Sospensione delle notifiche ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi

L’Agenzia delle entrate ha smentito le ricostruzioni secondo cui l’Agenzia stessa e l’Agenzia delle entrate-Riscossione starebbero concentrando gli invii a luglio per compensare il blocco operativo di agosto. Di seguito il comunicato stampa.

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026

 

“Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l’invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio.

In realtà:

  • le lettere di compliance calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale;
  • le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese di luglio ad oggi sono diminuite, rispetto a quelle
  • dell’analogo periodo del 2025, di oltre il 40% e rappresentano il 7,6 % del totale annuale;
  • le cartelle del primo semestre 2026, che AdeR è tenuta a produrre sulla base dei carichi affidati dai diversi enti creditori, si sono ridotte del nove per cento (9%) rispetto a quelle prodotte nel corrispondente periodo del

Appare, quindi, evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che, al contrario, le agenzie, nonostante il blocco operativo previsto per due mesi (agosto e dicembre) su dodici, sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii. Inoltre, va segnalato che Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto ad eccezione degli atti urgenti e inderogabili. Non si riscontra, quindi, alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell’anno.

 

Scadenze

 

Per quanto concerne le lettere di compliance, le stesse non prevedono una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.

Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla riforma fiscale il contribuente dispone ora di sessanta giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l’importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni. Va inoltre ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto.

Relativamente ai controlli formali (art. 36-ter DPR n. 600/73), come già precisato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Agenzia prenderà in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni. Quindi, anche in questo caso, non sussiste alcuna scadenza a carico dei contribuenti per il mese di agosto.

Da ultimo va segnalata la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti”.

 

 




Copia della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento per completare l’adesione alla Rottamazione-quinquies. Online il servizio di richiesta

Dall’area pubblica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile richiedere la copia della lettera con l’esito della domanda, gli importi dovuti, il piano delle rate e i moduli di pagamento. Prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

 

“Al via il servizio online per chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione-quinquies, già resa disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro lo scorso 30 giugno. Da oggi, i contribuenti che non hanno la possibilità di accedere all’area riservata, hanno a disposizione uno strumento per ottenere, senza necessità di credenziali di accesso, la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento della definizione agevolata delle cartelle, in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026.

Direttamente dall’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio consente di inviare la richiesta con pochi e semplici passaggi: è sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente che ha chiesto la definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l’indirizzo email dove si vuole ricevere la copia della comunicazione delle somme dovute.

Un servizio che può risultare utile, in particolare, per le comunicazioni inviate tramite posta raccomandata o via pec, modalità previste per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito e che, pertanto, potrebbero non essere in possesso delle credenziali personali (per esempio Spid), necessarie per recuperare, in caso di necessità, la copia della comunicazione dall’area riservata.

 

Cosa contiene la comunicazione delle somme dovute

 

La comunicazione delle somme dovute fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare, le scadenze di versamento delle rate e i moduli di pagamento. In base alla Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, la comunicazione per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata è stata resa disponibile esclusivamente in quella stessa area a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la comunicazione, oltre a essere presente nell’area riservata, è stata inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies

 

Le comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio”.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 7 luglio 2026)

 

Documentazione Agenzia delle entrate-Riscossione.

 




Cartelle di pagamento e pignoramenti: nessuna ondata, solo attività ordinaria. Ad agosto previsto uno stop delle notifiche

In riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, Agenzia delle entrate-Riscossione precisa che non si è registrato alcun picco. Al contrario, per entrambe le attività, si tratta di numeri assolutamente ordinari, in linea con l’anno precedente.

Inoltre, nel prossimo mese di agosto è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento proprio per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive.

Così, comunicato stampa AdeR 6 luglio 2026




Rottamazione-quinquies.  Comunicazioni di risposta con importi e rate da oggi disponibili  sul sito di agenzia Riscossione

Pronte le comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il termine del 30 aprile 2026. Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, le Comunicazioni delle somme dovute con l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026 che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, la Comunicazione è disponibile esclusivamente in quella stessa area, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la Comunicazione, oltre a essere presente nell’area riservata, è inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

 

Somme dovute e moduli di pagamento

 

La Comunicazione delle somme dovute fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate. I contribuenti hanno potuto scegliere, in fase di adesione, se pagare in un’unica soluzione o in un numero massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, tenuto conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il pagamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026.

Alla Comunicazione delle somme dovute sono allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di definizione agevolata. Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate, gli ulteriori moduli di pagamento saranno presto disponibili sempre nell’area riservata del sito e, soltanto a coloro che hanno presentato la domanda attraverso l’area pubblica, saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

 

I servizi online: domiciliazione delle rate e ContiTu

 

La Comunicazione delle somme dovute contiene anche le informazioni per chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente. Oltre che allo sportello, è possibile richiederle la domiciliazione anche utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. Al via anche ContiTu, il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies.

