Redditi da co.co.co. sportive. In una circolare Inps chiarito l’impatto le regole sul “cumulo” (divieto) delle prestazioni (su pensioni, APE, indennizzo)

Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’Inps ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, emanato in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, come modificato e integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Nella circolare in chiaro l’impatto le regole di cumulo delle prestazioni (su pensioni, APE, indennizzo) per i redditi da co.co.co. sportive.

La circolare riepiloga le principali regole per determinare il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP.

In particolare:

  • fissa l’annualità minima di contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto alla pensione in 260 contributi giornalieri;
  • descrive i rapporti tra la contribuzione FPSP e la contribuzione versata presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e la Gestione autonoma coltivatori diretti mezzadri e coloni;
  • definisce la contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata;
  • illustra le disposizioni in materia di pensioni in regime internazionale, applicabili ai lavoratori iscritti al FPSP;
  • definisce il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e il massimale imponibile;
  • specifica i riferimenti normativi per i diversi trattamenti pensionistici erogati dal Fondo (pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995, pensione di vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti, pensione supplementare, supplemento di pensione).

Negli allegati, inoltre, riepilogate le categorie di lavoratori iscritti al FPSP e i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo ante e post 31 dicembre 1995 (allegato n. 1). Gli allegati n. 2 e n. 3 illustrano, rispettivamente, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti ante e post 1° gennaio 1996, e alcuni esempi relativi all’applicazione della normativa di riferimento.

 

 

Riforma previdenziale per i lavoratori sportivi: operative le nuove disposizioni

Comunicato stampa Inps del 23 settembre 2025

 

A seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 36/2021, e dalle successive modifiche del decreto legislativo n. 163/2022, l’INPS ha pubblicato nella giornata di ieri la circolare 127/2025, che definisce le modalità di applicazione delle nuove norme previdenziali per il settore dello sport.

Il provvedimento stabilisce che tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, siano iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), già Fondo Pensione Sportivi Professionisti.

Nei casi previsti dal Legislatore, puntualmente indicati nella circolare, possono accedervi inoltre i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi.

Tra le novità più interessanti vi è il riconoscimento di alcune categorie professionali, quali:

  • atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, direttori di gara;
  • altri tesserati che svolgono, a titolo oneroso, mansioni indispensabili allo svolgimento dell’attività sportiva, secondo i regolamenti delle singole discipline

Le nuove disposizioni introdotte dal Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi mirano a creare criteri uniformi per la maturazione dei diritti pensionistici. In particolare, l’annualità contributiva viene calcolata sulla base di 260 giornate lavorative. Inoltre, è prevista la possibilità di valorizzare i periodi contributivi maturati in altre gestioni previdenziali o all’estero, grazie agli strumenti di cumulo e totalizzazione. INPS precisa altresì che, per i soggetti già iscritti al Fondo prima del 1996, restano confermate le norme di raccordo con i regimi preesistenti.

Per quanto riguarda il calcolo della pensione e le prestazioni correlate, le regole variano in base all’anzianità contributiva.

Per i lavoratori con contributi maturati entro il 31 dicembre 1995 non vi sono modifiche: il calcolo delle pensioni resta conforme alle disposizioni già vigenti, come indicato nella circolare n. 17/2019.

Diversamente, per chi ha iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 o si è iscritto al Fondo a partire dal 1° luglio 2023, il diritto alla pensione e il relativo importo vengono determinati secondo il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335/1995.

Il FPSP assicura un ampio ventaglio di prestazioni pensionistiche, tra cui la pensione di vecchiaia e anticipata, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione ai superstiti, la pensione supplementare e il supplemento di pensione.

“La riforma previdenziale per i lavoratori sportivi – afferma il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava – segna un cambio di passo che va oltre il perimetro delle regole. Con la circolare 127/2025, infatti, l’Istituto rende operativo un sistema capace di garantire parità di trattamento e tutele uniformi, restituendo dignità e riconoscimento a chi vive di sport. Lo sport non è solo competizione o spettacolo: è salute, disciplina, educazione, crescita sociale. È un motore di benessere collettivo, ed è per questo che meritava finalmente un impianto previdenziale all’altezza del suo valore”.

“Con questa riforma – conclude Fava – lo Stato dice con chiarezza che chi lavora nello sport ha finalmente tutele solide e un futuro previdenziale certo. L’INPS è al servizio di questa visione: un Paese che cresce quando mette al centro il lavoro, la tutela delle persone e la forza generativa dello sport come bene comune”.




Mancata iscrizione alla Gestione separata: invio comunicazioni tramite “MyINPS” per autonomi cd. “Senza cassa” e lavoratori parasubordinati | Per eventuali dubbi pronte FAQ

Con messaggio n. 2535 del 6 luglio 2023 (di seguito riportato), l’Inps ha fornito importanti chiarimenti in merito all’iscrizione nelle gestioni separate per autonomi cd. “Senza cassa” e lavoratori parasubordinati. Oltre alla pubblicazione delle risposte alle domandi più comuni (FAQ), nel messaggio chiarito che la data effettiva di inizio attività e quella dell’accredito contributivo potrebbero non coincidere con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

Per questo motivo, spiega l’Inps, è stato previsto l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione, così come prevista dall’articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995; tale comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invio di un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa.

 

Il testo integrale del messaggio Inps n. 2535 del 6 luglio 2023, con oggetto: Lavoratori parasubordinati – Lavoratori autonomi professionisti cd. “Senza cassa” – Iscrizione dei lavoratori alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – Invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione – Invio comunicazioni “MyINPS”.

 

L’iscrizione alla Gestione separata è un adempimento disciplinato dall’articolo 2, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che grava sia sui lavoratori per i quali l’obbligo contributivo alla medesima gestione è in capo al committente, c.d. lavoratori parasubordinati, sia per i soggetti che producono reddito da esercizio di attività di arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ovvero i lavoratori autonomi professionisti.

In assenza di specifica istanza di iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.

Tuttavia, le suddette date potrebbero non coincidere con la data effettiva di inizio attività, cui è legata l’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo, con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

Pertanto, è stato previsto l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione, così come prevista dall’articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995; tale comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invio di un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa. 

Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati ”per i parasubordinati.

Si segnala che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS). In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra gli altri, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.

L’iscrizione può essere effettuata anche tramite un intermediario.

Per facilitare la risoluzione di eventuali dubbi o problemi riscontrati, nell’Allegato n. 1 sono riportate le risposte alle domandi più comuni (FAQ).

 




Gestioni artigiani e commercianti e Gestione Separata senza Cassa: la guida Inps alla compilazione del quadro “RR” di Unico 2016 ed al versamento dei contributi a saldo e in acconto

Con circolare n. 97 dell’8 giugno 2016, l’Inps detta le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello Unico 2016 obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e gestione separata liberi professionisti: Il documento di prassi fornisce inoltre le informazioni relative ai termini e alle modalità di versamento dei contributi previdenziali. In merito ai versamenti, l’Ente previdenziale, nel richiamare le precisazioni fornite con circolari n. 15 del 29 gennaio 2016 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e n. 13 del 29 gennaio 2016 per gli iscritti alla Gestione separata, fa presente che ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016, in quanto il 16 luglio cade di sabato (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2015 e primo acconto per l’anno 2016) ed entro il 30 novembre 2016 (secondo acconto 2016).

Naturalmente, e salvo proroghe, i contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2015 e primo acconto 2016 – nel periodo tra il 17 giugno e il 18 luglio 2016 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:

– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.




Artigiani, commercianti e professionisti “senza cassa”: le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione del quadro “RR” di UNICO 2015

Il quadro RR del modello Unico 2015 deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Per questo motivo, l’inps con circolare n. 120 del 12 giugno 2015, fornisce le istruzioni per la corretta compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015. Inoltre, ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi nei termini, tenendo conto, se applicabile, della proroga al 6 luglio 2015 prevista dal D.P.C.M. 9 giugno 2015, per il saldo per l’anno d’imposta 2014 e primo acconto 2015.