MinLavoro pubblica la circolare sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 104/2022 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

Con circolare n. 19 del 20 settembre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi connessi alla instaurazione del rapporto di lavoro introdotti dal Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 (cosiddetto “Decreto Trasparenza“) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. I chiarimenti fanno seguito a quelli già pubblicati nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 10 agosto 2022, cui la circolare MinLavoro si raccorda.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2022, n. 19, con oggetto: LAVORO – Informazioni sul rapporto di lavoro – Diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto e sulle condizioni e la relativa tutela – Chiarimenti su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 (cosiddetto “Decreto Trasparenza”) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. – In allegato la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 10 agosto 2022

 

Informazioni sul rapporto di lavoro. Il D.Lgs. n. 104/2022 di recepimento della Direttiva “Trasparenza”

Link al testo del Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022




Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali: i nuovi codici ATECO

Con il messaggio 7 aprile 2022, n. 1560, l’Inps illustra le principali modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, a cui è seguita l’implementazione della procedura “Iscrizione e variazione azienda”.

Le modifiche riguardano principalmente:

  • la creazione di nuovi codici ATECO a sei cifre, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO;
  • la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) di alcuni codici ATECO a sei cifre già esistenti.

Nel documento in allegato al messaggio il dettaglio completo dei cambiamenti apportati dall’ISTAT e le relative tabelle di corrispondenza.

Link al testo del messaggio Inps n. 1560 del 7 aprile 2022, con oggetto: Modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e contenute nell’allegato Aggiornamento ISTAT 2022. Implementazione della procedura Iscrizione e Variazione azienda




Comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale: dal 28 marzo 2022, online la nuova applicazione

Con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2021, n. 215, si informa che, da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro – https://www.ispettorato.gov.it/

 

Si ricorda che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 2222 c.c.) previsto dal novellato comma 1, dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008. Di seguito i link ai documenti interpretativi.

 

Le istruzioni operative per la nuova comunicazione obbligatoria

 

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 1°marzo 2022, prot. n. 393, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Ulteriori chiarimenti – Risposte ai quesiti – Integrazione FAQ del 27 gennaio 2022 – Attività di volontariato – Guide turistiche – Prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua – Utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager – S.p.A. a partecipazione pubblica – Consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine – Prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti – Prestazioni rese dai produttori assicurativi – Sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine – Prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

Link al testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 27 gennaio 2022, prot. n.109, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Ulteriori chiarimenti – Risposte ai quesiti – Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, in qualità di Committenti – Incaricati alla vendita occasionale – Procacciatori d’affari occasionale – Pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici – Lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale – Prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro – Prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo – Fondazioni ITS – Prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD – Studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

 

Link al testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 gennaio 2022, prot. n. 29, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

 

 




Lavoratori dipendenti: le istruzioni per l’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali

La legge di Bilancio 2022 ha previsto un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2022 è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile sopra riportata.

Si tratta di una misura temporanea che si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1° gennaio – 31 dicembre 2022.

L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43 l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo e illustra le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS

 

Link al testo della circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Sgravio di oneri contributivi, derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (0,8%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – Articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2021, n. 234

 

 




Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2022 per gli iscritti alla Gestione separata. Per i professionisti l’aliquota sale al 26,23%

Con circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, l’Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Nel documento evidenziato che l’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha previsto per l’anno 2022 l’aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. Chiarimenti, anche sull’aumento dell’aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL. previsto al comma 223 dell’articolo 1, della legge n. 234/2021.

 

Aumento aliquota ISCRO

 

L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l’anno 2022 e per l’anno 2023 un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 pari allo 0,51% (per l’anno 2021 l’aumento era pari allo 0,26%); il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l’erogazione da parte dell’INPS dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

 

Aliquote contributive e di computo (totale al 26,23%)

 

Per l’anno 2022 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati sono:

  • aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 ( il messaggio n. 27090/2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO pari allo 0,51% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

 

Modifica aliquota per il finanziamento DIS-COLL

 

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva, all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%, relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare in esame.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

  • componenti di commissioni e collegi;
  • amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
  • venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
  • attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
  • associati in partecipazione (non ancora cessati);
  • medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2022, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 25 del 11 febbraio 2022, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2022 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92- Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234




Legge di Bilancio 2022 e Decreto Sostegni-ter. L’Inps spiega la riforma degli ammortizzatori sociali

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, l’INPS illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni-ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 7) in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

In apertura, il provvedimento chiarisce che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Di seguito, le principali novità illustrate dall’Istituto.

 

Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali e anzianità di effettivo lavoro

 

Ampliando la platea dei destinatari delle integrazioni salariali, la Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Inoltre, viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell’integrazione.

 

Importo dei trattamenti di integrazione salariale

 

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si introduce un unico massimale (per l’anno 2021, pari a Euro 1.199,72), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

 

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

 

La Legge di Bilancio 2022 prevede il rispetto di termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto; decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Computo dei dipendenti

 

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, devono essere compresi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.

 

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

 

A seguito delle modifiche apportate, il lavoratore beneficiario che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, o di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte. Invece, qualora il lavoratore esegua attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

 

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

 

Quanto alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’Istituto precisa che la disciplina non subisce sostanziali modifiche, chiarendo che continuano ad essere applicate le previsioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015.

Il Decreto Sostegni-ter (art. 23) introduce, invece, delle novità in merito agli aspetti di tipo regolamentare, nonché la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della Cassa Integrazione Ordinaria in capo all’INPS.

La Riforma riduce l’ammontare del contributo addizionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale viene determinata secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.

 

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

 

L’INPS evidenzia che la CIGS è uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In relazione al campo di applicazione, la Riforma prevede che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:

a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015;

b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Inoltre, si allarga significativamente la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in quanto vengono attratti dalla relativa disciplina, in relazione alle dimensioni occupazionali medie semestrali, oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli operanti in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Riguardo alle causali di intervento, la Legge di Bilancio 2022 amplia la causale di “riorganizzazione aziendale”, ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.

Vengono, altresì, apportate modifiche alle disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, stabilendo che il recupero occupazionale possa essere realizzato anche mediante la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

In merito al contratto di solidarietà, la norma riformata innalza le percentuali di riduzione previste per ricorrere all’istituto contrattuale.

Infine, anche per la CIGS, il Decreto Sostegni-ter (art. 23) interviene su aspetti di tipo regolamentare.

 

Ulteriori disposizioni in materia di intervento straordinario di integrazione salariale

 

Al fine di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la Legge di Bilancio 2022 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria (art. 1, commi 200 e 216), di seguito riportati.

  • L’accordo di transizione occupazionale: per sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili;
  • l’intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica: si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

 

Fondi di solidarietà bilaterali

 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la Riforma prevede la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015). Inoltre, i nuovi Fondi di solidarietà dovranno obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno 1 dipendente. La novella interessa, inoltre, anche le disposizioni concernenti l’importo dell’assegno di integrazione salariale e la durata del trattamento.

Per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023.

 

Fondo di integrazione salariale (FIS)

 

È estesa la platea dei soggetti tutelati poichè, dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10) e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015).

L’Istituto illustra, altresì, le specifiche disposizioni introdotte con riguardo alle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, alle imprese del sistema aeroportuale, ai partiti e movimenti politici.

Peraltro, la Riforma interviene anche sulla tipologia e sulla durata della prestazione assicurata dal FIS, per i cui dettagli si rimanda al provvedimento.

 

Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

 

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 217) interviene anche su alcuni aspetti della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di CISOA è esteso anche: ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, inclusi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca (L. 13 marzo 1958, n. 250); agli armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dagli stessi gestita.

 

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ai sensi del Decreto Sostegni-ter

 

Il Decreto Sostegni-ter (art. 7, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) consente ai datori di lavoro operanti nei settori specificatamente individuati – che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022 – di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.

 

Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – sito www.lavoro.gov.it

 

Link al testo della circolare Inps n. 18 del 1° febbraio 2022, con oggetto: LAVORO – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Linee di indirizzo e prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori di attività




Ok dalla Commissione Ue per gli esoneri contributivi per giovani, donne e Sud

Con messaggio del 26 gennaio 2022, n. 403 (di seguito riportato), l’Inps ha reso noto che le agevolazioni relative agli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile, per l’occupazione femminile e a quella denominata Decontribuzione Sud sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

Le misure, contenute nella Legge di bilancio 2021, sono state autorizzate dalla Commissione europea che ne ha prorogato l’applicabilità e ha innalzato i massimali di erogazione degli aiuti temporanei concedibili.

Di conseguenza, le agevolazioni potranno riferirsi anche agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Il messaggio rinvia alle disposizioni già emanate dall’Istituto per le modalità di fruizione delle agevolazioni in questione.

 

Il testo completo del messaggio Inps n. 403 del 26 gennaio 2021

 

Oggetto: LAVORO – Proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili

 

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha, tra l’altro, disciplinato speciali misure agevolative volte all’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (articolo 1, commi da 10 a 15) e di donne svantaggiate (articolo 1, commi da 16 a 19), nonché al mantenimento dell’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi da 161 a 168).

I suddetti esoneri, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 14, 18, 164 e 165 della legge n. 178/2020, sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione; pertanto, essi sono soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In conformità a quanto illustrato, le Autorità italiane hanno notificato le misure in trattazione alla Commissione europea, la quale ha autorizzato:

– la decontribuzione di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, con la decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

– l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;

– l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, con il presente messaggio si comunica che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Si precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori (1).

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.

Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) si precisa che, anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).

Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi», si precisa che, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2021, n. 402.

Si rinvia alle disposizioni già emanate dall’Istituto con riferimento alle modalità di fruizione delle misure in oggetto.


(1) Al riguardo, si rammenta che gli esoneri in trattazione non possono essere riconosciuti nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007.




Lavoratori autonomi occasionali: istruzioni operative per la nuova comunicazione obbligatoria

Con Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro forniscono le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, cd. Decreto-legge “Fisco e Lavoro ”.

In attesa dell’integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione andrà eseguita attraverso l’invio di un’email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021.

In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, è possibile l’invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, la comunicazione andrà eseguita prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

La disposizione citata analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che «in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova

Fonte: Portale www.lavoro.gov.it – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Link al testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 gennaio 2022, prot. n. 29, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215




Legge di Bilancio 2022: prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’introduzione dei nuovi criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro.

Con la citata circolare il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario. Nel documento interpretativo, evidenziato che le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.49/L del 31 dicembre 2021 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).




Legge di Bilancio 2022. Le nuove misure per la tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che «alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità». Si tratta di lavoratrici:

  • iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151);
  • iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.Lgs. n. 151/2001);
  • di libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.Lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente (cfr. gli artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.Lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 04/04/2002).

 

Nella medesima legge di bilancio 2022, l’articolo 1, comma 134, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

L’Inps con la prima circolare del 2022 ha fornito le istruzioni sulla citata estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e sulla stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

La circolare definisce nel dettaglio destinatari, requisiti di accesso e periodo indennizzabile degli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, e richiama le indicazioni contenute nella precedente circolare dell’ 11 marzo 2021, n. 42 di riferimento per il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità.

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Tutela della maternità e della paternità – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

 




Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Le prime indicazioni INL

 

Con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Si ricorda che in materia di salute e sicurezza su lavoro la lettera d), del comma 1 dell’art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto Legge “Fisco e Lavoro ha previsto sostanziali modifiche istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, in particolare legate a una rivisitazione delle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare (10 per cento e non più 20 per cento del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro; individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi). Per quanto concerne gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento. Il provvedimento di sospensione scatterà quindi a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al citato decreto legislativo n. 81 del 2008. In essa sono quindi riportate alcune fattispecie di illecito considerate particolarmente gravi e che consentiranno non soltanto la sospensione della “parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” ma, in alcuni casi (mancata formazione e addestramento e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto), la sospensione dal lavoro dei lavoratori interessati con mantenimento, secondo i principi generali dell’ordinamento, del diritto alla retribuzione. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 9 novembre 2021, con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Condizioni per l’adozione del provvedimento – Adozione del provvedimento per lavoro irregolare – Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza – Individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi – Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione – Inottemperanza al provvedimento di sospensione – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro




Accesso esclusivo tramite SPID, CIE e CNS al Durc On Line. Dall’Inps le indicazioni operative

 

Dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi online dell’INPS è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Con la circolare  7 ottobre 2021, n. 146 (sotto riportata) l’Inps fornisce, in accordo con l’INAIL, le indicazioni operative per accedere al servizio DURC online tramite queste tre credenziali di accesso.

 

Il Testo delle circolare Inps n. 146 del 7-ottobre 2021, con oggetto: Accesso tramite SPID, CIE e CNS al Servizio Durc On Line attraverso il portale www.inps.it

 

SOMMARIO

 

Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS.

 

INDICE

 

  1. Premessa
  2. Accesso al servizio Durc On Line
  3. Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente
  4. Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps
  5. Creazione delle utenze delegate del personale INPS

 

 

1. Premessa

 

Con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, l’Istituto ha comunicato che dal 1° ottobre 2020 non avrebbe più rilasciato il PIN come credenziale di accesso ai propri servizi telematici, per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), per l’accesso ai servizi web della pubblica Amministrazione, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Pertanto, come disposto dall’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120[1], a partire dal 1° ottobre 2021[2] l’accesso ai servizi online dell’Inps è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS[3].

Con la presente circolare si forniscono, in accordo con l’Inail, le indicazioni operative per l’accesso al servizio Durc On Line.

 

2. Accesso al servizio Durc On Line

 

Come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, l’accesso al servizio Durc On Line è previsto per i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto[4].

Sono altresì abilitati i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e gli altri soggetti legittimati all’accesso ai servizi online ai sensi di specifiche norme[5].

Tutti i suddetti soggetti e i loro sub-delegati dal 1° ottobre 2021 per accedere al servizio Durc On Line devono essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS[6].

 

3. Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente

 

Per accedere al servizio in esame l’utente deve selezionare sul portale www.inps.it la voce “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Durc On Line”, e accedere con SPID, CIE e CNS.

Una volta eseguita l’autenticazione con la modalità prescelta, il sistema riconosce l’utente e gli sottopone automaticamente i servizi a cui è abilitato e ai quali in precedenza accedeva con il PIN e la password.

Dal 1° ottobre 2021, pertanto, cessano di avere validità le utenze e le password per l’accesso al predetto servizio.

Il personale dell’Inps abilitato ai ruoli Stazione appaltante/Amministrazione procedente o Sub-delegato Stazione appaltante/Amministrazioneprocedente, con effetto dalla medesima data, accederà al servizio con le modalità sopra descritte.

 

4. Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps

 

Dal 1° ottobre 2021 la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line[7], nonché l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti già abilitate, non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

In proposito, l’Inail ha comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

 

5. Creazione delle utenze delegate del personale INPS

 

Il personale dell’Inps ad oggi abilitato, previa autenticazione tramite SPID, CIE e CNS, continuerà ad operare con i ruoli già assegnati.

Gli amministratori delle utenze Inps, accedendo ai servizi online del portale www.inail.it con SPID, CIE e CNS, potranno continuare a gestire le utenze dei Direttori con le consuete modalità, utilizzando la voce Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA/Utenti e profili.

 

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

 


[1] Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», articolo 24, comma 4: «Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

 

[2] Con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021 è stato comunicato il piano di progressiva transizione alle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web INPS.

Con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021 è stata confermata la data di dismissione del PIN Inps in favore delle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web dell’Inps (cfr. anche il messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021) e sono state fornite indicazioni per il conferimento e la gestione delle deleghe delle identità digitali degli utenti con profilo di cittadino, quale strumento per venire incontro a coloro che sono impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto (cfr. il messaggio n. 2885 del 12 agosto 2021).

 

[3] Con il messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni sulla gestione della delega dell’identità digitale e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. “Delega SPID su SPID”) ed è stato altresì ricordato che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi online INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e che rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari.

 

[4] Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante: «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)», articolo 1:

«1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all’art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’art. 37, comma 7-bis, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

 

[5] Cfr. le circolari n. 28 dell’8 febbraio 2011 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), n. 126 del 7 agosto 2013 (Soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), n. 77 del 1° giugno 2018 (Società tra Professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi) e i messaggi n. 2725 del 5 luglio 2018 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Dottori agronomi e dottori forestali. Profilazione dei dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari, periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati), n. 4765 del 18 dicembre 2020 (Studio associato. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi – Istruzioni operative) e n. 2892 del 16 agosto 2021 (Cooperative e consorzi di imprese di pesca. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi).

 

[6] Cfr. la precedente nota n. 3.

 

[7] Da richiedere con l’apposito modulo “Subentro utenza DURC”pubblicato in www.inail.it al link https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/durc.html

 

Circolare n. 146 del 07-10-2021




Conversione Decreto Sostegni-bis. Le modifiche nel settore lavoro

È stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». In sede di conversione del Decreto Sostegni-Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), sono state apportate modifiche anche nel settore lavoro che hanno assorbito le misure introdotte dal Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che è stato contestualmente abrogato.

Di seguito, le principali novità.

 

Trattamenti di integrazione salariale:

 

– ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, è consentito di usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;

– ai datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentita la fruizione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;

– a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS di cui all’art. 44 del Decreto-legge n. 109/2018 è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

 

Contratti a tempo determinato:

 

– con l’introduzione dell’art. 41-bis è stato modificato l’art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato nel senso che la durata del contratto potrà essere superiore a dodici mesi e non eccedente i ventiquattro in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015 e ciò fino al 30 settembre 2022 (art. 41-bis).

 

Aree di crisi industriale complessa:

 

– stanziamento di euro 500.000 per l’anno 2021 per garantire ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, la non applicazione delle riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga (di cui all’art. 2, comma 66 della legge n. 92/2012).

Nel testo, sono inoltre state inserite altre misure di sostegno alle imprese:

contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021 da riconoscersi sulla base dei criteri previsti di un Decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze tenendo anche conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019;

– incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore, nella misura di 20 milioni per il 2021;

agevolazioni per il settore del lavoro agricolo e del settore creativo e culturale e dello spettacolo.

 

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/




Trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO: Inps pubblica la circolare con modalità, caratteristiche e vantaggi del nuovo flusso “UniEmens-Cig”

 

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 con le indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41.

L’utilizzo del nuovo flusso “UniEmens-Cig”, studiato e realizzato da Inps negli scorsi mesi, implica una serie di vantaggi rispetto all’attuale modalità di trasmissione dei dati tramite il modulo “SR41”, che da una parte migliorano e semplificano le modalità di trasmissione dei complessi flussi dei dati sui lavoratori in CIG da parte di aziende e intermediari, dall’altra permettono a Inps di tracciare e recepire più rapidamente gli elementi che portano ai pagamenti. Tra i vantaggi evidenziamo che:

  1. per inviare il nuovo flusso UniEmens-Cig non si deve aspettare l’autorizzazione, che può arrivare successivamente;
  2. i tempi di gestione che passano da 7 gg in media di pagamento con SR41 alla gestione in tempo reale con UniEmens-Cig, se ovviamente è già stata concessa l’autorizzazione;
  3. gli intermediari possono effettuare un unico invio Uniemens-Cig per tutte le aziende in delega, mentre oggi effettuano un invio SR41 per ciascuna azienda in delega, con evidente riduzione dei tempi operativi nella trasmissione dei dati;
  4. le nuove modalità di pagamento possono ridurre di qualche settimana l’attuale processo che dura circa 8-9 settimane.

“Innovare e semplificare sono da oltre un anno le direttrici di numerosi progetti dell’Inps, di cui le implementazioni sul flusso di autorizzazione e trasmissione dei dati per la procedura Cig, su cui l’Istituto lavora dallo scorso settembre, sono un chiaro esempio” commenta il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico. “L’Inps ha sino ad oggi pagato il 99,4% delle richieste di pagamento di CIG, aumentate vertiginosamente a causa dell’emergenza Covid, e dal prossimo mese il nuovo flusso UniEmens-Cig permetterà di snellire le incombenze delle imprese e migliorare i tempi di erogazione, rendendo a regime più trasparente il processo e le verifiche”.

In dettaglio, il nuovo flusso si caratterizza attraverso:

 

Omogeneizzazione dei flussi e utilizzo di un unico linguaggio

 

Il tracciato “UniEmens-Cig” a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell’UniEmens standard utilizzato per la CIG a conguaglio, mantenendo, quindi, la stessa struttura di esposizione dei dati. In tal modo viene standardizzata in un unico formato (UniEmens) e in unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione (a conguaglio e a pagamento diretto).

 

Efficientamento dei tempi di erogazione della prestazione

 

Le modalità previste per l’aggregazione delle denunce individuali UniEmens con i dati per il pagamento diretto consentono l’immediato instradamento sui sistemi gestionali, senza dover attendere i tempi propri dei flussi standard UniEmens.

I flussi per il pagamento diretto, infatti, possono essere trasmessi senza la necessità di attendere l’autorizzazione, indicando il Ticket associato alla domanda. Pertanto, la richiesta di pagamento può essere trasmessa dal datore di lavoro anche prima del rilascio dell’autorizzazione stessa. In ogni caso, il pagamento verrà comunque effettuato successivamente al rilascio dell’autorizzazione.

Alle denunce “UniEmens-Cig” a pagamento diretto viene applicato il medesimo processo previsto per le prestazioni a conguaglio, con conseguente uniformità dei controlli e maggiore facilità nell’incrocio dei dati tra “UniEmens-Cig” a pagamento diretto e UniEmens ordinari, laddove sussista la necessità per il datore di lavoro, con riferimento alla stessa prestazione, di inviare entrambi i flussi, come accade in caso di riduzioni dell’attività lavorativa non a zero ore.

 

Ulteriori vantaggi per i datori di lavoro e gli intermediari

 

L’utilizzo di un unico formato per la trasmissione dei dati consente di poter utilizzare, anche per il pagamento diretto, le informazioni del calendario giornaliero, con l’esposizione del Dato orario, del Codice evento e del Ticket. Risulta, dunque, più flessibile la rappresentazione dell’articolazione dell’attività lavorativa ed è più semplice e automatizzabile la gestione delle richieste di prestazioni a pagamento diretto.

Per i dati anagrafici dei lavoratori beneficiari è sufficiente inviare i soli codici fiscali, mentre le restanti informazioni sono prelevate automaticamente dagli archivi dell’Inps.

Inoltre, mentre nel caso di invio dei dati relativi al pagamento diretto tramite il modello “SR41” è necessario inviare un singolo modello per ogni azienda interessata dalla richiesta di integrazione salariale, con l’invio del flusso “UniEmens-Cig” è possibile trasmettere un unico flusso che contiene al suo interno i dati riferiti ai lavoratori di più aziende, con evidente semplificazione degli oneri di compilazione e trasmissione a cura delle aziende stesse degli intermediari.

Grazie alla trasmissione delle informazioni connesse alle richieste di pagamento diretto tramite l’invio di un flusso strutturato su canale UniEmens, si assicura la consegna ai sistemi gestionali per il pagamento della prestazione in tempi anticipati. (Così, comunicato stampa Inps del 15 aprile 2021)

 

 

 

 

 




Integrazioni salariali previste da decreto legge “Sostegni”: le prime istruzioni Inps

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, l’INPS con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga.

Il documento interpretativo, interviene riguardo l’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 che ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 e, proseguendo sulla logica della selettività già tracciata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di bilancio 2021), differenzia sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.

Il comma 1 dell’articolo 8 prevede, infatti, che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per tali misure di sostegno al reddito, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

 

Link al testo del messaggio Inps n. 1297 del 26 marzo 2021, con oggetto: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga – Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO) – Nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.




Decontribuzione sud. L’ Inps pubblica le istruzioni per il 2021

L’Inps, ricevuto il nulla osta dal Ministero del Lavoro e a seguito della autorizzazione della Commissione Europea, ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative per l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, denominata Decontribuzione Sud. La misura è applicabile a partire dal 1° gennaio 2021 e con la denuncia del prossimo mese le imprese potranno fruire dell’esonero parziale relativo sia al mese di febbraio che a quello di gennaio.

La suddetta agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. In particolare, è pari al 30% della contribuzione mensile dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. La circolare fornisce le indicazioni e le istruzioni limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea. (Così, comunicato stampa Inps del 22 febbraio 2021)

 

Link al testo della circolare dell’INPS n. 33 del 22 febbraio 2021, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).




Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari a 0,26%

 

Con la circolare del 5 febbraio 2021, n. 12, l’Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

 

Professionisti. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

 

L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ha disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.

Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Ne consegue che per l’anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva per “ISCRO” pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 12 del 5 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2021 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178




Esonero totale contributivo per nuove assunzioni, a seguito del Decreto “Agosto”: le istruzioni INPS

Con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, l’INPS fornisce istruzioni in materia di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di nuove assunzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126.

In particolare, la misura di cui all’art. 7 del Decreto Agosto, in quanto relativa ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 ottobre 2020, il regime degli aiuti di Stato e che il predetto incentivo è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.

Ciò posto, l’Istituto ripercorre l’evoluzione normativa dell’esonero contributivo richiamando come l’art. 6, comma 1, del Decreto Agosto abbia previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si tratta delle assunzioni di quei lavoratori che non hanno avuto un contratto a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro nei sei mesi precedenti all’assunzione. L’esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

I rapporti di lavoro incentivati sono, quindi, tutti quelli a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i part-time, a eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Restano escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

L’art. 7, comma 1, del Decreto Agosto estende poi l’esonero in oggetto alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. In tal caso, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai tre mesi.

Quanto ai destinatari del beneficio, la circolare chiarisce che possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, a eccezione di quelli del settore agricolo. In merito al settore pubblico, invece, si precisa l’esclusione dal beneficio della Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), elencando tuttavia gli enti che possono ritenersi destinatari dell’esonero.

Da ultimo, la circolare ricorda che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato comporta la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. (Così, comunicazione di MinLavoro del 25 novembre 2020)

 

Link al testo della circolare Inps n. 133 del 24 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Art. 6 e 7 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto




Riders: pubblicata la circolare MinLavoro sulle tutele del lavoro

Con la circolare n. 17 del 19 novembre 2020, preannunciata a margine del tavolo svolto ieri con le parti sociali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede a esplicitare il dettato normativo in tema di tutela del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali.

Il testo pubblicato oggi ricorda, in primo luogo, il valore innovativo delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da parte dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, (Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2 novembre 2019, n. 128,in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – 257 del 2 novembre 2019), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali») con le quali si era per la prima volta disciplinata l’attività lavorativa dei riders delle piattaforme digitali, cogliendo lo stimolo lanciato dall’Unione Europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro.

In particolare, la Legge 128/2019 attribuisce ai riders tutele differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero a quella di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 47-bis del medesimo decreto legislativo; fatta salva, in ogni caso, la possibilità che l’attività sia invece riconducibile a una prestazione di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del Codice Civile. Chiarito che le nozioni di “ciclo-fattorino” e di “piattaforma digitale” sono riferibili sia alla fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia di lavoro autonomo occasionale in quanto dotate di valenza generale, la Circolare procede nel delineare le due ipotesi.

Nel caso in cui i riders, per le concrete modalità operative, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la previsione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, a prescindere dal fatto che l’etero-organizzazione si eserciti anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Nello specifico, ricorrendone i presupposti costitutivi, la norma garantisce l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo. Qualora, invece, i riders lavorino in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2, ma svolgano una prestazione di carattere occasionale troverà applicazione il Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015.

In merito al compenso, l’art. 47-quater, comma 1, demanda ai contratti collettivi la facoltà di definirne la determinazione, secondo criteri che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. In mancanza di contratti collettivi, il comma 2 stabilisce che i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma che dovrà essere loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti. In ogni caso, il comma 3 stabilisce che deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Nel dettaglio, la Circolare specifica che coerentemente con la più recente giurisprudenza, i contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale risultano essere – sia per l’ipotesi di etero-organizzazione, sia per l’ipotesi di lavoro autonomo – quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: ciò al fine di contrastare forme di competizione salariale al ribasso. Deve inoltre ritenersi che il criterio della maggiore rappresentatività comparativa si determini necessariamente avuto riguardo alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del macro settore produttivo del delivery, al cui interno, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative, si avverte la necessità di prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo dei lavoratori in oggetto.
Il contratto collettivo nazionale concluso in assenza dei criteri indicati, perché sottoscritto da organizzazioni sindacali di non accertata maggiore rappresentatività comparativa nell’ambito categoriale di riferimento o da un’unica organizzazione sindacale non maggioritaria in termini assoluti, non è idoneo a derogare alla disciplina di legge, onde non produce l’effetto di sostituzione di tale disciplina minima di tutela con quella pattizia nei confronti dei lavoratori cui intende applicarsi, anche se iscritti all’organizzazione stipulante.

La Circolare, infine, evidenzia come la normativa in vigore riconosca ai riders autonomi una serie diritti e forme di tutela, quali il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale, a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza,  l’estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore, il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione. (Fonte: sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – https://www.lavoro.gov.it/)

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 19 novembre 2020, con oggetto: LAVORO – Tutela del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali – Art. 2 e 47-bis e ss del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81- D.L. 03/09/2019, n. 101, conv., con mod., dalla L. 02/11/2019, n. 128, recante; «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»)




Proroga dei contratti a termine, divieto di licenziamento e cumulabilità dei due nuovi esoneri contributivi. L’INL fornisce le prime indicazioni sulle misure introdotte dal “Decreto Agosto”

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota del 16 settembre 2020, n. 713 ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni, di interesse materia giuslavoristica del Decreto Legge n. 104/2020 (cd. “Decreto agosto”). Di particolare interesse, il chiarimento sugli effetti dell’art. 8 del Decreto legge citato relativo ai contratti a termine, nel quale viene evidenziato che è possibile utilizzare la speciale proroga “acausale” di 12 mesi anche qualora sia già stato raggiunto il numero massimo di 4 proroghe previsto in via ordinaria.

 

Nel dettaglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro “in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata”, precisa “che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi. La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi”.

 

Nel nota l’INL interviene, inoltre, sulle seguenti disposizioni:

 

Link al testo della nota del Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 16 settembre 2020, n. 713, con oggetto: DECRETO AGOSTO – Nuove disposizioni introdotte dal “Decreto agosto” (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020) in materia giuslavoristica – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 3) – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6 ) – Contratti a termine (Art. 8) – Licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o. (Art. 14) – Proroga riscossione coattiva (Art. 99)




Ammortizzatori sociali Covid19: diffusa la circolare Inps per gestire la CIG

Con circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’Inps ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 18/2020, cd. “Cura Italia; unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, evidenziato come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Nel documento interpretativo chiarito, in adesione alla volontà del legislatore d’urgenza di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, che anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale, come per la CIGO e l’assegno ordinario, “l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza”.

 

Link al testo della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito –  Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga – Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020 – Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 18/2020 – Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) –  Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige – Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole – Cassa integrazione in deroga – Istruzioni operative e modalità di pagamento – Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate – Adempimenti contributivi – Artt. 19, 20, 21 e 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia  




Gestione Separata Inps: tutele ampliate per malattia e degenza ospedaliera

L’INPS, con la circolare del 18 novembre 2019, n. 141, ha fornito i primi chiarimenti in relazione all’ampliamento della tutela previdenziale, operato dal decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, relativa all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. Tutela previdenziale della malattia a favore di tutti i collaboratori/lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. In pratica, i lavoratori con partita IVA cd. “senza cassa”, collaboratori e gli amministratori, soggetti all’aliquota contributiva Inps “piena” (dal 25,72 al 34,23 per cento – cfr. circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019).

Nella circolare si illustrano le citate novità normative. Per quanto non diversamente specificato, si rinvia alle istruzioni già fornite in materia dall’Inps con la circolare n. 77 del 13/05/2013.

Requisiti reddituali e contributivi

Nel documento di prassi, evidenziato che per i citati lavoratori iscritti Gestione separata, come detto, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, le indennità saranno corrisposte a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile.

Nel dettaglio, per gli eventi insorti a decorrere dal 5 settembre 2019, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera spettano solo se risulta accreditato, nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’evento o del ricovero, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata, mentre per gli eventi insorti prima del 5 settembre 2019, il requisito contributivo minimo richiesto è di tre mensilità nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento.

Inoltre, nell’anno solare che precede quello dell’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla Gestione Separata non deve risultare superiore al 70 per cento del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95, valido per lo stesso anno.

 

Documentazione richiamata:

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA. Prime istruzioni sull’ampliamento della malattia e degenza ospedaliera

Link al testo della circolare INPS 19 novembre 2019, n. 141, con oggetto: INPS – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale – Lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – Malattia e degenza ospedaliera – Ampliamento delle tutele – Nuovi requisiti e importi – Art. 2-bis del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 03/09/2019, n. 101, conv. con mod., dalla L. 02/11/2019, n. 128

 

Sull’estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata

Link al testo della circolare INPS del 13 maggio 2013, n. 77, con oggetto: INPS – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale – Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Tutele per i Rider, Cococo e Partite IVA senza cassa. Il D.L. “Crisi” convertito

Link al testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – 207 del 4 settembre 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – 257 del 2 novembre 2019, n. 128), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»




Semplificato l’accesso alla DIS-COLL. Le nuove regole

L’articolo 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (di seguito riportato), in corso di conversione in legge, ha modificato il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevedendo che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta “DIS-COLL” – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa previgente) nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino all’evento di disoccupazione. La modifica dei requisiti di contribuzione per l’indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa interessa anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. In attesa della conversione in legge del decreto legge, l’Inps con il messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019 ha fornito i primi chiarimenti.

 

Il testo del messaggio Inps – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – (MSG) n. 3606 del 4 ottobre 2019

OGGETTO: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 22 del 2015

 

L’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; la prestazione è stata successivamente prorogata per l’anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.

L’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine – attraverso la modifica ed integrazione dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – la stabilizzazione della prestazione DIS-COLL, nonché l’estensione della stessa anche a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017.

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all’articolo 2, rubricato: «Modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2015», (di seguito riportato) ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 2015.

In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che – in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti – possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);

b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Per i diversi ed ulteriori aspetti della disciplina della prestazione DIS-COLL – fatta eccezione per la novità legislativa in commento, in merito al requisito contributivo – si rinvia alle circolari pubblicate (vedi link sotto riportati) in materia dall’Istituto e, da ultimo, alla circolare n. 115 del 2017.

L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata a quanto previsto dal presente messaggio.

 

 

Il testo dell’articolo 2 del  Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»
(In Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019).
In vigore dal 5 settembre 2019

 

Art. 2.
(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

 

 

Si ricorda che la legge n. 208 del 2015, all’art. 1, comma 310 e successivamente il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 3-octies hanno esteso la tutela della indennità DIS-COLL rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Le richiamate disposizioni normative riguardanti la prestazione DIS-COLL per gli anni 2015, 2016 e per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 sono state oggetto delle seguenti circolari INPS:

n. 83 del 27 aprile 2015;

n. 74 del 5 maggio 2016;

n. 89 del 23 maggio 2017.

Successivamente in merito alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 81 del 2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017. L’inps con la circolare n. 115 del 19 luglio 2017 ha impartito nuove istruzioni applicative.

 

Per saperne di più:

Link al testo della Circolare Inps – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito – Direzione Centrale Entrate – n. 115 del 19 luglio 2017, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Stabilizzazione ed estensione – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – (Art. 7, comma 1, della L 22/05/2017, n. 81

Link al testo della Circolare Inps n. 89 del 23 maggio 2017, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Art. 3, comma 3-octies del DL 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L 27/02/2017, n. 19

Link al testo della Circolare Inps n. 74 del 5 maggio 2016, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22

Link al testo della Circolare Inps n. 83 del 27 aprile 2015, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22

 

 

 




Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Parte il censimento per l’utilizzo del PIN Inps negli adempimenti in materia di lavoro

 

L’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, in materia di Esercizio della professione di consulente del lavoro, prevede che «Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra».

L’inps  con messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019  comunica che i professionisti che intendono svolgere attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, e operare quali intermediari nei confronti dell’Inps, dovranno far pervenire una apposita richiesta con le modalità di seguito descritte.

  • Avvocati

I professionisti esercenti l’attività di Avvocato dovranno far pervenire la suddetta richiesta, tramite l’indirizzo di posta certificatacomunicato ai rispettivi Ordini (art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008), alla Direzione centrale Entrate e recupero Crediti (dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it), specificando nell’oggetto “Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale – Avvocato” e allegando i seguenti documenti:

  • copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale;
  • copia del modulo “SC64” (Richiesta assegnazione “PIN” intermediario abilitato), scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” ;
  • copia del documento di identità riportato sul modulo “SC64”.

La Direzione centrale Entrate e recupero crediti, dopo aver accertato la congruità dei suddetti documenti, provvederà a fornire riscontro all’interessato, a mezzo PEC, dell’avvenuta profilazione negli archivi degli intermediari certificati dell’INPS.

  • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

 

In attesa dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tramite il quale perverranno le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti al relativo Ordine, restano vigenti le modalità di colloquio attualmente in uso tramite gli Albi provinciali. La comunicazione dovrà pervenire alla casella di posta certificata della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi (dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it) specificando nell’oggetto “Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.

 

I professionisti, Avvocati e iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una volta censiti, potranno recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il citato modulo “SC64” e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali.

Documentazione

Link al testo della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018, con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all’albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12

Le risposte ai quesiti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (FAQ – Aggiornamento al 2 marzo 2018)

 




Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): ulteriori chiarimenti sul regime delle preclusioni agli accertamenti ispettivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso la circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti operativi, che riguardano le preclusioni dell’accertamento di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei datori di lavoro.

Link al testo della Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 dell’11 febbraio 2019, con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Verbalizzazione accertamenti ispettivi in materia previdenziale ed assicurativa – Preclusioni ex art. 3, comma 20, L 08/08/1995, n. 335 – Indicazioni operative al personale ispettivo




Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, disponibile la versione aggiornata

 

Pubblicato sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la versione aggiornata del Testo Unico di Sicurezza.

Novità in questa versione “febbraio 2019”:

  • Inserita la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 – art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni.  Nota integrativa alla circolare n.2/2019;
  • Corretto l’importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto periodo, 3-ter e 22;
  • Aggiornata l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).

Link al testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (16,20 MB) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con gli importi delle sanzioni aggiornati. (Link esterno al sito: https://www.ispettorato.gov.it)

 

 




Prestazioni occasionali per aziende agricole e settore turismo: novità del c.d. “decreto dignità”

L’articolo 2-bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha innovato la materia delle prestazioni occasionali.

La suddetta norma ha apportato significative modifiche alle dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura, alle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione informatica dedicata alle prestazioni occasionali e alle modalità di erogazione del compenso al lavoratore. Sono stati inoltre creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali.

La piattaforma informatica delle prestazioni occasionali verrà progressivamente implementata per garantirne l’adeguamento normativo.

Il primo intervento, a decorrere dal 20 agosto 2018, consente alle imprese operanti nel settore agricoltura di indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni. (Così, comunicato web dell’Inps del 21 agosto 2018)




In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Link al testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione

 




Conversione in legge del decreto Dignità. Le commissioni rientroducono i voucher per i piccoli alberghi

L’articolo 2-bis, (di seguito riportato) introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni competenti della Camera, apporta una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (attualmente contenuta nell’art. 54-bis del D.L. 50/2017).

Di seguito, le principali modifiche introdotte (comma 1):

·         dispone che, ai fini del computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da determinati soggetti sono considerati nella misura del 75% del loro importo, purché i prestatori autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS (presso cui gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell’accesso all’istituto delle prestazioni occasionali, sono già obbligati a registrarsi) (lett. a));

·         nel settore agricolo, introduce (con l’inserimento del nuovo comma 8- bis all’art. 54-bis del D.L. 50/2017) l’obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (lett. b));

·         per le attività rese dai determinati soggetti (di cui al comma 8 dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017), dispone che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori (lett. c));

·         dispone che, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore, ciascun utilizzatore possa versare le somme dovute per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale anche attraverso un consulente del lavoro. Inoltre, viene specificato che l’1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS (lett. d));

·         per quanto concerne i dati che l’utilizzatore deve comunicare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione (lett. e)):

  –      amplia il novero dei soggetti che sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto (sostituendo in questa parte il testo vigente che parla più genericamente di “durata della prestazione”), comprendendovi non solo l’imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali: per i suddetti soggetti, amplia l’arco temporale di riferimento della durata della prestazione, che non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti);

 –      in conseguenza di quanto appena esposto, specifica che, nel settore agricolo, le quattro ore continuative di prestazione sulla cui base si comunica il compenso pattuito vanno riferite all’arco temporale così modificato, ossia di 10 giorni;

·         dispone che, su richiesta del prestatore (espressa al momento della registrazione) e in luogo delle modalità di pagamento attualmente previste, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica, per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione). Gli oneri riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore (lett. f));

·         per l’imprenditore agricolo, esclude l’applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) (lett. g)).

  

Il testo dell’emendamento al decreto Dignità sulle prestazioni occasionali

  

Art. 2-bis

Disposizioni per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali

1. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purché i prestatori stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;

d) al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell’INPS»;

e) al comma 17:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»;

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».




Conversione in legge del decreto Dignità. Dalle commissioni nuovo esonero parziale dei contributi per favorire l’occupazione giovanile

L’articolo 1-bis, (Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile) introdotto nel corso dell’esame in sede referente (di seguito riportato) presso le Commissioni competenti della Camera, prevede una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

Più specificamente (comma 1), la riduzione è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il richiamato esonero spetta (comma 2) ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto, come accennato in precedenza, 35 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro – qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – non costituiscono una causa ostativa.

Le modalità di fruizione della riduzione di cui al comma 1 sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (comma 3).

Si ricorda che “allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile”, la legge 205/2017 (“Legge di Bilancio 2018” — in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2465) ha già introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, con esclusione dei rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. L’esonero spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativaPer le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni. La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro. L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Nella circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’INPS ha illustrato le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e fornisce le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva.

 

Il testo dell’emendamento al decreto Dignità sulle assunzioni agevolate

 Art. 1-bis

Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L’esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell’esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l’anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l’anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l’anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l’anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l’anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l’anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l’anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l’anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l’anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,8 milioni di euro per l’anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l’anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l’anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 38,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l’anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l’anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l’anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l’anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell’adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.