Parte dalla Camera la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2025 | Testo e relazioni

Presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 2112, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».

Di seguito i link per prelevare i documenti.

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del Ddl bilancio 2025

Il testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – (Illustrazione degli articoli del disegno di legge di bilancio disegno di legge A.C. 2112) – (Relazione tecnica: Parte I – Sezione I del disegno di legge).

Il disegno di legge di bilancio 2025

Il testo del disegno di legge A.C. 2112, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – Disegno di legge A.C. 2112 – Articoli da 1 a 144




Manovra 2025. Il Ddl (A.C. 2112) “annunciato” alla Camera

Nel testo del Ddl recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (A.C. 2112), confermata l’imposta su criptovalute (ad esempio i Bitcoin) al 42 per cento, l’eliminazione del tetto dei ricavi per le imprese con ricavi assoggettabili all’imposta sui servizi digitali e la deduzione al momento dell’assegnazione effettiva delle Stock option.

Di seguito il testo degli articoli 4 e 114 dell’ Ddl Bilancio 2025 (A.C. 2112)

 

Art. 4.
(Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d’impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.».

Questo il testo vigente: «36. Sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000».

 

2. Sulle plusvalenze e gli altri proventi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 42 per cento.

 

Art. 114.
(Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)

1. All’articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell’assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.

 

Link al testo integrale dell’Ddl “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027″ (disegno di legge)




D.L. economico e fiscale collegato alla Manovra 2025. Ravvedimento speciale anche per i soggetti che aderiscono al Cpb e che per gli anni 2020 e 2021 hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione ISA da Covid

Il Consiglio dei Ministri di martedì 15 ottobre 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Di seguito alcune tra le principali previsioni.

 

Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa

 

Si dispongono tre rifinanziamenti per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma RFI e il servizio civile universale.

 

Rifinanziamento Ape sociale 2024

 

Si incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, l’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale.

 

Misure in favore di grandi eventi

 

Al fine di assicurare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, si incrementa di 25 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa già prevista. Inoltre, per consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, si incrementa di 4 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa relativa alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone con disabilità. Si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 in favore di Roma Capitale per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

 

Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia

 

Al fine di garantire, tra l’altro, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, si incrementa di 100 milioni di euro, per l’anno 2024, rispetto all’ammontare previsto a legislazione vigente, lo stanziamento destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Misure in materia di PNRR

 

Si introduce un complesso di misure urgenti per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR.

In particolare, si introduce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, annualmente, un piano dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, sulla base di modelli elaborati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Inoltre, lo stesso Ministero, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR, di poter avere la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, effettuerà, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis. Tali richieste devono attestare, in particolare, l’esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà effettuare anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti.

 

Disposizioni fiscali

 

Si modifica l’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono nel termine del 31 ottobre 2024, possono adottare un regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il decreto adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

 

Somme da riconoscere alle autonomie territoriali

 

Si riconosce alla Regione Sicilia un contributo pari a euro 74.418.720, per l’anno 2024, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione della riforma fiscale. Inoltre, si riconosce alla Provincia autonoma di Trento l’importo di euro 5.491.000, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l’anno 2013.