La sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000. L’assoluzione deve essere pronunciata perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso

La sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima del 29 giugno 2024 data di dell’entrata in vigore della nuova norma. L’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 espressamente attribuisce valore di giudicato sostanziale, «in ogni stato e grado» del processo tributario, alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con una delle formule ivi previste («perché il fatto non sussiste» o «perché l’imputato non lo ha commesso»), ammettendo la possibilità di depositare tale sentenza anche nel giudizio di cassazione, entro il limite temporale da essa stabilito (ovvero non oltre quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza camerale). L’efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio non è subordinata alla sua sopravvenienza nel corso del giudizio in cui viene effettuato il deposito della sentenza, né tantomeno alla formulazione di un’apposita eccezione della parte interessata ad avvalersene, in conformità al principio generale della rilevabilità officiosa del giudicato esterno in ogni stato e grado del processo (sull’argomento, ex ceteris, Cass. n. 17070/2024, Cass. n. 5836/2024, Cass. n. 25632/2021, Cass. n. 27161/2018, Cass. Sez. SS.UU. n. 691/2016).

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza della Sez. V, n. 30675 del 28/11/2024 (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo) che dà seguito allOrdinanza interlocutoria n. 22181 del 06/08/2024 (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Daniloin www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) sull’incidenza dello “ius superveniens” nei procedimenti tributari, di sentenza penale dibattimentale del Tribunale di Roma n. 8313/14, depositata il 13 maggio 2014 divenuta irrevocabile, nella quale il ricorrente è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dai reati tributari contestatigli, in parte riguardanti i medesimi fatti di evasione fiscale posti a base degli avvisi di accertamento oggetto della controversia tributaria pendente.

Conf.: Cass., Sez. V, Ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo — in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1467)

Conf.: Cass., Sez. V, Ord. n. 23609 del 03/09/2024 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo)

Si evidenzia, infine, che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata «perché il fatto non costituisce reato», a giudizio della recente Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 25402 del 23/09/2024 (Presidente: Manzon Enrico, Relatore: Caradonna Lunella — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) non fa scattare l’automatica efficacia di giudicato, nella specie, favorevole al contribuente, nel procedimento tributario riguardante i medesimi fatti, previsto dall’art. 21-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 87 del 2024, rubricato «Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione»

 

Per le Corti di Giustizia Tributaria, vedi:

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione IV – Sentenza n. 2763 del 23 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Deliberazione – Ordine delle questioni – Principio della “ragione più liquida” – Operatività – Conseguenze – Deroga alla trattazione delle questioni secondo l’ordine prestabilito – Ammissibilità – Artt. 24 e 111 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso) – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»




In Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi delle riforme del processo civile, penale e sull’Ufficio per il processo

Nel supplemento ordinario n. 38/L alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 sono stati pubblicati:

  • il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;
  • il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;
  • il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, recante: «Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n.134».

Mercoledì 19 ottobre 2022, nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale, saranno pubblicate le rispettive relazioni illustrative.

È stata inoltre istituita un’area tematica dedicata sulla home page del sito della Gazzetta Ufficiale, a fronte dell’esigenza di massima diffusione dei testi degli schemi dei decreti legislativi, delle relazioni illustrative e di ogni ulteriore provvedimento connesso. La sezione, alla voce “Giustizia – Riforma del processo“, è già operativa.