Previsto un maxi ammortamento del 140% in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016

La legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015,analogamente a quella relativa agli anni precedenti, contiene molte novità che spaziano dal Fisco alla previdenza, dalla cultura alla disciplina degli enti locali. Tra le tante novità introdotte, in questa sede ci occuperemo del cd. Maxi ammortamento del 140%. Più precisamente del bonus introdotto dai commi da 91 a 94 dell’articolo unico della legge di Stabilità 2016, secondi i quali ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, l’ammortamento è maggiorato del 40 per cento; vengono inoltre maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Dette agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.

Nel dettaglio, il comma 91 stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

Il comma 92 dispone la maggiorazione del 40 per cento dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, dei mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, limiti individuati a legislazione vigente dall’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR.

Si ricorda che la citata lettera b) stabilisce la misura del 20 per cento relativamente a: autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni (euro 18.075,99) per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni (euro 4.131,66) per i motocicli, lire 4 milioni (euro 2.065,83) per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni (euro 3.615,20) per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni (euro 774,69) per i motocicli, lire ottocentomila (euro 413,17) per i ciclomotori. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il predetto limite di 35 milioni (euro 18.075,99) di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni (euro 25.822,84) di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

In base al comma 93, la disposizione contenuta nel comma 91 non si applica agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 alla legge in esame. Tale allegato si riferisce in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei; con riferimento al «Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)» viene specificato che fanno eccezione i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie.

A norma del comma 94, le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016.

Infine, comma 97, dispone che disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sui valori stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.