Revisori legali. Cancellati dal registro 817 revisori persone fisiche e 5 società

Con n. 2 decreti Mef-Rgs dell’Ispettore generale capo di Finanza del 7 novembre 2024 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 5 società di revisione e n. 817 revisori persone fisiche ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01.

Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Cfr. FAQ n. 10 pubblicata su https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-legale/FAQ/)

Link al testo del Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 231974 del 7 novembre 2024, che dispone la cancellazione di n. 422 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione, per mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)
Link esterno verso il sito:
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/decreto_cancellazione_422PF_5PG.pdf

 

Link al testo del Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 231976 del 7 novembre 2024, che dispone la cancellazione di n. 395 revisori persone fisiche, per mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Link esterno verso il sito:
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/decreto_cancellazione_395PF.pdf

 




Revisori legali. Cancellati dal registro 901 revisori persone fisiche e 3 società

Visto il provvedimento MEF – RGS – Prot. 278175 del 6 dicembre 2023 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. 15 società di revisione legale e n. 2.243 revisori persone fisiche che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per l’annualità 2023 e/o annualità precedenti e rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, n. 3 società di revisione e n. 901 revisori persone fisiche risultano ancora non aver regolarizzato la propria posizione contributiva, con decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 209538 del 26 settembre 2024, (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/) è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 3 società di revisione (vedi allegato A, al Decreto) e n. 901 revisori persone fisiche (vedi allegato B, al Decreto), ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che il revisore cancellato per morosità può re-iscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Cfr.  FAQ n. 6 pubblicata su https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-legale/FAQ/)

 

 




Revisori legali. Cancellati dal registro 538 persone fisiche e 1 società. Sospesi 4.478 persone fisiche e 35 società

Con tre diversi provvedimenti decreto Mef-Rgs, rispettivamente dell’8 luglio 2024, del 22 luglio 2024 e 23 luglio 2024 cancellati n. 538 revisori persone fisiche e n. 1 società di revisione dal Registro dei revisori legali; solo sospesi n. 35 società di revisione legale e n. 4.478 revisori persone fisiche.

Si seguito i link ai provvedimenti dell’Ispettore generale capo di finanza

Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 181761 del 08/07/2024, con il quale è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 2 revisori persone fisiche, già sospesi dal Registro, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 187803 del 22 luglio 2024, con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali di n. 35 società di revisione legale e n. 4.478 revisori persone fisiche, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 188332 del 23 luglio 2024, con il quale disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 536 revisori persone fisiche e n. 1 società di revisione, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

 




Registro dei revisori. Disposta la sospensione di 2.243 persone fisiche e 15 società

Con decreto prot. n. 278175 dell’Ispettore generale capo di finanza del 6 dicembre 2023 (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/decreti/REV_decreto_sospensione_15pg_2243pf.pdf) è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali di n. 15 società di revisione legale di cui all’allegato A del decreto Mef-Rgs e di complessivi n. 2.243 revisori persone fisiche iscritti al Registro di cui agli allegati B, C, D, E e F al citato decreto, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

La sospensione dal Registro dei revisori legali è motivata dal mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

In particolare, nel decreto Mef-Rgs, evidenziato che, decorso il termine assegnato, risulta la mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva per:

  • 15 società di revisione legale di cui all’allegato A, morose per l’annualità 2023;
  • 16 revisori persone fisiche di cui all’allegato B, morosi per le annualità 2022 e 2023;
  • 2 revisori persone fisiche di cui all’allegato C, morosi per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
  • 1 revisore persona fisica di cui all’allegato D, moroso per l’annualità 2021;
  • 3 revisori persone fisiche di cui all’allegato E, morosi per l’annualità 2022;
  • 2.221 revisori persone fisiche di cui all’allegato F, morosi per l’annualità 2023.

Peraltro, lo stesso decreto avverte, che «decorsi ulteriori sei mesi dalla data del presente provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Link al decreto MEF-RGS – prot. n. 278175 dell’Ispettore generale capo di finanza del 6 dicembre 2023

Il decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

Del decreto è dato avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.




Revisori legali. Cancellati dal registro 724 revisori persone fisiche e 5 società di revisione già oggetto di sospensione

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 18 settembre 2023 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 724 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione, già sospesi dal Registro, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Link al Decreto MEF – RGS prot. n. 228057 del 18/09/2023

 – Link esterno verso il sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

La cancellazione segue il Decreto MEF – RGS – Prot. 177279 del 23 giugno 2022 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. complessivi 2.500 revisori persone fisiche e n. 25 società di revisione, che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per le annualità 2021 e 2022.

Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, n. 724 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione risultano ancora non aver regolarizzato la propria posizione contributiva; il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del Decreto MEF – RGS prot. n. 228057 del 18/09/2023, ne ha disposto la cancellazione.




Registro dei revisori legali. Sospese 2 società e 1.208 persone fisiche

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 24 luglio 2023, prot. 204669 è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 di n. 2 società di revisione legale e di complessivi n. 1.208 revisori persone fisiche indicati negli allegati A, B, e C del citato decreto. (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/decreti/REV_decreto_sospensione_2pg_1208pf.pdf).

La sospensione dal Registro dei revisori legali è motivata dal mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.  2 società di revisione legale e 1.205 revisori persone fisiche, di cui agli allegati A e B, hanno omesso di pagare l’annualità 2022, mentre 3 revisori di cui all’allegato C sono morosi per le annualità 2021 e 2022.

Decorsi ulteriori sei mesi dalla data provvedimento del 24 luglio 2023, prot. 204669, senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Link al decreto MEF-RGS – 24 luglio 2023, prot. 204669  – Il decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it




Contributo annuale per gli iscritti al registro dei Revisori Legali 2022: avviso avvio procedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 24 ter del D.Lgs. n. 39/2010

“Si avvisano gli iscritti che non risultano aver provveduto al pagamento del contributo annuale per l’anno 2022 di procedere al più presto al fine di evitare l’attivazione della procedura nei termini di cui all’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, che prevede dapprima la sospensione e successivamente – decorsi ulteriori 6 mesi dalla sospensione senza aver provveduto al versamento dei contributi omessi – la cancellazione dal Registro.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”.

Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso il domicilio digitale”.

(Così, comunicato del 6 giugno 2022 pubblicato sul Portale della revisione legale: https://www.revisionelegale.mef.gov.it)

Riguardo all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare del 3 dicembre 2020, n. 23.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24-ter del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dei revisori, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista (fissata nel 31 gennaio di ciascun anno) il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore a ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato quando l’iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e degli oneri amministrativi sostenuti per la riscossione.

Decorsi ulteriori sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto alla regolarizzazione dei contributi omessi, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro del revisore o della società di revisione con le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 24-ter.




Cancellazione dal registro dei revisori legali di n. 1.025 revisori persone fisiche e n. 9 società di revisione già oggetto di sospensione

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 14 febbraio 2022 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 1.025 revisori persone fisiche e n. 9 società di revisione, già sospesi dal Registro, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

La cancellazione segue il provvedimento il provvedimento MEF – RGS – Prot. 175969 del 16 giugno 2021 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. 3.538 revisori persone fisiche e di n. 23 società di revisione legale che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per l’annualità 2021, nonché di n. 1 revisore persona fisica moroso per almeno un’annualità nel periodo 2020-2021. Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, risultavano ancora n. 1.025 revisori persone fisiche di cui all’allegato A e n. 9 società di revisione di cui all’allegato B, che non hanno regolarizzato la propria posizione contributiva il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 14 febbraio 2022, ne ha disposto la cancellazione.

Link al decreto MEF-RGS – del 14 febbraio 2022, prot. 23787 – Il decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it




Procedura sanzionatoria nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale. Prime istruzioni Mef sul mancato assolvimento dell’obbligo formativo

 

 

Come evidenzia il Mef nelle “Prime istruzioni” pubblicate nel sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/, “con il D.M. n. 135 dell’8 luglio 2021 è stato adottato il regolamento concernente la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale, il cui catalogo è espressamente dettagliato nell’articolo 2, comma 3:

«3. Il MEF applica le sanzioni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, in relazione alle seguenti violazioni:

a) mancato assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo;

b) inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi;

c) dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante;

d) violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonché dei principi di revisione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo;

e) mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all’articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato;

f) mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 24, comma 1, lettera b);

g) mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell’articolo 24, comma 9, del decreto legislativo.»

 

Mancato assolvimento dell’obbligo formativo triennio 2017/2019

 

In particolare, con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo il Decreto n. 135/2021 prevede la postdatazione dell’accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento (art.14).

In sostanza viene data la possibilità ai revisori che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019 di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del Ministero dell’economia e delle finanze e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali.

Il canale formativo attraverso il quale il revisore potrà acquisire i crediti formativi mancanti per il triennio formativo 2017/2019 è esclusivamente il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021, e pertanto non saranno ritenuti validi i corsi fruiti nell’arco temporale (19/10/2021 – 17/01/2022) riferiti a tale triennio e conseguiti tramite altri canali formativi (enti accreditati terzi, Ordini professionali, Società di revisione).

