Fondi esteri non quotati: come indicarli correttamente nel quadro RW e calcolare l’IVAFE

In assenza di valore nominale e di rimborso, l’Agenzia chiarisce che va indicato il costo di acquisto. 

 

Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 11 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF e del quadro W del modello 730 per gli investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi, conformi alla direttiva 2009/65/CE (cd. fondi armonizzati), detenuti da persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d’impresa. L’intervento dell’Agenzia nasce da un’istanza presentata da un ordine professionale, che ha raccolto i dubbi di diversi iscritti in merito alla corretta indicazione di tali quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, soprattutto nel caso di fondi di private equity istituiti, ad esempio, in Lussemburgo e gestiti da società di gestione estere.

La questione più rilevante della risposta riguarda la valorizzazione delle quote, trattandosi di strumenti non quotati, privi di un valore nominale e senza un valore di rimborso. Al riguardo i contribuenti si chiedevano quale riferimento utilizzare per la dichiarazione e il calcolo dell’IVAFE.

 

La valorizzazione delle quote

 

L’Agenzia delle entrate conferma che, in assenza di un valore di mercato, nominale o di rimborso, le quote di tali fondi debbano essere valorizzate “al loro costo di acquisto” ai fini:

  • della compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF (o quadro W del modello 730),
  • della determinazione della base imponibile IVAFE.

“Per assolvere a tali adempimenti, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.”

 

Indicazione dello Stato estero

 

Altro chiarimento rilevante riguarda la corretta indicazione dello Stato estero nel quadro RW/W.

L’Agenzia specifica che:

“Nella colonna 4 dei citati quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo e non di quello in cui è stabilita la management company.”

 

Conclusioni

 

La Risposta richiama e conferma l’applicazione dei principi già espressi in precedenti documenti di prassi (circolari n. 28/E del 2012 e n. 38/E del 2013), secondo cui: “In mancanza di un valore nominale o di rimborso, il valore da assumere è pari al costo di acquisto.” Questo criterio si applica tanto per il monitoraggio fiscale (ex art. 4 del D.L. n. 167/1990) quanto per l’IVAFE (art. 19, D.L. n. 201/2011). Il NAV (Net Asset Value), pur comunicato agli investitori, non può essere utilizzato come base imponibile.

Inoltre, chiarisce che deve essere indicato lo Stato di istituzione del fondo, e non quello della società di gestione.

 

Link al testo della risposta all’ istanza di consulenza giuridica n. 11 del 28 luglio 2025, con oggetto: MONITORAGGIO FISCALE – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Obblighi di dichiarazione nel quadro RW del modello Redditi PF e quadro W del modello 730 -OICR esteri non quotati – Adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 ed in materia di IVAFE di cui dell’articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – Corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari – Criteri di valorizzazione delle quote non negoziate in mercati regolamentati – Fondi armonizzati conformi alla direttiva 2009/65/CE – Le quote dei fondi esteri non quotati, prive di valore nominale e di rimborso, devono essere valorizzate al costo di acquisto, in quanto: non negoziate in mercati regolamentati; il NAV non costituisce un parametro fiscalmente rilevante – Determinazione della base imponibile IVAFE – La base imponibile IVAFE è rappresentata dal costo di acquisto delle quote, in mancanza di valori di mercato, nominali o di rimborso – Codice Stato estero da indicare – Deve essere indicato lo Stato in cui è istituito il fondo, e non quello della società di gestione (management company) – Art. 4 del DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, comma da 18 a 23, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/06/2012

 

Obblighi di compilazione del modulo RW (monitoraggio fiscale), introduzione delle ritenute sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria e mitigazione delle sanzioni: il punto sull’applicazione del D.L. n. 167/1990 dopo le modifiche della Legge europea 2013

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 23 dicembre 2013: «MONITORAGGIO FISCALE – Modifiche alla disciplina – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello UNICO) – Casi di esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW – Applicazione della ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari – Violazioni degli obblighi di dichiarazione – Riduzioni sanzionatorie – Applicabilità del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 – Proporzionalità sanzioni ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997 – Violazioni commesse in relazione all’obbligo dichiarativo delle Sezione I e III del modulo RW ora soppresso – Applicazione del principio di legalità e del favor rei – Art. 9 della L. 06/08/2013, n. 97 (Legge europea 2013) – Artt. 4 e 5 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18/12/2013»

