Assosoftware rilascia un tool gratuito e multi piattaforma per visualizzare le fatture elettroniche XML

Si chiama AssoInvoice ed è il tool gratuito che traduce il formato XML, visualizzare la fattura elettronica ricevuta come se fosse una tradizionale fattura cartacea.

La soluzione Assosoftware (Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale) consente, di verificare, stampare, ricercare le Fatture XML create secondo lo standard SDI (vedi www.fatturapa.gov.it). AssoInvoice consente, inoltre, di visualizzare in modo specifico l’arricchimento informativo inserito all’interno delle Fatture XML secondo lo Standard AssoSoftware.

L’applicazione può essere prelevata all’indirizzo http://www.assosoftware.it/assoinvoice

 




Società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI. Le regole “particolari” per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Con provvedimento del 13 novembre 2018, prot. n. 301338/2018 individuate, oltre all’ambito applicativo della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche, le modalità e i termini di versamento con riferimento a ciascuno dei procedimenti definibili, nonché i punti in comune con il provvedimento del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Con il provvedimento viene data attuazione all’articolo 2 con limitato riferimento alle specifiche disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), e comma 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Disposizione, speciali riservate alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, per definire gli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con il pagamento ridotto alla metà delle maggiori IRES e IRAP, dell’intera maggiore IVA, del 5% delle sanzioni irrogate e del 5% degli interessi dovuti, indicati negli atti del procedimento di accertamento, con esclusione degli eventuali accessori.

Come chiarito nel Paragrafo 1.5 del provvedimento, le società e associazioni sportive dilettantistiche non potranno avvalersi della speciale definizione agevolata di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), qualora l’ammontare di ciascuna delle maggiori IRES o IRAP, indicate nell’atto da definire, sia superiore ad euro 30.000 per ciascun periodo di imposta. Naturalmente, la maggiore IVA non rientra nel calcolo del suddetto limite in quanto deve essere versata per intero.

Inoltre, nel caso in cui la società o l’associazione sportiva dilettantistica superi, ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento di cui all’articolo 2 con le regole ivi previste.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 novembre 2018, prot. n. 301338/2018, recante: «Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al successivo articolo 7», pubblicato il 13.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Rilasciato il software di compilazione della comunicazione dei dati delle deleghe per i servizi di Fatturazione elettronica

Per predisporre la comunicazione contenente le richieste di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di “Fatturazione elettronica” è disponibile l’apposito pacchetto di compilazione Comunicazione Deleghe.

Per eseguire tale software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.7 e successive.

I file creati con tale applicazione (estensione “.dfe”), prima di essere inviati telematicamente tramite il canale Entratel, devono essere predisposti per la trasmissione utilizzando la funzionalità di “autenticazione” presente all’interno dell’applicazione Entratel – Desktop Telematico. (cfr. comunicato web pubblicato il 7.11.2018 su: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/)

Presentazione della Comunicazione Deleghe per i servizi di Fatturazione elettronica

Si ricorda che dal 6 novembre 2018, è possibile trasmettere, mediante il canale Entratel, la Comunicazione relativa alle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica secondo quanto predisposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 5 novembre 2018.

Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, all’interno della categoria Controlli Comunicazioni Istanze la versione 1.0.0 del 05/11/2018 relativa al modulo Controllo deleghe per i servizi di fatturazione elettronica (codice fornitura: DFE18).

Il controllo di conformità dei file contenenti tali comunicazioni è obbligatorio: gli utenti possono effettuare tale adempimento mediante la funzione Controlla del menù Documenti, a seguito della quale viene sempre prodotto il file controllato (con estensione .dcm) predisposto per la successiva fase di autenticazione.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

 

L’articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), interviene sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998.

La novella in esame stabilisce che entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Così, ad esempio, per un’operazione eseguita il 25 febbraio 2019 e fatturata il 6 marzo successivo, il cessionario/committente, che abbia ricevuto ed annotato il documento entro il 15 dello stesso mese, avrà la possibilità di computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata (febbraio 2019) e, dunque, di portare subito in detrazione l’imposta.(esempio tratto dal testo trascritto dell’audizione del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2018 presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato)

Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, “tenuto conto dei termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella cosiddetta “differita”, e dei tempi di recapito della fattura elettronica – la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile – la norma prevede una modifica …, finalizzata ad evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. Il periodo inserito nell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 100, prevede quindi che il cessionario/committente possa computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento”.

Il testo dell’articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 14
Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.».

 

Nota (1)

DPR 23 marzo 1998, n. 100

Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

 

Art. 1
Dichiarazioni e versamenti periodici

1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (Il periodo da «Entro il medesimo termine» fino a «nell’anno precedente.» è stato aggiunto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018. In precedenza il comma era stato così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002, al precedente che si riporta:

«1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.». Nel previgente comma 1 le parole «Entro il giorno 16 di ciascun mese» sono state così sostituite alle precedenti «Entro il giorno 15 di ciascun mese» dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. (Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002)

1-ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale. (Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002)

[2. A decorrere dal periodo d’imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l’anno in corso all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonché i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreché abbiano realizzato nell’anno precedente un volume d’affari superiore a cinquanta milioni di lire.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le predette annotazioni sono sostituite con l’indicazione degli stessi dati in apposita dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le modalità ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»)

