Spettacolo: dall’Inps le prime istruzioni sulla disciplina dell’indennità di discontinuità. Per l’anno 2023, domande a partire dal 4 dicembre al 15 dicembre 2023

 

Aggiornamento del 6 dicembre 2023

L’Inps con messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023 ha rettificato le istruzioni per la richiesta della nuova prestazione in relazione sia all’anno 2022 sia all’anno 2023. Nel messaggio precisato che i potenziali beneficiari devono presentare la domanda dell’indennità di discontinuità riferita ai periodi di competenza dell’anno 2022, entro e non oltre la data del 15/12/2023.

Le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2023 stato è pubblicato il Decreto Legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante: «Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo».

L’Inps con  messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023 (di seguito riportato) anticipa i chiarimenti sulla nuova prestazione con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all’anno 2023 che all’anno 2024.

 

Il testo del messaggio Inps n. 4332 del 4 dicembre 2023

Oggetto: Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Prime indicazioni

 

Premessa

 

Con il decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 (rubricato “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”) è introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di un loro sostegno economico alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

L’indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

In via transitoria lo stesso decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

L’indennità di discontinuità prevista per l’anno 2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 175/2023.

La domanda può essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa al Portale web, l’indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

Per la illustrazione della prestazione con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all’anno 2023 che all’anno 2024 verrà emanata una circolare attuativa che in dettaglio espliciterà i requisiti, la durata, il calcolo, misura della prestazione, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilità e delle incumulabilità.

Nelle more della pubblicazione della circolare, al fine di agevolare la presentazione della domanda, si forniscono di seguito prime indicazioni sulla platea dei destinatari e sui requisiti di accesso alla misura.

 

1. Destinatari

 

L’articolo 1 del richiamato D.Lgs. n. 175/2023 individua, quali destinatari dell’indennità di discontinuità, i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005 (1), lett. a);
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
    • lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

2. Requisiti

 

L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo 2, che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 del D.lgs. n. 175/2023:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Il presente messaggio è pubblicato d’intesa con il Ministero della Cultura e del Merito.

 

 


Nota (1) – Decreto Ministeriale 15/03/2005 recante: «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS»




Decreto Sostegni: nuove istruzioni sui trattamenti CIGO, CIGD, ASO, CISOA legati all’emergenza pandemica

Con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l’INPS ha fornito indicazioni sulle domande di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) connessi all’emergenza pandemica, alla luce del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

In particolare, il messaggio chiarisce che:

  • la CIGO potrà essere richiesta, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 25 settimane. Peraltro, anche le imprese che, alla data del 23 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sospeso a causa dell’emergenza epidemiologica, possono accedere alle 13 settimane di CIGO di cui al Decreto Sostegni, per periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021, se appartenenti ai settori che ne hanno diritto;
  • la CIGD e l’ASO potranno essere richiesti, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Anche tali misure si aggiungono a quelle già disposte dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 40 settimane.

Quanto ai destinatari delle nuove misure, l’Istituto evidenzia che: i trattamenti di CIGO, CIGD e ASO potranno essere fruiti anche dai datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza; i nuovi trattamenti trovano applicazione ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021.

Il Decreto Sostegni prevede anche l’accesso alla CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (previsti dall’art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457). Anche il nuovo periodo di trattamenti CISOA deve ritenersi aggiuntivo rispetto a quello precedentemente disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

L’INPS comunica che le istanze di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGS, ASO e CISOA di cui al Decreto Sostegni possono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

Da ultimo, il documento fornisce indicazioni sui trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle imprese del settore aereo e aeroportuale. Al riguardo, l’Istituto precisa che, ai sensi del Decreto Sostegni, potranno essere integrati i trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

Fonte: MinLavoro – http://www.lavoro.gov.it/




Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Le istruzioni per l’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi 2016

L’articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell’anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2016, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2016 come da D.P.C.M. del 26 luglio 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. Con riferimento a tale disciplina l’Inps con messaggio n. 4189 del 25 ottobre 2017 fornisce i chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. Di seguito il link al testo del Msg Inps n. 4189 del 25 ottobre 2017.

Messaggio INPS n. 4189 del 25 ottobre 2017, con oggetto: PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo – Divieto – Dichiarazione reddituale – Dichiarazione RED, per comunicare all’ente erogante la prestazione previdenziale l’eventuale percezione di ulteriori redditi – Casi di esclusione, cumulabilità dei redditi e soggetti obbligati – Art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503