 

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE): primi chiarimenti sulle nuove imposte “patrimoniali”

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 2 luglio 2012: «IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di persone fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Primi chiarimenti – Art. 19, commi da 13 a 23, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/06/2012 – Primi chiarimenti»




Le principali novità del modello 730/2024

Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il comunicato 23 aprile 2024 per l’aggiornamento delle istruzioni e del modello 730/2024 (link il testo integrale del comunicato correttivo).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del nuovo 730/2024 per l’anno d’imposta 2023 “aggiornato”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472/2024:

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità. Di seguito le quelle più rilevanti.

 

Ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato “Modello 730”.

 

Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF.

In particolare, è ora possibile presentare il 730:

  • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

 

 

  • per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;

 

 

  • assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).

 

 

L’ampliamento del modello 730 è stato previsto dall’art. 2 del Decreto legislativo dell’8 gennaio 2024 n. 1 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2024, pag. 291), cd. Decreto Adempimenti, secondo il quale: «A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello.»

Pertanto, dall’anno di imposta 2023, in attuazione della citata disposizione è possibile dichiarare con il modello 730 anche i redditi derivanti da investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE, i dati per l’imposta relativa alle cripto attività (Quadro W), i dati relativi alla Rivalutazione dei Terreni (Sez. II del Quadro L) nonché i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti (Sez. III del Quadro L).

Con riferimento alle suddette imposte sostitutive, le modalità di pagamento delle imposte a debito e di rimborso delle imposte a credito è analogo a quanto previsto per le imposte principali nel caso di modello 730 presentato in modalità “senza sostituto d’imposta”.

In particolare, nel caso in cui dalla liquidazione delle nuove imposte sostitutive emerga un debito, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che «se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Nel caso invece, dalla liquidazione delle nuove imposte sostitutive emerga un credito, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 3 del citato articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che «nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.»

Più nel dettaglio, in attuazione del citato articolo 2 del Decreto Adempimenti, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472 – avente a oggetto l’approvazione del modello di dichiarazione semplificato “730/2024”, relativo ai redditi dell’anno 2023 – consente, pertanto, agli utilizzatori del modello 730 di dichiarare:

— la rivalutazione dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il cui valore è stato rideterminato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dall’articolo 1, commi 108 e 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (c.d. “Legge di bilancio 2023”) – Quadro L – Sez. II righi L6 e L7;

— i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva ai sensi dell’articolo 18 del TUIR (Quadro L – Sez. III rigo L8);

— per le finalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. “Monitoraggio fiscale”), i dati riguardanti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché l’ammontare dei relativi versamenti dovuti a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di imposta sulle cripto-attività.

Per effetto di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto Adempimenti, inoltre, i soggetti che hanno la facoltà di presentare il modello 730, anche qualora per gli stessi sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, indicate all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Si ricorda che detti soggetti hanno la facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, oltre che avvalendosi del sostituto d’imposta, anche:

— tramite i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

— tramite gli intermediari e gli altri soggetti abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

— direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono ora:

— richiedere direttamente all’Agenzia delle entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi; ovvero

— effettuare il pagamento dell’importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento unificato F24.

L’utilizzo diretto dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate relativi alla dichiarazione dei redditi “precompilata”, inoltre, consente al contribuente di avere a disposizione la delega di pagamento degli eventuali importi da versare, con facoltà per lo stesso di confermare o modificare e trasmettere la delega per mezzo del medesimo applicativo.

 

Si ricorda, che come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2024, non può essere presentato un modello 730 integrativo, salvo il caso di integrativo di tipo 2 presentato per modificare i dati relativi al sostituto d’imposta, qualora nel modello 730 originario che si intende integrare ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo, siano stati compilati uno o più dei seguenti quadri o righi della dichiarazione:

  • Quadro W
  • Rigo L8 del quadro L
  • Rigo C16 del quadro C

  

In questo caso per integrare il modello 730/2024 già presentato deve essere utilizzato il modello RPF/2024 integrativo.

