Revisori legali. Applicate le prime sanzioni per la mancata comunicazione incarichi e domicilio digitale

Sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.

A seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuative il Mef ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del D.M. 145/2012) e la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 39/2010 – da 50,00 Euro a 2.500,00 Euro – tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.




Revisori e società di revisione degli enti del terzo. Avviso Mef sugli obblighi di comunicazione al registro della revisione legale

Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato disposto che il trasferimento dei dati degli Enti del Terzo Settore (ETS) al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) decorra dal 23 novembre 2021. Dalla medesima data il RUNTS è operativo.

Si ricorda che ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 31 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.), le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del citato Codice.

Si richiama pertanto l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012. Ai sensi di tali disposizioni, le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare, tramite le modalità indicate dagli uffici di questo Ministero dell’economia e delle finanze, al registro della revisione legale dei conti di cui agli articoli 6 e ss. del decreto legislativo n. 39/2010, tra l’altro, gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell’organo di controllo (ai sensi dell’articolo 30, comma 6, D. Lgs. n. 117/2017), la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità.

I medesimi obblighi di comunicazione si applicano anche alla revisione legale dei conti delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, articolo 10, comma 5, qualora l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.

Infine, si evidenzia che la mancata comunicazione di quanto sopra è sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Così, comunicazione pubblicata 18 novembre 2022 nel portale della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato – Mef: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/)




Contributo annuale per gli iscritti al registro dei Revisori Legali 2022: avviso avvio procedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 24 ter del D.Lgs. n. 39/2010

“Si avvisano gli iscritti che non risultano aver provveduto al pagamento del contributo annuale per l’anno 2022 di procedere al più presto al fine di evitare l’attivazione della procedura nei termini di cui all’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, che prevede dapprima la sospensione e successivamente – decorsi ulteriori 6 mesi dalla sospensione senza aver provveduto al versamento dei contributi omessi – la cancellazione dal Registro.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”.

Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso il domicilio digitale”.

(Così, comunicato del 6 giugno 2022 pubblicato sul Portale della revisione legale: https://www.revisionelegale.mef.gov.it)

Riguardo all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare del 3 dicembre 2020, n. 23.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24-ter del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dei revisori, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista (fissata nel 31 gennaio di ciascun anno) il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore a ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato quando l’iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e degli oneri amministrativi sostenuti per la riscossione.

Decorsi ulteriori sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto alla regolarizzazione dei contributi omessi, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro del revisore o della società di revisione con le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 24-ter.




Procedura sanzionatoria nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale. Prime istruzioni Mef sul mancato assolvimento dell’obbligo formativo

 

 

Come evidenzia il Mef nelle “Prime istruzioni” pubblicate nel sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/, “con il D.M. n. 135 dell’8 luglio 2021 è stato adottato il regolamento concernente la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale, il cui catalogo è espressamente dettagliato nell’articolo 2, comma 3:

«3. Il MEF applica le sanzioni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, in relazione alle seguenti violazioni:

a) mancato assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo;

b) inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi;

c) dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante;

d) violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonché dei principi di revisione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo;

e) mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all’articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato;

f) mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 24, comma 1, lettera b);

g) mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell’articolo 24, comma 9, del decreto legislativo.»

 

Mancato assolvimento dell’obbligo formativo triennio 2017/2019

 

In particolare, con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo il Decreto n. 135/2021 prevede la postdatazione dell’accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento (art.14).

In sostanza viene data la possibilità ai revisori che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019 di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del Ministero dell’economia e delle finanze e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali.

Il canale formativo attraverso il quale il revisore potrà acquisire i crediti formativi mancanti per il triennio formativo 2017/2019 è esclusivamente il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021, e pertanto non saranno ritenuti validi i corsi fruiti nell’arco temporale (19/10/2021 – 17/01/2022) riferiti a tale triennio e conseguiti tramite altri canali formativi (enti accreditati terzi, Ordini professionali, Società di revisione).

Per la corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di riferimento (2017-2018-2019) è importante attenersi scrupolosamente alle linee guida che saranno pubblicate dal 19 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Decreto n. 135/2021, sia sul sito della revisione legale che sul portale FAD – MEF.

Dopo aver completato i corsi mancanti per l’assolvimento dell’obbligo formativo, tali da assicurare il raggiungimento di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno – di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale (Gestione del rischio e controllo interno, Disciplina della revisione legale, Principi di revisione nazionali e internazionali, Deontologia professionale e indipendenza e Tecnica professionale della revisione) – il revisore potrà verificare in tempo reale attraverso l’accesso all’area riservata della revisione legale il corretto soddisfacimento del requisito di legge.