[2-bis. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma inserito dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

[2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l’ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione è presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma inserito dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l’attività, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. (Le parole da «all’ufficio dell’imposta» fino a «scelta operata» sono state così sostituite alle precedenti «all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente» dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l’importo della differenza nei modi di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione]. Se l’importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. [La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta]. (Le parole da «, e annotata» fino a «relativa attestazione» sono state soppresse dall’art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. L’ultimo periodo è stato soppresso dall’art. 2, comma 4 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti. (Le parole «1, 2, 2-bis, 2-ter e 4» sono state così sostituite alle precedenti «1, 2 e 4» dall’art. 2, comma 5, lett. a) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542; le parole «articoli 33, 73, primo comma, lettera e) e 74» sono state così sostituite alle precedenti «articoli 33 e 74» dall’art. 2, comma 5, lett. b) del medesimo D.P.R. 542/99)




E-fattura: approvate le istruzioni e i modelli per le deleghe

Pronte le nuove regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell’Agenzia. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018), vengono infatti definite le modalità con cui gli intermediari delegati possono inviare all’Amministrazione la comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe ricevute, ai fini della loro attivazione automatica.

Questa comunicazione potrà essere inviata con modalità “massiva”, e quindi conterrà i dati di più deleghe conferite, oppure potrà essere trasmessa con modalità “puntuale”, per attivare singolarmente ogni delega ricevuta. Sarà necessario fornire alcuni elementi di riscontro, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, utili a provare l’effettivo conferimento della delega all’intermediario. Nel caso in cui non siano disponibili gli elementi di riscontro sarà comunque possibile avvalersi di una ulteriore procedura che consentirà l’acquisizione delle deleghe via posta elettronica certificata (Pec), quindi senza la necessità di recarsi in ufficio.

Pronti anche i relativi modelli, uno per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di e-fattura e un secondo per il Cassetto fiscale delegato.

Invio massivo o puntuale per attivare le deleghe

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e i volumi di fatture previsti, l’Agenzia ha messo a punto due procedure per semplificare il processo di attivazione delle deleghe, garantendo, al contempo la tutela del delegante. In particolare, è stato realizzato un servizio che consente di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre o con modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica. In questo caso, verrà chiesto al delegato di indicare degli elementi, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, per provare di aver effettivamente ricevuto la delega. Ad ulteriore tutela del delegante, l’Agenzia invierà un messaggio di posta elettronica certificata – all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)- per comunicare l’attivazione della delega.

Sempre per snellire le procedure, l’Agenzia ha previsto una seconda modalità che consentirà di attivare le deleghe anche per i clienti per i quali non è possibile fornire gli elementi di riscontro, ad esempio perché nell’anno precedente la dichiarazione IVA non è stata presentata. Anche in questo caso non sarà necessario recarsi in ufficio, ma sarà sufficiente inviare tramite PEC un file con gli elementi essenziali delle deleghe e la copia dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti.

Servizi e numero di soggetti delegabili

 Gli operatori potranno delegare all’utilizzo dei servizi e- fattura fino a quattro soggetti, per un periodo massimo di due anni. Per quanto riguarda, invece, la consultazione del proprio cassetto fiscale gli operatori potranno delegare fino a 2 intermediari, automaticamente per 4 anni, salvo revoca. Per fornire un ulteriore ausilio ai contribuenti nel conferimento delle deleghe entrambi i modelli prevedono due nuove sezioni dedicate all’indicazione dei dati dell’eventuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale e di quelli relativi all’autentica della firma del delegante. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I link:

 L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)




Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

L’articolo 13 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), novellando l’articolo 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abroga l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti. Considerata la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite Sistema di Interscambio (sistema obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2019), si ritiene che tale adempimento sia automaticamente assolto. La tracciabilità della fattura rende, infatti, possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal registro degli acquisti.

Tuttavia, la semplificazione dovrebbe applicarsi anche per i soggetti comunque esclusi dalla fatturazione elettronica obbligatoria, quali i contribuenti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il testo dell’articolo 13 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

  Art. 13
Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17,»;

b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.




Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

L’articolo 12 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), nel novellare l’articolo 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modifica i termini di annotazione delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (e non più con riferimento alla data della loro emissione). Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.

In altri termini, l’articolo 12 dispone che tutte le fatture emesse (ossia quelle cosiddette immediate, quelle cosiddette differite/riepilogative, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue e emesse per documentare le prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetti extraUe) devono essere annotare in un apposito registro nell’ordine della loro numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Come specificato dalla relazione illustrativa, “tutte le fatture emesse, ossia quelle cosiddette “immediate”, quelle cosiddette “differite/riepilogative” di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti stabiliti nell’Unione europea (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera c)), ed infine quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a soggetti extra UE o ricevute dai medesimi (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera d)), devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ciò consentirà di liquidare correttamente l’imposta a debito di periodo.

Viceversa, in caso di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera b)) le fatture sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Il testo dell’articolo 12 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 12
Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».




Semplificazione in tema di emissione delle fatture

 

L’articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), nel novellare l’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introduce una norma di valenza generale – “e dunque al di là della sola fatturazione elettronica” – che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione. La norma non incide la disciplina dell’esigibilità dell’imposta e la conseguente liquidazione.