 

 

 

Inoltre, è stato previsto che, per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall’insieme delle imposte sostitutive (quadri L, W e Mance di cui al rigo C16 del quadro C) dovute sui predetti redditi, si utilizzino prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l’eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali Regionali e Comunali, e Cedolare Secca.

In particolare nelle istruzioni si legge: “Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico (rigo C16) e/o da rivalutazione terreni (righi L6-L7) e/o di capitale soggetti a imposizione sostitutiva (rigo L8) e/o da investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W):

  • se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un debito, il Caf o il professionista:
    • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
    • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

  • se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un credito, la parte di credito non destinata a essere utilizzata in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.;
  • per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall’insieme delle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W, il soggetto che presta l’assistenza fiscale provvede a utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l’eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca.  In caso di presentazione del modello 730 in forma congiunta l’utilizzo dei crediti in compensazione con modello F24 in caso di debiti derivanti dalle predette imposte sostitutive avviene separatamente per il Dichiarante e per il Coniuge”.

 

Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia

 

Gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730. Gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma  comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio.

 

Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello Redditi Persone fisiche

 

Si ricorda che i contribuenti che presentano il Mod. 730/2024 devono, inoltre, presentare:

  • il quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024 se hanno percepito nel 2023:
    • interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva (prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni);
    • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
    • proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
    • redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024, non possono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del Mod. Redditi Persone Fisiche 2024;

 

  • il quadro RT del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, se nel 2023 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito e da coloro che hanno realizzato plusvalenze da cripto attività.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2023 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2023 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni) e i dati relativi al valore normale delle cripto attività;

  • il quadro RU e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato, anche il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2024 da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2023 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

 

I quadri RM, RU, RS e RT devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Mod. REDDITI 2024.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2024.

 

Detrazioni per i figli a carico

 

Per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2022, pag. 418).

Si ricorda che l’art. 12 del TUIR, nella sua formulazione in vigore dal 1° marzo 2022, prevede per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, una Detrazione Teorica pari a 950 per ciascun figlio di età superiore o uguale a 21 anni.

 

 

La detrazione teorica, che definiamo Detrazione_Teorica_New, deve essere rapportata al numero di mesi indicati nella casella di colonna 10 (se 21 anni o più) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.

Ad esempio, se nel prospetto è presente un solo figlio a carico per l’intero anno (colonna 5 uguale a 12) con casella D barrata, nella misura del 50% e lo stesso ha compiuto 21 anni nel corso del mese di settembre 2023, il prospetto dei familiari a carico dovrebbe risultare così compilato:

Col. 5 mesi a carico = 12

Col. 7  % = 50

Col. 10 = 4

La detrazione teorica considerando il periodo settembre-dicembre, è la seguente: (950 x 4/12) x 50/100 = 316,66 x 50/100 = 158,00

 

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico. Si ricorda che a seguito dell’introduzione dell’istituto della cedolare secca e delle nuove disposizioni relative alle mance del settore turistico-Alberghiero, la norma prevede che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo per determinare le detrazioni per carichi di famiglia. Pertanto, al fine del calcolo delle detrazioni, in luogo del reddito complessivo si deve fare riferimento all’importo riportato nel rigo 137 del mod. 730-3 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

 

Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1. calcolare: Reddito di riferimento = rigo 137 mod. 730-3 – rigo 12 mod. 730-3

2. determinare il numero di figli a carico desumendolo dal prospetto dei familiari a carico con riferimento ai codici fiscali presenti nei righi nei quali è stata barrata la casella F, F1 o D e risulta compilata la casella di col. 10, tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più righi esso deve essere conteggiato una sola volta.

3. calcolare Incremento = ( numero di figli – 1 ) x 15.000

4. calcolare Quoziente New =

(95.000 + Incremento) – Reddito di riferimento
(95.000 + Incremento)

 

– Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;
– Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

 

Se nel prospetto dei familiari a carico non è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, seguire le indicazioni fornite nel paragrafo “Determinazione della detrazione spettante” della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.

Se, invece, nel prospetto dei familiari a carico è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, seguire le indicazioni fornite nel paragrafo “Determinazione della detrazione nel caso di coniuge mancante” della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.

 

 

Nuova Disciplina della tassazione del lavoro sportivo

 

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.

Questo perché, dal 1° luglio 2023, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, «i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00».

L’art. 36, comma 6-ter, primo periodo, del D.Lgs. n. 36 del 2021 prevede che al «al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente».

Inoltre, l’art. 51 (rubricato: «Norme transitorie»), al comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36 del 2021, prevede che «Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000.».” A tal proposito, vedi quanto chiarito dalla Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 474 dell’11 dicembre 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2023, pag. 2315)

Si forniscono le indicazioni operative per recepire i trattamenti tributari connessi alle novità introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Lo schema, tratto dalla circolare per la liquidazione del Modello 730/2024, riporta in estrema sintesi i principali quadri e campi dei modelli di dichiarazione CU/2024, 730/2024 e RPF/2024 che identificano le diverse fattispecie reddituali e che risultano coinvolti nel trattamento tributario del lavoro sportivo alla luce delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Nello schema viene riportata anche una breve descrizione del relativo trattamento tributario.

 

 

 

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione

 

Le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5% (cfr. l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

Una nuova sezione per detassare le mance

Somme assoggettate ad imposta sostitutiva

La nuova Sezione VII – Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione del Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate.

Rigo C16 – Tassazione agevolata mance

 

 

Il rigo C16 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2023 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell’anno d’imposta 2022 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d’imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento.

Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652 “Mance assoggettate ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2024 e il punto 653 “Imposta sostitutiva” o il punto 654 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.

Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della Certificazione Unica 2024 compilato). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;

b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della Certificazione Unica 2024 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2022 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del  rigo in esame di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 5 per cento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 29 agosto 2023, Par 1, in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

L’importo delle mance assoggettato ad imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

 

Le istruzioni per compilare la Sezione VII

 

L’indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.

 

Colonna 1 (Reddito settore turistico): indicare l’importo indicato nel punto 651 della Certificazione Unica.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo indicato nel punto 655 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 652 della Certificazione Unica.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 653 della Certificazione Unica.

Colonne 5 (Tassazione ordinaria) e 6 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 5 e 6 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite va effettuato solo sul primo modulo compilato.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato queste somme ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria.

 

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

  • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
  • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

 

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

  • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

 

Colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell’anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella.

 

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (Quadro C, Rigo C4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale)

 

È ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Possono fruire della tassazione agevolata per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale i lavoratori dipendenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2022 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.

Dall’anno d’imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024).

Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.

Se l’azienda nel corso del 2023 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

Considerato che la nuova disposizione (l’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’articolo 1, comma 182, della L. n. 208 del 2015 sia ridotta al 5 per cento) dispone solo la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari dell’Agenzia delle entrate 7 marzo 2024, n. 5, 29 marzo 2018, n. 5, e 15 giugno 2016, n. 28, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

 

 

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa (Quadro C, Sezione VI – Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, Rigo C15)

 

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.  La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d’imposta 2023 essa è pari a 571 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2023)

 

 Altre novità del modello 730/2024

 

Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;

 

Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;

 

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;

 

Credito d’imposta mediazioni:  è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;

 

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;

 

Credito d’imposta contributo unificato:  è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;

 

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari:  è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

 

Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022.

 

Vedi anche:

Dichiarazioni precompilate. Da domani modelli disponibili online, invio dal 20 maggio

Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

 




Nuovi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro RW e sull’applicazione dell’IVAFE

L’Agenzia delle entrate nel rispondere ad un quesito, in tema di monitoraggio fiscale in un caso di acquisizione di una “partecipation interest” (quota di partecipazione) all’interno di un “credit agreement” (accordo di finanziamento), fa il punto sugli obblighi di di compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione “REDDITI” Persone Fisiche 2019 e sull’applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Di seguito, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 386 del 19 settembre 2019.

In particolare, l’Agenzia ricorda ai contribuenti che la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, da parte di tali soggetti, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia alla liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE), di cui all’articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ai fini del monitoraggio fiscale, prosegue il documento interpretativo, per attività estere di natura finanziaria si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Dette attività vanno sempre indicate nel quadro RW in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (cfr. circolare del 23 dicembre 2013, n. 38/E). Come chiarito nella citata circolare n. 38/E del 2013 (par. n. 1.3.1), costituiscono oggetto di monitoraggio fiscale i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti tra cui i finanziamenti. Tale attività, in quanto suscettibile di produrre redditi di natura finanziaria imponibili in Italia, deve essere indicata nel quadro RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche (utilizzando il codice “7” rubricato “Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti”).

Per gli importi in valuta estera occorre indicare il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del TUIR).

Per quanto riguarda l’IVAFE, precisato che tale imposta si applica, sul valore di talune attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia e che l’ambito oggettivo è stato modificato ad opera dell’articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea-bis 2013), che ne ha ristretto il perimetro di applicazione, uniformandolo a quello dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, comma 2-bis, lettera a) e comma 2-ter), della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642.

Ai sensi della nuova formulazione del comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, l’IVAFE si applica, in misura differenziata, sul valore dei «prodotti finanziari», dei «conti correnti» e dei «libretti di risparmio» detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia e non più, genericamente, sul valore delle “attività finanziarie”.

Ai fini della definizione di «prodotti finanziari», rilevante per l’applicazione dell’IVAFE, occorre fare riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della citata Tariffa. Al riguardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto attuativo 24 maggio 2012, per «prodotti finanziari» si intendono quelli elencati all’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48).

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF rientrano nell’ambito dei prodotti finanziari «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (…)».

La definizione di «strumenti finanziari» è contenuta nel comma 2 che, a sua volta, rinvia alla sezione C dell’Allegato I ove sono elencate, tra le altre, le seguenti tipologie:

«1) valori mobiliari;

2) strumenti del mercato monetario;

3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati (…)».

Infine, il comma 1-bis dell’articolo 1 del TUF chiarisce che «per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli: c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure».

La classe dei «valori mobiliari», dunque, è definita mediante una tecnica esemplificativa, essendo in essa espressamente ricomprese anche fattispecie diverse da quelle indicate purché assimilabili.

In estrema sintesi, i “valori mobiliari” sono quelle categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali.

La negoziabilità intesa come idoneità ad essere negoziabile rappresenta caratteristica comune agli strumenti finanziari. Tale idoneità, nella sostanza, consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all’interno di un mercato finanziario.

Pertanto, per configurarsi come “valore mobiliare”, il “prestito” dovrebbe disporre del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali. Solo in tale ipotesi lo stesso si qualificherebbe come “prodotto finanziario”, ai sensi dell’articolo 1 del TUF, in relazione al quale l’imposta è dovuta con l’aliquota del 2 per mille (da applicare al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota ed al periodo di possesso).

In caso contrario, il contribuente dovrà adempiere esclusivamente agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale provvedendo a barrare l’apposita casella nel quadro RW (colonna 20).

Per completezza si segnala che, se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello “REDDITI” Persone Fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente a tale modello. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730, il quadro RW, per la parte relativa al monitoraggio, deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello “REDDITI” Persone Fisiche.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 386 del 19 settembre 2019, con oggetto: MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche)  – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) -Art. 4 del DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214




Immobile in Svizzera: le istruzioni per la compilazione del quadro RW del modello UNICO

Con risoluzione del 16 settembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione del quadro RW di UNICO 2016. In particolare, nel documento di prassi, l’Agenzia precisa che il controvalore in euro degli investimenti e delle attività finanziarie espresse in valuta va calcolato con riferimento alla data del costo di acquisto o di determinazione del valore di mercato delle medesime attività. Più precisamente nel caso in cui si utilizzi:

  • il costo di acquisto si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. In tale ipotesi non sarà necessario aggiornare il valore indicato nella dichiarazione;
  • il valore di mercato, rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione), si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. In tale ipotesi, sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.

(Nella fattispecie, il contribuente in possesso dell’atto d’acquisto di un immobile ubicato in Svizzera acquistato in data 6 dicembre 1996, dovrà dichiarare nel quadro RW, il costo d’acquisto, espresso in franchi svizzeri, risultante dall’atto, riportando il controvalore in euro sulla base del cambio indicato nel decreto del Ministero delle Finanze 10 febbraio 1997 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1997).