Registro delle imprese. Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. PEC obbligatoria per ciascun amministratore, non solo per l’impresa

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dall’art. 1, comma 860, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), al fine di garantire una applicazione delle nuove disposizioni efficace e uniforme sul territorio nazionale.

Con nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, il MIMIT individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.

Nel documento interpretativo, evidenziato che per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.

Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

 

Sanzioni per il mancato adempimento

 

Sotto il profilo sanzionatorio in caso di mancato adempimento, Il MIMIT precisa che si applica all’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti». Peraltro, l’omissione dell’indicazione della PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione presentata dalle imprese.

 

Link alla Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, con oggetto: OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI – Obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – Art.1, comma 860, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art.5, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv, con mod, dalla L.17/12/2012, n. 221 – Art.16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv, con mod, dalla L. 28/01/2009, n. 2

 




Cancellazione di società di persone contestuale al deposito dell’atto di scioglimento: l’imposta di bollo assolta tramite M.U.l. include anche l’imposta dovuta per l’iscrizione della cancellazione

In caso di iscrizione di un atto di scioglimento con contestuale cancellazione della società di persone, l’imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell’atto di scioglimento senza liquidazione tramite Modello Unico Informatico (M.U.I.) assolve (include) anche l’imposta dovuta per l’iscrizione della cancellazione. Questa è la risposta della D.R.E. della Lombardia con nota prot. n. 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016 (di seguito riprodotta).

Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia – Risposta ad interpello 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016

Quesito

La Camera di Commercio di Brescia chiede un parere sul trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, alla richiesta di cancellazione di società di persone dal registro delle imprese, contestuale al deposito dell’atto notarile di scioglimento senza liquidazione della stessa, inoltrata dal notaio.

In particolare chiede se, in considerazione dell’unicità dell’istanza, l’imposta assolta per la registrazione telematica dell’atto di scioglimento, tramite M.U.l., includa anche l’imposta dovuta per l’iscrizione della cancellazione della società.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante, “anche in considerazione del fatto che il Notaio può predisporre atti connessi ai sensi della L. 340/2000 … ritiene che nel caso di unicità dell’istanza rivolta al registro delle imprese l’imposta assolta per la registrazione telematica dell’atto di scioglimento senza liquidazione tramite M.U.I. assolve anche l’imposta dovuta per l’iscrizione della cancellazione”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

La questione rappresentata dall’istante riguarda la tassazione, ai fini dell’imposta di bollo, della richiesta di cancellazione di una società di persone dal Registro delle Imprese a seguito scioglimento della stessa senza apertura della fase di liquidazione.

Al riguardo, questa Direzione regionale osserva quanto segue.

Lo scioglimento della società di persone senza messa in liquidazione è formalizzato attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da registrare presso l’Agenzia delle entrate, a cura del notaio rogante o autenticante, tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Detto atto sconta l’imposta di bollo secondo le previsioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l’imposta di bollo per gli «Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione».

In particolare, per quanto stabilito al n. 1) del citato articolo, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 156,00 prevista «per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell’atto e la domanda per il registro delle imprese».

Come precisato dalla risoluzione n. 353 del 5 dicembre 2007 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), detta imposta assorbe quella dovuta per il deposito dell’atto (di scioglimento) presso il registro delle imprese.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 2-ter, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi) i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità attinenti alle domande, alle denunce e agli atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese, «…possono in ogni caso richiederne direttamente l’esecuzione al registro delle imprese che esegue la formalità, verificata la regolarità formale della documentazione».

Di conseguenza, la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese può essere depositata, oltre che dagli amministratori, anche dal notaio che ha stipulato o autenticato l’atto di scioglimento della stessa.

A tale riguardo, giova rammentare che l’articolo 13 del D.P.R. n. 642 del 1972 (rubricato «Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio») prevede, al comma 3, che «In ogni caso con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: … 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto».

Pertanto, atteso che con la medesima istanza il notaio provvede al deposito contestuale dell’atto di scioglimento di società di persone e della richiesta di cancellazione della stessa dal registro delle imprese (mediante compilazione della sezione 6/A del Modulo 53), trova applicazione il principio sancito dal richiamato articolo 13 del D.P.R. n. 642 del 1972, in virtù del quale con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.

Nell’ipotesi prospettata, dunque, in considerazione della unicità della istanza, si ritiene che l’imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell’atto di scioglimento della società di persone (Euro 156,00), che comprende anche quella dovuta per la copia dell’atto e la domanda per il registro delle imprese, includa anche l’imposta dovuta per la richiesta di cancellazione della stessa società dal registro delle imprese.

Per le considerazioni sulla natura “cartolare” dell’imposta di bollo, nonché per la condizione di “unicità del contesto” sancita dal richiamato articolo 13 del D.P.R. n. 642 del 1972, si rimanda alle risoluzioni n. 291079 del 15 ottobre 1977, n. 198 del 14 luglio 1995 e n. 266 del 6 agosto 2002 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Resta inteso che qualora la richiesta di cancellazione sia depositata presso il registro delle imprese separatamente rispetto all’atto di scioglimento della società, ovvero sia presentata una autonoma istanza, sarà dovuta un’autonoma imposta di bollo, nella misura di euro 59,00 (per le società di persone), come previsto dall’articolo 1, comma 1-ter, lettera b), del citato D.P.R. n. 642 del 1972.




Cancellazione sindaco cessato dal registro delle imprese: sanzioni per gli amministratori in caso di inerzia

Il MISE, con circolare n. 3687/C del 9 febbraio 2016, prot. 33871, ha fornito una interessante risposta al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad un quesito in merito agli aspetti pubblicitari relativi alla cancellazione dal registro delle imprese del sindaco dimissionario. In estrema sintesi nel documento di prassi viene affermato che decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell’inerzia pubblicitaria dell’organo amministrativo, si verificano due conseguenze: una di ordine sanzionatorio, connessa all’applicazione dell’art. 2630 Codice civile, ed una di ordine pubblicitario connessa all’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio, a seguito della segnalazione a sensi dell’art. 9 della legge 241 del 1990, da parte del sindaco cessato. Resta ovviamente fermo ed impregiudicato l’ordinario svolgimento del procedimento di iscrizione d’ufficio secondo le regole dettate dall’art. 2190 Codice civile.