Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021. Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione

 

Con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 3 del 13 gennaio 2021 (di seguito riportata) istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

 

Aggiornamento al 26 luglio 2023

Credito d’imposta per investimenti 4.0. Ridenominazione del codice tributo “6936

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 26 luglio 2023 il codice tributo “6936” per il credito di imposta in beni strumentali è stato si ridenominato in : “6936” – “Credito d’imposta investimenti in beni strumentalinuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057e 1057-bis, legge n. 178/2020”.

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.

 

 

Si riporta il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 3 del 13 gennaio 2021

 

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

 

L’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che «Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.».

Il successivo comma 191 stabilisce che «Il credito d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. […]».

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in argomento tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6932” denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
  • “6933” denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
  • “6934” denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

 

* * *

 

L’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che «A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. […]».

Il successivo comma 1059 prevede che «Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055.».

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in argomento tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6935” denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
  • “6936” denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
  • “6937” denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

IL CAPO DIVISIONE

firmato digitalmente




Possibilità e limiti al differimento termini di versamento dei tributi locali

Con risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020, il Dipartimento delle finanze, ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà. Nel documento, evidenziato, che la possibilità di differimento da parte del comune è preclusa in via generale dal comma 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, ma che tale disposizione, correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b), del citato art. 1, invece consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano «situazioni particolari», fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tali esigenze devono però essere esaminate alla luce dell’ulteriore considerazione secondo cui tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi – anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva (categoria catastale D). Nella risoluzione, inoltre, precisato che è possibile il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 5 dell’8 giugno 2020, con oggetto: TRIBUTI LOCALI – Riscossione – Potestà regolamentare degli enti locali – Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti – Art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, comma 777, lett. b) del L 27/12/2019, n. 160




Imposta municipale propria (IMU). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote

Diffusi i primi chiarimenti del Dipartimento delle Finanze sulle modalità di redazione e pubblicazione delle determinazioni delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020. Con risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 18 febbraio 2020 evidenziato che “un’interpretazione sistematica … luce dei … commi 756 e 757, (dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019) conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Questo perché, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Link al testo della Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – n. 1 DF del 18 febbraio 2020, recante: FINANZA LOCALE – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – Determinazione delle aliquote – Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote – Art. 1, commi 756, 757 e 767, della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).




Bonus nido. Incrementato il contributo 2020 

La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha incrementato, a decorrere dall’anno 2020, l’importo del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, portandolo fino ad un massimo di 3.000 € su base annua per i nuclei familiari in possesso di ISEE minorenni in corso di validità (riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione) fino a 25.000 €.

Per i nuclei familiari con un lSEE minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 €, l’agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 €.

Infine, spetterà l’importo minimo di 1.500 € nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 €, ovvero in assenza dell’ISEE.

La domanda, come di consueto, deve essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • WEB – tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale – chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Coloro che hanno già presentato domanda di bonus nido nel 2019, invece, stanno ricevendo un sms che permetterà loro, tramite accesso con PIN Inps, SPID, CNS o CIE, di confermare o modificare i dati nella domanda precompilata dall’Istituto, senza doverne riproporre una nuova per l’anno 2020.

Maggiori informazioni sono disponibili nella circolare Inps n. 27 del 14 febbraio 2020.

 

Precisazioni

 

Con l’occasione, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti sul bonus asili nido 2019, con riferimento agli articoli di stampa relativi al mancato pagamento dei bonus nido 2019 a causa dell’esaurimento dei fondi.

A tale proposito, l’Inps ribadisce che tutte le domande correttamente presentate per il 2019 sono coperte da budget e pertanto in corso di liquidazione, previa verifica delle fatture inviate dai cittadini.

L’esaurimento del budget per il 2019, infatti, ha come unico effetto l’impossibilità di presentare nuove domande per la predetta annualità 2019. Sono in corso accertamenti su eventuali anomalie riferite a singole posizioni. Si sottolinea che, ai fini della corretta liquidazione della prestazione, è necessario naturalmente aver inserito nella domanda tutte le mensilità per le quali si richiede il pagamento. Il sistema procede in tal modo a impegnare correttamente le relative somme.

