La consulenza in ambito privacy: dal Cndcec una guida per i Commercialisti

Il Cndcec con informativa n. 117 del 12 dicembre 2022 ha diffuso il documento di ricercaLa consulenza in ambito privacy: una guida per i commercialisti”.

Il documento rappresenta l’inizio di un progetto di valorizzazione della Professione Commercialista attraverso l’individuazione di nuovi e maggiori ambiti operativi di attività professionale. Redatto da un gruppo redatto da un gruppo di commercialisti coordinati dai consiglieri Fabrizio Escheri ed Eliana Quintili, costituisce una sintesi ragionata della complessa disciplina del trattamento dei dati personali, unitamente ad un primo set di allegati e indicazioni operative per tutti i Commercialisti che vogliono sviluppare le proprie competenze professionali al fine di offrire una consulenza qualificata anche in questo ambito. In particolare, si segnala l’allegato 2 nel quale si fornisce un esempio di check list utile per poter valutare e, se del caso, implementare misure di sicurezza sia tecniche che organizzative.

È evidente, osserva il Cndcec, che trattandosi di un ambito professionale nel quale sono richieste competenze giuridiche, economiche, informatiche e organizzative, la professionalità del Commercialista può costituire un elemento di forza con riferimento ai diversi ruoli richiesti, principalmente quelli del consulente e/o del DPO.

 

Allegato 1 – Esempio di DPIA relativa all’installazione di un sistema di videosorveglianza (mediante utilizzo del software messo a disposizione dal CNIL)

Allegato 2 – Check list per la valutazione e l’eventuale implementazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative

Allegato 3 – Proposta di collaborazione in materia di privacy per l’assunzione dell’incarico professionale di data protection officer (DPO)

Allegato 4 – Proposta di collaborazione in materia di consulenza privacy

(Link esterni verso il sito web: https://www.commercialisti.it/)

 




Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Disponibile la procedura per la comunicazione dei dati di contatto

In base all’articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento UE/2016/679 occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se designato.

Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle Linee guida (link esterno) sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP 243 rev. 01 – punto 2.6).

Si ricorda, infatti, che in base all’articolo 39, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante per la protezione dei dati personali.

Sul sito dell’Autorità è disponibile una procedura online per la comunicazione del nominativo.

Per facilitare i soggetti tenuti all’adempimento, nella sezione dedicata alla procedura, è presente anche un facsimile in formato .pdf – da non utilizzare per la comunicazione al Garante – che consente di familiarizzare con l’adempimento e verificare, prima di iniziare la compilazione online, quali saranno le informazioni richieste (cfr. comunicato web pubblicato nel sito www.garanteprivacy.it)

Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

“Chi è il e quali sono i suoi compiti?

Il responsabile della protezione dei dati personali (anche conosciuto con la dizione in lingua inglese data protection officer – DPO) è una figura prevista dall’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l’Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato al Garante; v. faq 6) e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).”