Commercialisti, approvato il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari (che entrerà in vigore il 18 aprile 2024)

Il testo arriva a otto anni dal precedente. Nuove sanzioni dopo le novità introdotte nelle scorse settimane con il codice deontologico

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato oggi il nuovo Codice delle sanzioni, che entrerà in vigore domani 18 aprile. Il precedente risaliva al 2016. Il nuovo testo arriva dopo che nelle scorse settimane era stato approvato anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state adesso declinate anche in termini di sanzioni.

 

La principale novità riguarda le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso. Per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia) è prevista la censura.

 

Nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno. In tema di obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza, mentre per la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura.

 

Nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave.

 

Nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi. Per chi, invece, suggerisce comportamenti fraudolenti scatta la sospensione fino a un anno. Per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.

 

Per quanto riguarda il capitolo delle critiche a mezzo social, a seguito della modifica della disposizione deontologica, si passa dalla precedente sanzione della censura ad una sospensione fino ad un massimo di tre mesi.

 

“L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni – commenta il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Elbano de Nuccio – è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.

 

Per il delegato a Compensi professionali e deontologia, Pasquale Mazza, “questo nuovo Codice costituisce un importante passo in avanti per la professione. L’auspicio è che, assieme al Codice deontologico, esso possa contribuire a adottare comportamenti virtuosi senza la necessità di doverlo attivare”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 17 aprile 2024)

Link al testo del nuovo Regolamento recante Codice delle sanzioni disciplinari aggiornato al 17 aprile 2024 e in vigore da 18 aprile

 




In Gazzetta la legge sull’equo compenso delle prestazioni professionali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti, con l’intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista.

La legge composta da 13 articoli interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (in vigore dal 20 maggio 2023).

In particolare:

  • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche (professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4), sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);

 

Il comma 3 dell’articolo 2 estende, altresì, l’applicazione della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla P.A. Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disciplina le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione ed è posto nel contempo a carico di questi ultimi l’obbligo di garantire comunque, all’atto del conferimento dell’incarico, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo in ogni caso conto dell’eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

 

  • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);

 

In particolare, l’articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera (comma 1). Si specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all’articolo 1.

Il comma 2 prevede, inoltre, la nullità di qualsiasi pattuizione:

  • che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • che imponga allo stesso l’anticipazione di spese;
  • che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista:

  • nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;
  • nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
  • nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  • con esclusivo riferimento al caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l’importo previsto in convenzione sia maggiore;
  • nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  • nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
  • nell’obbligo per il professionista di rimborsare il cliente per l’utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali.

Il comma 4 specifica che la nullità:

  • quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l’intero contratto;
  • opera solo a vantaggio del professionista;
  • può essere rilevata anche d’ufficio.

Il comma 5 specifica che l’azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.

Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal collegio professionale.

Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio (comma 6).

 

  • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5);
  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
  • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (art. 7);

 

In particolare, l’articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e seguenti del c.p.c.) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all’art. 14 del D.Lgs 1° settembre 2011, n. 150 acquisti l’efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 281-undecies c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al tribunale del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme del rito semplificato di cognizione, regolato dal capo III-quater del titolo I del libro II c.p.c. (artt. 281-decies ss. c.p.c.), introdotto dalla citata “Riforma Cartabia“; le parti possono stare in giudizio personalmente; la sentenza non è appellabile.

 

  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
  • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
  • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10);
  • prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (art. 11);
  • abroga la disciplina previgente (art. 12) ed esclude che dalla riforma possano scaturire oneri per la finanza pubblica (art. 13).

Link al testo della legge 21 aprile 2023, n. 49, recante: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali». Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 e in vigore dal 20 maggio 2023