Documenti operativi dei Commercialisti. Aggiornati i facsimile in considerazione delle novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza  

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento “Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC, curato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori”, la cui attività rientra nell’area di delega “Funzioni giudiziarie” seguita dal segretario nazionale Giovanna Greco.

Il documento è un utile strumento a presidio delle molteplici attività svolte dagli OCC (Organismi di composizione della crisi) e dei gestori della crisi e, in continuità con quanto fatto dal Consiglio nazionale dei Commercialisti in precedenti occasioni, aggiorna e integra la modulistica finora diffusa agli Ordini territoriali della categoria e ai loro OCC in considerazione delle novità apportate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Dopo la definitiva entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 la disciplina della crisi da sovraindebitamento risulta differentemente articolata rispetto alle previsioni e agli istituti presenti nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche e integrazioni).

Il Capo II, del Titolo IV, reca le disposizioni relative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore, oltre alle disposizioni di carattere generale. Alle procedure di sovraindebitamento, per quanto non specificatamente previsto, si applicano le disposizioni del Titolo III del medesimo D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che, oltre a definire le regole ordine a giurisdizione e competenza, disciplina l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 65 -83).

Il Capo IX, del titolo V, reca le disposizioni relative alla liquidazione controllata del sovraindebitato e il successivo Capo X risulta dedicato, tra l’altro, all’esdebitazione nella liquidazione controllata, cui si aggiunge l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (artt. 278 -283).

Al fine di supportare, anche sotto il profilo operativo e pratico, l’attività degli OCC, e del gestore della crisi in particolare, il documento propone alcuni modelli di relazione, redatti tenendo in considerazione le prescrizioni della normativa, nonché la modulistica in uso negli OCC, per soddisfare le differenti esigenze organizzative dell’Organismo medesimo.

In particolare, vengono proposti modelli di relazione del gestore della crisi per ciascuna delle procedure sopra richiamate, oltre all’attestazione da rendere ai sensi dell’art. 75, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che, con gli opportuni adeguamenti, può essere adottata anche al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 67 comma 4, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Link al documento pratico e operativo Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC”, curato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori”.

Link esterno al sito Press – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili:
https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/03/2024_03_06_modelli-di-relazioni-del-gestore-della-crisi-e-modulistica-a-uso-degli-o.c.c.pdf

 

 




Commercialisti: albo gestori della crisi, accolte le nostre proposte sul tirocinio | Pubblicato sul sito del MinGiustizia un aggiornamento delle FAQ

 

Ulteriori precisazioni

Circolare 13 marzo 2023 – Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Ulteriori precisazioni

 

 

De Nuccio: “Indicazioni particolarmente soddisfacenti su tirocinio semestrale e attestazione tirocinio

Particolare soddisfazione” viene espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti relativamente alle nuove indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l’iscrizione nell’albo dei gestori della crisi e per l’attestazione del compiuto tirocinio, contenute in un aggiornamento delle FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto grazie all’intensa interlocuzione intrapresa con il Ministero della Giustizia, con cui abbiamo avviato un modello di comunicazione concomitante e di confronto collaborativo che auspichiamo possa continuare nel futuro a tutela e a favore dei professionisti, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

Siamo comunque pienamente consapevoli – aggiunge – che permangono importanti criticità nell’impianto normativo. Il nostro impegno è costantemente finalizzato ad alleviare i disagi cui i colleghi vanno incontro nella fase di prima applicazione della norma”.

Per quanto attiene alla data entro cui il tirocinio deve essere posseduto, il Consiglio nazionale, sottolinea De Nuccio, “preso atto della difficoltà incontrata dal Ministero nel superare il testo della norma che non lascerebbe spazio a diverse interpretazioni, ha suggerito agli uffici di Via Arenula di assumere  una presa di posizione ragionevole e volta a favorire quanto più possibile i professionisti impegnati non solo nello svolgimento della propria attività di studio, ma anche nel concomitante svolgimento dei corsi di formazione specialistica di durata non inferiore alle quaranta ore.

Al riguardo, il Ministero nella FAQ n. 3 chiarisce che l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto. Insomma, nessun limite temporale per i nostri iscritti”. “Ovviamente – puntualizza il presidente dei commercialisti – alla data della domanda, il tirocinio deve essere stato concluso”.

Con riguardo alle modalità tramite cui comprovare l’avvenuto svolgimento del tirocinio, la FAQ n. 4 spiega che il requisito dello svolgimento del tirocinio va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell’apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d) del D.M. n. 202/2014. Può essere documentato attraverso apposita certificazione resa ai sensi dell’art. 4, comma 2,- lett. d) del D.M. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:
a) l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i;
b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine);
c) l’attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure);
d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante. Si precisa, infine, che non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato preventivamente al competente Ordine professionale.

Con riferimento alla FAQ n. 2, il Ministero torna a precisare come l’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 202/2014 – richiamato dall’art. 356, comma 2, CCII, richieda: lo “svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni”.

Il Ministero chiarisce poi che il tirocinio:

a) deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio – non concomitanti – svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo;
b) deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento;
c) deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
d) deve consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze.

 “Colmando le lacune della normativa – sottolinea de Nuccio – il Ministero precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività – aspetto di fondamentale importanza per chi è professionista e impegnato a svolgere la propria attività professionale tutti i giorni – e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale – la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall’articolo 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 202/2014 -, l’interessato deve aver partecipato all’attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure”

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 27 febbraio 2023)

 

Link alle risposte alle domande più frequenti aggiornate al 24 febbraio 2023

Per ulteriori chiarimenti in ordine agli obblighi formativi e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento, vedi anche la circolare Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2023, con oggetto: «Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Modalità di documentazione» nella quale sono stati forniti una serie di chiarimenti in merito agli obblighi formativi ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi d’impresa ex art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento.

(Link diretti sul sito del Ministero della Giustizia)

Link al portale Albo dei gestori della crisi di impresa: https://albocrisiimpresa.giustizia.it/crisi-di-impresa/#/home

 

 




Il Governo ha approvato, in esame definitivo, il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

 

Il Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019,  ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tra le principali novità:

  • si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
  • si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
  • si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della  assicurando continuità aziendale;
  • si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
  • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

 




Schema del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri

Il decreto legislativo approvato, in esame preliminare, dal Governo, in attuazione delle delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza (legge n. 155/2017), rappresenta un quadro normativo unitario, che detta principi giuridici comuni al fenomeno dell’insolvenza, destinati ad operare come punti di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le differenziazioni necessarie in ragione della specificità delle diverse situazioni in cui l’insolvenza può manifestarsi. Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

In quest’ottica sono stati dettati i principi generali e sono state definite alcune nozioni fondamentali nella materia in esame, a cominciare da quella di «crisi» (che non equivale all’insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e di «insolvenza» (ribadendo in realtà la nozione già sufficientemente collaudata da molti decenni di esperienza giurisdizionale).

Sempre sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento» (e quelle da essa derivate), in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civillaw (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta ad evitare l’aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna.

Tra le principali novità:

  • si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
  • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

Link alla schema di decreto legislativo recante: «Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza», (Atto del Governo 53), trasmesso alle Camere (link sito del Senato della Repubblica) – 33 MB