Si ricorda infine agli utenti che ancora non avessero provveduto, che il termine ultimo per allegare la documentazione di spesa relativa alle domande di bonus nido 2019 è fissato al 1° aprile 2020. Tale tempistica viene estesa altresì alle strutture private autorizzate. (Così, comunicato stampa Inps del 17 febbraio 2020)




Aggiornata la guida delle Entrate sulle detrazioni per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

 

La guida descrive le modalità e condizioni per usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione, come si ricorderà, è stata prorogata dalla recente legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate sulle detrazioni per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

Per saperne di più:

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità 




Ha il n. 160 la Legge di Bilancio 2020. Pubblicato il testo nella Gazzetta Ufficiale

 

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022». La legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.




Regime forfetario. Le novità contenute nel DDL bilancio 2020

In attesa dell’approvazione del disegno di legge di Bilancio 2020, ora all’esame del Senato, si analizzano brevemente le modifiche in arrivo alla disciplina del regime forfetario.

L’articolo 88 del DDL rubricato (Regime forfetario), innanzitutto, abroga dal 2020 l’articolo 1, commi da 17 a 22 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che prevedeva l’introduzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario, prevedendo:

a) l’introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
b) l’esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro;
c) la previsione di un regime premiale per favorire l’uso della fatturazione elettronica.

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo 88 del disegno di legge reca importanti modifiche al regime forfetario.

La norma, fermo restando il rispetto del limite di ricavi o compensi pari a 65.000 euro, reintroduce il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi.

Viene, inoltra reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente a quello in cui si intende avvalersi del forfait, di redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro.

Resta immutato tutto l’impianto relativo alle agevolazioni in materia di determinazione del reddito con i coefficienti di redditività, in materia di IVA e contributiva, all’inapplicabilità delle ritenute e, pertanto, i contribuenti in regime agevolato non subiranno le ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta sui ricavi e sui compensi percepiti e non saranno obbligati a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973, ad eccezione di quelle da effettuare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Rimangono, inoltre, ferme le disposizioni previste dal comma 70 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario e viceversa.

Si prevede la riduzione di un anno, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973.

Infine, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva deve essere computato nel reddito complessivo del soggetto esercente attività d’impresa, arte o professione che applica il regime forfetario per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali quali, in particolare, l’ISEE.

Si tiene conto del reddito assoggettato a imposta sostitutiva anche nelle ipotesi in cui al maggior reddito complessivo sia collegato un maggior beneficio come, ad esempio, nel caso di detrazioni per le erogazioni liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i), del TUIR, spettanti nel limite massimo del 2 per cento del reddito complessivo.

 

Si riporta il testo dell’art. 88 (Regime forfetario) del disegno di legge (A.S. n. 1586), recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)».

1. I commi da 17 a 22, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.

2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) il comma 54 è sostituito dal seguente: «54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dell986, e successive modificazioni.»;

b) al comma 55 le parole «comma 54» sono sostituite dalle seguenti: «comma 54, lettera a)»;

c) al comma 56, le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti»;

d) al comma 57, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: «d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.».

e) al comma 71 le parole: «il requisito» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

f) al comma 74:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno. »;

2) al terzo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

g) il comma 75 è sostituito dal seguente: «75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario».

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

2) al terzo periodo, le parole: «sussista la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le condizioni»;

3) al quarto periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;

i) al comma 83, secondo periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;

l) al comma 89, il primo periodo è soppresso.




Manovra 2020, il Governo approva con la formula “salvo intese” il decreto fiscale e la legge di Bilancio

Il Consiglio dei Ministri di martedì 15 ottobre 2019, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022.

I due provvedimenti compongono la manovra finanziaria e trovano la loro traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2020, che viene quindi trasmesso alla Commissione europea.

La manovra che ne risulta non si limita all’eliminazione della clausola di salvaguardia sull’IVA per il 2020, ma contiene importanti provvedimenti per il lavoro, l’ambiente, gli investimenti, la famiglia e la disabilità, avviando l’attivazione delle politiche contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Di seguito i punti principali dei provvedimenti.

Cancellazione clausola IVA 2020

Al fine di evitare un aumento delle imposte a carico dei consumatori, con ripercussioni sulla distribuzione e il commercio, gli incrementi dell’IVA pari a 23,1 miliardi di euro previsti a legislazione vigente per il 2020 sono stati completamente sterilizzati, senza ricorrere a interventi sulle rimodulazioni delle aliquote capaci di aumentare il gettito di tale imposta.

Cuneo fiscale

Si riduce già dal 2020 il cuneo fiscale a carico dei lavoratori, avviando un percorso di diminuzione strutturale della pressione fiscale sul lavoro e di riforma complessiva del regime Irpef per tutti i lavoratori dipendenti.

Lotta all’evasione

Vengono messe in campo politiche di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali in più settori. Si prevede un inasprimento delle pene per i grandi evasori. Si introducono misure per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera e l’aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti da parte di cooperative o imprese fittizie, che in tal modo evadono l’IVA e non procedono al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori. Si rafforzano le misure contro le frodi nel settore dei carburanti. Si implementa il contrasto all’evasione e all’illegalità nel settore dei giochi, attraverso l’istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico e il blocco dei pagamenti per i soggetti che operano dall’estero senza concessione, anche attraverso l’istituzione dell’agente sotto copertura.

Piano cashless

Con l’obiettivo di aumentare i pagamenti elettronici, si predispone un piano che prevede, tra l’altro, l’introduzione di un super bonus da riconoscersi all’inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è ancora molto diffuso l’uso del contante, nonché l’istituzione di estrazioni e premi speciali per le spese pagate con moneta elettronica e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o bancomat.

Famiglie

Vengono destinate ulteriori ingenti risorse agli interventi per la famiglia, che saranno oggetto di un piano di razionalizzazione e semplificazione.

Salute

Si prevede la cancellazione del cosiddetto superticket in sanità, a partire dalla seconda metà del 2020, con un corrispondente incremento delle risorse previste per il sistema sanitario nazionale, destinate comunque ad aumentare nel prossimo triennio.

Previdenza e welfare

Si conferma il sussidio economico che accompagna alla pensione categorie di lavoratori da tutelare (cosiddetta APE Social) e la possibilità per le lavoratrici pubbliche e private di andare in pensione anticipata anche per il 2020 (la cosiddetta ‘Opzione Donna’). Viene confermata anche l’esenzione dal canone RAI per gli anziani a basso reddito.

Persone diversamente abili

Per le politiche di sostegno alle persone diversamente abili vengono stanziate le risorse necessarie all’attuazione della delega in materia. Allo stesso tempo, nuove risorse sono previste in tre distinti fondi per la tutela del diritto al lavoro, per l’assistenza e per le esigenze di mobilità.

Investimenti pubblici e privati e ambiente

Si istituiscono due nuovi fondi per finanziare gli investimenti dello Stato e degli enti territoriali e un fondo per contribuire (con garanzie, debito o apporto di capitale di rischio) alla realizzazione di investimenti privati sostenibili nell’ambito del green new deal. A queste risorse vanno aggiunte quelle relative al sostegno degli investimenti privati sotto forma di contributi e di incentivi.

Mezzogiorno

Vengono destinate risorse ad interventi per incentivare gli investimenti delle imprese, alle infrastrutture sociali e al risparmio energetico nelle regioni del Mezzogiorno.

Imprese e innovazione

Si stanziano le risorse necessarie a proseguire gli incentivi del programma “Industria 4.0” per sostenere gli investimenti privati e favorire il rinnovo dei sistemi produttivi: tra questi il Fondo centrale per le piccole e medie imprese; il super e l’iper ammortamento (per beni tecnologici, software ed economia circolare); il rifinanziamento della legge Sabatini; il credito di imposta per la “Formazione 4.0”.

Detrazioni

Vengono prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. Viene introdotta per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il ‘bonus facciate’) per dare un nuovo volto alle nostre città.

Rinnovo dei contratti pubblici

Sono ampliati gli stanziamenti del triennio 2019-2021 per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego del comparto Stato.