Cooperative compliance, l’Agenzia delle entrate approva le linee guida sul rischio fiscale | Una “bussola” per le nuove adesioni al regime

Pronte le indicazioni in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Con un provvedimento, (del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320/2025) firmato oggi dal direttore vicario dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, sono approvate le “Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema” a supporto delle nuove richieste.

Con il documento di oggi, inoltre, vengono fornite indicazioni sugli adempimenti necessari per la certificazione del sistema di gestione e controllo del rischio e approvate le “Linee guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale”.

 

A chi sono destinate le linee guida

 

Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire alla Cooperative compliance e che di conseguenza necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale. I soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione, in quanto già ammessi al regime o perché hanno presentato istanza prima della data di entrata in vigore del decreto delegato (D.Lgs. n. 221/2023), devono, invece, attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda che il regime di adempimento collaborativo dal 2024 ha ampliato la platea includendo anche i soggetti con volume di affari non inferiore a 750 milioni di euro.

Dal 2026, questa asticella si abbasserà a 500 milioni e dal 2028 ulteriormente a 100 milioni di euro.

 

La Cooperative compliance

 

Il regime di adempimento collaborativo o Cooperative compliance, istituito con il D.Lgs. n. 128/2015, si rivolge ai contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario. L’istituto si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente al fine di aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Questo obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320/2025, recante: «Approvazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», pubblicato il 10.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il documento pubblicato contiene:

Il Provvedimento prot. n. 5320/2025
Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema
Allegato 1 – Linee Guida TCF
Allegato 2 – Linee Guida TCF
Linee guida per la compilazione della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali dei contribuenti del settore industriale

Link alla Mappa dei rischi

 

Documentazione richiamata dal provvedimento:

 

Rischio fiscale cooperative compliance: i requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2024 n. 212, recante: «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025. Il decreto, in vigore dal 18 gennaio 2025, stabilisce i requisiti, i compiti e gli adempimenti per i professionisti abilitati a svolgere tali certificazioni.

 

Contribuenti che hanno aderito o richiesto l’accesso all’istituto di compliance prima del 18 gennaio 2024. Il D.M. Mef con le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2024, recante: «Modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024 (Link alla relazione illustrativa del D.M. Mef con le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo). L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, pone a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per questo motivo, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, è stato pubblicato decreto Mef del 21 novembre 2024 recante le «modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale» (Tax control framework), per i soggetti già in adempimento collaborativo o che abbiano presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data, del 18 gennaio 2024, di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, i quali, pur esonerati dall’obbligo di certificazione, sono comunque tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato con cui viene monitorato il rischio fiscale adottato.




Cooperative compliance. DM Mef e provvedimento Ae per disciplinare il restyling dei requisiti di accesso | Approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n.221 ha esteso l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

  • a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di

Inoltre in relazione ai requisiti soggettivi, il decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», ha previsto l’estensione del regime, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128

Infine, in merito ai requisiti oggettivi, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 221, ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’articolo 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ai sensi dei quali il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1 del medesimo articolo deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Ciò, premesso considerato che il modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo”, deve essere adeguato alla luce delle modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 attuativo delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.221, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2024, prot. n. 450193/2024, approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”.

Il modello sostituisce, a far data del 17.12.2024 quello approvato con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016 e successivamente modificato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153271 del 4 maggio 2022.

Il modello, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello. Per i soggetti non residenti privi di PEC la domanda di accesso può essere presentata alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello. Nel dettaglio, modello va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC) dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, ovvero, per i soggetti non residenti privi di PEC alla seguente casella di posta elettronica ordinaria dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it .

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2024, prot. n. 450193/2024, recante: «Approvazione del nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo” di cui agli articoli 3 e ss. del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», pubblicato il 17.12.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il Decreto Mef recante le condizioni soggettive e le modalità di accesso al regime di adempimento collaborativo, coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica)

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024. Aggiornamento modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Relazione illustrativa e tecnica

(Aggiornamento del 18.12.2024) – Il Decreto Mef è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale:  Serie Generale n. 295 del 17-12-2024

 

 

 

 




Contribuenti che hanno aderito o richiesto l’accesso all’istituto di compliance prima del 18 gennaio 2024. Il D.M. Mef con le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo

L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, pone a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per questo motivo, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, è stato pubblicato decreto Mef del 21 novembre 2024 recante le «modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale» (Tax control framework), per i soggetti già in adempimento collaborativo o che abbiano presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data, del 18 gennaio 2024, di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, i quali, pur esonerati dall’obbligo di certificazione, sono comunque tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato con cui viene monitorato il rischio fiscale adottato.




Regime di adempimento collaborativo. Alle direzioni regionali il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva

L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di Adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L’istituto dell’Adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

In attuazione del regime di adempimento collaborativo, il Mef con decreto del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di Adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto Mef del 31 gennaio 2022 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

Ciò premesso, con il provvedimento del 9 marzo 2022, prot. n. 74913/2022, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato provvedimento e coordinando le stesse con le disposizioni contenute nell’Atto Direttoriale del 13 gennaio 2022 prot. n. 9694 denominato “Gestione del regime di adempimento collaborativo – integrazione delle attribuzioni di taluni uffici centrali e regionali”.

Il nuovo provvedimento, nel confermare la competenza esclusiva dell’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, per l’esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti, consolida le strategie adottate nella gestione del regime, in vista di una progressiva estensione della platea di contribuenti ammessa per legge (in coerenza con le previsioni dell’art. 7, comma 4, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128).

Viene così declinato, con maggior grado di dettaglio rispetto a quanto già definito nel citato Atto Direttoriale, il ruolo di ascolto ed interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni Regionali (aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni – con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) che divengono partecipi del processo di risk- analysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.

