l’entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono su richiesta del contribuente, da presentare entro 30 giorni (21 novembre 2015) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili ferma restando, in considerazione dell’eccezionalità dell’intervento, la previsione di una decadenza per il mancato pagamento di sole due rate, comunque sanabile per effetto dell’applicabilità delle previsioni del novellato articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tale possibilità viene concessa solo ai piani di rateazione delle somme iscritte a ruolo, mentre non è prevista per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione.

I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it.

Per le nuove rateizzazioni la riammissione è sempre possibile. Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.

Stop ai pagamenti in caso di sospensione. Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.