Fondi esteri non quotati: come indicarli correttamente nel quadro RW e calcolare l’IVAFE

In assenza di valore nominale e di rimborso, l’Agenzia chiarisce che va indicato il costo di acquisto. 

 

Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 11 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF e del quadro W del modello 730 per gli investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi, conformi alla direttiva 2009/65/CE (cd. fondi armonizzati), detenuti da persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d’impresa. L’intervento dell’Agenzia nasce da un’istanza presentata da un ordine professionale, che ha raccolto i dubbi di diversi iscritti in merito alla corretta indicazione di tali quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, soprattutto nel caso di fondi di private equity istituiti, ad esempio, in Lussemburgo e gestiti da società di gestione estere.

La questione più rilevante della risposta riguarda la valorizzazione delle quote, trattandosi di strumenti non quotati, privi di un valore nominale e senza un valore di rimborso. Al riguardo i contribuenti si chiedevano quale riferimento utilizzare per la dichiarazione e il calcolo dell’IVAFE.

 

La valorizzazione delle quote

 

L’Agenzia delle entrate conferma che, in assenza di un valore di mercato, nominale o di rimborso, le quote di tali fondi debbano essere valorizzate “al loro costo di acquisto” ai fini:

  • della compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF (o quadro W del modello 730),
  • della determinazione della base imponibile IVAFE.

“Per assolvere a tali adempimenti, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.”

 

Indicazione dello Stato estero

 

Altro chiarimento rilevante riguarda la corretta indicazione dello Stato estero nel quadro RW/W.

L’Agenzia specifica che:

“Nella colonna 4 dei citati quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo e non di quello in cui è stabilita la management company.”

 

Conclusioni

 

La Risposta richiama e conferma l’applicazione dei principi già espressi in precedenti documenti di prassi (circolari n. 28/E del 2012 e n. 38/E del 2013), secondo cui: “In mancanza di un valore nominale o di rimborso, il valore da assumere è pari al costo di acquisto.” Questo criterio si applica tanto per il monitoraggio fiscale (ex art. 4 del D.L. n. 167/1990) quanto per l’IVAFE (art. 19, D.L. n. 201/2011). Il NAV (Net Asset Value), pur comunicato agli investitori, non può essere utilizzato come base imponibile.

Inoltre, chiarisce che deve essere indicato lo Stato di istituzione del fondo, e non quello della società di gestione.

 

Link al testo della risposta all’ istanza di consulenza giuridica n. 11 del 28 luglio 2025, con oggetto: MONITORAGGIO FISCALE – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Obblighi di dichiarazione nel quadro RW del modello Redditi PF e quadro W del modello 730 -OICR esteri non quotati – Adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 ed in materia di IVAFE di cui dell’articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – Corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari – Criteri di valorizzazione delle quote non negoziate in mercati regolamentati – Fondi armonizzati conformi alla direttiva 2009/65/CE – Le quote dei fondi esteri non quotati, prive di valore nominale e di rimborso, devono essere valorizzate al costo di acquisto, in quanto: non negoziate in mercati regolamentati; il NAV non costituisce un parametro fiscalmente rilevante – Determinazione della base imponibile IVAFE – La base imponibile IVAFE è rappresentata dal costo di acquisto delle quote, in mancanza di valori di mercato, nominali o di rimborso – Codice Stato estero da indicare – Deve essere indicato lo Stato in cui è istituito il fondo, e non quello della società di gestione (management company) – Art. 4 del DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, comma da 18 a 23, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/06/2012

 

Obblighi di compilazione del modulo RW (monitoraggio fiscale), introduzione delle ritenute sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria e mitigazione delle sanzioni: il punto sull’applicazione del D.L. n. 167/1990 dopo le modifiche della Legge europea 2013

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 23 dicembre 2013: «MONITORAGGIO FISCALE – Modifiche alla disciplina – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello UNICO) – Casi di esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW – Applicazione della ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari – Violazioni degli obblighi di dichiarazione – Riduzioni sanzionatorie – Applicabilità del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 – Proporzionalità sanzioni ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997 – Violazioni commesse in relazione all’obbligo dichiarativo delle Sezione I e III del modulo RW ora soppresso – Applicazione del principio di legalità e del favor rei – Art. 9 della L. 06/08/2013, n. 97 (Legge europea 2013) – Artt. 4 e 5 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18/12/2013»

