Inps: da marzo 2026 taglio della seconda aliquota IRPEF (da 35 a 33%) e aumento maggiorazioni sociali (con conguaglio a credito per agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026)

L’Inps, con comunicato stampa del 6 febbraio 2026 (di seguito riportato), informa di aver avviato le attività per applicare da marzo 2026 le misure previste dalla Legge di Bilancio 2026.

 

Riduzione IRPEF: seconda aliquota al 33% (dal 35%)

 

Da marzo 2026 l’Inps applicherà la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, con impatto sui titolari di pensioni.

 

Maggiorazioni sociali: incremento strutturale

 

Sempre da marzo 2026 è previsto un incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute a:

  • pensionati di età pari o superiore a 70 anni;
  • invalidi civili totali maggiorenni.

Nel medesimo mese di marzo 2026 l’Istituto previdenziale procederà anche al pagamento dei conguagli a credito relativi agli importi spettanti per gennaio e febbraio 2026, sia per la riduzione IRPEF sul secondo scaglione sia per l’incremento della maggiorazione sociale.

 

In sintesi:

Aliquota Irpef: del 33% (in luogo del 35%) sulla quota imponibile 28.000-50.000 euro.

Beneficio massimo teorico: fino a 440 euro annui (22.000 × 2%).

Redditi complessivi > 200.000 euro: prevista una riduzione di 440 euro di alcune detrazioni per oneri (meccanismo di compensazione del beneficio).

Pensioni Inps: adeguamento operativo da marzo 2026 + arretrati (conguagli a credito) di gennaio-febbraio nel rateo di marzo.

 

 

Comunicato stampa Inps del 6 febbraio 2026

 

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 pubblicata il 30 dicembre scorso, l’Inps ha prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l’applicazione delle seguenti nuove misure:

  • la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3);
  • l’incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni.

Nello stesso mese di marzo, sia per la riduzione IRPEF sul secondo scaglione di reddito che per l’incremento mensile della maggiorazione sociale, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026.




PENSione A MIsura 2.0. Rilasciata la nuova versione del simulatore pensionistico “PENSAMI”

Inps ha recentemente reso disponibile sul proprio sito web una nuova versione del simulatore “Pensami – Pensione a misura, che consente ai cittadini di calcolare le proprie prospettive pensionistiche senza la necessità di effettuare alcuna registrazione.

Il simulatore, che può essere utilizzato inserendo pochi dati anagrafici e relativi alla contribuzione, fornisce informazioni riguardanti le pensioni cui è possibile accedere sia nelle singole gestioni previdenziali, sia cumulando tutta la contribuzione, ma non gli importi delle prestazioni.

La nuova versione di “Pensami presenta un percorso semplificato per l’inserimento dei dati anagrafici e contributivi, la selezione di eventuali istituti aggiuntivi che potrebbero anticipare l’accesso alla pensione (riscatto titoli di studio universitari, periodi di lavoro all’estero, maternità fuori dal rapporto di lavoro, ecc.) e la visualizzazione dei possibili scenari pensionistici.

La grafica innovativa è adeguata al Design System Sirio dell’Istituto, per garantire un’esperienza utente più gradevole

Sono stati inoltre realizzati video-tutorial per guidare l’utente durante il percorso, e una nuova funzione consulenziale per orientare le scelte dell’utente. Inoltre, il simulatore sarà presto aggiornato rispetto alle ultime novità legislative previste dalla legge di Bilancio per il 2023. È stato inoltre previsto il rilascio prossimo di una versione App per dispositivi mobili.

La nuova versione del servizio “PENSAMI è raggiungibile dal sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso dalla homepage: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “PensAMI – Simulatore scenari pensionistici”.

Al seguente link, https://youtu.be/nKqlSkupFNI , è possibile visualizzare il video di presentazione del servizio.

Per maggiori informazioni, inoltre, è possibile consultare il Messaggio Inps n. 298 del 18 gennaio 2023.

(Così, comunicato stampa Inps del 20 gennaio 2023)




Detrazioni fiscali su pensioni e prestazioni Inps: aperto il canale online per la richiesta di aliquota maggiore o rinuncia detrazioni

L’Inps, con il messaggio 19 ottobre 2022, n. 3783 (di seguito riportato), comunica che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento delle detrazioni d’imposta per reddito possono presentare domanda dal 15 ottobre 2022, anche per il periodo d’imposta 2023.

Le richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando la dichiarazione tramite il servizio online Detrazioni fiscali – domanda e gestione.

