Aiuti di Stato. Diffuse le FAQ dell’Entrate sulla compilazione dichiarazioni 2021 (Irap e Redditi Pf. Sp, Sc ed Enc 2021)  

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, l’indennità pari a 600 euro erogate da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti e i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

Sono solo alcune della risposte pubblicate dall’Agenzia delle entrate sugli obblighi dichiarativi dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si pubblica la raccolta aggiornata al 27 agosto 2021.

 

Dichiarazione Irap 2021: faq sulla compilazione degli aiuti di Stato

 

Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 ad opera dell’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 23 luglio 2021), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato. Con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate, nelle pagine relative a ciascun modello REDDITI e IRAP 2021, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP). Con la medesima avvertenza, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli. Al riguardo, si chiede quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza.

Nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall’Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

 

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP con il codice 8 in quanto sono detassati? Si ritiene che la risposta sia negativa in quanto si duplicherebbe l’importo.

Si conferma che i dati dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP.

 

Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

 

Per i soggetti che determinano il valore della produzione da bilancio i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vanno indicati nel modello IRAP fra le variazioni in diminuzione IQ37 con codice generico 99?

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia vanno indicati tra le variazioni in diminuzione con codice 99 qualora nel conto economico siano stati indicati in una voce rilevante ai fini IRAP.

 

Per coloro che determinano il valore della produzione con il metodo fiscale (sez. I art. 5-bis, modello IRAP) i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vanno indicati nel quadro IQ?

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non vanno indicati nel quadro IQ da parte dei soggetti che applicano l’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997.

 

Si chiede se il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020 e il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d’imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

 

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d’imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

 

Dichiarazione Redditi Pf. Sp, Sc ed Enc 2021: faq sulla compilazione degli aiuti di Stato

 

Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 ad opera dell’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 23 luglio 2021), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato. Con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate, nelle pagine relative a ciascun modello REDDITI e IRAP 2021, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP). Con la medesima avvertenza, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli. Al riguardo, si chiede quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza.

Nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall’Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

 

In presenza dei codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 (contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate), indicati nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi, nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l’importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall’Agenzia e quindi recuperabile per la sua registrazione nel RNA. Corretto?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia non consente l’indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell’importo dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile.

 

In presenza di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire in quale periodo effettuare l’annotazione nel prospetto aiuti di Stato, si può fare riferimento alla data dell’accreditamento?

Si conferma che per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.

 

Per i crediti d’imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l’importo dell’aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia “ribalta” in automatico l’importo dei crediti d’imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.

 

Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

 

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate occorre indicare anche il risparmio d’imposta?

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non va riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato, neppure il risparmio d’imposta conseguente alla loro detassazione.

 

Si chiede se il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020 e il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d’imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

 

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d’imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

 

Dalla lettura delle istruzioni del quadro RU sembra emergere un diverso trattamento, dal punto di vista della nozione di “aiuto di Stato”, del credito d’imposta botteghe e negozi e del credito d’imposta locazioni. Per il primo, infatti, nel modello Redditi PF non vi è alcun cenno alla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS. Viceversa, per il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. 34/2020, nelle istruzioni si legge che “il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401”. In base a quanto sopra riportato è pertanto corretto concludere che il credito d’imposta botteghe e negozi non deve essere incluso nel prospetto aiuti di Stato (in cui non è peraltro prevista alcuna codifica dedicata a tale credito), contrariamente al credito d’imposta locazioni? Medesime questioni si pongono per altri crediti d’imposta. Ad esempio, per il credito d’imposta per le spese di sanificazione ex art. 125 D.L. n. 34/2020 le istruzioni al quadro RU non rimandano alla compilazione del prospetto aiuti di Stato, mentre tale rinvio è presente per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020.

Il credito d’imposta botteghe e negozi (art. 65 del D.L. n. 18 del 2020) e il credito d’imposta spese di sanificazione (art. 125 del D.L. n. 34 del 2020) non sono stati qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva, non ravvisandosene gli estremi, e, pertanto, non vanno riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS.

