La consulenza in ambito privacy: dal Cndcec una guida per i Commercialisti

Il Cndcec con informativa n. 117 del 12 dicembre 2022 ha diffuso il documento di ricercaLa consulenza in ambito privacy: una guida per i commercialisti”.

Il documento rappresenta l’inizio di un progetto di valorizzazione della Professione Commercialista attraverso l’individuazione di nuovi e maggiori ambiti operativi di attività professionale. Redatto da un gruppo redatto da un gruppo di commercialisti coordinati dai consiglieri Fabrizio Escheri ed Eliana Quintili, costituisce una sintesi ragionata della complessa disciplina del trattamento dei dati personali, unitamente ad un primo set di allegati e indicazioni operative per tutti i Commercialisti che vogliono sviluppare le proprie competenze professionali al fine di offrire una consulenza qualificata anche in questo ambito. In particolare, si segnala l’allegato 2 nel quale si fornisce un esempio di check list utile per poter valutare e, se del caso, implementare misure di sicurezza sia tecniche che organizzative.

È evidente, osserva il Cndcec, che trattandosi di un ambito professionale nel quale sono richieste competenze giuridiche, economiche, informatiche e organizzative, la professionalità del Commercialista può costituire un elemento di forza con riferimento ai diversi ruoli richiesti, principalmente quelli del consulente e/o del DPO.

 

Allegato 1 – Esempio di DPIA relativa all’installazione di un sistema di videosorveglianza (mediante utilizzo del software messo a disposizione dal CNIL)

Allegato 2 – Check list per la valutazione e l’eventuale implementazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative

Allegato 3 – Proposta di collaborazione in materia di privacy per l’assunzione dell’incarico professionale di data protection officer (DPO)

Allegato 4 – Proposta di collaborazione in materia di consulenza privacy

(Link esterni verso il sito web: https://www.commercialisti.it/)

 




Il “vecchio” Codice della privacy adeguato al regolamento (UE) 2016/679

Il Garante pubblica sul proprio sito web istituzionale il testo aggiornato del Codice della privacy. L’operazione di coordinamento effettuata dal Garante è estremamente utile, considerato che legislatore delegato, ha deciso di novellare direttamente il codice della privacy, nonostante il regolamento Ue abbia cambiato completamente la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al vecchio Codice.

Si ricorda che le modifiche del Codice della privacy, ad opera del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, sono entrate in vigore, trascorso l’ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 19 settembre 2018.

Link al testo ricostruito del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2018 (Serie Generale n.205) ed entrato in vigore il 19 settembre 2018.

Testo prelevato dal sito web del Garante Privacy (https://www.garanteprivacy.it). Come precisato dalla summenzionata autorità di controllo il testo coordinato è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore ufficiale.

Link al testo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018




Codice della privacy: le disposizione di adeguamento al Regolamento (UE)

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018, l’atteso Decreto Legislativo (del 10 agosto 2018, n. 101) che in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Come evidenziato dal comunicato del Governo dell’8 Agosto 2018, dopo l’esame di una commissione appositamente costituita, il legislatore delegato, al fine di semplificare l’applicazione della norma, ha deciso novellare direttamente il codice della privacy esistente, nonostante il regolamento Ue abbia di fatto cambiato la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al codice introducendo il principio di dell’accountability.

Si è scelto di garantire, spiega il Governo, la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

Nel decreto Legislativo previsto, in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del novellato codice della privacy, dovrà promuovere, nelle linee guida adottate, modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Il provvedimento composto di 27 articoli, raggruppati in sei Capi, che abrogano o modificano in maniera rilevante gran parte degli articoli del codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 entrerà in vigore, trascorso l’ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 19 settembre 2018.

Link al testo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018




Protezione dei Dati Personali negli studi legali: il CNF pubblica le linee guida

In vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, noto anche come GDPR, il Consiglio nazionale forense ha diffuso una guida, corredata da schede pratiche e relativa modulistica. Il GDPR, sarà direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018 e gli studi legali, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla struttura e dall’area di attività dovranno adeguarsi. Peraltro, come ricorda il CNF i dati ai quali l’avvocato nell’esercizio delle sue funzioni ha accesso sono, per loro natura, particolarmente sensibili: essi possono infatti riguardare la salute, l’orientamento religioso politico o sessuale, dati giudiziari, situazione familiare, dati di minori etc, e il loro trattamento obbedisce ad una logica specifica, diversa da quella dell’impresa commerciale, essendo intimamente connessa al rapporto di fiducia che lega l’avvocato al suo cliente e al rispetto degli obblighi deontologici, primo fra tutti l’obbligo di garantire il segreto professionale. La divulgazione, anche accidentale di tali dati potrebbe ledere i diritti e la libertà delle persone coinvolte: l’avvocato dovrà pertanto avere una cura particolare nel proteggere tali dati, conformandosi alle previsioni normative che regolano la materia. La protezione dei dati personali del cliente, oltre ad essere essenziale per garantire il segreto professionale, rappresenta un fattore di trasparenza e confidenzialità nel rapporto.