In particolare la lettera a) del comma 1, in previsione del nuovo termine di 10 giorni per l’emissione della fattura, prevede, tra le indicazioni che devono essere contenute nella fattura, la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. L’articolo in esame, nello stabilire il nuovo termine di 10 giorni per l’emissione della fattura, provvede a inserire conseguentemente questa nuova ipotesi all’interno dell’elenco richiamato. La lettera b) dispone che la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

Come specificato dalla relazione illustrativa “nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio, è necessario che nel più ampio arco temporale riconosciuto dalla norma (dieci giorni) sia effettuata anche tale trasmissione

Il comma 2 dispone che le modifiche introdotte dall’articolo si applicano a decorrere dal 1°luglio 2019, ovvero dal momento in cui cessano le attenuanti introdotte in ambito sanzionatorio, previste per il primo semestre 2019 dall’articolo 10 del decreto legge in esame. La norma, quindi, stabilisce che l’applicazione del nuovo termine di 10 giorni per la trasmissione della fattura si applica allo scadere del periodo di vigenza del termine più favorevole previsto in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni.

Il testo dell’articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 11
Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.




Semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

L’articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), prevede che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non sono applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Come spiega la relazione accompagnatoria “con l’obiettivo di non differire ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici – volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all’articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – la norma attenua, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo”.

Si ricorda che la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “legge di bilancio 2018” —in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017), in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto sia nell’ambito dei rapporti tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer), l’obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, dal 1° gennaio 2019.

Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2018, pag. 365) ha reso noto l’intento, per rendere agevole, efficiente e poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, di mettere a disposizione degli operatori una serie di servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica.

In particolare, la lettera a) del comma 1, prevede per il primo semestre dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (1°gennaio 2019), la non applicabilità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, qualora la fattura elettronica non sia emessa contestualmente, ovvero entro le ore 24 dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio, ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto.

Si ricorda che l’articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 1, stabilisce che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, un’imposta inferiore a quella dovuta. In questi casi, secondo il comma 4 del medesimo articolo, la sanzione comunque non può essere inferiore a euro 500. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Il comma 3 dispone che se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e comunque non inferiore a euro 500 (comma 4)Il comma 8 prevede inoltre che anche il cessionario o il committente che abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica è punito con una sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione.

La lettera b) del comma 1, dispone che qualora la fattura sia emessa ancora più tardivamente, ovvero entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo, le sanzioni saranno applicabili, ma con una riduzione dell’80%.

Il testo dell’articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 10
Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (1), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

 

Nota (1)

 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n. 23

 Art. 1
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. [Per specifiche categorie di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 209, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.] (Il periodo da «Per specifiche categorie di soggetti» fino a «3 aprile 2013, n. 55.» è stato soppresso (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 1), della L. 27/12/2017, n. 205)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall’Agenzia delle entrate anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l’utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite. (Le parole «anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti» sono state inserite (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 2), della L. 27/12/2017, n. 205. Le parole «o stabiliti» sono state inserite (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 2), della L. 27/12/2017, n. 205)

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge23 dicembre 2014, n. 190. (Le parole «o stabiliti» sono state così sostituite alle precedenti «, stabiliti o identificati» dall’art. 15, comma 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018. In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 3), della L. 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.»)

3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. (Comma inserito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 4), della L. 27/12/2017, n. 205)

3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (Comma inserito dall’art. 11, comma 2-bis, del D.L. 12/07/2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 09/08/2018, n. 96, a decorrere dal 12.08.2018)

[4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.] (Comma abrogato (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 5), della L. 27/12/2017, n. 205)

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva. (Le parole «dei commi 3 e 3-bis» sono state così sostituite (1) alle precedenti «del comma 3» dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 6), della L. 27/12/2017, n. 205)

6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (Il periodo da «Per il primo semestre» fino a «aggiunto del periodo successivo.» è stato inserito dall’art. 10, comma 1 del D.L. 23/10/2018, n. 119. In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 7), della L. 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«6. Ai contribuenti che esercitano l’opzione di cui al comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». In precedenza le parole «all’articolo 11, comma 2-bis» erano state così sostituite alle precedenti «all’articolo 11, comma 1» dall’art. 1-ter, comma 6 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172, a decorrere dal 06.12.2017)

6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria. (Comma aggiunto (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 8), della L. 27/12/2017, n. 205)

6-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo. (Comma aggiunto (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 8), della L. 27/12/2017, n. 205)

 

(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 916, della L. 27/12/2017, n. 205, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.01.2019.

Ai sensi dell’art. 1, comma 917, della L. 27/12/2017, n. 205, fermo restando quanto previsto al comma 916 dell’art. 1, della sopracitata L n. 205/2017, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.07.2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 dell’art. 1, della sopracitata L n. 205/2017 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L. 23/06/2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.