 

Vedi anche:

Contributi e indennità Covid – Detassazione e collocazione nella dichiarazione dei redditi

 

Aiuti Covid-19: ulteriori precisazioni sugli obblighi dichiarativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 618 del 20 settembre 2021: «AIUTI COVID-19 – Aiuti di Stato – Dichiarazioni 2021 e compilazione del quadro RS – Aiuti, a livello statale e regionale, erogati durante e/o a causa dell’emergenza pandemica – Detassazione dei contributi e delle indennità COVID-19 – Art. 10-bis, del D.L. 28/10/2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18/12/2020, n. 176 (cd. Decreto Ristori) – Art. 1-bis, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106»

 

 




Dichiarazioni 2021 Irap, Redditi Pf, Sp, Sc ed Enc. Non va compilato il prospetto degli aiuti di Stato se i codici aiuto sono 24 (REDDITI) e 8 (IRAP)

 

Modelli dichiarativi Irap, Redditi Pf, Sp, Sc ed Enc: avvertenza

 

 

L’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020. Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).
Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.




730 e “redditi” Pf. Pubblicata la circolare-vademecum 2021 (p.i. 2020) sulle spese detraibili/deducibili e crediti d’imposta

 

Pubblicato il vademecum” 2021 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

La circolare, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, e dell’8 luglio 2020, n. 19/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2020.

Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2021 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza. La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella nuova circolare.

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità  – Raccolta dei principali documenti di prassi




Dichiarazioni 2021, p.i. 2020. Raffica di modifiche per modelli, istruzioni e software

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni aggiornate (all’8 giugno 2021) dei software 2021 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali. Le modifiche seguono i recenti aggiornamenti, introdotti con i comunicati dell’8 giugno 2021, delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi 2021.

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate:

 

Modello Consolidato nazionale e mondiale 2021

 

Modello Consolidato nazionale e mondiale 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Consolidato nazionale e mondiale 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

 

Redditi Enc 2021

 

Modello Redditi Enti non commerciali 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Redditi Enti non commerciali 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Le istruzioni per la compilazione sono state aggiornate l’8 giugno 2021. Motivi dell’aggiornamento

 

 

RedditiOnLine SC 2021

 

Modello Redditi Società di capitali 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Redditi Società di capitali 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Il modello Sc e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati l’8 giugno 2021. Motivi dell’aggiornamento

 

RedditiOnLine Sp 2021

 

Modello Redditi Società di persone 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Redditi Società di persone 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Il modello Redditi Sp e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati il 8 giugno 2021. Motivi dell’aggiornamento

 

Modello Irap 2021

 

Modello Irap 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Irap 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Il modello Irap e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati il 28 aprile 2021. Motivi dell’aggiornamento

 

RedditiOnLine Pf 2021

 

Modello Redditi Persone fisiche 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Redditi Persone fisiche 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Modelli e istruzioni aggiornati il 28 maggio 2021. Motivi dell’aggiornamento




Precompilate 2021 pronte all’invio

È ora possibile accettare, integrare o modificare il proprio modello 730 precompilato e restituirlo al Fisco. A pochi giorni dal via alla consultazione, oltre 1,8 milioni di cittadini si sono collegati al sito dell’Agenzia per visualizzare i dati contenuti nella propria dichiarazione, circa il 40% in più rispetto allo scorso anno (1,3 milioni). In valori assoluti, i più attivi sono stati i contribuenti della Lombardia, seguiti da quelli del Lazio e del Veneto.

Ok all’invio da oggi anche per il modello Redditi persone fisiche.

