Modello 730/2023: termine ultimo fissato a lunedì 2 ottobre 2023

Ancora due settimane per inviare il 730/2023: la scadenza è fissata a lunedì 2 ottobre 2023. Entro questa data i contribuenti possono trasmettere la dichiarazione online, dopo averla eventualmente integrata e modificata.

Sono più di un miliardo e 300 milioni i dati utilizzati quest’anno dall’Agenzia per predisporre i modelli e semplificare l’adempimento per i cittadini: si va dalle spese sanitarie ai premi assicurativi, dalle spese scolastiche alle certificazioni uniche trasmesse dai datori di lavoro, dagli interessi passivi sul mutuo ai contributi previdenziali. Chi ha poca dimestichezza con l’applicativo web o non ha la possibilità di usarlo in prima persona, può ancora delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla e inviarla nel proprio interesse).

 

Dall’accesso all’invio in pochi passi

 

Per accedere alla dichiarazione basta entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta all’interno dell’applicativo web si può visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già inseriti per confermarli oppure, tramite la funzione “Compilazione assistita”, modificarli e inserirne di nuovi in modalità guidata. Un video-tutorial, online sul canale YouTube dell’Agenzia, spiega i passi fondamentali per procedere all’invio, mentre il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti.

Sul sito delle Entrate è inoltre disponibile la guida La dichiarazione precompilata 2023. Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre per il modello Redditi (e per il modello Redditi correttivo del 730) c’è tempo fino al 30 novembre 2023.

 

Come delegare una persona di fiducia

 

Chi vuole autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare sulla propria dichiarazione online ha ancora tempo per attivarsi: l’abilitazione può essere richiesta in modo facile e immediato dalla propria area riservata o prenotando una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Per saperne di più, basta seguire il tutorial dell’Agenzia – che spiega anche come accedere in qualità di erede – o consultare la guida L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Il paniere di informazioni pre-caricate dall’Agenzia supera quest’anno 1,3 miliardi: oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Per le dichiarazioni 2023 sono state inoltre considerate le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”: tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi (contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e per gli asili nido, ecc). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 settembre 2023)

 

Si ricorda che il 26 giugno 2023 è stata pubblicata la circolare n. 17/2023 che raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 (Parte terza).

La circolare rappresenta il seguito delle circolari 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

 




Le circolari-vademecum 2023 (p.i. 2022) sulle spese detraibili/deducibili e crediti d’imposta

Pubblicate le circolari vademecum dell’Agenzia delle entrate con la raccolta dei principali documenti di prassi relativi a detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta e visto di conformità.

Le circolari (nn. 14/E e 15/E del 19 giugno 2023), contengono le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti abilitati relative alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 19 giugno 2023 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima

La circolare n. 14 del 19 giugno 2023 costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

In particolare, sono trattate le disposizioni sul visto di conformità, sui redditi e sulle ritenute certificati dai sostituti d’imposta e sugli oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione I del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023.

La circolare, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate (vedi riquadro pubblicato a fondo pagina), tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2022.

Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2023 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.

La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000.

 

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 19 giugno 2023, con oggetto: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte seconda

La circolare rappresenta il seguito della circolare n. 14/E del 2023 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri” e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

 

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda




730 precompilato 2023. Invio, modifica e compilazione da oggi online. L’Agenzia delle entrate spiega come fare in autonomia e come delegare una persona di fiducia

Tutto pronto per l’invio delle dichiarazioni 2023: è ora ufficialmente aperto il canale per presentare il 730 o Redditi. Due nuovi video-tutorial, pubblicati sul canale YouTube dell’Agenzia, illustrano i passi per l’invio della dichiarazione precompilata (link al video) e le modalità per autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione (link al video).

Dalle spese sanitarie a quelle per le ristrutturazioni passando per le rette scolastiche e molti altri oneri che danno diritto a sconti fiscali: oltre un miliardo e 300 milioni i dati ricevuti a sistema per predisporre i modelli di quest’anno e semplificare l’adempimento per i cittadini. Da quest’anno, inoltre, è possibile affidare la propria dichiarazione a un familiare o una persona di fiducia con una semplice delega online o in videocall.

 

Ok all’invio

 

È adesso aperto il canale per inviare i modelli 2023: i contribuenti potranno quindi accettare il 730 così com’è o integrare la dichiarazione (730 o Redditi) e procedere al click finale di invio.

Per accedere al servizio disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia è possibile utilizzare le credenziali Spid, la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Un video tutorial, disponibile canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, spiega passo dopo passo come procedere. Online anche una guida aggiornata con le info più utili per muoversi all’interno della procedura. Anche il sito di assistenza dedicato www.infoprecompilata.it è ricco di informazioni e contenuti sulle principali novità e le scadenze della stagione 2023. Il termine ultimo per inviare il 730 è il 2 ottobre, mentre per Redditi ci sarà tempo fino al 30 novembre 2023.

 

Delega online o in videocall per il familiare o la persona di fiducia

 

Da quest’anno chi preferisce può delegare un familiare o un’altra persona di sua fiducia a operare online nel suo interesse in maniera ancora più semplice: è possibile richiedere l’abilitazione in videochiamata con un funzionario del Fisco o facendo click nell’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, già dallo scorso anno è possibile inviare una pec o presentare la richiesta di abilitazione presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Un tutorial dedicato illustra le modalità per delegare la persona di fiducia.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Il paniere di informazioni pre-caricate dall’Agenzia supera quest’anno 1,3 miliardi. New entry 2023, tra le altre, le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”. Tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e per gli asili nido. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’11 maggio 2023)

 

Per saperne di più:

Il sito di informazione e assistenza

La guida sulla dichiarazione precompilata 2023

Il video di presentazione della precompilata 2023

Il video-tutorial sui passi fondamentali per l’invio

Il video-tutorial sulle modalità per conferire la delega a una persona di fiducia

 

Agenzia delle entrate – Servizi on-line

Abilitazione delle persone di fiducia. Per l’accesso e la fruizione dei servizi online dell’Agenzia delle entrate pronto un nuovo modello di richiesta per i soggetti che agiscono in nome e per conto di altri

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2023, prot. n. 130859/2023: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 concernente l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia»

Dichiarazione 730 precompilata – Destinatari e modalità di accesso

Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2023 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 131884/2023: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»




730 o Redditi Pf. Pubblicata la guida alle dichiarazioni precompilate 2023

Pubblicata dall’Agenzia della entrate la Guida 2023 alla dichiarazione dei redditi precompilata 2023. A tal proposito si ricorda che a partire dal 2 maggio 2023, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2023 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo.

Dall’11 maggio 2023 è possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web. Dalla stessa data dell’11 maggio 2023 è possibile utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E del modello 730. Sempre dall’11 maggio 2023 è possibile modificare e inviare anche il modello Redditi precompilato. I contribuenti interessati a questo modello possono solo modificarlo, integrarlo e inviarlo all’Agenzia delle entrate. Nell’applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 2 ottobre 2023 (poiché il 30 settembre e il 1° ottobre sono sabato e domenica). Il 30 novembre 2023 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi.

A partire dal 17 maggio 2023 il contribuente che ha già trasmesso il 730 o il modello Redditi e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web.

Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate. In tal caso, è necessario tener presente che quando si annulla il modello 730 o il modello Redditi, all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, pertanto, occorre trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. L’invio della nuova dichiarazione può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento della precedente.

L’annullamento del modello 730 inviato può essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, entro il 20 giugno 2023. Entro la stessa data è possibile annullare (sempre una sola volta) il modello 730 + Redditi correttivi già inviato con o senza F24.

Il 26 giugno 2023, invece, è l’ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se è stato predisposto un modello F24.

Entro il 27 settembre 2023, infine, è possibile annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se non è stato predisposto un modello F24.

Per annullare la dichiarazione è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.

Se è stato compilato anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.

Quando si annulla la dichiarazione inviata, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.

Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.

Per maggiori informazioni consulta il sito di assistenza www.infoprecompilata.it.




Modello 730 del 2023. Le novità

Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il comunicato 26 aprile 2023 per l’aggiornamento delle istruzioni al modello 730/2023. L’aggiornamento si è reso necessario per la correzioni alcuni errori materiali di non particolare rilevanza. (link il testo integrale del comunicato correttivo).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del nuovo 730/2023 per l’anno d’imposta 2022, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023.

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata (Afa), ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione. Nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Di seguito, le principali modifiche introdotte nel modello 730/2023.

 

Le principali novità contenute nel modello 730/2023

 

Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF

 

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2021, pag. 2773) all’articolo 11, comma 1, del TUIR, sono state modificate le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%. (Vedi. Tabella n. 1 in appendice istruzioni modello 730/2023).

 

Rispetto alla previgente disciplina:

  • la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;
  • la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
  • è soppressa l’aliquota del 41 per cento;
  • i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

 

È stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro (v. Tabella n. 6 in appendice istruzioni modello 730/2023, sotto riportata).

 

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione

 

È stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro (v. Tabella n. 7 in appendice istruzioni modello 730/2023 sotto riportata).

 

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi

 

È stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro (v. Tabella n. 8 in appendice istruzioni modello 730/2023 sotto riportata).

 

Modifica alla disciplina del trattamento integrativo

 

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 – in “Finanza & Fisco” n. 40/2021, pag. 2774) ha modificato l’art. 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», rimodulando l’istituto del “Trattamento integrativo” e abrogando l’art. 2 del suddetto decreto legge che aveva introdotto l’ulteriore detrazione fiscale.

Il citato comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha sostituito il previgente limite di reddito di euro 28.000, con riferimento al quale è spettante il trattamento integrativo, con il nuovo limite di euro 15.000 disponendo inoltre che:

«Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda».

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2022, pag. 418) ha fornito puntuali indicazioni circa le nuove modalità di applicazione dell’istituto in oggetto, di cui di seguito si riportano gli aspetti principali.

In sintesi, in materia di trattamento integrativo, la legge di bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dello stesso:

  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno;
  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda: determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni citate nel comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
    • pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
    • comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Il trattamento integrativo così determinato va comunque rapportato al periodo di lavoro dell’anno.

Per espressa previsione normativa, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, il reddito complessivo è assunto:

  • considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati;
  • al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
  • considerando anche i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, chi presta “l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta”.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale l’agevolazione risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal sostituto d’imposta in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo risulta superiore al limite previsto), viene recuperato nel mod. 730.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14 del modello 730/2023.

Peraltro, come chiarito nelle istruzioni al modello di Certificazione Unica 2023, il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente indicare se ha o meno erogato il Trattamento Integrativo al percipiente (Punto 390 della C.U.) e riportare l’ammontare del trattamento Integrativo eventualmente erogato (Punto 391 della C.U.). Le indicazioni presenti nei suddetti punti della C.U. devono essere obbligatoriamente riportate nel rigo C14 del modello 730/2023.

Sulla base anche di tali informazioni, si procede al riconoscimento ovvero al recupero del Trattamento Integrativo in sede di dichiarazione.

Gli importi delle agevolazioni da erogare o da recuperare in sede di dichiarazione costituiscono una componente positiva o negativa che rileva ai fini della determinazione dell’IRPEF e che trovano una loro collocazione nel modello 730-3, in particolare:

  • Rigo 68 del 730-3 – Trattamento integrativo spettante
  • Rigo 69 del 730-3 – Trattamento integrativo Riconosciuto in dichiarazione
  • Rigo 70 del 730-3 – Restituzione trattamento integrativo non spettante

 

 

Individuazione dei dati presenti in dichiarazione e relativi alla riduzione del Cuneo Fiscale

Al fine della definizione dei criteri di liquidazione e di controllo per la determinazione del Trattamento integrativo, di seguito, si riportano le informazioni presenti nel modello 730/2023 relative al cuneo fiscale.

 

 

 

Eliminazione delle barriere architettoniche

 

Dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;

Come specifica un’avvertenza contenuta nelle istruzioni alla compilazione “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto. Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma”.

Per saperne di più vedi: risposte a interpello nn. 455 e 456 del 16 settembre 2023, risposta n. 293 del 23 maggio 2022 e circolare n. 23 del 23 giugno 2022 in “Finanza & Fisco” n. 24/2022, pag. 1137).

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche – righi da E41 a E43: nuovi codici 21 e 22, colonna 2 (Tipologia):

 

 

Detrazione per canoni di locazione ai giovani (nuovo comma 1-ter art 16 del TUIR)

 

Ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro. Questa detrazione è riconosciuta ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d’età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni (Rigo E71 codice 4); Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro. Tale detrazione spetta per i primi quattro anni e deve essere calcolata in funzione di quanto dichiarato dal contribuente nel rigo E71 nel quale in colonna 1 è presente il codice “4” qualora il Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (rigo 137 mod. 730-3) non sia superiore ad euro 15.494,00. (Cfr.: circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 1° aprile 2022 (par. 5, in “Finanza & Fisco” n. 16/2022, pag. 735) che ha illustrato le novità per i giovani che prendono in affitto un appartamento. In particolare, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021 viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del bonus. Lo sconto fiscale può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).

 

 

Credito d’imposta social bonus

 

Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione. Per le persone fisiche il credito d’imposta è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento del credito. (Rigo G15, codice 11). (Cfr.: il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2022, n. 89, recante: «Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus».

 

 

Credito d’imposta per attività fisica adattata (Afa)

 

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Rigo G15, codice 12).

Si ricorda che comma 737 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono state definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382131 dell’11 ottobre 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro. Infine, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023, prot. n. 94779/2023 reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (dell’importo del credito richiesto). Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi (cfr. art. 4 del DM).

 

Credito d’imposta per installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili

 

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Rigo G15 codice 13).

 

Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382045 dell’11 ottobre 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro.  Infine, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2023, prot. n. 120748/2023, reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento dell’importo del credito richiesto. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi (cfr. art. 4 del DM).

 

Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy

 

Per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse (Rigo G15 codice 14). L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali (Rigo G15 codice 15).

Si ricorda che i bonus pari al 30% o al 60% sono riconosciuto a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore delle fondazioni Its Academy, gli Istituti tecnologici superiori previsti dalla legge di riforma n. 99/2022 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366/2022, sono state definite le modalità di fruizione del credito d’imposta. La citata legge 15 luglio 2022, n. 99 di riforma degli Istituti tecnici superiori ha previsto un credito d’imposta pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni Its Academy, cui è affidato il compito di potenziare e ampliare, tramite gli Istituti tecnologici superiori, la formazione professionalizzante nel nostro Paese. Sono ammesse al beneficio le elargizioni effettuate con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento così come donazioni, lasciti e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Il credito d’imposta sale al 60% se la fondazione beneficiaria opera in province con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale.

 

Credito d’imposta per bonifica ambientale

 

Se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici. Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, per le erogazioni liberali in denaro per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta spetta nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e va ripartito in tre quote annuali di pari importo. (Cfr.: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2021, recante: «Attuazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, l’importo dell’erogazione per la quale si richiede di fruire del credito d’imposta va indicata nella colonna 2 del rigo G15 del quadro G indicando il codice “4” nella relativa casella “Codice” di col. 1.

 

Per saperne di più, vedi:

 

Il provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche dei modelli 730/2023 e delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52627/2023, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati», pubblicato il 27.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Si ricorda che per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati devono essere seguite le istruzioni contenute nell’Allegato C al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52627/2023

 

La circolare di Liquidazione del Modello 730/2023 aggiornata il 26 aprile 2023

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2023 contenente le “istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata” (Doc. prelevato il giorno 28/04/2023) – Allegato C al Provv. 24 febbraio 2023, Prot. n. 52627/2023, aggiornamento al 26 aprile 2023

 

Vedi anche: Precompilata 2023 online dal 2 maggio, invio dall’11 maggio. Approvato un nuovo modello per la richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online | Da quest’anno si potrà delegare una persona di fiducia online o in videocall




Precompilata 2023 online dal 2 maggio, invio dall’11 maggio. Approvato un nuovo modello per la richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online | Da quest’anno si potrà delegare una persona di fiducia online o in videocall

Precompilata 2023 ai nastri di partenza: dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Le dichiarazioni quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall. Crescono ulteriormente i dati trasmessi all’Agenzia, che superano quest’anno quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Di questi, oltre un miliardo (l’80% del totale) sono relativi a spese sanitarie. A seguire, premi assicurativi (99 milioni), certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (73 milioni), bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), dati relativi agli interessi passivi sui mutui (8,5 milioni) e spese scolastiche (6,5 milioni). Saranno inoltre utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa. Tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. La stagione dichiarativa si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 direttamente tramite l’applicazione web e il 30 novembre per chi invece utilizza il modello Redditi precompilato.

Tutte le regole relative alle modalità di accesso e alle deleghe sono definite in due provvedimenti firmati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

 

Richiesta via web o in videocall per “delegare” le persone di fiducia

 

Dal prossimo 20 aprile basterà accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla, inviarla) e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse. La novità è pensata per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata – Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) – ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona. In alternativa, si può autorizzare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate. Queste due modalità si aggiungono a quelle attive già dallo scorso anno, ovvero l’invio di una pec o la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Quanto alle domande via posta elettronica certificata, potranno essere inviate anche dalla casella pec della persona di fiducia (non solo quindi da quella del delegante). Viene estesa inoltre la durata della delega: su richiesta del contribuente, potrà infatti essere valida fino a 3 annualità.

 

Come accedere alla precompilata

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).

In linea generale, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Dal 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo), saranno disponibili i seguenti documenti:

Il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023. (Cosi, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023)

  

Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2023 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 131884, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 18.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Servizi on-line dell’Agenzia delle entrate. Approvato un nuovo modulo di richiesta per abilitazione/disabilitazione all’utilizzo da parte di persone di fiducia

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2023, prot. n. 130859, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 concernente l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia», pubblicato il 17.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Aggiornamento) –  Attestazione dello stato di impedimento dell’interessato

 

 




On-line i modelli 730/2023 relativi all’anno d’imposta 2022 con le relative istruzioni

Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, che approva la versione definitiva del modello 730/2023.

I contribuenti dovranno utilizzarlo per dichiarare i redditi maturati nel 2022.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale», pubblicato il 06.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244