Il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA. Efficacia dal 1° gennaio 2019 se si aderisce entro il 15 novembre 2018

Tutti i passi da compiere, chi può aderire, quali sono gli effetti dell’opzione. Con la circolare n. 19 E del 31 ottobre 2018 , le Entrate fanno il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, che, in un’ottica di semplificazione, ha previsto la possibilità per tutti i soggetti IVA stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per aderire all’istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso. Per il primo anno di applicazione, se l’opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo IVA avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Tutti i vincoli, punto per punto

La nuova disciplina, che trova fondamento nella Direttiva 2006/112 CE, si ispira a una finalità antiabuso e di semplificazione, consentendo la possibilità di costituire un unico soggetto passivo d’imposta dotato di propria partita Iva e di una propria iscrizione al Vies in caso di operazioni intracomunitarie; il Gruppo è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro operatore economico. Possono costituire un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter del DPR n. 633/1972.

Adesione secondo il principio “all-in all-out” e interpello per i casi dubbi

Una volta esercitata l’opzione, partecipano al Gruppo IVA tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. È possibile, mediante un interpello probatorio, dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli economico e/o organizzativo in capo a singoli soggetti. L’opzione al regime è vincolante per un triennio, al termine del quale l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salvo revoca. Se l’opzione viene presentata entro il prossimo 15 novembre, il Gruppo avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, mentre a regime si potrà presentare la dichiarazione dal 1º gennaio al 30 settembre perché il Gruppo IVA abbia efficacia dall’anno successivo. Dal 1º ottobre al 31 dicembre, invece, l’opzione avrà effetto dal secondo anno successivo a quello di presentazione. Il nuovo istituto si aggiunge alla liquidazione dell’IVA di gruppo, la forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d’imposta (articolo 73 del D.P.R. n. 633/1972).

Link al testo delle circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 31 ottobre 2018, con oggetto: GRUPPO IVA – Quadro normativo – Nascita, modifiche e scioglimento – Effetti dell’opzione – Adempimenti e responsabilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM 06/04/2018 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018

Documentazione

Commenti

Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA  
di Marco Peirolo

Legislazione

Il modello AGI/1 per la costituzione del Gruppo IVA

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018, recante: «Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni»

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

Prassi

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell’interpello “probatorio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell’interpello precostituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA – Requisiti e modalità di calcolo del pro-rata

Costituzione del Gruppo IVA: ultime precisazioni su vincoli e pro rata Gruppo IVA. L’associazione non può partecipare in veste di controllata

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 ottobre 2018:«GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Partecipazione in veste di controllati – Definizione del vincolo finanziario ex art. 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 – Riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell’art. 2359 del c.c. – Conseguenze – Preclusione ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria – Partecipazione in veste di controllanti – Possibilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA: per il vincolo economico da svolgimento di un’attività principale dello stesso genere determinante l’oggetto sociale nell’atto costitutivo

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Vincolo economico di cui all’articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Valutazione della presenza «di un’attività principale dello stesso genere» rispetto a quelle riscontrabili in capo ad altri soggetti del costituendo Gruppo IVA di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 70-ter D.P.R. n. 633/72 – Valore determinante all’indicazione effettuata mediante codici ATECO – Esclusione – Riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo – Necessità»

Gruppo IVA: nel primo anno di operatività la detrazione IVA in base a pro-rata determinato presuntivamente

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 19 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del gruppo IVA – Modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività – Affermazione – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»

Compilazione web – Costituzione Gruppo Iva

Costituzione Gruppo Iva” è l’applicazione web che consente la compilazione del modello AGI/1 da parte del rappresentante del Gruppo, la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti e la presentazione da parte dello stesso rappresentate. (link sito Agenzia delle entrate),

Attenzione: per compilare e presentare il modello direttamente online è necessaria la registrazione ai servizi telematici (Fisconline/Entratel)




Manovra gialloverde: in Gazzetta le disposizioni fiscali

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – n. 247 del 23 ottobre 2018– il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.

Il testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2018, e poi ritoccato con successivo CDM, prima della firma del Presidente della Repubblica.
Questi in temi toccati dal Decreto:

  • Rottamazione-Ter;
  • Stralcio dei debiti fino 1000 euro;
  • Varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;
  • Fatturazione elettronica;
  • Semplificazione per emissione fatture;
  • Processo tributario telematico.

Link al testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 247 del 23 ottobre 2018




Avvio della E-fattura obbligatoria con sanzioni ridotte

Confermata dal decreto fiscale di accompagnamento, approvato 15 ottobre 2018 dal Governo, l’inapplicabilità, per il «primo semestre del periodo d’imposta 2019», delle sanzioni «se la fattura è emessa … entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1,comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100»; in pratica entro il termine di liquidazione dell’imposta periodica in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione. Questo è quanto emerge dalle prime bozze del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019. Al riguardo nella relazione illustrativa, anch’essa in bozza, si chiarisce che al fine di “non differire ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici – volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all’articolo 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – la norma attenua, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alta liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva. Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del cd. ravvedimento operoso”.

Naturalmente, le misure sopra esaminate dovranno essere confermate nel testo del decreto legge che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.




Incroci tra volume d’affari e spesometro. In arrivo le comunicazioni delle anomalie riscontrate

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, approvate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici (Pec, cassetto fiscale), le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. Naturalmente i contribuenti, avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78», pubblicato l’8 ottobre 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Aggiornata la guida Ae alla fatturazione elettronica

Aggiornato il vademecum dell’Agenzia delle entrate che fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il “postino” che si occupa di far viaggiare le e-fatture.

Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall’Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l’app Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Link alla Guida dell’Agenzia delle Entrate




Fatture e corrispettivi – Aggiornate le specifiche tecniche (3 ottobre 2018)

 

Si tratta dell’aggiornamento del documento delle specifiche tecniche  e della rappresentazione tabellare della fattura semplificata, in italiano e in inglese, per introdurre un nuovo controllo per le fatture semplificate al fine di verificare che l’importo totale non ecceda, per questa tipologia di fatture, il limite previsto dall’art. 21 bis del DPR 633/72 (100 euro). Il relativo codice di errore è 00460 (pag. 141)

 

Link (al sito dell’agenzia delle entrate) ai documenti modificati

Le Specifiche tecniche aggiornate

LArea tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

 

Normativa e prassi

 

Primi chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti Pa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Credito d’imposta per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, commi 919-927, della L. 27/12/2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018»

 

E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 2 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA – Prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti – Modalità di inoltro di una fattura scartata – Fatturazione immediata – Fatturazione differita – Registrazione e conservazione – Servizio di conservazione – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – D.L. 28/06/2018, n. 79»

 

La guida, che spiega come predisporre, inviare e conservare le e-fatture

 

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

«Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»




La fatturazione elettronica è un processo simmetrico che riguarda cliente e fornitore

“E opportuno evidenziare che quello della fatturazione elettronica è un processo “simmetrico” che vincola non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura. Per tale ragione, qualora si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l’obbligo a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati, con la necessità di individuare – di volta in volta – se il soggetto emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie per le quali decorre l’obbligo nonché trattare alcune fatture come elettroniche altre come analogiche.”.

È quanto afferma il neo Direttore dell’Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore nell’audizione del 3 ottobre 2018, presso la Camera dei deputati – VI Commissione finanze, riguardo l’obbligo generalizzato della E-fattura.




E-fattura: diffusa la guida e video-tutorial

In vista della partenza del 1° gennaio 2019, quando l’uso della fatturazione elettronica diventerà obbligatorio per gli operatori residenti o stabiliti in Italia (tranne poche eccezioni), l’Agenzia delle Entrate fornisce un kit di strumenti informativi per aiutare i contribuenti a prendere confidenza con la nuova procedura e a conoscere tutti i servizi offerti gratuitamente. All’interno della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente troverà anche la nuova guida, che spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture e il link diretto a due video-tutorial, disponibili sul canale Youtube dell’Agenzia, sulle novità della fatturazione elettronica e sul QR-Code.

In particolare il secondo video spiega i vantaggi del codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per consentirgli di acquisire in automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura.

In una guida quel che c’è da sapere

Pensato con un taglio pratico “pronto all’uso”, il vademecum pubblicato spiega cosa cambia dalla carta al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il “postino” che si occupa di far viaggiare le e-fatture. Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall’Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l’app Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Due video-tutorial sulla e-fattura

Tutte le informazioni sulla novità in arrivo sono illustrate in un semplice video-tutorial, ora disponibile sul canale istituzionale YouTube dell’Agenzia delle Entrate. Per sapere, invece, cos’è il QR-Code e come utilizzarlo per emettere e ricevere in modo ancora più semplice le e-fatture, basta guardare il secondo video-tutorial, che spiega come ottenere il proprio codice a barre digitale tramite il Cassetto fiscale o il portale “Fatture e corrispettivi”. Entrambi i video sono stati realizzati internamente a costo zero.

Fatturazione elettronica per tutti dal 1° gennaio 2019

Secondo quanto prevede la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014). Esclusi anche i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. (Così, comunicato stampa Agenzie delle entrate del 27 settembre 2018)

I link:

 L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)




Costituzione del Gruppo IVA: pronto il modello da usare per l’esercizio dell’opzione per la costituzione

In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019

Il modello dovrà essere utilizzato dai soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che scelgono di diventare un unico soggetto passivo (denominato Gruppo IVA). Per esercitare l’opzione i vincoli finanziario, economico e organizzativo devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione. I soggetti esclusi dal Gruppo per mancanza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, all’atto dell’opzione, non sussisteva il vincolo finanziario, partecipano al Gruppo a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (art. 70-quater, comma 5). L’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all’art. 70-novies (art. 70-quater, comma 4). Al Gruppo non possono partecipare sedi e stabili organizzazioni situate all’estero.

Il modello è utilizzato per l’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo (art. 70-bis) da parte del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e dei soggetti partecipanti al Gruppo medesimo.

A seguito della presentazione del modello, al Gruppo viene attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’IVA.

Il modello è utilizzato anche per comunicare:

  • le opzioni contabili, per l’esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 e 36 bis;
  • l’inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l’ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo;
  • il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del Gruppo cessi di far parte del Gruppo senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti (art. 70-septies, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo;
  • la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
  • la revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo (art. 70-novies, comma 1);
  • la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-decies, comma 4).

Quando presentare il modello – Esercizio dell’opzione o della revoca

Il modello può essere presentato:

  • dal 1º gennaio al 30 settembre. In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • dal 1º ottobre al 31 dicembre. In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo (art. 70-quater, comma 3; art. 70-novies, comma 2).

In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018, recante: «Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni», pubblicato il 20.09.2018 su www.agenziaent

Documentazione

Commenti

Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA  
di Marco Peirolo

Legislazione

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

Prassi

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell’interpello “probatorio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell’interpello precostituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 




Opzione per la cassa “virtuale”. Il vincolo triennale vale solo per chi sceglie di rimanere nel regime semplificato

Il vincolo triennale di permanenza, per la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa “virtuale”, vale solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi essendo in possesso dei requisiti, sceglie di accedere al regime forfettario. In altre parole, l’opzione prevista dal comma 5 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, (espressa per mezzo del rigo VO26 della dichiarazione IVA 2018) secondo cui l’ammontare dei corrispettivi e degli acquisti, registrati rispettivamente ai sensi dei citati art. 24 e 25, si considera incassato e pagato, vincola per un triennio, solo in caso di permanenza nella nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa improntata al “criterio di cassa” ai sensi del nuovo art. 66 del TUIR. Questo, l’importante chiarimento contenuto nella risoluzione 64 del 14 settembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate (riportata di seguito).

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 del 14 settembre 2018, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa in possesso dei requisiti previsti – Compresenza dei requisiti per l’ingresso nel regime comunque “naturale” cd. forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) – Conseguenze – Non applicabilità dei vincoli temporali per l’uscita dal regime semplificato per entrare nel regime forfetario – Opzione prevista dal comma 5 dell’arti. 18, del D.P.R. 600/1973 per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti – Vincolo triennale – Limiti – Passaggio all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 – Applicazione del vincolo triennale – Esclusione – Ragioni – Vincolo triennale al rispetto del criterio di cassa “virtuale” applicabile solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi passa al regime forfettario

 

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

 

Imprese in contabilità semplificata. I chiarimenti per il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 aprile 2017: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP – Articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 18, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Regime forfetario

 

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»




Comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018. Entro il prossimo lunedì 17 settembre 2018

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il prossimo lunedì 17 settembre 2018 scade il termine previsto per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’Iva relativa al secondo trimestre del 2018.

 

Per tale adempimento, infatti, non opera la proroga al 30 settembre 2018 (termine differito a lunedì 1° ottobre) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La proroga, disposta dall’art. 1, comma 932, della legge n. 205 del 2017, (Legge di bilancio per il 2018), riguarda, infatti, solo il termine previsto per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (i.e. spesometro). In particolare, al fine di evitare sovrapposizioni tra gli adempimenti, è stato separato il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da quello previsto per la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018, altrimenti coincidenti, come peraltro risulta dai lavori parlamentari preparatori della legge di bilancio 2018. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 settembre 2018)




Rimborsi IVA: richiesta dell’IVA pagata in Stati diversi entro il 30 settembre 2018

Il 30 settembre 2018 è l’ultimo giorno per la presentazione delle istanze di rimborso IVA (articoli 38-bis1, 38-bis2, 38-ter del D.P.R. 633/1972).

 

 

Possono presentare la richiesta:

  • i soggetti stabiliti in Italia che hanno assolto l’IVA in uno Stato membro dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati nello stesso Stato UE
  • i soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE o in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, che hanno assolto l’IVA in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

Il termine del 30 settembre, previsto dalla Direttiva 2008/9/CE è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo. (Così, comunicato web pubblicato nel sito dell’Agenzia delle entrate del 12 settembre 2018). Quindi nonostante il termine cada di domenica la richiesta non può essere presentata entro il 1° ottobre 2018. Questo perché, la direttiva, (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs n. 18/2010) che ha rivoluzionato il processo di rimborso dell’IVA, stabilendo le modalità di presentazione della richiesta, i tempi di lavorazione e di liquidazione ha fissato al 30 settembre – dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso – la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Nel suddetto termini perentorio del 30 settembre 2018 si può richiedere:

  • il rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati;
  • il rimborso dell’IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità;
  • il rimborso dell’IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

Si ricorda che le modalità operative per l’invio della richiesta sono state individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010, prot. n. 53471/2010, recante: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti». Nel citato provvedimento stabilito che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando apposita istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica per mezzo dei seguenti canali di trasmissione:

  • direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • tramite le camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni;
  • avvalendosi, per la sola trasmissione delle richieste di dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunità di cui all’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72, di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.

I dati da indicare nella richiesta sono stati individuati dall’allegato A del provvedimento 1° aprile 2010.

Si ricorda, tuttavia, che le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza. A tal proposito, vedi, l’apposita Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” – pdf. (Link sito web http://www.agenziaentrate.it)

 Link correlati (Link sito web http://www.agenziaentrate.it)

Riguardo l’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti non residenti stabiliti in stati non appartenenti all’unione europea, gli operatori stabiliti in Stati appartenenti all’Unione europea, con i quali esistano accordi di reciprocità in materia di IVA (Israele, Svizzera e Norvegia), dovranno presentare le richieste di rimborso in forma cartacea avvalendosi del modello IVA 79, direttamente al Centro operativo di Pescara.

La richiesta di rimborso (modello IVA 79) deve essere indirizzata a:

 Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara

 La trasmissione può essere effettuata tramite:

  •  consegna diretta;
  • servizio postale;
  • “corriere espresso”.