 

Le Comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 23 giugno 2026)

 

Dove trovare la Comunicazione

Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione nell’area riservata del sito, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, è resa disponibile esclusivamente all’interno della propria area riservata, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Invece, per coloro che hanno presentato la domanda di adesione utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, la “Comunicazione“, oltre a essere disponibile nella propria area riservata, è inoltre inviata al domicilio (casella PEC o indirizzo “fisico”) indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Tipologie di “Comunicazione”
AT – Accoglimento totale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies.

AP – Accoglimento parziale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e in parte “non definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies, nonché, per i debiti non rientranti nella misura agevolativa, il relativo importo e le motivazioni di esclusione.

AD – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e per gli stessi non vi è alcun importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies.

AX – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e per gli stessi non vi è alcun importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies; per i restanti debiti contenuti nella domanda e “non definibili” vengono indicati il relativo importo e le motivazioni di esclusione.

RI – Rigetto: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata non sono “definibili” e nella lettera sono indicati il relativo importo e le motivazioni di esclusione dalla Rottamazione-quinquies.

Le “Comunicazioni” di accoglimento che prevedono un importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies (lettere tipo AT e AP) contengono il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento scelta al momento dell’adesione (unica soluzione ovvero soluzione rateale fino ad un massimo di 54 rate).

Nel caso in cui la ripartizione scelta al momento dell’adesione determini rate di importo inferiore al limite di 100 euro previsto dalla legge, il numero delle rate nel quale è suddiviso l’importo dovuto a titolo di Definizione è ridotto d’ufficio nella misura strettamente necessaria a garantire il rispetto di tale importo minimo per ciascuna rata. In tal caso, la Comunicazione delle somme dovute reca un numero di rate così rideterminato.

A tali “Comunicazioni” sono, inoltre, allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di Definizione agevolata.

Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate:

  • i moduli di pagamento relativi alle rate successive saranno resi disponibili nell’area riservata del sito;
  • soltanto a coloro che hanno presentato la domanda utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, gli stessi moduli saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

Se intendi pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, utilizza il servizio “ContiTu“.

 

Documentazione Agenzia delle entrate-Riscossione.

 




Rottamazione-quinquies per le entrate locali. Al via le comunicazioni degli enti territoriali ad Agenzia-Riscossione

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato le modalità con le quali Regioni ed enti locali devono comunicare l’eventuale applicazione della definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione-quinquies, ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all’agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori”, è disponibile il modello che gli enti territoriali interessati devono utilizzare per la comunicazione del provvedimento adottato, da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) indicato nel modulo, insieme a una copia dell’atto stesso.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies estesa a Regioni ed enti locali

 

Il decreto legge n. 38/2026 (il cosiddetto decreto fiscale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2026) prevede l’estensione della Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026), anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali. L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026.

Tale misura si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati a concessionari privati, per i quali la Legge di Bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare apposite delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma che sarà gestita secondo le modalità decise da ciascun ente.

 

Per i contribuenti adesioni dal 16 settembre sul sito di AdeR

 

Dopo che l’ente territoriale ha adottato e comunicato l’applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto legge n. 38/2026. La domanda potrà essere inoltrata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026, data entro la quale saranno anche disponibili, nell’area riservata del sito, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 9 giugno 2026)




Rottamazione-quinquies, il 30 aprile è ultimo giorno per le adesioni | Aggiornate le FAQ sull’ambito applicativo e le modalità operative

Ultimi giorni per aderire alla Rottamazione-quinquies. Giovedì 30 aprile scade il termine per la presentazione della domanda che può essere trasmessa esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. La definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di versare l’importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Per quanto riguarda l’ambito applicativo, rientrano nella Rottamazione-quinquies i carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture.

 

Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it dove è possibile consultare anche le risposte alle domande più frequenti (Faq). (Link alle faq aggiornate al 28 aprile 2026).

 

Scopri come richiedere il prospetto informativo e presentare la domanda di adesione. (Puoi richiedere il Prospetto informativo in area riservata fino alle ore 23:59 del 29 aprile).

 

Come presentare la domanda

 

I contribuenti possono inviare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta. In entrambi i casi, è necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate.

Al riguardo la legge prevede che il pagamento dilazionato può arrivare fino a 54 rate in 9 anni e che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 27 aprile 2026)




Rottamazione-quinquies, il 30 aprile 2026 scade il termine per le adesioni

Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla Rottamazione-quinquies. Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate- Riscossione entro il prossimo 30 aprile. A supporto dei contribuenti, dallo scorso mese di gennaio sono disponibili appositi servizi online che consentono di individuare con facilità i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova definizione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). Per chi presenta la domanda dall’area riservata del sito, infatti, il servizio indica in automatico i soli debiti “rottamabili”, sarà quindi sufficiente selezionare quelli per i quali si intende aderire alla definizione agevolata. A ciò si aggiunge anche la possibilità di richiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.

I contribuenti che aderiscono alla Rottamazione-quinquies verseranno l’importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile, entro il 30 giugno 2026, la Comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026. Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova Definizione agevolata.

 

Come presentare la domanda

 

I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. in area riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone automaticamente l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” si deve compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps).

 

Come ottenere il prospetto informativo

 

È possibile richiedere il prospetto informativo dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una email all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies

 

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/72) o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Rientrano nell’ambito applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. (Così, Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 17 aprile 2026)




Servizio “Situazione debitoria” AdeR. Più facile controllare online cartelle, avvisi e rate | Pronta la nuova guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le funzionalità disponibili

Informazioni più complete su cartelle, avvisi e un unico prospetto di sintesi sulla situazione complessiva del contribuente. Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è online la nuova versione del servizio “Situazione debitoria”, che offre una panoramica più chiara sugli importi ancora da versare e quelli già saldati, sull’esistenza di eventuali procedure di riscossione in corso e sullo stato dei piani di rateizzazione o delle rottamazioni. Con pochi clic, l’utente può approfondire il dettaglio dei singoli atti e, volendo, procedere al pagamento online.

Il servizio, realizzato con la collaborazione del partner tecnologico Sogei, è accompagnato da una guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le funzionalità disponibili.

 

Come si accede

 

Il servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga” è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sia nell’area riservata “Cittadini” e “Imprese”, a cui si accede tramite identità digitale (Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate) sia in EquiPro, l’area riservata agli intermediati fiscali abilitati a Entratel.

 

Tutte le informazioni, un solo prospetto

 

Le informazioni consultabili attraverso la nuova versione del servizio sono state arricchite per fornire al contribuente un quadro più completo della propria situazione debitoria. Il contribuente può consultare il dettaglio degli atti a suo carico e, su richiesta, può ottenere il prospetto di sintesi, che viene reso disponibile per il download entro 24 ore, con tutti gli atti riferiti al codice fiscale oggetto dell’interrogazione su tutti gli ambiti provinciali. Nel prospetto sono riportati la tipologia del documento, l’ente creditore, la data di notifica, l’importo del carico iniziale, gli importi versati, le eventuali sospensioni, le somme interessate da misure agevolative, il residuo da versare e il totale aggiornato. Viene inoltre evidenziata la presenza di eventuali procedure cautelari o esecutive, di piani di rateizzazione o di definizioni agevolate.

 

Link alla Guida AdeR al servizio “situazione debitoria“

 




Scadenze Rottamazione-quater. Prossima rata entro il 30 novembre anche per i riammessi. Tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025

Il 30 novembre scade il termine per la prossima rata della Rottamazione-quater. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la decima rata e, nel caso dei riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025), la seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025.

 

 

Per effettuare il versamento è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Copia moduli di pagamento e servizio ContiTu

 

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la comunicazione delle somme dovute con i moduli di pagamento possono sempre ottenerne una copia direttamente nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (a cui si accede con Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, tramite Entratel) oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

Sul sito è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute.

 

Rottamazione-quater e riammissione

 

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Successivamente, la Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti. Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare, entro il 30 aprile 2025, domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 21 novembre 2025)

 

Per la nuova rottamazione (la quinquies), vedi:

 

La rottamazione-quinquies: prima lettura dell’art. 23 DdL Bilancio 2026
di Enrico Molteni

Il testo dell’articolo 23, rubricato: «Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione» del Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689)

 

 




Cartella di pagamento, avviso di presa in carico e avviso di accertamento esecutivo: la nuova guida operativa a cura di AdE e AdeR

Come leggere la cartella e cosa fare dopo la notifica: un vademecum aggiornato a ottobre 2025

È online la nuova “Guida alla cartella di pagamento”: uno strumento che spiega, cos’è la cartella, come si legge e quali sono le opzioni a disposizione dopo la notifica (pagamento, rateizzazione, sospensione legale, ricorso).  La guida illustra la struttura della cartella, dalle informazioni di AdeR alle pagine dell’Ente creditore, fino ai moduli di pagamento

Informazioni anche su “Avviso di presa in carico” e “Avviso di accertamento esecutivo”: quando e come vengono emessi, che cosa contengono e quali attività può avviare l’AdeR.

Link alla “Guida alla cartella di pagamento” – Un supporto per comprendere le informazioni contenute nella cartella di pagamento. Aggiornata al 1° ottobre 2025 – La guida è frutto della sinergia tra Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate.