Il Decreto lavoro 2023 in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro».

 

Link al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 e in vigore dal 5 maggio 2023

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.S. 685), recante: «Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro».

 

Attraverso il decreto-legge, in vigore dal 5 maggio 2023, si istituisce dal primo gennaio 2024 “l’assegno di inclusione” riservato alle famiglie con minori o disabili oppure con un componente di oltre i 60 anni di età e il “supporto per la formazione e il lavoro” per le persone in età da lavoro (18-59 anni) mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, già dal primo settembre 2023.

Previsto un taglio del cuneo fiscale per i lavoratori subordinati a basso reddito per il periodo di paga luglio–novembre 2023: fino a 6 punti per i redditi tra i 25mila e i 35 mila euro (tre volte di più di quanto previsto fino ad oggi) e 7 punti per i redditi sotto i 25mila euro (dagli attuali 3).

Il provvedimento fra le diverse misure racchiude poi norme per aumentare tutele e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in riferimento agli ambienti scolastici e ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Il decreto-legge consente l’accesso alla maggiorazione dell’Assegno Unico Universale per i genitori vedovi, introduce semplificazioni amministrative e incrementa il Fondo Nuove Competenze a sostegno dei percorsi di aggiornamento dei lavoratori.

Per contrastare il fenomeno dei NEET è previsto un incentivo per la loro assunzione a tempo indeterminato con contratti siglati tra il primo giugno e la fine del 2023, cumulabile con altri incentivi. Parimenti si è disposta l’istituzione di un Fondo per riconoscere un contributo a enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus che assumano o abbiano assunto, con contratto a tempo indeterminato, under 35 con disabilità tra il primo agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

 

Tra le varie misure introdotte dal cd. Decreto Lavoro 2023, si segnala quanto disposto:

 

  • all’articolo 23 (Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali), che mitiga la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Il (previgente) regime sanzionatorio per l’omesso versamento delle ritenute di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, prevede:

– per importi superiori a 10.000 euro la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032;
– per importi fino a 10.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

La questione è stata di recente portata all’attenzione della Corte Costituzionale da parte del giudice del lavoro di Verbania che ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che ha modificato l’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge 638 del 1983, nella parte in cui punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

In particolare, al comma 1, si modifica l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1983, n. 638, in base al quale – se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui – si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

La natura punitiva della sanzione amministrativa permette l’equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (articolo 2, comma 2, c.p.).

Per effetto dell’introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all’irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (iura novit curia), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall’Istituto.

Nell’ipotesi di avvenuto pagamento, nella misura ridotta e con le modalità contemplate dall’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, antecedentemente all’entrata in vigore della norma sanzionatoria amministrativa più favorevole, il rapporto deve ritenersi esaurito, con conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa.

Inoltre, al comma 2, «per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023», si prevede che l’accertamento della violazione possa essere notificato al responsabile entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto della violazione, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689 (secondo il quale «Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dal!’ accertamento»).

 

  • all’articolo 24 (Disciplina del contratto di lavoro a termine), che modifica l’articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, mantenendo la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato senza il bisogno di giustificarne le ragioni in caso di durata non superiore a 12 mesi, inserendo tuttavia, modifiche alle causali che giustificano l’apposizione di un termine superiore, comunque non eccedente i 24 mesi. In particolare, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, è giustificata dalle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

In assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, e comunque entro il limite temporale massimo del 30 aprile 2024, la proroga potrà avvenire per sole ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Infine, si prevede quale ultima condizione che può giustificare l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e comunque non eccedente i 24 mesi, l’esigenza di sostituire altri lavoratori.

La disposizione conferma, nell’eventualità di una durata ulteriore, nel limite massimo complessivo di 36 mesi, l’attuale previsione del passaggio innanzi ai competenti servizi ispettivi del lavoro o, in alternativa, ad una delle sedi delle commissioni di certificazione, per accertare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive, che richiedono la necessità dell’ulteriore periodo o la previsione iniziale di un contratto a tempo determinato oltre i 24 mesi, ed entro il limite massimo di 36.

Infine, si esclude l’applicazione delle norme del nuovo comma 1 dell’ articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 ai contratti stipulati dalle PP.AA, nonché ai contratti di lavoro stipulati dalle università private, anche straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96).

 

  • all’articolo 40 (Misure fiscali per il welfare aziendale), che dispone per i soli lavoratori dipendenti con figli, l’innalzamento per il 2023 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. Prevede, al comma 1, un limite massimo di esenzione pari ad euro 3.000 esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli per i quali ricorrono le condizioni reddituali di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR. A tal riguardo si rileva che l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, una soglia reddituale di 4.000 euro.

Nello stesso comma 1, al secondo periodo, si stabilisce, comunque, che l’applicazione del limite più elevato di 3.000 euro è subordinata alla previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Al comma 2 si precisa che, per i beni ceduti e i servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti che non si trovano nelle condizioni per poter fruire del limite più elevato di cui al comma 1, resta ferma l’applicazione dell’art. 51, comma 3, del TUIR, che prevede l’esclusione dalla tassazione dei beni ceduti e dei servizi prestati entro il limite di 258,23 euro.

Inoltre, ai fini dell’applicazione del limite più elevato di euro 3.000, il comma 3 prevede che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto comunicando il codice fiscale dei figli. Infine, si segnala che la norma allegata, in coerenza con la disposizione prevista a regime di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR, produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi. Inoltre, torna utile evidenziare che, qualora il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate ecceda il limite complessivo di 3.000 euro previsto dal comma 1, resta ferma l’applicazione dell’art. 51, comma 3, seconda parte del terzo periodo, del TUIR, per cui, secondo quanto previsto da quest’ultima disposizione, detto valore complessivo concorre interamente a formare il reddito.

 

 




Legge di bilancio 2023. Le misure che investono INPS

La XIX Legislatura si è aperta il 13 ottobre e il primo punto in agenda, conclusi gli adempimenti istituzionali, è stato l’approvazione della legge di bilancio. Il testo definitivo, licenziato con la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, consta di 21 articoli, alcuni dei quali investono l’attività realizzata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Con un dossier, l’Inps illustra le novità previste dal Legislatore nelle materie di sua competenza.

 Link al Dossier sulla Legge di Bilancio 2023

 

Ammortizzatori sociali: riepilogo delle principali disposizioni 2023

A seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) e del decreto Milleproroghe (decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198), con la circolare 16 gennaio 2023, n. 4, l’INPS riepiloga il quadro normativo e dettaglia le principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso dell’anno, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie.

Link al testo della circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023, con oggetto: «Anno 2023. Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie»




Libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale. Inps al lavoro per recepire le novità della legge di bilancio 2023

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 342 a 354) introduce importanti novità per quanto riguarda il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

In particolare, dall’ 1° gennaio 2023, è previsto:

  • l’aumento a 10.000 euro per anno civile del limite di compenso erogabile dall’utilizzatore nei confronti dei prestatori di lavoro;
  • l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • il superamento dei precedenti limiti che imponevano alle imprese del turismo di occupare solo particolari categorie di lavoratori.

Per le imprese agricole sono introdotte forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato.

Il nuovo regime specifico prevede, tra l’altro, l’inoltro della Comunicazione Obbligatoria di assunzione al competente Centro per l’impiego.

“L’INPS sta lavorando per adeguare i sistemi informativi alle novità normative, con progressivi aggiornamenti a decorrere dal 1° gennaio 2023 e per completare le modifiche della sezione dedicata alle imprese del turismo entro questo mese” ha annunciato Vincenzo Caridi – Direttore generale dell’INPS.

Così, comunicato stampa del 2 gennaio 2023




Comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale: dal 28 marzo 2022, online la nuova applicazione

Con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2021, n. 215, si informa che, da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro – https://www.ispettorato.gov.it/

 

Si ricorda che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 2222 c.c.) previsto dal novellato comma 1, dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008. Di seguito i link ai documenti interpretativi.

 

Le istruzioni operative per la nuova comunicazione obbligatoria

 

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 1°marzo 2022, prot. n. 393, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Ulteriori chiarimenti – Risposte ai quesiti – Integrazione FAQ del 27 gennaio 2022 – Attività di volontariato – Guide turistiche – Prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua – Utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager – S.p.A. a partecipazione pubblica – Consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine – Prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti – Prestazioni rese dai produttori assicurativi – Sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine – Prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

Link al testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 27 gennaio 2022, prot. n.109, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Ulteriori chiarimenti – Risposte ai quesiti – Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, in qualità di Committenti – Incaricati alla vendita occasionale – Procacciatori d’affari occasionale – Pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici – Lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale – Prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro – Prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo – Fondazioni ITS – Prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD – Studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

 

Link al testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 gennaio 2022, prot. n. 29, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

 

 




Lavoratori autonomi occasionali: istruzioni operative per la nuova comunicazione obbligatoria

Con Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro forniscono le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, cd. Decreto-legge “Fisco e Lavoro ”.

In attesa dell’integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione andrà eseguita attraverso l’invio di un’email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021.

In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, è possibile l’invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, la comunicazione andrà eseguita prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

La disposizione citata analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che «in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova

Fonte: Portale www.lavoro.gov.it – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Link al testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 gennaio 2022, prot. n. 29, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215




Conversione in legge del decreto Dignità. Le commissioni rientroducono i voucher per i piccoli alberghi

L’articolo 2-bis, (di seguito riportato) introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni competenti della Camera, apporta una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (attualmente contenuta nell’art. 54-bis del D.L. 50/2017).

Di seguito, le principali modifiche introdotte (comma 1):

·         dispone che, ai fini del computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da determinati soggetti sono considerati nella misura del 75% del loro importo, purché i prestatori autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS (presso cui gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell’accesso all’istituto delle prestazioni occasionali, sono già obbligati a registrarsi) (lett. a));

·         nel settore agricolo, introduce (con l’inserimento del nuovo comma 8- bis all’art. 54-bis del D.L. 50/2017) l’obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (lett. b));

·         per le attività rese dai determinati soggetti (di cui al comma 8 dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017), dispone che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori (lett. c));

·         dispone che, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore, ciascun utilizzatore possa versare le somme dovute per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale anche attraverso un consulente del lavoro. Inoltre, viene specificato che l’1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS (lett. d));

·         per quanto concerne i dati che l’utilizzatore deve comunicare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione (lett. e)):

  –      amplia il novero dei soggetti che sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto (sostituendo in questa parte il testo vigente che parla più genericamente di “durata della prestazione”), comprendendovi non solo l’imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali: per i suddetti soggetti, amplia l’arco temporale di riferimento della durata della prestazione, che non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti);

 –      in conseguenza di quanto appena esposto, specifica che, nel settore agricolo, le quattro ore continuative di prestazione sulla cui base si comunica il compenso pattuito vanno riferite all’arco temporale così modificato, ossia di 10 giorni;

·         dispone che, su richiesta del prestatore (espressa al momento della registrazione) e in luogo delle modalità di pagamento attualmente previste, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica, per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione). Gli oneri riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore (lett. f));

·         per l’imprenditore agricolo, esclude l’applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) (lett. g)).

  

Il testo dell’emendamento al decreto Dignità sulle prestazioni occasionali

  

Art. 2-bis

Disposizioni per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali

1. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purché i prestatori stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;

d) al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell’INPS»;

e) al comma 17:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»;

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».