Voluntary disclosure bis. Possibile utilizzare il vecchio modello di istanza

Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 249, dispone la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria previsti dalla legge n. 186 del 2014. Fino al 31 luglio 2017 potranno essere inviate le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

Inoltre, l’integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni (articolo 5-quater, comma 2, lettera a) potranno avvenire fino al 30 settembre 2017. I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto fino al 30 settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata comunque entro il 30 settembre 2017.

Cosa prevede il decreto articolo 7)

La nuova norma prevede che le domande siano presentate secondo modalità previste da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016.

Tuttavia, coloro che intendono inviare già a partire da oggi l’istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria, possono utilizzare il “vecchio” modello di istanza approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del provvedimento.

Inoltre possono inviare via Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 25 ottobre 2016)

Per saperne di più:




Notifica degli atti della voluntary disclosure: approvato il modello per la richiesta di notifica degli atti della procedura tramite posta elettronica certificata (Pec) del professionista

Approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2016, prot. n. 2016/54049 – pubblicato il 13.04.2016 su www.agenziaentrate.it – il modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. Il provvedimento emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015 ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, è corredato da n. 3 allegati:

1) modello per la richiesta della notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria presso l’indirizzo di casella di posta elettronica certificata dell’intermediario;

2) istruzioni per la compilazione del modello di cui al punto precedente;

3) specifiche tecniche per l’invio del modello.

Il modello può essere utilizzato esclusivamente dal contribuente che, a seguito della presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014, intende avvalersi della disposizione prevista dall’articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, manifestando la volontà di ricevere tutti gli atti inerenti la citata procedura presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste e con le modalità descritte nel citato provvedimento del 13 aprile 2016, prot. n. 54049/2016.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2016, prot. n. 54049/2016, recante: «Approvazione del modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».




Voluntary disclosure, ultimo giorno per la presentazione delle domande. C’è tempo fino alle ore 24 di oggi (30 novembre 2015)

Il termine per presentare le istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all’estero scade tassativamente alle ore 24 di oggi (30 novembre 2015).

L’Agenzia delle Entrate ricorda che la richiesta di adesione sarà considerata presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte delle Entrate e la prova della presentazione sarà costituita dalla ricevuta rilasciata dalla stessa Agenzia.

Se il file che contiene la richiesta viene scartato per uno dei motivi indicati al punto n. 6 del provvedimento del 30 gennaio 2015, il contribuente potrà comunque riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto da parte dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2015)




Voluntary disclosure. Al Centro operativo di Pescara la gestione delle istanze dal 10 novembre. Ma per l’istruttoria possibile scegliere una Direzione Regionale

Per la gestione delle istanze presentate dal 10 novembre, la competenza per l’emissione degli atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni riferiti a tutte le annualità oggetto della procedura di voluntary disclosure è attribuita al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, nell’ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, questi ultimi possono presentare apposita richiesta di instaurare le fasi istruttorie del procedimento, compreso l’eventuale contraddittorio, presso il Centro operativo di Pescara, ovvero presso una qualsiasi Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate o la Direzione Provinciale di Trento. È quanto previsto dal provvedimento delle Entrate del 27 novembre 2015, prot. n. 2015/153427 che completa i contenuti del provvedimento dello scorso 6 novembre prot. n. 2015/142716, in attuazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 187 del 20 novembre 2015. La richiesta di instaurazione delle fasi istruttorie del procedimento può essere inviata tramite Pec all’indirizzo del Centro operativo di Pescara, vd.cop@postacert.agenziaentrate.it, fino a 10 giorni prima della data fissata nell’invito al contraddittorio.

I contribuenti, infine, devono indicare nella richiesta la propria disponibilità a comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti, nominati ai sensi e con le modalità previste dall’art. 63 del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600;

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 27 novembre 2015, prot. n. 2015/153427, recante: «Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015.»




Voluntary disclosure: dal 10 novembre le istanze saranno assegnate al Centro operativo di Pescara

Voluntary disclosure: dal 10 novembre le istanze saranno assegnate al Centro operativo di Pescara

A partire martedì prossimo, 10 novembre, le istanze presentate per la prima volta per aderire alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all’estero sono assegnate al Centro operativo di Pescara. I contribuenti dovranno inviare la relazione di accompagnamento e la documentazione correlata, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo vd.cop@postacert.agenziaentrate.it. La Direzione Provinciale di Bolzano continuerà comunque a mantenere la propria competenza per la gestione delle istanze anche se presentate dopo il 10 novembre. È quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 2015/142716 emanato il 6 novembre 2015.

Nel dettaglio nel provvedimento sull’attribuzione della gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015” si statuisce:

«1.1. E’ attribuita al Centro operativo di Pescara la gestione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015;

1.2. La relazione di accompagnamento e la documentazione a corredo di cui al punto 7) del Provvedimento del 30 gennaio 2015, prot. n. 2015/13193, (in “Finanza & Fisco” n. 38/2014, pag. 2724), sono trasmesse, secondo le modalità descritte nell’allegato n. 3 del citato Provvedimento, esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it;

1.3. Resta ferma la gestione delle istanze da parte della Direzione Provinciale di Bolzano, in ragione del criterio individuato al punto 7.3) del Provvedimento del 30 gennaio 2015, anche per quelle presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015;

1.4. Con successivo provvedimento saranno assegnate al medesimo Centro operativo le ulteriori attribuzioni per la gestione del complessivo procedimento e per gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione delle istanze di cui al punto 1.1.».

Inoltre, nelle motivazioni del Provvedimento in esame si legge che “nell’ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, sarà inoltre prevista la possibilità, su istanza del contribuente, di effettuare eventuali fasi del procedimento in contradditorio presso altre sedi dell’Agenzia”.

Si ricorda, in estrema sintesi, che il decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, (Approvato dal Senato della Repubblica il 28 ottobre 2015, ora all’esame della Camera dei deputati – A.C. 3386), per effetto delle modifiche apportate al Senato dispone che:

  • la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 viene attribuita ad una specifica articolazione dell’Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima;
  • ai fini della voluntary disclosure, l’esonero dagli obblighi dichiarativi, previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio o altri emolumenti, si estende anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso;
  • si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.

Di rilievo, le novità introdotte dall’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2, deldecreto legge 30 settembre 2015, n. 153 (in corso di conversione in legge) nel sostituire il comma 5 del articolo 5-quaterdecreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che reca  appunto i termini e modalità di accesso alla procedura. Per effetto delle novelle:

  • il termine per accedere alla procedura è prorogato dal 30 settembre al 30 novembre2015;
  • l’istanza può essere integrata entro il 30 dicembre 2015 (Entro lo stesso termine possono essere presentati i documenti e le informazioni posti a corredo dell’istanza di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 5-quater, comma 1, lettera a) del D.L. n. 167 del 1990);
  • con riferimento agli elementi e alle annualità relativi alla voluntary, è previsto lo slittamento al 31 dicembre 2016 dei termini di decadenza per l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione delle sanzioni che scadono dal 31 dicembre 2015.

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