 

La stagione 2021 entra nel vivo

 

Da lunedì 10 maggio, quando i modelli predisposti dal Fisco sono stati resi disponibili online, a oggi, 19 maggio, oltre 1,8 milioni di cittadini (accessi distinti) hanno visualizzato la propria dichiarazione precompilata 730 o Redditi per consultare i dati caricati dalle Entrate e verificare che fossero completi e corretti. Nel dettaglio, circa 430mila sono contribuenti della Lombardia, 220mila del Lazio e 165mila del Veneto. Seguono i contribuenti del Piemonte (in 162mila hanno visualizzato il loro modello) e dell’Emilia-Romagna (123mila). Complessivamente, gli accessi totali al sistema registrati dal partner tecnologico Sogei superano i 2,6 milioni.

 

Più di quattro mesi a disposizione per chiudereil 730

 

Il termine per l’invio del 730 è fissato a giovedì 30 settembre 2021, mentre il modello Redditi pf può essere integrato e inviato da oggi fino al 30 novembre. Per visualizzare e spedire la dichiarazione bisogna accedere all’area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi), Inps o con quelle rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Queste ultime, dallo scorso 1° marzo non vengono più rilasciate e, per chi le possiede già, saranno attive fino al 30 settembre. L’invio del 730/2021 (o di Redditi per chi lo trasmetterà entro la stessa data), quindi, sarà l’ultima occasione per utilizzarle prima che vengano definitivamente dismesse per lasciare il posto a quelle che diventeranno le uniche tre “chiavi” di accesso ai servizi della Pa: Spid, Cie, e Cns.

 

Cosa c’è nella precompilata 2021

 

Dati delle certificazioni uniche, spese sanitarie, premi assicurativi, spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus 110%” e quelle per il recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati, per la riqualificazione energetica e per lavori di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini e molti altri: quest’anno sfiora il miliardo il numero di dati pre- caricati dal Fisco per alleggerire l’adempimento da parte dei cittadini, con alcune new entry come la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020 e le spese scolastiche e le erogazioni liberali effettuate alle scuole, se comunicate in quanto per gli istituti scolastici l’invio è facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021. Anche quest’anno, sono esclusi da eventuali controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi i contribuenti che accettano direttamente la dichiarazione 730 proposta dall’Agenzia o la modificano tramite intermediari fiscali (con il visto di conformità).

 

Una guida con tutti i passi da seguire

 

Ma come operare all’interno della propria area riservata? Coloro che vogliono trasmettere direttamente il modello tramite la procedura online possono consultare una guida dedicata, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che illustra passo passo come fare per accedere, visualizzare, eventualmente integrare o modificare la propria precompilata e inviarla al Fisco. Online anche un nuovo video-tutorial con le regole da seguire e le novità 2021.

Per gli oneri detraibili e deducibili del quadro E del 730, dal prossimo 26 maggio 2021 sarà inoltre disponibile la funzionalità di “compilazione assistita”, che consente di aggiungere o modificare i dati in modalità semplificata. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate 19 maggio 2021)




Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2021 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

 

 

Con provvedimento del 7 maggio 2021, prot. n. 113064/2021, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Per accedere alla Precompilata occorre autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite credenziali Spid (Sistema pubblico dell’identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), Inps oppure con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Fatto ciò, dal 19 maggio sarà possibile accettare, integrare o modificare il proprio 730 (o Modello Redditi) già precompilato e trasmetterlo dal pc oppure da tablet e smartphone. Per l’invio del 730/2021 c’è tempo fino al 30 settembre, mentre per il Modello “Redditi Pf 2021 fino al 30 novembre.

Nelle stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l’anno di imposta 2020 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

In particolare, specificato che il contribuente e gli altri soggetti dallo stesso delegati potranno accedere ai seguenti documenti:

  • dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1 al provvedimento).

 

Con il nuovo provvedimento ampliato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono stati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Tra i nuovi arrivi, si segnala le spese scolastiche e la detrazione del 20% del Bonus Vacanze utilizzato nel 2020, per l’80% già fruito come sconto sul pagamento.

Nel dettaglio, a partire dall’anno d’imposta 2020, l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
  • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Di rilievo la precisazione contenuta nel provvedimento secondo la quale con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sopra citato sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico. Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

 

Abilitazione dell’erede

 

Con il provvedimento del 7 maggio 2021, inoltre, viene previsto che l’erede può accedere alla dichiarazione precompilata del de cuius con modalità analoghe a quelle già previste per il tutore e il genitore con riferimento all’accesso alla dichiarazione precompilata, rispettivamente, della persona legalmente incapace e del figlio. Con riferimento all’accesso da parte del CAF o professionista abilitato, viene stabilito che se la delega è fornita dal genitore, dal rappresentante legale, dall’amministratore di sostegno o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona legalmente incapace o alla persona deceduta, il CAF o il professionista abilitato acquisisce anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentate legale, amministratore di sostegno o erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2021, prot. n. 113064/2021, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 07.05.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla guida alla dichiarazione precompilata (aggiornamento maggio 2021)




Precompilata 2021 da oggi consultabile online. Invii a partire dal 19 maggio per 730 e Redditi

 

Si apre la stagione della Precompilata 2021: da oggi i cittadini potranno visualizzare la propria dichiarazione e consultare l’elenco di tutte le informazioni già acquisite dall’Agenzia. Dal 19 maggio sarà poi possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure apportando eventuali modifiche o integrazioni al modello precompilato proposto. In tutto, sfiorano il miliardo i dati messi a disposizione dei contribuenti, con l’aggiunta, da quest’anno, delle informazioni sul bonus vacanze, sulle spese scolastiche e sulle erogazioni liberali effettuate agli istituti scolastici. Al primo posto, come di consueto, si piazzano i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, che quest’anno si assestano sui 718 milioni. Seguono i numeri relativi ai premi assicurativi, pari a 93,6 milioni. In aumento le Certificazioni Uniche, che raggiungono quota 68,7 milioni. Le erogazioni liberali elaborate dal Fisco invece sono 549mila, più del doppio delle 205mila registrate l’anno scorso.

Semplicità, ma anche trasparenza: all’interno dell’area autenticata della Precompilata, infatti, è disponibile una funzionalità che consente ai cittadini di conoscere voce per voce la destinazione delle imposte sui redditi che hanno versato: si scopre così che circa il 20% delle imposte pagate è stato utilizzato per la sanità, il 21% per la previdenza, l’11% per l’istruzione. Le voci di spesa sono elencate in una tabella e rappresentate in un apposito grafico.

All’interno della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente troverà anche la nuova guida e un video-tutorial, che introducono le principali novità della nuova stagione dichiarativa e spiegano passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere in autonomia all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione.

 

Precompilata 2021, le tappe

 

Da oggi è possibile visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Dal 19 maggio sarà possibile accettare, integrare o modificare il proprio 730 (o Modello Redditi) già precompilato dall’Agenzia e trasmetterlo dal pc oppure da tablet e smartphone. Per l’invio del 730 c’è tempo fino al 30 settembre, mentre per il Modello Redditi Persone fisiche fino al 30 novembre. Alle informazioni precompilate si aggiungono quest’anno le spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici con relativi rimborsi se comunicate in quanto l’invio è facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021 – e la detrazione del 20% del Bonus Vacanze utilizzato nel 2020, per l’80% già fruito come sconto sul pagamento. Le novità si aggiungono alle informazioni rese disponibili già negli anni scorsi, che comprendono i redditi di lavoro dipendente e di pensione, i compensi di lavoro autonomo occasionale in Certificazione unica, informazioni sugli immobili, oltre che numerose spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni, tra cui quelle sanitarie, veterinarie, universitarie e funebri, gli interessi passivi sui mutui, le spese condominiali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico – compreso il Superbonus – bonus verde e spese per l’arredo degli immobili ristrutturati.

Da quest’anno la detrazione del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Questa regola non si applica, e quindi la spesa è detraibile anche se pagata in contanti, alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Nella dichiarazione precompilata sono utilizzati i dati delle spese detraibili che rispettano le regole sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni (ad esempio università, asili nido, Onlus) e dal Sistema Tessera Sanitaria per quanto riguarda le spese sanitarie. È possibile anche visualizzare il dettaglio delle spese sanitarie e per ogni documento di spesa si può verificare la modalità di pagamento (tracciabile o non tracciabile) comunicata dall’operatore sanitario (ad esempio, dal proprio medico).

 

Come si accede

 

Per accedere alla Precompilata occorre autenticarsi nellarea riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite credenziali Spid (Sistema pubblico dell’identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), Inps oppure con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo a questo proposito che dallo scorso 1° marzo 2021 l’Agenzia non rilascia nuove credenziali Fisconline per i cittadini, anche se quelle già in uso resteranno valide fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021).

 

Dove vanno a finire le mie tasse?

 

Anche quest’anno la percentuale e l’ammontare preciso del proprio contributo a ciascuna voce di spesa del bilancio dello Stato saranno a disposizione del contribuente all’interno dell’area riservata della Precompilata. Il cittadino potrà quindi avere contezza diretta sull’utilizzo delle proprie imposte. Un’operazione di trasparenza voluta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e realizzata in collaborazione con l’Ispettorato Generale del Bilancio del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Nel dettaglio, il 19,16 % delle imposte pagate è stato utilizzato per la sanità, il 21,10% per la previdenza, l’11,16% per l’istruzione. A seguire, le altre voci di spesa elencate in ordine di ammontare e riportate in un grafico a torta.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 maggio 2021)




Modello “REDDITI PF” 2021 per le persone fisiche. Le principali novità

 

Dal Superbonus al bonus vacanze. Il nuovo modello per le persone fisiche 2021, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dalla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica. Confermata per l’anno 2020 anche la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni e dei beni d’impresa.

Nella “Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF” inserito un apposito riquadro per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali.

In sintesi, le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2021, periodo d’imposta 2020:

 

  • Nuova casella “Dichiarazione integrativa errori contabili: tale casella deve essere compilata nell’ipotesi che il contribuente, in applicazione dell’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, intenda presentare una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivi.

 

 

  • Nuova casella “Cessazione attività: la casella deve essere barrata nel caso di deduzione integrale delle perdite per cessazione attività;

 

 

  • Nuova casella “Codice Stato estero: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;

 

  • Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef (Sezione V, Quadro RC);

 

 

Si ricorda che fino al 30 giugno 2020 è riconosciuto un credito, denominato bonus Irpef”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo annuale del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari. Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili a partire dal mese di gennaio e fino al mese di giugno). Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014, n. 9/E del 14 maggio 2014, circolare n.28/E del 15 giugno 2016.

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un credito di 600 euro, denominato trattamento integrativo, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro.

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuta un’ulteriore detrazioneai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo dell’ulteriore detrazione è di 600 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001. Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro. Per la verifica della spettanza dell’ulteriore detrazione fiscale rilevano i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e i redditi assoggettati al regime forfetario (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 14 dicembre 2020 – in “Finanza & Fisco” n. 33/2020, pag. 2220).

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati.

Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di luglio.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, l’ammontare spettante è riconosciuto nella dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

Per l’anno d’imposta 2020, il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui soli redditi da lavoro dipendente sia di importo inferiore alla detrazione spettante per tali redditi in conseguenza della fruizione delle misure a sostegno del lavoro (quali l’integrazione salariale, i congedi parentali e la cassa integrazione in deroga) di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, purché siano rispettate le altre condizioni previste dalla normativa.

 

  • Detrazione per ristrutturazione “Superbonus: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali (Sezioni III A, III B, III C e IV del Quadro RP);
  • Detrazione per “Bonus facciate: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;

 

 

Bonus facciate

Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. Resta fermo il potere dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

L’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), come modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in “Finanza & Fisco” n. 39-40/2020, pag. 2508), prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (cd. “bonus facciate”). In particolare, la detrazione spetta in relazione alle «spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».

La predetta detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. A tale fine, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Come anticipato, la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2».

Ai fini del riconoscimento del “bonus facciate”, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Per la detrazione in esame, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90 per cento calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico. Da ultimo, si rammenta che secondo quanto stabilito al comma 220 delle citate disposizioni della citata legge di bilancio 2020, nell’ipotesi «in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90». Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 2/2020, pag. 176), sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione alla disciplina qui in commento. In particolare, con la citata circolare è stato chiarito che “Devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli”.

 

  • Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917;

 

  • Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;

 

Credito d’imposta per la seconda auto rottamata

Nel dettaglio, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro a coloro che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. Il credito d’imposta spettante è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

 

  • Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nella scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef;

 

  • Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro (cfr. 1 comma 629 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020);

 

 

  • Credito d’imposta “Bonus vacanze: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20% dell’importo sostenuto;

 

  • Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio L’imposta sostitutiva dei terreni è stata aumentata ed equiparata a quella delle partecipazioni ed è pari all’11 per cento (righi da RM20 a RM22 e righi RT105 e RT106).

 

 

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi 693 e 694, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020 – in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2191) ha fissato al 1° gennaio 2020 la data in cui deve essere verificato il possesso delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto. Successivamente, l’art. 137, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamenti e dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti (versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della prima rata e redazione della perizia) entro il 15 novembre 2020. Sul tema l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 1 E del 22 gennaio 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2020, pag. 2736) ha ritento opportuno fornire un quadro sistematico della materia. Con riferimento alla rivalutazione dei terreni, la nuova circolare recepisce inoltre l’indirizzo espresso dalle SS.UU. della Corte di cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, secondo cui l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio di cui al citato articolo 7 della legge n. 448 del 2001.




Approvati i modelli 2021 “Redditi”, Irap e Consolidato

On-line i modelli Redditi 2021 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2020.

Da oggi sono disponibili infatti, sul sito delle Entrate, nella sezione ad hoc dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2021 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2020. I nuovi modelli sono stati approvati con i provvedimenti firmati oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate. Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi per le persone fisiche oltre al Superbonus al 110% ed alle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, sono presenti anche il bonus facciate e il bonus vacanze. Nei modelli per Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali entra la rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni nonché quella per il settore alberghiero e termale. Trova spazio, nel modello Irap, il credito d’imposta riconosciuto al locatore in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del modello Redditi

Il nuovo modello per le persone fisiche, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dalla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica. Confermata per l’anno 2020 anche la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni e dei beni d’impresa. Nella “Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF” inserito un apposito riquadro per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali.

 

Spazio alla rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni nonché quella per il settore alberghiero e termale

Nei modelli Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali trovano spazio, nel quadro RQ, la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020).

 

I versamenti sospesi COVID-19 e l’agevolazione per Campione d’Italia

All’interno dei modelli Irap, Enti non commerciali, Società di persone, Società di capitali e Consolidato nazionale e mondiale è inserito il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID–19. Viene gestita, inoltre, la riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito e dell’Irap per le imprese che svolgono l’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, comma 574, della legge n. 160 del 2019).

 

Nuovi crediti d’imposta per le imprese

Nei modelli Redditi trovano collocazione il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione e quello per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato nonché i crediti d’imposta istituiti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 tra cui: il credito per botteghe e negozi, il credito per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda e il credito per le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021)

 

Link ai Modelli dichiarativi 2021, Redditi (PF, SP, SC e ENC), CNM e IRAP

Redditi 2021–PF

Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2021–PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2021, per il periodo d’imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–SP

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–SC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–ENC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Irap 2021

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2021”, con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2020 (provvedimento del 29/01/2021)

Consolidato nazionale e mondiale 2021

Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2021”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (provvedimento del 29/01/2021)