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

La struttura del modello prevede la possibilità per il richiedente di indicare il numero di telefono, fax e l’indirizzo e-mail per essere contattati dall’Amministrazione finanziaria e un nuovo campo per l’indicazione dell’esistenza o meno del pro-rata e i dati relativi al codice Iban e Bic per il pagamento delle somme richieste a rimborso.

  Link correlati (al sito web http://www.agenziaentrate.it)

Norme di attuazione

Le modalità di richiesta del rimborso dell’IVA assolta in uno degli Stati membri della Comunità europea da soggetti stabiliti in altro Stato membro

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010, prot. n. 53471/2010: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti»

Il nuovo IVA 79 per i rimborsi IVA a non residenti stabiliti in Israele, Norvegia e Svizzera

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2010, prot. n. 64109/2010: «Approvazione del modello IVA 79, riservato ai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, da utilizzare per le richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, e delle relative istruzioni»

Prassi

Rimborso IVA per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE. Necessità dell’autentificazione della firma per la richiesta all’Amministrazione finanziaria per i soggetti che utilizzano la procura

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 E del 28 novembre 2016, con oggetto: IVA- Rimborso IVA – Procedura di richiesta dell’IVA assolta in Italia sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi dai soggetti non residenti e stabiliti in altri Stati membri della Comunità – Art. 38-bis2 del DPR n. 633 del 1972 -Direttiva 2008/9/CE




Tax free shopping. Dal 1° settembre obbligo di fatturazione elettronica

In base a quanto previsto dall’art. 4-bis del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dall’art. 1, comma 1088, L. 27 dicembre 2017, n. 205, dal 1° settembre 2018 entra in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le vendite tax free ai viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi extra UE. Chi vuole usufruire del rimborso/sgravio dell’IVA deve pertanto assicurarsi che il punto vendita emetta fattura elettronica.

Tutte le informazioni utili nel sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo il link: https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0




In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Link al testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione

 




Infalcidiabilità del credito IVA. Il Fisco si arrende alla giurisprudenza sfavorevole

 

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia in tema di transazione fiscale. Con circolare n. 16 del 23 luglio 2018 diffuse nuove istruzioni per tener conto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno inciso profondamente sulle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti. Il documento, nella prima parte, illustra gli ultimi indirizzi della giurisprudenza e, nella seconda parte, fornisce chiarimenti relativamente alle novità introdotte dalla legge n. 232 del 2016.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria, sottolinea che “i principi statuiti dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte di cassazione …, superando le linee interpretative contenute nella circolare n. 19/E del 2015, consentono di considerare legittima la proposta di falcidia dell’IVA contenuta nelle domande di concordato preventivo non accompagnato da transazione fiscale, non ancora votata al 7 aprile 2016, data della sentenza emessa in relazione alla causa C-546/14. I limiti alla falcidia dell’IVA nel concordato preventivo accompagnato dalla transazione fiscale posti dalla predetta giurisprudenza devono, invece, ritenersi superati in relazione alle procedure avviate, ma non ancora votate, al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della modifica normativa operata con la legge n. 232 del 2016.”.

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 23 luglio 2018, oggetto: TRANSAZIONE FISCALE – Procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti – – Art. 182-ter della L.F. (RD 16/03/1942, n. 267), come modificato dall’articolo 1, comma 81, della L. 11/12/2016, n. 232 – Rettifica di precedenti affermazioni contenute nelle circolari n. 40/E del 2008 e n. 19/E del 2015

Le precedenti circolari n. 40/E del 2008 e n. 19/E del 2015.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 6 maggio 2015: «TRANSAZIONE FISCALE – Istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione delle procedure concorsuali – Composizione della crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Procedura alternativa di liquidazione dei beni – Evoluzione normativa e giurisprudenziale – Profili fiscali e procedurali – Artt. 182-bis e 182-ter, del RD 16/03/1942, n. 267 (Legge Fallim.) – L 27/01/2012, n. 3 – Rettifica di precedenti affermazioni contenute nella circolare n. 40/E del 2008»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 18 aprile 2008: «TRANSAZIONE FISCALE – Nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione – Art. 182-ter della L.F. (RD 16/03/1942, n. 267), come modificato dall’articolo 16, comma 5, del D.Lgs. 12/09/2007, n. 169»




Richiesta crediti trimestrali IVA. Entro il 31 luglio la richiesta relativa al secondo trimestre

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.

 

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Come e quando

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Modello IVA TR e relative istruzioni

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017, recante: «Approvazione del modello IVA TR per compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»

Stretta sulle compensazioni dei crediti IVA

Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L’importo nell’istanza relativo ai trimestri precedenti concorre al limite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR – Visti di conformità – Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui – Risposte a quesiti – Professionisti e certificatori – Individuazione di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017 – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 -Art. 23 del D.M. 31/05/1999, n. 164 – Artt. 2 e 3 del D.M. 18/02/1999 – DD.MM. 18/02/1999, 12/07/2000, 21/12/2000 e 19/04/2001»

Modello integrativo

Sulla facoltà del contribuente di modificare la propria scelta in merito alla possibilità di utilizzare il credito IVA, vedi: risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014. Nel documento di prassi chiarito che la modifica della scelta da compensazione a rimborso può essere eseguita.

Il riconoscimento della scelta da parte dell’Ufficio è tuttavia subordinato alle seguenti condizioni:

  • non sia avvenuta la validazione della disposizione di pagamento del rimborso;
  • il credito non sia stato già utilizzato in compensazione;
  • la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA (la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione annuale IVA).

Credito IVA maturato nel trimestre chiesto a rimborso con il modello IVA TR: la richiesta può essere variata da rimborso a compensazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Compensazione dei crediti IVA per il pagamento mediante modello F24 – Richiesta di rimborso con il modello IVA TR dell’eccedenza detraibile maturata nel trimestre – Facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale da rimborso a compensazione, effettuata tramite la presentazione del modello TR – Possibilità – Condizioni – Rimborsi non sono stati ancora erogati – Il credito non sia stato già utilizzato in compensazione – La modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA – Caso di specie – Richiesta di revoca relativa al rimborso causata dalla mancanza di liquidità nonché dalla difficoltà di stipulare onerose polizze fideiussorie – Art. 38-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 8, comma 3, del DPR 14/10/1999, n. 542»

Sulla possibilità di inviare un nuovo modello TR dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD vedi: paragrafo 8 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 27 ottobre 2015. In particolare nella citata circolare chiarito che “Con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione (n. 99 E del 11 novembre 2014), si ritiene che possano essere corrette o integrate anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all’interno del quadro TD del modello TR tempestivamente presentato”.




Le relazioni del “Decreto Dignità”

Le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. n. 924) presentato il 13 luglio 2018 alla Camera dei Deputati di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

Link al testo della relazione illustrativa

Link al testo della relazione tecnica




In Gazzetta Ufficiale il cd.”Decreto-dignità”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 13/07/2018 il decreto legge recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd.”Decreto-dignità”).

Link al testo integrale del decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». (In Gazzetta Ufficiale n.161 del 13/07/2018). In vigore dal 14 luglio 2018

 




IVA agevolata al 10% nell’ambito dei lavori di manutenzione: le modalità di fatturazione della prestazione nella quale è compresa la cessione di un bene significativo

Diffusi i chiarimenti in ordine alla disciplina dei c.d. “beni significativi” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”).

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 12 luglio 2018 con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Lavori di manutenzione – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – Ristrutturazioni edilizie – Disciplina dei beni significativi – Modalità di fatturazione dell’intervento agevolato (manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata) – Norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della L. 488/1999, dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 – DM 29/12/1999

Prassi precedente

Interventi di recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa: le Finanze chiariscono l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta

Circolare del Ministero delle Finanze n. 71 E del 7 aprile 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria) – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – DM 29/12/1999»

Dichiarazione 2000 Redditi ’99: il quesitario con le risposte ai dubbi sulle imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie

Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 E del 17 maggio 2000: «DICHIARAZIONE 2000, Redditi 1999 – Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie»

Novità fiscali 2016: le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016: «RISPOSTE AI QUESITI 2016 – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco” con il Sole 24-ore»




Le misure in materia di fiscale contenute nel ”Decreto-dignità”

In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge, recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd. ”Decreto-dignità”), si evidenziano alcune disposizioni in materia fiscale introdotte dal provvedimento urgente.

In particolare, di immediata applicazione troviamo:

  • la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” (art. 9);
  • il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute cosiddetto spesometro(art. 10);
  • l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta ( art. 11).

Nel dettaglio, l’articolo 9 (Disposizioni in materia di redditometro), prevede innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) venga abrogato con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, l’articolo in esame puntualizza che la novella introdotta non si applichi agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015 e che in ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate. Inoltre, si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. L’articolo 10 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, prevede che le stesse possono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. L’articolo 11 (Split payment) prevede l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si ricorda che, per i tecnici dell’Agenzia delle entrate (Telefisco 2015), la locuzione «ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito», fini della non applicazione del meccanismo della scissione, fa riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.

Di seguito si riporta il testo (in bozza e quindi da verificare con la versione che sarà pubblicata in Gazzetta) del Titolo IV (Misure in materia di semplificazione fiscale) del decreto legge.

Articolo 9
(Disposizioni in materia di redditometro)

1. All’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma quinto, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti parole: «, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’articolo 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Articolo 10
(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1.Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre».

Articolo 11
(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.

Art. 12
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica.

Fra i quesiti, la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 risponde ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l’emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.

E-fattura, nessuna sanzione per il piccolo ritardo

Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia, il documento di prassi precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis).

Fattura scartata

La Circolare chiarisce che, in caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.

Obbligo di utilizzo della fattura elettronica

Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato. La Circolare chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano, mentre l’obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.

Registrazione e conservazione cartacea, nulla cambia

L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.

Oltre il formato XML

La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Appalti, l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica

È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento di prassi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La Circolare precisa, inoltre, che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.

Cessioni di carburanti

Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono conseguentemente escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali). (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2018)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 2 luglio 2018, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA – Prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti – Modalità di inoltro di una fattura scartata – Fatturazione immediata – Fatturazione differita – Registrazione e conservazione – Servizio di conservazione – Art. 1, commi 909 e ss, della L 27/12/2017, n. 205 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 D.L. 28/06/2018, n. 79

Normativa e prassi

Primi chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti Pa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Credito d’imposta per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, commi 919-927, della L. 27/12/2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018»

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»