Regime opzionale del Patent box con determinazione diretta del reddito agevolabile. Parte la consultazione pubblica sulla bozza de circolare dell’Agenzia delle Entrate

Si apre da oggi e fino al 17 febbraio la consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di Circolare dell’Agenzia delle Entrate che contiene chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal regime opzionale di tassazione sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, c. d. “Patent box”, a seguito delle novità contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019)

 

I contenuti di maggiore rilevanza

 

Disponibile da oggi online sul sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza del documento di prassi che illustra i meccanismi di funzionamento delle norme che disciplinano l’opzione per l’autoliquidazione dell’agevolazione del c.d. “Patent box”, in luogo della presentazione, nei casi previsti dalla legge, del ruling obbligatorio. In particolare, La “versione in consultazione pubblica” dello schema di Circolare ripercorre le caratteristiche del regime di “autoliquidazione” del contributo economico derivante dall’utilizzo diretto e indiretto dei beni agevolabili, introdotto con il Decreto Crescita, fornisce chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo, indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione Patent box e quella sulla nuova “autoliquidazione”, oltre che soluzioni interpretative sulle condizioni e gli effetti del regime “fai da te”, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling in corso e agli esercizi pregressi.

 

La platea degli interessati

 

In primo luogo, la platea di coloro che possono accedere al nuovo regime di calcolo “fai da te” e fruire quindi della modalità di autoliquidazione include sia i contribuenti potenzialmente beneficiari del regime opzionale del Patent box sia coloro che abbiano già attivato la procedura. In quest’ultimo caso, la sussistenza di una valida opzione già formalizzata costituisce un presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile. Inoltre, tra i destinatari del nuovo regime sono da includere anche coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent box ma non intendano rinnovare lo stesso alla scadenza. In tali ipotesi il Contribuente potrà, per gli esercizi successivi a quelli coperti da accordo, procedere in autoliquidazione. E comunque, la “versione in consultazione pubblica” della Circolare chiarisce in modo esplicito l’efficacia e la rilevanza della documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso (informazioni relative al periodo dell’agevolazione e metodo adottato per il calcolo).

 

Occhio alla documentazione

 

In particolare, qualora si riscontrasse la “totale assenza di documentazione”, ovvero, dei documenti contabili ed extracontabili necessari per la determinazione del beneficio, una tale evenienza comporterebbe il recupero integrale dell’agevolazione, oltre che l’irrogazione di sanzioni e interessi. La medesima conseguenza si verifica allorché i documenti giustificativi di cui sopra risultino totalmente non rispondenti al vero.

 

In caso di rinuncia

 

Il Contribuente che intende rinunciare alla procedura di Patent box deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1° maggio 2019 tramite PEC o raccomandata a/r indirizzata all’Ufficio presso il quale l’istanza è in corso di lavorazione, l’espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa.

 

Una settimana per raccogliere gli input degli operatori

 

Soggetti economici, professionisti ed esperti possono inviare osservazioni e suggerimenti entro il prossimo 17 febbraio, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it, esprimendo eventualmente il consenso alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2020)




Patent box. Le regole per la determinazione diretta del reddito agevolabile

 

Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento prot. 658445/2019 del 30 luglio 2019 con le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling).

La documentazione idonea

Allo scopo di consentire la determinazione diretta del reddito agevolabile, nell’ambito del regime opzionale agevolativo, il provvedimento indica, in maniera analitica, la documentazione, da redigere per ciascun periodo di imposta, che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso (informazioni relative al periodo dell’agevolazione e metodo adottato per il calcolo), in assenza del quale il Fisco, recupera integralmente l’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni. Stesse conseguenze, ai sensi del punto 6.4, anche in assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita.

L’opzione per la nuova modalità di accesso al beneficio

Il provvedimento stabilisce che l’opzione, di durata annuale, irrevocabile e rinnovabile, deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent Box e che a seguito dell’esercizio della predetta opzione il contribuente ripartisce la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di esercizio dell’opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.

Le modalità per l’abbandono del ruling

Il provvedimento specifica, come previsto dal Decreto crescita, che i contribuenti che abbiano in corso una procedura di Patent Box alla data di entrata in vigore del decreto Crescita possono esercitare la citata l’opzione, previa comunicazione, da trasmettersi tramite PEC o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura di Patent Box, nella quale il contribuente, con specifico riferimento all’istanza a suo tempo presentata, manifestando, in maniera irrevocabile, la volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura. Dall’abbandono del ruling, consegue l’obbligo per il contribuente di predisporre la documentazione come prevista dal provvedimento in esame in relazione ai periodi di imposta cui si riferisce la procedura e ripartire la somma delle variazioni in diminuzione relativa ai periodi di imposta cui si riferisce l’agevolazione Patent Box in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, prot. n. 658445/2019: «Attuazione della disciplina di cui all’articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 151 del 29 giugno 2019 (Suppl. ordinario n. 26), concernente le modifiche alla disciplina del Patent Box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190», pubblicato il 30.07.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244