All’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale vengono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte. L’assegnazione di nuove attribuzioni punta a potenziare le attività di gestione dell’istituto in un’ottica proattiva, ponendo le basi, infatti, anche per la gestione di evoluzioni normative che prevedano una progressiva estensione del regime.

Resta confermata, per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di Adempimento collaborativo, la competenza, in via esclusiva, dell’ufficio Adempimento collaborativo, per la gestione del complesso delle attività di cui all’articolo 6, comma 1 e 2, del decreto, così come la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2022, prot. n. 74913/2022, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», pubblicato il 9.03.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il decreto Mef del 31 gennaio 2022 che ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2022, recante: «Estensione del regime dell’adempimento collaborativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022

 

Il decreto del Mef del 30 marzo 2020, nel quale è stato consentito l’ingresso al regime dell’adempimento collaborativo, per il biennio 2020/2021, a soggetti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2020, recante: «Modifica dell’ambito di operatività del regime dell’adempimento collaborativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 11 maggio 2020

 

Il decreto Mef del 30 dicembre 2016 nel quale è stato fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016, recante: «Termine finale della prima fase di applicazione del regime dell’adempimento collaborativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2017

 

Sulle interlocuzioni costanti e preventive di cui al punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura, sugli adempimenti di chiusura del periodo d’imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e sulla riduzione sanzionatoria ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, vedi la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 49 E del 22 luglio 2021.




Interpello sui nuovi investimenti. Il provvedimento delle Entrate che individua l’Ufficio competente alla trattazione delle istanze

A partire da oggi (20 maggio 2016) le imprese italiane ed estere possono presentare richiesta per l’interpello previsto dal cd. “decreto Internazionalizzazione” (D.Lgs n. 147/2015) per i nuovi investimenti effettuati in Italia. Con un Provvedimento del Direttore, protocollo n. 77220/2016 recante: «Individuazione dell’Ufficio competente alla trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese. – Attuazione dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”» infatti, l’Agenzia individua gli uffici competenti a trattare le istanze presentate dagli investitori e gli uffici che si occuperanno della verifica della corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate. Il provvedimento del direttore fa seguito alla pubblicazione del D.M. del 29 aprile 2016, che ha definito le modalità applicative del nuovo istituto.

A chi va presentata la domanda

In generale, le domande vanno indirizzate alla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti. I contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance), invece, dovranno presentare le istanze alla Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative al predetto regime. La Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, è inoltre competente sulle istanze relative ai nuovi investimenti eseguiti dai gruppi di società o raggruppamenti di imprese, anche se uno o più dei partecipanti abbiano avuto accesso al regime della cooperative compliance. Gli Uffici sopra indicati sono altresì competenti ad effettuare, ove necessario, gli accessi e le interlocuzioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1331), anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell’impresa o della stabile organizzazione interessate dall’attività istruttoria.

La risposta dell’Agenzia

Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, le Entrate comunicano la risposta al contribuente sulla base del piano di investimento proposto e di tutti gli elementi informativi forniti dall’investitore, anche a seguito di eventuali contatti instaurati dall’Agenzia con l’impresa. Nel caso in cui le Entrate debbano acquisire ulteriori documenti, la risposta all’istanza dovrà essere resa entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione.

Il controllo sull’applicazione delle risposte

La verifica sulla corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate in via generale viene svolta dalla Direzione Provinciale competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente. La verifica per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro spetta invece all’ufficio Grandi Contribuenti o all’ufficio controlli Fiscali della Direzione Regionale.

Casi particolari per la procedura di verifica

Il provvedimento del 20 maggio 2016 individua la competenza per la verifica della corretta applicazione delle risposte nei casi di istanze presentate:

– dai soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (l’ufficio competente è la Direzione Provinciale ovvero l’ufficio Grandi Contribuenti o l’ufficio Controlli Fiscali della Direzione Regionale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell’impresa che effettua l’investimento o il cui patrimonio è oggetto dell’investimento stesso);

– dai contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (ufficio Cooperative Compliancedella Direzione Centrale Accertamento).

Per saperne di più:

Il testo del D.M. 29 aprile 2016 (G.U. n.110 del 12 maggio 2016) recante individuazione delle modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti emanato in attuazione dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo n.147 del 2015 recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, prescrive le modalità di presentazione e contenuto dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti che le imprese potranno presentare all’Agenzia delle Entrate.

La traduzione del testo in lingua inglese a cura del Mef (link al sito www.finanze.it)




Parte la cooperative compliance italiana. Pubblicato il provvedimento con le prime disposizioni attuative del regime di adempimento collaborativo

Il Titolo III del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

L’articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo 128 rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

In attuazione delle citate disposizioni, è stata emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016. Il Provvedimento declina le condizioni e le modalità di accesso al regime e detta specifiche disposizioni in merito ai requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve avere ai fini dell’accesso al regime. Come spiega la parte motiva del provvedimento, “la definizione dei requisiti per l’ammissibilità al regime è stata attuata in conformità alle previsioni del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218, e tenendo conto degli esiti dei tavoli tecnici cui hanno preso parte, insieme all’Agenzia delle entrate, le società selezionate tra quelle che hanno presentato istanza per la partecipazione al Progetto Pilota di cui all’invito pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2013. Si è tenuto conto, altresì, delle raccomandazioni dell’OCSE in tema di requisiti del Tax Control Framework contenute nel Report OCSE del mese di maggio 2013 ‘Cooperative Compliance; A Framework – From Enhanced Relationship to Cooperative Compliance’e dei conseguenti lavori in materia di Tax Control Framework”.

Riguardo i requisiti per l’ammissibilità al regime, individuate caratteristiche essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermo restando il rispetto dell’autonomia del contribuente nella scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016, recante: «Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128».

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016