 

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE): primi chiarimenti sulle nuove imposte “patrimoniali”

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 2 luglio 2012: «IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di persone fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Primi chiarimenti – Art. 19, commi da 13 a 23, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/06/2012 – Primi chiarimenti»




Nuovi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro RW e sull’applicazione dell’IVAFE

L’Agenzia delle entrate nel rispondere ad un quesito, in tema di monitoraggio fiscale in un caso di acquisizione di una “partecipation interest” (quota di partecipazione) all’interno di un “credit agreement” (accordo di finanziamento), fa il punto sugli obblighi di di compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione “REDDITI” Persone Fisiche 2019 e sull’applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Di seguito, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 386 del 19 settembre 2019.

In particolare, l’Agenzia ricorda ai contribuenti che la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, da parte di tali soggetti, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia alla liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE), di cui all’articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ai fini del monitoraggio fiscale, prosegue il documento interpretativo, per attività estere di natura finanziaria si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Dette attività vanno sempre indicate nel quadro RW in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (cfr. circolare del 23 dicembre 2013, n. 38/E). Come chiarito nella citata circolare n. 38/E del 2013 (par. n. 1.3.1), costituiscono oggetto di monitoraggio fiscale i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti tra cui i finanziamenti. Tale attività, in quanto suscettibile di produrre redditi di natura finanziaria imponibili in Italia, deve essere indicata nel quadro RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche (utilizzando il codice “7” rubricato “Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti”).

Per gli importi in valuta estera occorre indicare il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del TUIR).

Per quanto riguarda l’IVAFE, precisato che tale imposta si applica, sul valore di talune attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia e che l’ambito oggettivo è stato modificato ad opera dell’articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea-bis 2013), che ne ha ristretto il perimetro di applicazione, uniformandolo a quello dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, comma 2-bis, lettera a) e comma 2-ter), della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642.

Ai sensi della nuova formulazione del comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, l’IVAFE si applica, in misura differenziata, sul valore dei «prodotti finanziari», dei «conti correnti» e dei «libretti di risparmio» detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia e non più, genericamente, sul valore delle “attività finanziarie”.

Ai fini della definizione di «prodotti finanziari», rilevante per l’applicazione dell’IVAFE, occorre fare riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della citata Tariffa. Al riguardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto attuativo 24 maggio 2012, per «prodotti finanziari» si intendono quelli elencati all’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48).

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF rientrano nell’ambito dei prodotti finanziari «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (…)».

La definizione di «strumenti finanziari» è contenuta nel comma 2 che, a sua volta, rinvia alla sezione C dell’Allegato I ove sono elencate, tra le altre, le seguenti tipologie:

«1) valori mobiliari;

2) strumenti del mercato monetario;

3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati (…)».

Infine, il comma 1-bis dell’articolo 1 del TUF chiarisce che «per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli: c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure».

La classe dei «valori mobiliari», dunque, è definita mediante una tecnica esemplificativa, essendo in essa espressamente ricomprese anche fattispecie diverse da quelle indicate purché assimilabili.

In estrema sintesi, i “valori mobiliari” sono quelle categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali.

La negoziabilità intesa come idoneità ad essere negoziabile rappresenta caratteristica comune agli strumenti finanziari. Tale idoneità, nella sostanza, consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all’interno di un mercato finanziario.

Pertanto, per configurarsi come “valore mobiliare”, il “prestito” dovrebbe disporre del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali. Solo in tale ipotesi lo stesso si qualificherebbe come “prodotto finanziario”, ai sensi dell’articolo 1 del TUF, in relazione al quale l’imposta è dovuta con l’aliquota del 2 per mille (da applicare al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota ed al periodo di possesso).

In caso contrario, il contribuente dovrà adempiere esclusivamente agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale provvedendo a barrare l’apposita casella nel quadro RW (colonna 20).

Per completezza si segnala che, se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello “REDDITI” Persone Fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente a tale modello. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730, il quadro RW, per la parte relativa al monitoraggio, deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello “REDDITI” Persone Fisiche.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 386 del 19 settembre 2019, con oggetto: MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche)  – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) -Art. 4 del DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214