 

Il testo del messaggio Inps n. 3783 del 19 ottobre 2022, con oggetto: PENSIONI E PRESTAZIONI INPS – DETRAZIONI FISCALI – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative»

Come già illustrato nel messaggio n. 3404/2021, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.

Al riguardo, si rende noto che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato Detrazioni fiscali – Domanda e gestione disponibile sul sito www.inps.it.

Si comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2022, è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d’imposta 2023.

Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13 del TUIR, sulla base del reddito erogato.




PensAMi: è online il nuovo simulatore Inps degli scenari pensionistici

È online “PensAMi il nuovo simulatore ideato per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico.

PensAMi” permette a tutti, senza autenticazione, di verificare i possibili scenari pensionistici considerata l’attività lavorativa svolta.

Rispondendo a poche domande, l’utente ha subito accesso alle informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver diritto, alla data alla quale potrebbe accedere alla pensione, e ai dettagli sulle modalità di calcolo applicate.

Nell’ultimo step si può verificare se attraverso alcuni istituti, come il servizio militare, si può incidere sulla pensione futura.

PensAMi è stato progettato mettendo l’utente al centro, in modo da garantire la massima facilità d’uso. Durante tutto il percorso, sono presenti note informative per chiarire dubbi e link alle schede prestazioni per approfondire.

Il servizio è aggiornato alle ultime novità legislative (legge 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di accesso alla pensione anticipata (Opzione donna e pensione “Quota 102”).

 

Come funziona?

 

Il simulatore è articolato in tre livelli. Per ogni livello, troverai alcune domande che ci permetteranno di acquisire le informazioni utili per definire uno scenario pensionistico personalizzato. Al termine di ogni livello potrai accedere al riepilogo del tuo scenario pensionistico, sulla base delle risposte fornite. Alla fine di ogni livello, potrai decidere se fermarti o andare avanti al livello successivo, fino al terzo, per approfondire e definire ulteriormente il tuo scenario. Al primo livello scoprirai a quali pensioni hai diritto sulla base dell’intera contribuzione indicata ed il sistema di calcolo applicato. Al secondo livello scoprirai da quale data potrai andare in pensione tenendo conto della contribuzione presente in ciascuna gestione. Al terzo livello scoprirai se puoi anticipare l’accesso a pensione.

 

Fonte: sito dell’INPS – https://www.inps.it

 

 




Quota 100, anticipata e opzione donna. Pubblicate le circolari applicative

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni), con le circolari n. 10 ed 11 del 29 gennaio 2019 l’Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla «pensione quota 100», alla pensione «opzione donna», alla pensione in favore dei lavoratori c.d. precoci, nonché in materia di assegni straordinari dei fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione.

Alla «pensione quota 100» è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dalla norma ed amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alla pensione anticipata è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.

Alla pensione anticipata «opzione donna» è possibile accedere al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica non inferiore a 58 anni, se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni, se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla maturazione dei prescritti requisiti.

Alla pensione anticipata per i lavoratori precoci è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge i fondi di solidarietà di cui al Decreto legislativo 148 del 2015, al ricorrere delle prescritte condizioni, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla «pensione quota 100» nel triennio 2019-2021. (Così, comunicato stampa Inps del 30 gennaio 2019)

Per saperne di più:

Le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla «pensione quota 100», alla pensione «opzione donna», alla pensione in favore dei lavoratori c.d. precoci

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – (CIR) n. 11 del 29 gennaio 2019, con oggetto: PENSIONI – Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione

La pensione anticipata e la pensione anticipata “quota 100”, con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – (CIR) n. 10 del 29 gennaio 2019, con oggetto: PENSIONIAssegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata “quota 100” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
La circolare illustra le modalità di applicazione delle norme pensionistiche introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in particolare la pensione anticipata e la pensione anticipata “quota 100”, con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.




Quota 100, anticipata e opzione donna. L’INPS comunica le modalità di presentazione delle domande di pensione

Messaggio Inps – Direzione Centrale Pensioni – (MSG) n. 395 del 29 gennaio 2019

Oggetto: PENSIONI – Pensioni quota 100, anticipata e opzione donna – Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata – Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 28/01/2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede quanto segue:

 

  • all’articolo 14, disciplina l’accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta “quota 100”);
  • all’articolo 15, fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026;
  • all’articolo 16, stabilisce chele lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 1804 (cosiddetta opzione donna).

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione.

2. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di pensione sopra indicate possono essere presentate con le seguenti modalità.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:

  • per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
  • per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
  • per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.

La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.