Per la corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di riferimento (2017-2018-2019) è importante attenersi scrupolosamente alle linee guida che saranno pubblicate dal 19 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Decreto n. 135/2021, sia sul sito della revisione legale che sul portale FAD – MEF.

Dopo aver completato i corsi mancanti per l’assolvimento dell’obbligo formativo, tali da assicurare il raggiungimento di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno – di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale (Gestione del rischio e controllo interno, Disciplina della revisione legale, Principi di revisione nazionali e internazionali, Deontologia professionale e indipendenza e Tecnica professionale della revisione) – il revisore potrà verificare in tempo reale attraverso l’accesso all’area riservata della revisione legale il corretto soddisfacimento del requisito di legge.

A tutti i revisori sarà data comunicazione dei crediti formativi mancanti al raggiungimento dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019 all’indirizzo PEC comunicato nella propria area riservata. La mancata comunicazione della PEC (ora Domicilio Digitale) oltre ad ostacolare una tempestiva corrispondenza con i revisori iscritti al registro dei revisori legali rappresenta anch’essa una violazione espressamente sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 39/2010.

In caso di mancata corrispondenza tra i crediti maturati relativi al triennio 2017/2019 presenti nell’area riservata del portale della revisione legale di ciascun revisore e quelli effettivamente assolti è consigliabile per il revisore attenersi prudenzialmente al dato presente nella portale della revisione e colmare il debito formativo nel termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento a decorrere dal 19 ottobre 2021. Eventuali segnalazioni relative a corsi fruiti e non comunicati al Mef dovranno pertanto essere indirizzate esclusivamente al soggetto presso il quale il corso è stato seguito.

Ai revisori che alla data del 17/01/2022 (termine dei novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento) non risulteranno in regola con i crediti formativi per il triennio 2017/2019 potranno essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 24 (commi 1 e 2) del D.Lgs. n. 39/2010 di seguito riportato:

«1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni:

a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14;

c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale;

f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;

g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;

h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell’incarico.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) mancato assolvimento dell’obbligo formativo;

b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.».

Ai sensi del medesimo articolo 24, comma 3, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la cancellazione dal registro dei revisori legali.

Il revisore cancellato dal registro ai sensi dell’articolo 24 può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

Relativamente al triennio formativo 2020/2022 l’obbligo formativo, consistente nell’acquisizione di almeno 20 crediti formativi annuali di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intende eccezionalmente assolto se i crediti complessivi (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. Proroga Termini 2021.

Il Ministero dell’economia e delle finanze procederà pertanto all’accertamento degli eventuali crediti formativi mancanti per gli anni 2020 – 2021 – 2022 solamente successivamente al 31/12/2022 e i revisori potranno maturare crediti formativi per i tre anni fino a tale data, sia attraverso il canale FAD – MEF che presso gli enti formatori terzi accreditati, gli ordini professionali e le società di revisione”.

(Così, prime istruzioni Mef sul mancato assolvimento dell’obbligo formativo)




Disposta la cancellazione dal Registro di n. 3.424 revisori persone fisiche e n. 21 società di revisione già sospesi

 

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 settembre 2021, è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 24-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010, di n. 21 società di revisione e di complessivi n. 3.424 revisori persone fisiche a causa del mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La cancellazione segue il provvedimento MEF – RGS – Prot. 47667 del 17 marzo 2021 con il quale era stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 (di seguito riportato), di n. 26 società di revisione legale e di n. 4.026 revisori persone fisiche che alla data del 16 marzo 2021 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2019-2020, nonché di n. 1 revisore moroso per almeno un’annualità nel periodo 2016-2020. Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, risultavano ancora n. 21 società di revisione legale e n. 3.424 revisori persone fisiche, che non avevano regolarizzato la propria posizione contributiva, il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 settembre 2021, ne ha disposto la cancellazione.

 

Il testo integrale del Decreto MEF – RGS – Prot. 252353 del 22/09/2021 – è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

 


Il testo dell’articolo 24-ter (Sospensione per morosità) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Articolo inserito dall’ art. 21, decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, che ha sostituito integralmente il Capo VIII. CAPO VIII – Sanzioni amministrative e penali

 

1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall’ordinamento. Qualora per l’elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l’iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

 


 

A tal proposito si ricorda che con la risposta n. 27 delle “Domande Frequenti” pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it  si legge:

 

Domanda n.27

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

 

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)

 

 

 

 




Cancellati dal registro dei revisori legali cinquemilacinquantanove revisori persone fisiche e quattordici società di revisione legale

 

Ministero dell’economia e delle finanze
Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n.35 del 4 maggio 2021

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 9 aprile 2021, è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di n. 5.059 revisori persone fisiche e n. 14 società di revisione legale, ai sensi dell’art. 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Il testo integrale del Decreto MEF – RGS n. 66352 del 09/04/2021 è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo:
http://www.revisionelegale.mef.gov.it

 

  A tal proposito si ricorda che con la  risposta n. 26 delle “Domande Frequenti”  pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it  si legge:

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)

 

 

 

 




I revisori legali cancellati per morosità potranno richiedere una nuova iscrizione a condizione che provvedano al versamento dei contributi dovuti

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’informativa n. 52/2019 del 17 giugno 2019, richiama l’attenzione sul Decreto Mef protocollo n.88426 del 03/05/2019 con il quale è stata disposta la cancellazione di 12.554 persone fisiche morosi dal Registro dei revisori legali, già sospesi ai sensi dell’articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Nel documento, il Consiglio Nazionale informa che, a seguito di precisa richiesta chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla reiscrizione nel registro a seguito del pagamento dei contributi dovuti, il Mef ha confermato che il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione, ai sensi dell’art. 24-ter, D.Lgs. 39/2010, potrà richiedere la nuova iscrizione a condizione che provveda al versamento dei contributi dovuti. Peraltro, aggiunge l’informativa CNDCEC, lo stesso Ministero “ci ha altresì informati che numerosi soggetti interessati dai recenti provvedimenti di cancellazione, una volta soddisfatta la predetta condizione, hanno già visto accogliere l’istanza di reiscrizione”.

La risposta fornita è stata poi pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it ed inserita nella FAQ n. 26 delle “Domande Frequenti” dove si legge:

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)




Revisori Legali: scade il 31 gennaio 2019 il termine per il contributo annuale. Il mancato versamento è causa di sospensione

Scade il 31 gennaio 2019 il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2019, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016 – è pari ad euro 26,85.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati. È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che sarà recapitato alla casella PEC personale di ciascun iscritto risultante dal Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo del servizio postale ordinario.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione Revisione legale > Contributi annuali  (del sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/)

Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata del sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/, nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

A tal proposito, si ricorda che l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze al comma 7 prevede che «Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze è finanziato dai contributi degli iscritti al Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter»;

A sua volta, il richiamato articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, al comma 1 prevede che «nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriore trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro».

Questa peraltro, è la fonte normativa dei provvedimenti prot. n. 2414 del 9 gennaio 2018 e  con i quali è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, di complessive 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2013-2017. D‘indubbia importanza, inoltre, è l’avvertenza contenuta nei citati provvedimenti secondo cui «decorsi ulteriori sei mesi dalla data del (…) provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso».

Va inoltre segnalato, che il revisore sospeso fino alla sanatoria della propria posizione non può operare. In particolare, risulta applicabile l’articolo 2399, secondo comma, secondo cui: «La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.». A rischio, naturalmente, anche le perizie in veste di revisore.

Link alla pagina web della Ragioneria Generale dello Stato sul contributo annuale per gli iscritti al registro dei revisori legali

Vedi anche: “Registro dei Revisori legali: sospesi 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione”




Revisori Legali: scade il 31 gennaio 2018 il termine per il contributo annuale 2018. Il mancato versamento è causa di sospensione

L’importo del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2018, è pari ad euro 26,85, da versare in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2018. Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati. Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

A tal proposito, si ricorda che l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze al comma 7 prevede che «Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze è finanziato dai contributi degli iscritti al Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter»;

A sua volta, il richiamato articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, al comma 1 prevede che «nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriore trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro».

Questa peraltro, è la fonte normativa dei recenti provvedimenti prot. n. 2414 del 9 gennaio 2018 e n. 3970 del 10 gennaio 2018 con i quali è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, di complessive 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2013-2017. D‘indubbia importanza, inoltre, è l’avvertenza contenuta nei citati provvedimenti secondo cui «decorsi ulteriori sei mesi dalla data del (…) provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso».

Pertanto, l’eventuale morosità oltre i 6 mesi (prudenzialmente rispettivamente entro il 9 e il 10 luglio 2018) concessi provocherà la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4.

Va inoltre segnalato, che il revisore sospeso fino alla sanatoria della propria posizione non può operare. In particolare, risulta applicabile l’articolo 2399, secondo comma, secondo cui: «La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.». A rischio, naturalmente, anche le perizie in veste di revisore.

Link alla pagina web della Ragioneria Generale dello Stato sul contributo annuale per gli iscritti al registro dei revisori legali

Vedi anche: “Registro dei Revisori legali: sospesi 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione”