On line dal 25 ottobre 2017 nuovi corsi per la formazione dei revisori legali
Sulla piattaforma della revisione legale 7 nuovi corsi riguardanti i principi di revisione
Sono accessibili dal 25 ottobre 2017, sulla piattaforma della revisione legale 7 nuovi corsi riguardanti i principi di revisione, la disciplina della revisione legale, i principi contabili e la contabilità generale. Come precisato nella circolare del 19 ottobre 2017, n. 28, a completamento dell’offerta formativa Mef per l’anno 2017, ulteriori 6 corsi verranno inseriti sulla piattaforma della revisione legale entro il mese di novembre.
Revisori. Ritenuti validi, ai fini della maturazione dei 20 crediti 2017, tutti i corsi svolti entro il 2018, conformi al Programma 2017
Proroga anche per la formazione continua dei revisori
Con circolare del 19 ottobre 2017, n. 28, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, oltre a fornire ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti, dispone che la data ultima per l’assolvimento dei 20 crediti 2017 non è il 31 dicembre 2017 ma il 31 dicembre 2018. Tale elasticità, continua il documento RGS, non è concepita, né potrebbe riprodurne gli effetti, come proroga di un adempimento normativamente previsto che solo una disposizione di rango primario potrebbe contemplare. Ciò comporta che anche per l’anno 2018 il revisore legale è tenuto ad adempiere all’obbligo formativo, in modo autonomo rispetto ai crediti da maturare nell’ambito della formazione 2017, in
conformità ai contenuti del Programma annuale di formazione 2018.
Obbligo formativo: nel programma di formazione continua incluse le materie relative ai revisori degli enti locali
Modificato il programma per la formazione continua
Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 183112 dell’11 ottobre 2017 è stato adottato un aggiornamento del programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali. Rispetto alla precedente determina n. 37343 del 7 marzo 2017, nel programma annuale sono incluse le materie relative alla formazione dei revisori degli enti locali. La frequenza di corsi relativi a queste materie consente ai revisori degli enti locali – o canditati all’iscrizione nel relativo elenco – di maturare, se revisori legali, anche i crediti richiesti dall’iscrizione al registro della revisione legale.
La determina e l’allegato programma sono prelevabili dal link sotto riportato:
Vedi, anche: “Formazione a distanza CNDCEC: da metà ottobre al via il Corso E-Learning per Commercialisti revisori di enti locali”
Formazione continua del Revisore legale: le faq RGS in vista della scadenza di fine anno
Formazione continua del Revisore legale. Diffuse la Faq Mef
Tenuto conto che la legge prevede 20 crediti per anno, in ragione di 60 per il triennio, occorre acquisire i 20 crediti stessi entro la fine dell’anno di riferimento. Non sono previsti esoneri. Sono esentati dall’obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi. Sono solo alcuni dei chiarimenti, diffusi dal sito web della Ragioneria Generale dello Stato nella formula della risposta a precisa domanda, di seguito pubblicati.
(Faq): Formazione continua del Revisore legale
Domanda n.1
In cosa consiste l’obbligo di formazione continua?
Risposta
La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze.
Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.
Domanda n.2
Quale rapporto credito – ora è considerato valido ai fini dell’erogazione della formazione? È possibile approssimare le frazioni di ora per ottenere un credito?
Risposta
Vale la regola secondo cui un’ora di partecipazione equivale a un credito.
È esclusa la possibilità di comunicare una frazione di credito (per esempio: 0,5 crediti). In caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l’ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti). .
Domanda n.3
Come può essere assolto l’obbligo di formazione?
Risposta
I revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a tre diverse categoria di soggetti:
3) gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.
Domanda n.4
Entro quale termine annuo il revisore iscritto al Registro deve acquisire i 20 crediti formativi?
Risposta
La maturazione dei crediti deve essere completata nell’ambito del periodo formativo, che si articola in tre anni. Tenuto conto che la legge prevede 20 crediti per anno, in ragione di 60 per il triennio, occorre acquisire i 20 crediti stessi entro la fine dell’anno di riferimento.
Eventuali proroghe non potrebbero che essere previste mediante apposita disposizione normativa. Parimenti, è necessaria una disposizione normativa al fine di poter compensare i crediti mancanti in un determinato anno con quelli eccedenti conseguiti in altro anno dello stesso triennio.
Domanda n.5
Che cosa comporta il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua?
Dove si può trovare un elenco degli enti accreditati (società, enti pubblici o privati, istituti ed ordini) per l’erogazione dei corsi valevoli ai fini della formazione continua dei revisori legali?
(Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro), l’elenco delle società e degli enti accreditati alla formazione è stato pubblicato nell’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della revisione legale. Poiché non sono previsti termini entro i quali inoltrare al Ministero le istanze di accreditamento, tale elenco è aggiornato in funzione dei nuovi accreditamenti.
Domanda n.7
Come posso accedere ai corsi a distanza del Ministero dell’economia e delle finanze per la formazione continua dei revisori legali?
Risposta
Il Ministero ha predisposto una piattaforma digitale per l’erogazione di corsi a distanza, riguardanti i principali tra i temi inclusi nel programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 37343/2017(pubblicata sul sito della revisione legale). Tali corsi sono aperti a tutti gli iscritti al registro e hanno la finalità di consentire un agevole accesso ai temi essenziali allo svolgimento degli incarichi di revisione. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l’Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Domanda n.8
I corsi di formazione frequentati dai professionisti presso gli Ordini professionali di appartenenza (es. Ordine dei Dottori Commercialisti) sono riconosciuti ai fini della formazione continua dei revisori legali?
Risposta
Si. Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede al comma 10 che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro presso gli Albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, purché sia conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 37343 del 7/3/2017, consultabile sul sito istituzionale della revisione legale.
Sono validi anche i corsi frequentati presso altri Ordini territoriali.
Le comunicazioni al registro sono a carico dell’Ordine e non del professionista.
Domanda n.9
I corsi di formazione frequentati presso gli Ordini professionali da revisori non iscritti agli Ordini stessi sono validi ai fini della formazione continua dei revisori legali?
Risposta
La possibilità per i revisori legali non iscritti a un Ordine professionale di maturare i crediti necessari all’assolvimento degli obblighi formativi è condizionata all’accreditamento dell’Ordine presso il Ministero.
Domanda n.10
L’offerta formativa che le società di revisione organizzano al proprio interno, per essere riconosciuta, deve necessariamente coprire almeno i 10 crediti formativi delle materie caratterizzanti? Deve necessariamente riguardare i 20 crediti annuali complessivi?
Risposta
Non sono previsti particolari vincoli ai fini della validità di una determinata offerta formativa, se non quelli della corrispondenza con uno o più temi del programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Una società di revisione può pertanto organizzare al proprio interno anche un solo corso, in una materia caratterizzante o anche non caratterizzante.
Ciò non esime il dipendente o il responsabile della revisione presso una determinata società di revisione ad assolvere il proprio obbligo formativo maturando tutti i 20 crediti richiesti per ogni anno.
Domanda n.11
Il revisore iscritto nella sezione B del Registro (ex inattivo) è tenuto all’obbligo di formazione continua?
Risposta
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, l’obbligo della formazione riguarda tutti gli iscritti al registro, a prescindere dalla titolarità di incarichi di revisione legale e inclusi, quindi, coloro che sono collocati nella Sezione B del Registro.
Domanda n.12
Il revisore iscritto alla sezione B (ex inattivo) deve preventivamente aver svolto la formazione prima di assumere un nuovo incarico?
Risposta
No. La Legge dispone che tutti gli iscritti al Registro sono tenuti al rispetto dell’obbligo di formazione continua. In ragione dell’estensione di tale obbligo a tutti gli iscritti al registro, viene meno la necessità di svolgere preventivamente un apposito corso prima dell’accettazione di un incarico.
Domanda n.13
In merito all’obbligo di formazione continua dei revisori legali, sono previsti esoneri per maternità, infermità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione?
Risposta
No, non sono previsti esoneri. L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 non prevede esoneri all’obbligo formativo nei casi di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione. Sono esentati dall’obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.
Domanda n.14
Il revisore che desidera cancellarsi volontariamente dal registro della revisione legale è obbligato a seguire la formazione nell’anno della cancellazione?
Risposta
No. Sebbene l’esclusione dell’obbligo formativo nell’anno della cancellazione volontaria non sia espressamente prevista dalle disposizioni vigenti, si ritiene l’esclusione stessa rispondente alle finalità della disciplina. Infatti, sarebbe privo di senso assoggettare un revisore, che, cancellandosi dal registro, non potrà svolgere incarichi di revisione legale, agli obblighi di formazione nelle relative materie.
Domanda n.15
Nel caso in cui il revisore decidesse di cancellarsi dal registro perché, non essendo titolare di incarichi di revisione legale, non può o non intende seguire corsi di formazione, può successivamente reiscriversi?
Risposta
Nei casi di cancellazione volontaria (che è prevista, ovviamente, soltanto in relazione alla scelta di non frequentare corsi di formazione) il revisore legale può presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, se in possesso dei requisiti per l’iscrizione, senza ulteriori esami. Occorre tenere presente, tuttavia, che nel regime antecedente al decreto legislativo n. 39/2010, i requisiti per l’iscrizione al registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, in tale previgente regime, non era necessario essere in possesso di diploma di laurea. Si suggerisce pertanto, prima di procedere alla cancellazione volontaria, di accertare sempre, eventualmente rivolgendosi al registro, l’effettiva possibilità di reiscriversi.
Domanda n.16
Da quando decorre l’obbligo formativo per un revisore che si è iscritto al registro?
Risposta
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
Domanda n.17
A quali comunicazioni nei riguardi del registro è tenuto il revisore al fine di aggiornare la sua posizione in merito all’assolvimento degli obblighi della formazione?
Risposta
Il revisore che ha adempiuto all’obbligo formativo non è tenuto a nessuna comunicazione al registro. L’aggiornamento del registro infatti è a carico dell’ente che ha organizzato la formazione, sia esso un ordine professionale o un ente pubblico o privato che è stato accreditato.
Domanda n.18
Sono validi i corsi in materia di revisione degli enti locali?
Risposta
Ad oggi, i corsi in materia di revisione degli enti locali non sono validi, in quanto le relative materie non sono incluse nel programma annuale del Ministero (determina 37343/2017). La ragione dell’esclusione riguarda la differente disciplina normativa della contabilità, dei bilanci e dei controlli, rispettivamente, della revisione legale e della revisione presso gli enti locali. Tuttavia, al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri relativi alla formazione, è in corso l’aggiornamento del suddetto programma annuale, al fine di includere anche le materie relative alla revisione degli enti locali.
Domanda n.19
Sono assoggettati agli obblighi della formazione anche i professionisti collocati in elenchi speciali degli Albi di appartenenza?
Risposta
Sì, sono altresì assoggettati agli obblighi di formazione anche quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi previsti per l’iscrizione all’Albo.
Per saperne di più:
Il programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010
Con determina (con l’allegato programma) del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.
Dal 12 ottobre 2017, disponibile il corso E-learning gratuito CNDCEC per l’assolvimento dell’obbligo di formativo dei revisori
Il CNDCEC organizza un corso E-learning in materia di revisione legale dei conti
Con Informativa n. 46/2017 CNDCECdel6 ottobre 2017 diffusi i dettagli tecnici per la fruizione del corso E-learning in materia di revisione legale dei conti organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e offerto gratuitamente agli iscritti nell’albo.
Come anticipato, il corso consentirà di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l’anno 2017 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Il corso sarà, infatti, articolato in un numero di ore pari a 20 ed avrà ad oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale (materie del Gruppo A del programma formativo adottato con determina della Ragioneria Generale dello Stato del 7 marzo 2017, riconducibili alle materie indicate nel raggruppamento C.2 “Revisione aziendale e controllo legale dei conti” dell’elenco materie allegato al Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).
Sarà anche possibile fruire di singoli moduli didattici della durata di un’ora che consentiranno di acquisire 1 CFP.
Nei prossimi giorni, collegandosi al citato sito web all’indirizzo www.commercialisti.it e cliccando sull’apposito banner “E-Learning Revisione Legale” sarà possibile accedere alla sezione dedicata di Concerto, piattaforma on-line per la formazione a distanza.
Per fruire dei moduli E-Learning, all’utente che abbia già seguito dei corsi sulla piattaforma verrà richiesto di effettuare il login utilizzando le credenziali di accesso già in suo possesso. L’utente che invece non abbia mai utilizzato tale piattaforma potrà registrarsi gratuitamente e iniziare subito a visualizzare le lezioni.
Al fine di maturare i crediti formativi sarà necessario visualizzare l’intero filmato del corso, della durata di un’ora, secondo i tempi stabiliti dallo stesso utente e rispondere alle domande di un questionario finale che, ove non superato, sarà comunque possibile ripetere. Al partecipante verranno, inoltre, poste delle domande intermedie di verifica della effettiva presenza ed attenzione al corso. Al termine di ogni modulo didattico e dopo il superamento del questionario finale, il sistema attribuirà un credito formativo e genererà un attestato di partecipazione.
Revisori legali. Al via la formazione on line gratuita sul portale Mef
7 i moduli per gli iscritti al registro della revisione legale
Dal 5 ottobre 2017, sono accessibili agli iscritti al registro della revisione legale i corsi predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, previsto dall’ art. 5 (Formazione continua) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), che ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. I corsi consistono in moduli riguardanti le principali materie che caratterizzano la preparazione professionale del revisore, suddivise tra materie caratterizzanti la revisione e materie riguardanti, tra l’altro, la contabilità generale, il bilancio di esercizio e consolidato, i principi contabili nazionali e internazionali e il diritto societario. I 7 moduli accessibili saranno integrati, con due successivi rilasci a partire dalla fine del mese di ottobre, con quelli necessari a colmare l’intero debito formativo.
La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l’Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Si ricorda che il citato art. 5 (Formazione continua) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. Tale obbligo ai sensi dell’art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, anche il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019decorre da tale data. Inoltre, ai sensi del comma 2 e del comma 10 del medesimo articolo 5, l’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Adottato con determina prot. n. 37343 del 7/03/2017 del Ragioniere Generale dello Stato il suddetto programma annuale, concircolare 6 luglio 2017, n. 26, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha dettato le prime istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Il programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010
Con determina (con l’allegatoprogramma) del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.
Formazione a distanza CNDCEC: da metà ottobre al via il Corso E-Learning per Commercialisti revisori di enti locali
Da metà ottobre al via il Corso E-Learning per Commercialisti revisori di enti locali
Il corso è articolato in dodici moduli di circa 1 ora, fruibili separatamente, ciascuno dei quali consentirà, previo superamento dei test, di acquisire 1 credito formativo professionale in materia C7bis.
Il corso sarà reso disponibile a tutti gli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale dalla seconda metà del mese di ottobre sul sito www.commercialisti.it. I colleghi interessati potranno accedere alla piattaforma inserendo come login il codice fiscale e la password in loro possesso se hanno già utilizzato il sito, ovvero, se sono al primo accesso, la passwordfadcndcec. Il sistema erogherà online i test e la valutazione. Al termine di ciascun modulo l’attestazione della fruizione e dei crediti maturati sarà automaticamente trasmessa via mail all’iscritto ed archiviata nell’area del portale CNDCEC dedicata ai certificati.
Adozione di nuovi principi di revisione (ISA Italia). L’informativa dei Dottori Commercialisti
Adottati nuovi principi di revisione internazionali ISA Italia
Con una informativa, la n. 42 del 12 settembre 2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, esamina le principali novità contenute nei nuovi principi in materia di relazione di revisione adottati con laDetermina della Ragioneria Generale dello Stato del 31 luglio 2017.
In particolare, si tratta dei seguenti principi di revisione:
I nuovi principi sostituiscono, ed in parte integrano, quelli del primo set adottati con determina della RGS del 23 dicembre 2014 e con la successiva datata 15 giugno 2017.
Gli stessi sono inoltre disponibili sul nostro sito web all’indirizzo www.commercialisti.it unitamente ad ulteriore documentazione sul tema
CNDCEC. In preparazione un corso E-learning per l’assolvimento dell’obbligo di formativo dei revisori
Il CNDCEC organizza un corso E-learning in materia di revisione legale dei conti
Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili renderà disponibile nel mese di ottobre 2017 un corso E-learning in materia di revisione legale dei conti utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n.135, stante la riconosciuta equivalenza. Il corso E-learning che il Consiglio Nazionale intende offrire ai propri iscritti consentirà di acquisire nel corso del 2017 la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l’anno 2017 in quanto sarà articolato in un numero di ore pari a 20 ed avrà ad oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale (materie del Gruppo A del programma formativo adottato con determina della Ragioneria Generale dello Stato del 7 marzo 2017). Il programma del corso E-learning nonché gli ulteriori dettagli tecnici sulle modalità di fruizione dello stesso saranno comunicati nelle prossime settimane.
Si ricorda che il citato art. 5 (Formazione continua) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. Tale obbligo ai sensi dell’art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, anche il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 decorre da tale data. Inoltre, ai sensi del comma 2 e del comma 10 del medesimo articolo 5, l’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Adottato con determina prot. n. 37343 del 7/03/2017 del Ragioniere Generale dello Stato il suddetto programma annuale, con circolare 6 luglio 2017, n. 26, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha dettato le prime istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nuova versione del principio professionale (SA Italia) 720B
Adottato il nuovo principio professionale (SA Italia) 720B, concernente le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 129507 del 15 giugno 2017,è stato adottato il nuovo principio professionale (SA Italia) 720B, concernente le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. La versione allegata del predetto principio si applica a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° luglio 2016 o da date successive.
Si ricorda che con determina del Ragioniere generale dello Stato, sono stati adottati i principi di revisione ISA Italia, risultanti dalla collaborazione con le associazioni e gli ordini professionali (l’Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l’Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL)) su base convenzionale, e CONSOB, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 39/2010 e comprendono:
i principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche “ISA Clarified”) – tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione, nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell’International Auditing and Assurance Standards Board “A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB’s International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications” (Luglio 2006);
i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified ed aventi ad oggetto:
le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”);
l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari [principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”].
È stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”, basandosi sulla traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1 ed integrando tale testo con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tale principio nell’esercizio della revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/10.
(link al sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/
Revisori legali: al via l’obbligo della formazione continua
Le istruzioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Diffuse le prime istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali
L’ art. 5 (Formazione continua) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. Tale obbligo ai sensi dell’art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, anche il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 decorre da tale data. Inoltre, ai sensi del comma 2 e del comma 10 del medesimo articolo 5, l’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Adottato con determina prot. n. 37343 del 7/03/2017 del Ragioniere Generale dello Stato il suddetto programma annuale, concircolare 6 luglio 2017, n. 26, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha dettato le prime istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La circolare illustra, in particolare, le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale, le procedure per l’accreditamento degli enti formatori eventualmente interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale iscritte al Registro.
Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 26 del 6 luglio 2017, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro. Attuazione dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17/07/2016, n. 135 – Formazione offerta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Modalità di accreditamento degli enti pubblici e privati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 – Riconoscimento della formazione degli ordini professionali e delle società iscritte al registro – Relativi criteri e modalità di applicazione
Il programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010
Con determina (con l’allegato programma) del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.
Registro dei revisori legali: entro il 30 novembre 2016 la comunicazione (o aggiornamento) delle caselle Pec. In caso di inosservanza sanzioni da 50 a 2.500 euro.
Con circolare del 29 settembre 2016, n. 21, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Mef illustra le modalità ed i termini di comunicazione (o aggiornamento) delle caselle di Posta Elettronica Certificata (Pec) degli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Tale disposizione, infatti, ha esteso alla categoria dei revisori legali, alla stregua dei professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica Amministrazione e con le imprese, con finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi. Per quanto concerne i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, come chiarito nel documento MEF-RGS, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione.
La casella PEC non può essere condivisa
Nella circolare della Ragioneria chiarito che ogni casella PEC comunicata dovrà, essere associata univocamente ad un singolo iscritto. Se la ratio legis, spiegano i tecnici ministeriali, è quella di consentire agli operatori economici ed ai professionisti di dotarsi di strumenti certificati per dialogare con la PA, e a quest’ultima di estendere e potenziare l’offerta dei propri servizi telematici anche in favore degli stessi iscritti, motivi di coerenza e di sistematicità inducono ad escludere la possibilità di utilizzare caselle “condivise” o “comuni”, per esempio più professionisti che utilizzano in modo promiscuo una stessa casella PEC nell’ambito di uno studio associato, nonché quelle intestate ad altri revisori o a soggetti terzi.
Sanzioni applicabili in caso di omessa comunicazioni della Pec
Il documento di prassi, infine, sottolinea che la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie che costituiscono parte essenziale del contenuto informativo del Registro dei revisori legali, ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati nei tempi previsti alla normativa, espone l’iscritto all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010 che al comma 2, lettera b), prevede una specifica sanzione nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni al Registro di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.