Deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ultimi chiarimenti in attesa del 1° luglio 2019

Con la risoluzione n. 62 del 26 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate riepiloga l’impianto regolamentare per il conferimento/revoca e la comunicazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Scadute le deleghe sottoscritte prima del 21 dicembre 2018
Nel documento prassi evidenziato che a seguito alle modifiche introdotte con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti. Di conseguenza per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.
L’invio della nuova delega
Per effetto dei provvedimenti del 29 aprile 2019, Prot. n. 107524/2019, e del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019, sono stati modificati i termini per effettuare l’adesione. In particolare, è stato disposto che la funzionalità per aderire al servizio sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l’adesione fino al 31 ottobre 2019.
Ricordate le scadenze, l’Agenzia sottolinea l’opportunità di presentare le deleghe attraverso i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, con modalità “massiva” o “puntuale”, secondo quanto previsto dal punto 4.3 del provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018. Tali servizi consentono, infatti, l’attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.
Solo nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro (ad esempio perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), resta ferma la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto delegato, un file firmato digitalmente contenente:
- le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;
- un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l’intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia.
In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle deleghe, che richiama sostanzialmente quanto previsto dal punto 4.8 del menzionato provvedimento del 5 novembre 2018 ed è alternativa alle altre modalità previste dal medesimo provvedimento, il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario.
Gli effetti delle nuova delega
Di estremo interesse operativo, risulta quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in merito agli effetti dell’nuovo invio delle delega. A tal proposito nel documento di prassi si sottolinea che l’invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di procedere con preventive revoche: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l’indicazione della sola delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, il sistema aggiornerà solo quest’ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi. Al riguardo, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di due anni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso in cui l’intermediario sia stato delegato all’utilizzo di più servizi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.
Sulla delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”
Infine, la risoluzione ricorda che tra i servizi fruibili attraverso il portale Fatture e Corrispettivi rientrano anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch’essi delegabili agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il modello di delega allegato al al provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018. In particolare, conferendo la delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”, l’intermediario viene abilitato ad accedere anche all’area “Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi relativa al singolo cliente, all’interno della quale è possibile usare le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici).