A tutti i revisori sarà data comunicazione dei crediti formativi mancanti al raggiungimento dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019 all’indirizzo PEC comunicato nella propria area riservata. La mancata comunicazione della PEC (ora Domicilio Digitale) oltre ad ostacolare una tempestiva corrispondenza con i revisori iscritti al registro dei revisori legali rappresenta anch’essa una violazione espressamente sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 39/2010.

In caso di mancata corrispondenza tra i crediti maturati relativi al triennio 2017/2019 presenti nell’area riservata del portale della revisione legale di ciascun revisore e quelli effettivamente assolti è consigliabile per il revisore attenersi prudenzialmente al dato presente nella portale della revisione e colmare il debito formativo nel termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento a decorrere dal 19 ottobre 2021. Eventuali segnalazioni relative a corsi fruiti e non comunicati al Mef dovranno pertanto essere indirizzate esclusivamente al soggetto presso il quale il corso è stato seguito.

Ai revisori che alla data del 17/01/2022 (termine dei novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento) non risulteranno in regola con i crediti formativi per il triennio 2017/2019 potranno essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 24 (commi 1 e 2) del D.Lgs. n. 39/2010 di seguito riportato:

«1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni:

a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14;

c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale;

f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;

g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;

h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell’incarico.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) mancato assolvimento dell’obbligo formativo;

b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.».

Ai sensi del medesimo articolo 24, comma 3, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la cancellazione dal registro dei revisori legali.

Il revisore cancellato dal registro ai sensi dell’articolo 24 può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

Relativamente al triennio formativo 2020/2022 l’obbligo formativo, consistente nell’acquisizione di almeno 20 crediti formativi annuali di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intende eccezionalmente assolto se i crediti complessivi (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. Proroga Termini 2021.

Il Ministero dell’economia e delle finanze procederà pertanto all’accertamento degli eventuali crediti formativi mancanti per gli anni 2020 – 2021 – 2022 solamente successivamente al 31/12/2022 e i revisori potranno maturare crediti formativi per i tre anni fino a tale data, sia attraverso il canale FAD – MEF che presso gli enti formatori terzi accreditati, gli ordini professionali e le società di revisione”.

(Così, prime istruzioni Mef sul mancato assolvimento dell’obbligo formativo)




Revisori legali. In scadenza la comunicazione del domicilio digitale

 

 

Con circolare del 3 dicembre 2020, n. 23, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce le istruzioni in merito all’obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all’inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”. Nel documento evidenziato che i revisori dovranno ad inserire nell’apposita area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ovvero ad aggiornare, con le medesime modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti, entro la data del 30 dicembre 2020. A tal proposito, rammenta la Ragioneria, la mancata comunicazione della PEC ora “domicilio digitale” può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 1 del D.Lgs. 39/2010 e, nel caso dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo, nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

Link al testo della Circolare Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 3 dicembre 2020, n. 23, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese – D.L. 16/07/2020, n.76, conv., con mod., dalla L. 11/09/2020, n.120, “c.d. Decreto Semplificazioni – Art. 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, , conv., con mod., dalla L. 28 01 2009, n. 2 – MEF-RGS -(Prot. 229083 del 03/12/2020)




I revisori legali cancellati per morosità potranno richiedere una nuova iscrizione a condizione che provvedano al versamento dei contributi dovuti

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’informativa n. 52/2019 del 17 giugno 2019, richiama l’attenzione sul Decreto Mef protocollo n.88426 del 03/05/2019 con il quale è stata disposta la cancellazione di 12.554 persone fisiche morosi dal Registro dei revisori legali, già sospesi ai sensi dell’articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Nel documento, il Consiglio Nazionale informa che, a seguito di precisa richiesta chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla reiscrizione nel registro a seguito del pagamento dei contributi dovuti, il Mef ha confermato che il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione, ai sensi dell’art. 24-ter, D.Lgs. 39/2010, potrà richiedere la nuova iscrizione a condizione che provveda al versamento dei contributi dovuti. Peraltro, aggiunge l’informativa CNDCEC, lo stesso Ministero “ci ha altresì informati che numerosi soggetti interessati dai recenti provvedimenti di cancellazione, una volta soddisfatta la predetta condizione, hanno già visto accogliere l’istanza di reiscrizione”.

