Imposte di successione, donazione, registro, bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA. In Gazzetta Ufficiale, con effetto a partire dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. di riforma

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA»

Il Decreto Legislativo entra in vigore il 3 ottobre 2024, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, come previsto dal comma 3 dell’articolo 9, le disposizioni decreto legislativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Nel dettaglio, il citato articolo 9, Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nel dettare le disposizioni finali, di coordinamento e di abrogazione, al comma 1 e al comma 2 prevede l’abrogazione di norme che risultano superate per effetto del provvedimento in esame e contiene disposizioni di raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal medesimo decreto. In particolare, viene prevista l’abrogazione delle disposizioni il cui contenuto è stato riprodotto nell’ambito del decreto legislativo n. 346 del 1990 e si dispone che i riferimenti alle norme abrogate si considerino effettuate alle nuove disposizioni. Analogamente, per quanto riguarda il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, in materia di tributi speciali, e la Tabella delle tasse ipotecarie, allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990, si prevede che riferimenti a dette disposizioni si intendano effettuate alle disposizioni come modificate dal presente decreto. Il comma 3, tenuto conto che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame hanno effetti sugli adempimenti dei contribuenti e che, per la loro attuazione, è richiesto l’adeguamento delle procedure operative degli uffici, prevede che esse abbiano effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e che si applicano per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché per le successioni aperte e per gli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Il comma 4 introduce un criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, si prevede che se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 dicembre 2015.

Link al testo del Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024.

Link al testo delle Relazioni (illustrativa, tecnica, ATN e AIR) allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Atto del Governo n. 171 – Schema approvato con modifiche e divento definitivo con il Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024.




La nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile

Proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione

Inversione contabile, pronti i chiarimenti delle Entrate sulle sanzioni previste in caso di errore. Con la circolare n. 16/E del11 maggio 2017, infatti, le Entrate chiariscono il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 158/2015. Secondo un criterio di proporzionalità, ad essere colpite più duramente sono le violazioni commesse con un intento di evasione o di frode oppure che comportano l’occultamento dell’operazione o un debito d’imposta, mentre vengono punite in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l’imposta risulta comunque assolta.

Errata scelta tra reverse charge e IVA ordinaria, la sanzione è fissa

Quando l’operazione rientra nell’inversione contabile ma per errore il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di IVA come per un’operazione ordinaria, se l’imposta è stata assolta seppur in modo irregolare (cioè se la fattura è stata registrata dal cedente e l’imposta è confluita nella liquidazione periodica) si applica una sanzione in misura fissa da 250 euro a 10.000 euro. In un’ottica di semplificazione, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Sanzione nella stessa misura anche nel caso opposto, cioè quando l’IVA, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente. Anche in questo caso, se l’imposta è stata comunque assolta nonostante l’errore, il diritto di detrazione per il cessionario è salvo e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l’IVA. Non deve trattarsi, però, di ipotesi palesemente estranee al regime dell’inversione contabile. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore.

Operazioni esenti, non imponibili, escluse da IVA o inesistenti

Quando il reverse charge viene applicato a operazioni che sono invece esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, il debito d’imposta e la relativa detrazione si annullano. In sede di accertamento, infatti, vengono espunti sia il debito sia il credito d’imposta confluiti nella liquidazione periodica. In caso di operazioni inesistenti, però, si applica anche una specifica sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Se non ci sono accertamenti definitivi, vale sempre il favor rei

Le nuove disposizioni previste dal decreto n. 158/2015 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, per il principio del favor rei, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 maggio 2017)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 11 maggio 2017, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – Revisione del sistema sanzionatorio tributaria ex D.Lgs. 158/2015 – Violazioni relative al meccanismo dell’inversione contabile – Nuova disciplina improntata a criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione – Applicazione del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 15 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158




Riforma del sistema fiscale: i decreti legislativi attuativi della delega fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23)

La legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. La legge si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di energetica e ambientale.

Di seguito, l’elenco dei decreti delegati emanati in attuazione della delega:




In Gazzetta l’ultimo pacchetto di provvedimenti attuativi della riforma fiscale

Pubblicati nel Supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, cinque decreti legislativi attuativi della legge n. 23 del 11 marzo 2014, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Si tratta degli ultimi decreti approvati entro la cd “proroga automatica” di novanta giornidel termine per esercitare la citata delega in scadenza il 25 settembre 2015. I decreti, in vigore in dal 22 ottobre 2015, sono quelli che sono stati deliberati nel Consiglio dei ministri del 22 settembre 2015. Restano, tuttavia, inattuate o parzialmente attuate le deleghe di grande rilevanza, quali quelle per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a)) e definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2) e per la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15).

Gli interventi attuativi della legge delega fiscale definitivamente approvati e pubblicati in Gazzetta sono i seguenti:

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante: «Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante: «Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa).




