Decreto-legge per l’abrogazione voucher e la piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore: approvato in via definitiva del Senato

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 19 aprile, il Senato ha approvato in via definitiva, con 140 voti favorevoli, 49 contrari e 31 astenuti,  il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 25, sul lavoro accessorio, cosiddetto “abrogazione voucher” e sulla responsabilità solidale negli appalti. (ddl n. 2784).

Le modifiche dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore

L’articolo 2 decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.In particolare, al comma 1 esclude la possibilità di derogare al principio – che resta al riguardo immutato – in base al quale, per i contratti di appalto (di opere o servizi), il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi ed i compensi spettanti ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), nonché per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili (che restano stabilite a carico del solo responsabile dell’inadempimento). La disposizione derogatoria abolita dal comma in esame consentiva che i contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, derogassero – limitatamente ai trattamenti retributivi e con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi – al suddetto principio, individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. La novella, inoltre, sopprime alcune norme, che recavano deroghe parziali al regime ordinario di responsabilità solidale, nel quale ogni soggetto è responsabile verso il creditore per intero e può essere convenuto in giudizio ed escusso anche in via esclusiva.

In particolare, secondo le norme ora soppresse:

  • il committente imprenditore o datore di lavoro poteva essere convenuto in giudizio per il pagamento solo unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori;
  • il medesimo committente poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori, con conseguente limitazione dell’azione esecutiva (nei confronti del committente) ai soli casi di infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Nella G.U. n. 94 del 22 aprile 2017, è pubblicata la legge 20 aprile 2017, n. 49 di «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti».




Abrogazione di norme su voucher e appalti pubblici: in Gazzetta il decreto

Voucher: Ministero del lavoro, i buoni richiesti alla data di entrata in vigore del Decreto 25/2017 dovranno essere utilizzati, nel periodo transitorio, nel rispetto delle norme previgenti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante: «Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti» che sopprime l’istituto del lavoro accessorio (cosiddetto voucher) dall’ordinamento giuridico e modifica in parte la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti. In particolare:

  • l’articolo 1 abroga gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recanti la disciplina del lavoro accessorio e prevede un regime transitorio secondo il quale i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino alla fine dell’anno (31 dicembre 2017) nell’osservanza della disciplina abrogata. A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicato stampa del 21 marzo 2017 ha chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto;
  •  l’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, escludendo la possibilità di una diversa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva in relazione ai metodi e alle procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Inoltre non è più possibile per il committente imprenditore o datore di lavoro, convenuto in giudizio dal lavoratore unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente viene meno la possibilità per il giudice di verificare l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, prima di dare avvio all’azione esecutiva nei confronti del committente.
  • l’articolo 3 fissa l’entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.