Cessione crediti da Superbonus. I codici tributo ad hoc relativi alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° novembre 2022

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), in tema di interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce, infatti, che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

In particolare, il citato comma 4 stabilisce che per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In ogni caso, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a garantire l’equilibrio dei conti pubblici previsti al verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri rispetto alle previsioni (ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009). Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione del comma in esame.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022 (di seguito riportata) istituiti due nuovi codici tributi per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022, al quale non si applicata la novella introdotta dall’articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022.

Con la risoluzione citata istituiti, pertanto, i codici tributo:

  • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

Infine, nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate specifica che “I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022”.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022, con oggetto: «RISCOSSIONE – SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 – Art. 9, comma 4, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (D.L. Aiuti-quater) – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), ha previsto che «Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate  all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».

Tanto premesso, tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2022, pag. 1732), inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo articolo 121.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto del Superbonus comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° novembre 2022.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

 

 

 




Tax credit sanificazione: istituito il codice tributo per la compensazione

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E dell’11 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Come è noto i beneficiari, ovvero gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure, utilizzando esclusivamente i servizi telematici delle Entrate, in compensazione tramite modello F24. In questo secondo caso, i beneficiari dovranno utilizzare il seguente codice tributo “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73” istituto con la sopra citata risoluzione”.

  

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E dell’11 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-

Il credito d’imposta spetta ai soggetti indicati nello stesso articolo 32, nella misura e alle condizioni ivi stabilite e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:

  1. i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 4 novembre 2021;
  2. per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
  3. ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, 73, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  4. il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
  5. ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 100 per cento.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, in assenza di successiva rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

·                “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimentodel modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

 

Per saperne di più:

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021, prot. n. 309145/2021: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», pubblicato il 10.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»

Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 2 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Art. 32 del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”)Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021»




Violazioni formali. “PF99” è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata

Pronto il codice tributo (“PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018” da utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle somme dovute per sanatoria delle infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Il codice tributo è stato istituito con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019. Nel documento indicate le istruzioni per la compilazione del modello F24 il suddetto. Non si applica, tuttavia, la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Come statuito dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto legge 119/2018, per il perfezionamento della regolarizzazione, si richiede anche «la rimozione delle irregolarità od omissioni». La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. “Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”. (Così, nella “motivazioni” del Provvedimento Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019).

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 21 marzo 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell’art. 9, D.L. 119/2018 – Art. 9 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019

Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019 – Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018




Locazioni brevi: 1919 è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute

Pronto il codice tributo (1919) da utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle ritenute relative ai contratti di locazione breve, da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. Le nuove disposizioni in tema di locazioni brevi si applicano ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017. Il codice tributo per effettuare il pagamento è stato istituito con la risoluzione n. 88/E di oggi. È in corso di definizione anche il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che individua le modalità con le quali i predetti soggetti assolvono gli adempimenti di comunicazione dei dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite nonché di certificazione e dichiarazione delle ritenute operate.

Le locazioni c.d. “brevi

L’articolo 4 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto una disciplina fiscale specifica per le cosiddette “locazioni brevi”, ossia per quei contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori (fornitura di biancheria e pulizia dei locali), aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L’effettuazione della ritenuta e gli obblighi di versamento

Gli intermediari, quando incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono operare e versare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei proventi della locazione all’atto dell’accredito. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, viene operata a titolo di imposta, in presenza di opzione per la cedolare secca. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Gli intermediari dovranno inoltre inviare agli interessati la certificazione unica annuale con gli importi pagati, seguendo le modalità indicate dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322/98. I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi previsti tramite quest’ultima. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d’imposta, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale.

Come compilare il modello F24

La risoluzione n. 88/E di oggi ha previsto che il codice tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta è il “1919” (Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) da indicare nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”. Se la ritenuta è versata dal rappresentate fiscale, nella sezione “Contribuente” del modello F24 nel campo “codice fiscale” va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “72”.

Eventuali eccedenze di versamento

Per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, dovrà essere utilizzato il codice tributo “1628” (Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014). Dovrà invece essere utilizzato il codice tributo “6782” (Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770 semplificato), per recuperare in compensazione le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88 E del 5 luglio 2017, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50