Spese di rappresentanza, perdite su crediti, rinuncia ai crediti e misure per l’internazionalizzazione. La decorrenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22/09/2015, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese». Il provvedimento, in vigore dal 7 ottobre 2015, secondo le intenzioni del Governo, è finalizzato a rafforzare il ruolo che il Fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Il provvedimento prevede infatti, il rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi preventivi con il Fisco per le imprese che detengono attività internazionali. Accordi preventivi che riguarderanno la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano, l’individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. Il decreto delegato introduce anche l’istituto dell’interpello per le società che effettuano nuovi investimenti, per dare certezza in merito ai profili fiscali del piano di sviluppo che si intende attuare. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un business plan con la descrizione dell’ammontare dell’intervento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale e i riflessi che esso ha sul sistema fiscale italiano. Per l’accesso all’istituto è prevista una soglia minima di 30 milioni di euro per l’investimento, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull’occupazione. Più nel dettaglio, il decreto legislativo n. 147 dà attuazione alle disposizioni della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014 — in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 238) concernenti, in particolare, i profili di certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta per favorire l’internazionalizzazione degli operatori economici, contenute principalmente nell’articolo 12 della richiamata legge delega. In attuazione delle suddette prescrizioni, il decreto delegato apporta numerose modifiche alla vigente disciplina delle imposte sui redditi, nonché le conseguenti modifiche alla disciplina IRAP e, ove necessario, anche alla disciplina in materia di accertamento.

Le norme introdotte dal provvedimento in esame non hanno la medesima decorrenza. In particolare, in deroga alle norme generali sull’efficacia nel tempo delle norme tributarie riferite a tributi periodici, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo in esame:

• le disposizioni (articolo 3) sul sistema di tassazione dei dividendi esteri, con la precisazione che dette norme si applicano agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere del medesimo periodo d’imposta; per quanto concerne il credito d’imposta ivi disciplinato, esso spetta solo in relazione alle imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

• le norme relative alla deducibilità dei costi black list(articolo 5, comma 1). Mentre, le altre disposizioni in materia transfer pricing interno (comma 2) e di accertamento delle plusvalenze (comma 3) aventi carattere interpretativo producono effetti anche per il passato. In altre parole, i commi 2 e 3 sono applicabili anche per il passato e quindi per gli atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore del Decreto legislativo in esame;

• le disposizioni sull’applicazione del regime del consolidato fiscale alle società “sorelle” (articolo 6);

• le modifiche alla disciplina sulle società controllate e collegate estere (articolo 8). Tuttavia, è stata prevista una disciplina transitoria per l’applicazione del comma 3, che prevede per gli utili distribuiti da società collegate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268 (in “Finanza & Fisco” n. 37/2006, pag. 3348). Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata;

• le modifiche alle modalità di individuazione dei paesi a regime fiscale privilegiato (articolo 10);

• l’introdotta disciplina sul trasferimento intracomunitario di sede all’estero (articolo 11);

• le nuove norme sul trasferimento di residenza nello Stato da parte di enti e società commerciali (articolo 12);

• alcune delle nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13) e, in particolare, le nuove ipotesi di deducibilità delle perdite sui crediti e la specifica disciplina per i crediti di modesta entità (comma 1, lettere c) e d) del medesimo articolo 13);

• le novelle alla disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (articolo 15), salvo l’applicazione del comma 2, vista l’evidente portata interpretativa della disposizione che «interpreta» il disposto dell’art. 165 «nel senso» che trova applicazione tanto alle imposte coperte da convenzione quanto ad ogni altra imposta o tributo estero sul reddito.

Trovano invece applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore:

• l’articolo 4 che modifica il regime di deducibilità degli interessi passivi;

• le norme sulla determinazione del reddito di società ed enti non residenti (articolo 7);

• le modifiche al regime fiscale delle spese di rappresentanza (articolo 9);

• alcune delle nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13) e, in particolare, le modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, le norme sulla valutazione fiscale dei versamenti fatti dai soci e della rinuncia ai crediti nei confronti della società da parte dei soci medesimi (articolo 13, comma 1, lettere a), b) ed e));

• la disciplina della branch exemption(articolo 14);

• l’introdotta disciplina temporanea relativa ai lavoratori rimpatriati (articolo 16), che si applica anche ai tre periodi di imposta successivi.

Inoltre, la disciplina sugli accordi tra Fisco ed imprese aventi attività estera (articolo 1) trova applicazione posticipata, decorrente dalla data individuata dalle relative disposizioni secondarie di attuazione. La normativa sull’interpello per i nuovi investimenti (articolo 2) si applica dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di individuazione delle strutture competenti ad effettuare la relativa attività.

Link al dettaglio, comma per comma, delle novità contenute nel decreto legislativo.




Contenzioso tributario, sistema sanzionatorio, riscossione e disciplina degli interpelli: approvati in via definitiva i decreti attuativi di riforma

Il Consiglio dei ministri del 22 Settembre 2015 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23). Si completa così il pacchetto dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale volta ad introdurre maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

I testi approvati, sostanzialmente invariati nei contenuti rispetto a quelli approvati dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 tengono conto di alcune delle richieste presenti negli ultimi pareri delle Commissioni parlamentari.

I decreti legislativi approvati definitivamente sono i seguenti:
• misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
• misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
• misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;
• misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
• stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

La principale novità che è stata introdotta nell’ultimo esame del Consiglio dei ministri riguarda il decreto legislativo “misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”. Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà con i pagamento dei debiti fiscali, accogliendo la richiesta contenuta nel parere della Commissione Finanze della Camera dei deputati, viene prevista la possibilità di accedere ad una ulteriore rateizzazione ai soggetti che non sono stati in grado di completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione. In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto, possono su richiesta degli stessi contribuenti, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. Dal piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.