Disciplina e modalità di accesso al beneficio del Reddito di Inclusione. Diffuse le istruzioni dell’Inps

L’INPS illustra le misure di contrasto alla povertà

Con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017, l’Inps ha fornito le prime istruzioni amministrative relative al Reddito di Inclusione.

La nuova misura di contrasto alla povertà, introdotta dal decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, potrà essere richiesta dal 1° dicembre 2017 e verrà erogata a partire dal 1° gennaio 2018. Il Reddito di Inclusione ha la finalità di fornire, ai nuclei familiari in situazione di difficoltà socio – economica, un beneficio economico (erogato per il tramite di una carta prepagata emessa da Poste Italiane S.p.A.) e una presa in carico di tipo socio assistenziale, da parte dei servizi sociali comunali.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in formato cartaceo presso i comuni, eventualmente associati in ambiti, i quali provvederanno a trasmetterla all’Istituto attraverso i canali web (sito internet www.inps.it e upload) e di cooperazione applicativa.

Il nucleo richiedente dovrà soddisfare specifici requisiti di residenza e anagrafici, economici, di composizione del nucleo familiare e di compatibilità, specificamente dettagliati nella circolare e nel modello di domanda.

Il beneficio economico, riconosciuto dall’Istituto, sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di SIA percepite. Coloro che alla data del 1° dicembre 2017 stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente domanda di ReI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico.

L’ammontare dell’importo è correlato al numero dei componenti il nucleo familiare, e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziale e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l’importo complessivo annuo non può superare quello dell’assegno sociale.

Si ricorda che, al fine della valida presentazione della domanda, occorre essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità. Il nucleo beneficiario deve essere in possesso di una attestazione ISEE valida per tutta la durata del beneficio.

Dopo il provvedimento di accoglimento della domanda da parte dell’Istituto, il comune territorialmente competente provvede a contattare il nucleo familiare, ai fini della predisposizione e sottoscrizione del progetto personalizzato, il cui rispetto è condizione per la percezione del beneficio economico.

 

Link al testo della circolare INPS n. 172 del 22 novembre 2017 con oggetto: REDDITO DI INCLUSIONE (ReI) – Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà – Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, recante: «Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà»




Reddito di inclusione: approvato, in via preliminare il D.lgs. di attuazione della legge sul contrasto della povertà

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri di venerdì 9 giugno 2017, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 2017, n. 33). Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Il ReI è una misura a vocazione universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà. Viene riconosciuto ai nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti relativi alla situazione economica. In particolare, il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni.

Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il REI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI è articolato in due componenti:

  1. un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;
  2. una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l’altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell’educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un “progetto personalizzato” volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

Il ReI sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.

Al ReI si accederà attraverso una dichiarazione a fini ISEE “precompilata”. È un’importante innovazione di sistema, che caratterizzerà l’accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate migliorando la fedeltà delle dichiarazioni da un lato e semplificando gli adempimenti per i cittadini dall’altro.

Il decreto disciplina anche le possibili espansioni del REI, in termini di graduale incremento del beneficio e di graduale espansione dei beneficiari. In presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali, l’estensione della misura potrà essere realizzata mediante l’adozione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il decreto istituisce inoltre la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di governo. E’ una struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, nonché di coinvolgimento nelle decisioni programmatiche del terzo settore, delle parti sociali e degli altri stakeholder. La Rete si articola in tavoli regionali e territoriali e ha l’obiettivo di rendere più omogeneo il sistema superando le attuali sperequazioni territoriali.

Nello specifico del ReI e al fine di agevolarne l’attuazione, il decreto prevede determinate articolazioni della Rete: si tratta in particolare del Comitato per la lotta alla povertà, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, e dell’Osservatorio sulle povertà, con il compito di predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, di promuovere l’attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale, e di esprimere il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull’attuazione del ReI.