Contributi a fondo perduto da Covid-19 erogati dall’Agenzia delle entrate. Nessuna verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 dell’11 dicembre 2021 il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante: «Misure urgenti finanziarie e fiscali».
In vigore dall’11 dicembre 2021, il decreto all’articolo 3, con una norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede in un unico comma, che: «1. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

 

La verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)

 

Si ricorda che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

Normativa e prassi

 

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 21 marzo 2018, con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 69 del RD 18/11/1923, n. 2440

Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 23 settembre 2011: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Pagamenti di somme in base a sentenza – Pagamenti di incentivi e finanziamenti alle impreseTrattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all’effettuazione della verifica prescritta dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73 – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell’8 ottobre 2009: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Ulteriori chiarimenti»

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Chiarimenti»




Decreto blocca cartelle. Da agenzia-Riscossione primi chiarimenti e Faq sullo stop fino al 31 dicembre

Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale».

Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal Decreto Agosto, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, i cittadini possono utilizzare i servizi online presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick, e ricevere assistenza rivolgendosi al Contact Center al numero 060101. Inoltre rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento. Tali canali di assistenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

 

Sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi

 

Il Decreto Legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) e Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

 

Stop a notifiche e pignoramenti

 

È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

 

Rateizzazioni, decadenza a 10 rate

 

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

 

Crediti PA, pagamenti senza verifiche

 

Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

 

Rottamazione e “Saldo e stralcio”.

 

Il Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. (Così, comunicato stampa AdeR del 21 ottobre 2020)




Blocco dei pagamenti da parte delle P.A. ai contribuenti morosi. Segnalazioni all’Ader anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico

Con circolare del 21 marzo 2018, n. 13 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato diramati chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina recata dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Ciò, sia a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018 – (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2530), – sostanzialmente concernenti, da un lato, la riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da diecimila euro a cinquemila euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e, dall’altro lato, l’estensione da trenta a sessanta giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione – sia in ragione di fattispecie nuove o particolari emerse nel corso del tempo.

Nei tredici paragrafi in cui si articola, la circolare – il cui contenuto è stato condiviso con il Dipartimento delle finanze che ne è co-firmatario – oltre a dar conto dell’aggiornamento del quadro normativo di settore, approfondisce l’analisi dell’ambito soggettivo di riferimento ed esamina una serie di profili critici della disciplina in discorso (afferenti, ad esempio, alla scissione dei pagamenti, all’inadempienza contributiva, alla cessione del credito, ecc.), onde offrire in merito soluzioni interpretative.

Infine, sono state aggiornate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità, mediante, in particolare, la rinnovazione dell’accluso modello denominato Allegato A, che sostituisce quello unito alla precedente circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS.

Normativa e prassi

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 21 marzo 2018, con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntiviArticolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602Art. 69 del RD 18/11/1923, n. 2440

Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 23 settembre 2011: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Pagamenti di somme in base a sentenza – Pagamenti di incentivi e finanziamenti alle impreseTrattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all’effettuazione della verifica prescritta dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73 – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell’8 ottobre 2009: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Ulteriori chiarimenti»

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Chiarimenti»




Blocco dei pagamenti di importo superiore a 5000 euro da parte dell’INPS ai contribuenti morosi. Le istruzioni per la “verifica” all’atto del pagamento di pensioni e indennità di fine servizio o di fine rapporto

I commi da 986 a 989, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2530), hanno ridotto – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Sulla novella l’INPS, con Messaggio n. 1085/2015, illustra le procedure di “verifica” da eseguire prima della liquidazione delle pensioni e buonuscite, alla luce della riduzione della soglia in vigore da 1° marzo.

Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085, con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602