La risposta fornita è stata poi pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it ed inserita nella FAQ n. 26 delle “Domande Frequenti” dove si legge:

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)




Revisori Legali: scade il 31 gennaio 2019 il termine per il contributo annuale. Il mancato versamento è causa di sospensione

Scade il 31 gennaio 2019 il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2019, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016 – è pari ad euro 26,85.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati. È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che sarà recapitato alla casella PEC personale di ciascun iscritto risultante dal Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo del servizio postale ordinario.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione Revisione legale > Contributi annuali  (del sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/)

Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata del sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/, nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

A tal proposito, si ricorda che l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze al comma 7 prevede che «Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze è finanziato dai contributi degli iscritti al Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter»;

A sua volta, il richiamato articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, al comma 1 prevede che «nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriore trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro».

Questa peraltro, è la fonte normativa dei provvedimenti prot. n. 2414 del 9 gennaio 2018 e  con i quali è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, di complessive 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2013-2017. D‘indubbia importanza, inoltre, è l’avvertenza contenuta nei citati provvedimenti secondo cui «decorsi ulteriori sei mesi dalla data del (…) provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso».

Va inoltre segnalato, che il revisore sospeso fino alla sanatoria della propria posizione non può operare. In particolare, risulta applicabile l’articolo 2399, secondo comma, secondo cui: «La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.». A rischio, naturalmente, anche le perizie in veste di revisore.

Link alla pagina web della Ragioneria Generale dello Stato sul contributo annuale per gli iscritti al registro dei revisori legali

Vedi anche: Registro dei Revisori legali: sospesi 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione




Revisori legali: al via l’obbligo della formazione continua

Le istruzioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Diffuse le prime istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali
Diffuse le prime istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali

L’ art. 5 (Formazione continua) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. Tale obbligo ai sensi dell’art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, anche il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 decorre da tale data. Inoltre, ai sensi del comma 2 e del comma 10 del medesimo articolo 5, l’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Adottato con determina prot. n. 37343 del 7/03/2017 del Ragioniere Generale dello Stato il suddetto programma annuale, con circolare 6 luglio 2017, n. 26, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha dettato le prime istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La circolare illustra, in particolare, le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale, le procedure per l’accreditamento degli enti formatori eventualmente interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale iscritte al Registro.

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 26 del 6 luglio 2017, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro. Attuazione dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17/07/2016, n. 135 – Formazione offerta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Modalità di accreditamento degli enti pubblici e privati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 – Riconoscimento della formazione degli ordini professionali e delle società iscritte al registro – Relativi criteri e modalità di applicazione

Il programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010

Con determina (con l’allegato programma) del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.

Link al testo della determina prot. n. 37343 del 7 marzo 2017

 




Registro dei revisori legali: entro il 30 novembre 2016 la comunicazione (o aggiornamento) delle caselle Pec. In caso di inosservanza sanzioni da 50 a 2.500 euro.

Con circolare del 29 settembre 2016, n. 21, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Mef illustra le modalità ed i termini di comunicazione (o aggiornamento) delle caselle di Posta Elettronica Certificata (Pec) degli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Tale disposizione, infatti, ha esteso alla categoria dei revisori legali, alla stregua dei professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica Amministrazione e con le imprese, con finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi. Per quanto concerne i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, come chiarito nel documento MEF-RGS, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione.

La casella PEC non può essere condivisa

Nella circolare della Ragioneria chiarito che ogni casella PEC comunicata dovrà, essere associata univocamente ad un singolo iscritto. Se la ratio legis, spiegano i tecnici ministeriali, è quella di consentire agli operatori economici ed ai professionisti di dotarsi di strumenti certificati per dialogare con la PA, e a quest’ultima di estendere e potenziare l’offerta dei propri servizi telematici anche in favore degli stessi iscritti, motivi di coerenza e di sistematicità inducono ad escludere la possibilità di utilizzare caselle “condivise” o “comuni”, per esempio più professionisti che utilizzano in modo promiscuo una stessa casella PEC nell’ambito di uno studio associato, nonché quelle intestate ad altri revisori o a soggetti terzi.

Sanzioni applicabili in caso di omessa comunicazioni della Pec

Il documento di prassi, infine, sottolinea che la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie che costituiscono parte essenziale del contenuto informativo del Registro dei revisori legali, ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati nei tempi previsti alla normativa, espone l’iscritto all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010 che al comma 2, lettera b), prevede una specifica sanzione nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni al Registro di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.