Di seguito i link al sito web del Consiglio Nazionale Forense (http://www.consiglionazionaleforense.it)

Le linee guida del CNF in materia di Protezione dei Dati Personali

l GDPR e l’avvocato 

Allegato 1 – Modello di informativa

Allegato 2 – Schema di registro dei trattamenti




Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Disponibile la procedura per la comunicazione dei dati di contatto

In base all’articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento UE/2016/679 occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se designato.

Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle Linee guida (link esterno) sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP 243 rev. 01 – punto 2.6).

Si ricorda, infatti, che in base all’articolo 39, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante per la protezione dei dati personali.

Sul sito dell’Autorità è disponibile una procedura online per la comunicazione del nominativo.

Per facilitare i soggetti tenuti all’adempimento, nella sezione dedicata alla procedura, è presente anche un facsimile in formato .pdf – da non utilizzare per la comunicazione al Garante – che consente di familiarizzare con l’adempimento e verificare, prima di iniziare la compilazione online, quali saranno le informazioni richieste (cfr. comunicato web pubblicato nel sito www.garanteprivacy.it)

Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

“Chi è il e quali sono i suoi compiti?

Il responsabile della protezione dei dati personali (anche conosciuto con la dizione in lingua inglese data protection officer – DPO) è una figura prevista dall’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l’Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato al Garante; v. faq 6) e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).”




Responsabile della Protezione dei Dati. Il Garante pubblica il fac-simile della comunicazione

Nei prossimi giorni disponibile una procedura online per la trasmissione telematica nominativo

In base all’articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento UE/2016/679 occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se designato.

Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP 243 rev. 01 – punto 2.6).

Si ricorda, infatti, che in base all’articolo 39, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante.

Nei prossimi giorni sul sito www.garanteprivacy.it sarà resa disponibile una procedura online per la comunicazione del nominativo.

Per facilitare i soggetti tenuti all’adempimento è intanto disponibile un fac-simile in formato .pdfda non utilizzare per la comunicazione al Garante – che consente di familiarizzare con l’adempimento e verificare, prima di iniziare la compilazione online, quali saranno le informazioni richieste. (Così, comunicato web Garante per la protezione dei dati personali del 14 maggio 2018)




Dai Consulenti del Lavoro una guida all’utilizzo delle nuove regole in materia di privacy

Dal 25 maggio 2018 troverà piena applicazione la nuova normativa in materia di privacy che, come previsto dall’art. 99 del Regolamento UE 2016/679, è obbligatoria in tutti i suoi elementi e abroga espressamente la direttiva 95/46/CE. Per questo motivo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha diffuso un vademecum sui nuovi adempimenti privacy.

Il documento si rivolge ai Consulenti del Lavoro con l’obiettivo di indicare le novità più significative in relazione agli adempimenti necessari ai fini del rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, alla luce della applicazione del Regolamento UE 2016/679. L’approfondimento è arricchito da uno schema sinottico di riepilogo degli adempimenti e degli obblighi; nonché da modelli per l’informativa e il consenso.

Leggi l’approfondimento della Fondazione Studi (Link esterno al sito http://www.consulentidellavoro.it)

Link al Regolamento UE 2016/679 e ai documenti interpretativi (Link esterno al sito del Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it)




General Data Protection Regulation (GDPR). Diffuso documento CNDCEC – FNC

Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”, redatto dal “Gruppo di lavoro Privacy”.

Si tratta di un’analisi della nuova normativa europea e del suo ambito di applicazione con allegata una check list di base, ossia una forma di auto-valutazione preventiva degli studi.

Si tratta di un’analisi della nuova normativa europea e del suo ambito di applicazione con allegata una check list di base, ossia una forma di auto-valutazione preventiva degli studi.

Link al Documento CNDCEC – FNC (Link esterno al sito: http://www.commercialisti.it/)Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali