Dichiarazione IVA 2017 non presentata o compilata solo in parte. In arrivo le segnalazioni di anomalia

L’omessa presentazione sanabile entro lunedì, 29 Maggio 2017

L’Agenzia sta inviando 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola. E’ un’opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2016 o che l’hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA che così possono ancora rimediare e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito internet, (del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017) vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che possano giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso. La comunicazione, oltre alla modalità Pec, è consultabile all’interno del Cassetto fiscale, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni che decorrono dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro VA della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2016 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza.

I canali di assistenza dell’Agenzia

Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2017)

Per saperne di più:

I contribuenti obbligati a presentare ladichiarazione IVA 2017, relativa all’anno d’imposta 2016, che non hanno provveduto all’adempimento entro il termine del 28 febbraio 2017, possono regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso entro lunedì 29 Maggio 2017. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. La sanzione ridotta deve essere versata utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 8911.

Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso sono state stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA».

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

 

Omessa presentazione della dichiarazione IVA, Segnalazioni 2017, Alert persuasivi, Comunicazioni pro-compliance, Controlli e verifiche, Inviti a regolarizzare, 




La nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile

Proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione

Inversione contabile, pronti i chiarimenti delle Entrate sulle sanzioni previste in caso di errore. Con la circolare n. 16/E del11 maggio 2017, infatti, le Entrate chiariscono il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 158/2015. Secondo un criterio di proporzionalità, ad essere colpite più duramente sono le violazioni commesse con un intento di evasione o di frode oppure che comportano l’occultamento dell’operazione o un debito d’imposta, mentre vengono punite in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l’imposta risulta comunque assolta.

Errata scelta tra reverse charge e IVA ordinaria, la sanzione è fissa

Quando l’operazione rientra nell’inversione contabile ma per errore il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di IVA come per un’operazione ordinaria, se l’imposta è stata assolta seppur in modo irregolare (cioè se la fattura è stata registrata dal cedente e l’imposta è confluita nella liquidazione periodica) si applica una sanzione in misura fissa da 250 euro a 10.000 euro. In un’ottica di semplificazione, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Sanzione nella stessa misura anche nel caso opposto, cioè quando l’IVA, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente. Anche in questo caso, se l’imposta è stata comunque assolta nonostante l’errore, il diritto di detrazione per il cessionario è salvo e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l’IVA. Non deve trattarsi, però, di ipotesi palesemente estranee al regime dell’inversione contabile. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore.

Operazioni esenti, non imponibili, escluse da IVA o inesistenti

Quando il reverse charge viene applicato a operazioni che sono invece esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, il debito d’imposta e la relativa detrazione si annullano. In sede di accertamento, infatti, vengono espunti sia il debito sia il credito d’imposta confluiti nella liquidazione periodica. In caso di operazioni inesistenti, però, si applica anche una specifica sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Se non ci sono accertamenti definitivi, vale sempre il favor rei

Le nuove disposizioni previste dal decreto n. 158/2015 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, per il principio del favor rei, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 maggio 2017)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 11 maggio 2017, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – Revisione del sistema sanzionatorio tributaria ex D.Lgs. 158/2015 – Violazioni relative al meccanismo dell’inversione contabile – Nuova disciplina improntata a criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione – Applicazione del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 15 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158




Trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA. Disponibile il software gratuito

A partire da oggi (10 maggio 2017) è possibile trasmettere online le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. I nuovi servizi permettono ai contribuenti e agli intermediari di condividere con l’Amministrazione finanziaria i dati di sintesi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento, come previsto dall’art. 4 del D.L. n. 193/2016.

La comunicazione dei dati può essere realizzata tramite i nuovi servizi e strumenti messi gratuitamente a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per contribuenti e intermediari. L’Agenzia mette inoltre a disposizione istruzioni e assistenza per contribuenti e intermediari, tutti raggiungibili sul sito www.agenziaentrate.it al seguente percorso: Home – Strumenti – Specifiche tecniche – Modelli di comunicazione – Fatture e corrispettivi.

Dove trovare il software

l software permette la generazione dei file conformi alle “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”, seguendo le istruzioni contenute nel “Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”. Entrambi questi documenti sono allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017.

Il software è disponibile sul sito dell’Agenzia, alla pagina Software di compilazione Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA” (Home – Cosa devi fare – Comunicare dati – Fatture e corrispettivi – Software di compilazione). Sul sito si trova inoltre il software di controllo (raggiungibile al percorso: Home – Cosa devi fare – Comunicare dati – Fatture e corrispettivi – Software di controllo). I file possono comunque essere generati con altri strumenti informatici che rispettino la struttura definita.

Occhio alla firma elettronica

Ai file contenenti le comunicazioni va apposta una qualsiasi firma qualificata (firma digitale) o, in alternativa, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, anche “firma Entrate”).

La firma Entrate potrà essere apposta con la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme “Desktop Telematico” ed “Entratel Multifile”. Analogamente a quanto succede per la funzione di autentica, la firma potrà essere apposta con un’unica operazione su tutti i file selezionati.

Servizio web “Fatture e Corrispettivi

Tramite il servizio, disponibile per i contribuenti dotati di credenziali Entratel, Fisconline o SPID, è possibile trasmettere:

  • singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate ovvero “sigillate” tramite l’apposita funzionalità disponibile;
  • file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate;
  • file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente (funzionalità disponibile dal prossimo 16 maggio).

Servizio in cooperazione applicativa (web services)

I soggetti che hanno già accreditato un canale web services per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale:

  • singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) o con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate riferiti ad un singolo contribuente;
  • file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate;
  • file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente .

Servizio di trasferimento file tramite protocollo ftp

I soggetti che hanno accreditato un canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più comunicazioni firmate singolarmente con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità descritte nel documento Istruzioni per il Servizio SDIFTP vers. 1.3 disponibile al seguente indirizzo: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ftp/v2.0/Specifiche_tecniche_FTP_v2.0.pdf. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 maggio 2017)

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.0)

Software di compilazione (versione 1.0.0)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Autorizzata l’estensione del regime di split payment dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020

A partire dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020, l’Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei seguenti soggetti:

  • pubbliche amministrazioni;
  • società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
  • società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall’Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se necessario,

sia apposta una specifica annotazione secondo cui l’IVA deve essere versata dall’acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale. Questa è l’ estrema sintesi della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017 (Pubblicata G.U.U.E. 06/05/2017, L 118/17) che ha autorizzato l’Italia all’estensione del regime di split payment.

Estensione dello Split Payment previsto dalla normativa nazionale dal 1° luglio 2017

L’ articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) reca disposizioni volte a estendere l’ambito applicativo del cosiddetto split payment, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 629-633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), col quale si consente all’erario di acquisire direttamente l’IVA dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Per effetto delle modifiche in esame (comma 1), tale modalità di versamento è estesa all’IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT. Si prescrive inoltre che lo split payment si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).

In estrema sintesi, l’articolo 1 del D.L. n. 50/2017, estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA:

  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale;
  • alle società quotate secondo l’indice FTSE MIB;
  • agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo.

Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l’obbligo di applicare lo split payment nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle così introdotte.

Ai sensi del comma 4, le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Nel dettaglio, il comma 1, lettera a) dell’articolo 1 amplia l’ambito applicativo delle disposizioni concernenti lo split payment, in particolare estendendo tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserita nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT, in luogo di quelle effettuate nei confronti di enti ed organi individuati puntualmente dalla legge.

Viene in particolare sostituito il comma 1 dell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che ha introdotto e disciplinato tale meccanismo di applicazione dell’IVA.

Per effetto delle modifiche in commento, il meccanismo dello split payment si applica a tutte le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione inserite nel conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni,ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La legge di contabilità n. 196/2009, all’articolo 1 sopra richiamato, definisce “amministrazioni pubbliche” gli enti e i soggetti indicati dall’ISTAT a fini statistici nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni (oggetto del comunicato ISTAT del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni dei regolamenti dell’Unione europea), nonché le Autorità indipendenti e tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal proposito, si ricorda che ai sensi del citato articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie istituite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Agenzie fiscali). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, tale definizione si applica anche al CONI. In sostanza, con le norme in commento, in luogo di applicarsi alle operazioni aventi come destinatari quelli specificamente individuati dalla legge di stabilità 2015, lo split payment trova applicazione in generale a tutte le operazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La lettera b) del comma 1 introduce il comma 1-bis e il comma 1-ter all’articolo 17-ter. Il comma 1-bisdell’articolo 17-ter estende ulteriormente l’ambito operativo del meccanismo dello split payment.

In particolare, la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti di alcuni soggetti che non rientrano nel menzionato conto consolidato ma – come riferisce il Governo nella relazione illustrativa – sono considerati ad “elevata affidabilità fiscale”. Si tratta dei seguenti soggetti:

a) società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, ai sensi delle norme civilistiche (articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile; rispettivamente, le predette disposizioni definiscono “controllata” la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; rispettivamente, controllo di diritto o di fatto) (comma 1-bis, lettera a));

b) società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (ai sensi del già richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, controllo di diritto) (comma 1-bis, lettera b));

c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi del richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra i soggetti qualificati come Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), ovvero siano società quotate (comma 1-bis, lettera c));

d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Le disposizioni affidano a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario (comma 1-bis, lettera d));

L’introdotto comma 1-ter chiarisce che le norme sullo split payment contenute nell’articolo 17-ter si applicano fino alla data fissata dall’UE nella decisione del Consiglio UE con la quale si autorizzata la scissione dei pagamenti in esame. (vedi, decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017 (Pubblicata G.U.U.E. 06/05/2017, L 118/17)

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 in esame abroga il comma 2 dell’articolo 17-terche in precedenza escludeva dall’applicazione dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito . Di conseguenza, anche detti emolumenti (dunque i compensi dei professionisti) sono assoggettati al meccanismo di split payment.

Il comma 2 dell’articolo in esame apporta modifiche di coordinamento conseguenti all’estensione operativa dello split payment Con la modifica dell’articolo 1, comma 633, della legge n. 190 del 2014 si chiarisce l’applicabilità delle sanzioni previste dallo stesso comma, per il caso di mancato o ritardato versamento dell’imposta, a carico degli acquirenti di beni o servizi, indipendentemente dalla forma giuridica che i medesimi rivestono in considerazione dell’allargamento dell’ambito applicativo dell’istituto anche a soggetti privati non appartenenti alla pubblica amministrazione.

Il comma 3 dell’articolo 1 in esame affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l’obbligo di applicare lo split payment nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle così introdotte.

Il comma 4 disciplina la decorrenza delle novelle di cui all’articolo 1. In particolare, le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.




Comunicazioni telematica delle liquidazioni periodiche IVA. Risposta Mef insoddisfacente

Irrisolte le criticità denunciate. Costi insopportabili per gli studi professionali

La risposta fornita dal Mef all’interrogazione parlamentare sulle nuove modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA non è soddisfacente. Restano infatti in piedi tutte le criticità da noi denunciate nei giorni scorsi, a cominciare dagli insopportabili costi per i software necessari al nuovo adempimento”. E’ quanto afferma il presidente nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, secondo il quale, inoltre, “tenuto conto dell’ancora attuale indisponibilità degli applicativi necessari, è indispensabile un rinvio della scadenza, in linea con quanto previsto dallo Statuto del contribuente”. “Da questo punto di vista – afferma ancora Miani – pur apprezzando le aperture venute oggi in tal senso dal Viceministro Casero, il quale ha annunciato un rinvio tecnico di 10-15 giorni, avremmo preferito un maggior lasso di tempo per testare l’adempimento e per formare il personale che dovrà effettuare gli invii telematici con il nuovo sistema di trasmissione”. (Vedi, comunicato stampa Consiglio nazionale dei commercialisti del 4 maggio 2017)




Trasmissione delle liquidazioni IVA in scadenza a maggio: il Viceministro Mef, Casero, preannuncia una breve proroga

Atti parlamentari – Risposta Interrogazione n. 5-11275 della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di Giovedì 4 maggio 2017 – recante: «Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA» Presidenza del presidente: Maurizio Bernardo

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

In tale contesto preannuncia l’intenzione del Governo di disporre nelle prossime ore una breve proroga del termine di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA relativamente alla scadenza di maggio, in considerazione del fatto che non è ancora disponibile il programma informatico necessario per comunicare tali liquidazioni (software rilasciato lo stesso giorno dall’Agenzia delle Entrate).

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), nel ringraziare il Viceministro per la risposta fornita, la quale evidenzia l’attenzione del Governo nei confronti delle preoccupazioni espresse dall’associazione dei commercialisti, evidenzia come, pur tenendo conto della proroga che verrà concessa per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA, i tempi per adempiere i relativi oneri di trasmissione siano comunque ristretti. Rileva inoltre come le difficoltà di realizzazione e distribuzione del nuovo sistema di trasmissione, la cui introduzione era stata sponsorizzata con enfasi dall’Agenzia delle entrate, abbia causato grave insoddisfazione tra i professionisti coinvolti e renda altresì evidente come la qualità tecnica del supporto fornito dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’introduzione di tali misure innovative, sia stata del tutto scadente.

TESTO DELLA RISPOSTA

 Allegato 45-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA.

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità, espresse da parte dei commercialisti, inerenti alle nuove modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA, con particolare riferimento alla richiesta di apposizione della firma e all’invio telematico dei modelli.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere per quale motivo la trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA non possa essere attuata attraverso modalità tradizionali già in uso per gli altri adempimenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

La trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, che ha introdotto l’articolo 21-bis del decreto-legge 78 del 2010, indicando esplicitamente l’adozione di scadenze temporali e modalità di trasmissione analoghe a quelle dell’articolo 21 del menzionato decreto-legge 78 del 2010, concernente la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Tale misura è posta a garanzia dei contribuenti ed intermediari, che in tal modo sono abilitati ad effettuare, a regime con cadenza trimestrale, simultaneamente e con un unico adempimento la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e dei dati delle fatture.

Considerando che la stessa normativa prevede solo per il primo anno di applicazione la trasmissione dei dati fatture con cadenza semestrale, questo vantaggio sarà evidente già nel primo anno per le trasmissioni di settembre 2017 e febbraio 2018, nonché per tutte le successive comunicazioni trimestrali.

Allo stesso tempo, l’Agenzia aveva già realizzato un meccanismo di trasmissione dei dati delle fatture per i soggetti passivi che avessero esercitato l’opzione dell’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in contiguità con le modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (come previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214 della legge n. 244 del 2007) estesa poi dal 1° gennaio 2017 anche alle operazioni tra privati (come previsto dall’articolo 1 comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 127 del 2015).

È importante sottolineare come il tracciato dati fattura è infatti costituito da una porzione dei dati del tracciato della fattura elettronica stessa, come gestita dal Sistema di Interscambio.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, previsto dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, ha uniformato le modalità di trasmissione a quelle già previste in via opzionale ai sensi del decreto legislativo 127 del 2015.

Questa essendo la cornice normativa dell’adempimento in argomento, giova segnalare che appare evidente la necessità di realizzare la trasmissione dei dati su un solo canale trasmissivo per ovvi motivi di economicità e di sforzi di realizzazione; infatti, nell’ipotesi della disponibilità di due canali per l’adempimento unico, non potendo a priori stabilire su quale dei due sistemi gli utenti decideranno di operare, sarebbe stato necessario un adeguamento di entrambe le infrastrutture di ricezione ai valori di picco delle comunicazioni congiunte dati fattura e comunicazione dati liquidazione, che avrebbe implicato eventuali ulteriori espansioni infrastrutturali con costi rilevanti a carico dello Stato e quindi dei contribuenti.

Inoltre, la soluzione delle due trasmissioni separate su due canali distinti, oltre a non essere in linea con il principio dettato dalla norma, non avrebbe comportato una reale semplificazione per i professionisti e per le imprese in quanto essi sarebbero stati costretti ad effettuare nella pratica due adempimenti distinti.

Premesso ciò, relativamente alle preoccupazioni manifestate dall’associazione dei commercialisti italiani e prospettate dagli Onorevoli interroganti, l’Agenzia delle entrate rappresenta che sono stati fatti tutti gli sforzi per consentire a professionisti e imprese l’esecuzione dell’adempimento in modalità digitali integrate con i propri sistemi gestionali e, laddove questi non siano disponibili, attraverso strumenti messi a disposizione dall’Agenzia.

Per quanto concerne la criticità connesse alla firma, giova evidenziare che l’apposizione della firma digitale, strumento ormai in uso diffuso tra i professionisti (come già nel caso della fatturazione elettronica verso la PA), garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati a prescindere dal canale trasmissivo utilizzato, abilitando diversi scenari in cui l’intermediario responsabile della trasmissione e il soggetto che detiene l’infrastruttura di trasmissione possono o meno coincidere in funzione delle esigenze specifiche degli intermediari stessi, creando le condizioni per la massima flessibilità di configurazione del servizio.

Inoltre, nel caso in cui l’intermediario non sia in possesso di firma digitale, l’Agenzia metterà a disposizione all’interno dello strumento gratuito Desktop telematico, una funzione di firma sulla base dei certificati Entratel utilizzabile a questo scopo.

In relazione alla lamentata limitazione che impone l’invio di un distinto file per ciascun contribuente, si sottolinea che, come previsto dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 27 marzo 2017, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA di più soggetti possono essere trasmesse con un unico file compresso, e la firma elettronica può essere apposta solo una volta al file compresso e non ai singoli file in essa contenuti.

Questa possibilità è valida nel caso di trasmissione attraverso il servizio web gratuito messo a disposizione dall’Agenzia per la trasmissione, ovvero attraverso attestazione diretta, anch’essa gratuita, al canale web Service in cooperazione applicativa per le soluzioni software più strutturate.

Il professionista potrà accedere al servizio web anche tramite le credenziali Entratel già in suo possesso.

Infine, come per tutti i documenti da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, sarà disponibile gratuitamente un software per la generazione del file di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In conclusione, l’Agenzia precisa che nonostante la trasmissione di questo adempimento segua modalità diverse da quelle tradizionali per le dichiarazioni, i professionisti saranno messi in condizione di effettuare gli adempimenti previsti con diverse modalità operative, interamente digitali, sia in maniera integrata con i propri software gestionali prodotti dal mercato, sia con i necessari strumenti software messi a disposizione dall’Agenzia, in linea con il principio di unificazione dell’adempimento previsto dalla normativa.

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.0)

Software di compilazione (versione 1.0.0)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 20 alla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».

Nota –  Pubblicata nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017, la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Link al disegno di legge presentato il 24 aprile 2017 A.C. 4444

Di seguito le principali disposizioni fiscali:

Articolo 1 (Split Payment)

Estensione dello Split Payment:

  • ai soggetti esclusi e rientranti nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale;
  • alle società quotate secondo l’indice FTSE MIB;
  • agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo.

In estrema sintesi, l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, e società controllate dalla Pubblica amministrazione locale, nonché tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione locale, diretto o indiretto, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Articolo 2 – Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

Allineato il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell’ambito di un unico periodo di imposta.

Articolo 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)

La novella introduce:

  • l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF se il credito che da essa emerge è compreso nella classe 5.000 -15.000;
  • l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000 euro;
  • l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni IRES, IRAP e crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, effettuate dalle partite IVA.

In sostanza, vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, riducono l’importo del credito utilizzato in compensazione oltre il quale è necessaria l’apposizione del visto di conformità, ovvero della sottoscrizione alternativa, da 15.000 euro a 5.000 euro, in modo da agevolare l’effettuazione dei controlli avvalendosi dell’attività svolta dai soggetti abilitati all’apposizione dello stesso. Il comma 3 della disposizione elimina la soglia al di sopra della quale sussiste l’obbligo di utilizzare, per le operazioni di compensazione i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Articolo 4 – Regime fiscale delle locazioni brevi

L’ articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabilisce l’introduzione di una ritenuta del 21 per cento, operata come cedolare secca, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, o di arte e professione, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La ritenuta viene operata dai soggetti che esercitano la suddetta attività di intermediazione immobiliare

Articolo 7 – Rideterminazione della base Ace

L’ articolo 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimentoalla base l’ACE prevede per tutti i contribuenti un periodo mobile di cinque anni come riferimento per la determinazione della variazione di patrimonio netto ai fini del calcolo del rendimento ACE

Articolo 10 – Reclamo e mediazione

L’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede dell’innalzamento a 50.000 euro della soglia per l’assoggettamento degli atti impositivi al procedimento di mediazione di cui al 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 11 (Definizione agevolata delle controversie tributarie)

L’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introduce una “innovativa” definizione delle liti pendenti che di fatto interessa l’eventuale quota dell’importo in contestazione non affidata all’agente della riscossione in applicazione delle disposizioni sulla riscossione. Questa circostanza riduce le liti interessate per lo più a quelle riguardanti gli avvisi di accertamento. La richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La norma prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in tre rate trimestrali, di cui due da corrispondere nel 2017 e una nel 2018.

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (Testo previgente alla conversione)

Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)




Acquistare casa: gli step nel nuovo vademecum delle Entrate

Dal calcolo delle imposte ai requisiti per le agevolazioni fiscali: on line il vademecum dell’Agenzia delle entrate che spiega i vari step da seguire per concludere l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa. La guida descrive le principali regole da osservare quando si compra una casa, in modo da poter fruire di tutti i benefici previsti dalla legge quali le agevolazioni legate alla prima abitazione.

Questi gli step

L’ispezione ipotecaria

Prima di procedere all’acquisto di una casa, è opportuno ottenere più informazioni possibili sull’immobile. Come primo passo, bisogna verificare la situazione catastale e ipotecaria del bene; a tal fine l’Agenzia mette a disposizione dei cittadini alcuni servizi come, per esempio, quello di ispezione ipotecaria che consente di individuare il proprietario dell’immobile e di controllare se ci sono ipoteche o pendenze, anche giudiziarie.

L’ispezione può essere richiesta presso gli uffici provinciali – Territorio oppure online. In entrambi i casi, il servizio è gratuito se viene richiesto per i beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (ispezione ipotecaria personale); rientrano nella consultazione gratuita le ipoteche “contro”, mentre sono escluse le ipoteche “a favore”.

L’opzione del contratto preliminare

Una volta accertato che l’immobile è libero da vincoli, si può procedere alla stipula del contratto preliminare, un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico) e deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pagando l’imposta di registro di 200 euro, oltre all’imposta di bollo.

Il calcolo delle imposte

Quando si compra una casa, le imposte da pagare variano a seconda che il venditore sia un privato o un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”. Se il venditore è un privato o un’impresa, con vendita esente da IVA, l’acquirente dovrà pagare l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale nella misura fissa di 50 euro. In caso contrario, chi acquista sarà tenuto a versare l’IVA al 10% cui si aggiungono le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna per l’importo di 200 euro.

Le agevolazioni “prima casa”

Il beneficio legato all’acquisto della prima abitazione

Nel caso del venditore privato o dell’impresa esente da IVA, saranno dovute l’imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, l’imposta ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 50 euro. Se la vendita è soggetta ad IVA, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’IVA ridotta al 4%.

Quando si ha già una “prima casa”

Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può avvalersi del beneficio fiscale, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%. Inoltre, chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato. Peraltro, con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016 del Agenzia delle Entrate ha precisato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima d’aver venduto l’immobile preposseduto. La ratio della riforma, infatti, spiega il documento di prassi, è di agevolare la sostituzione della “prima casa” rendendo più flessibili i tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto. La guida ricorda che le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse per l’acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).




Le misure urgenti contenute “Manovra di primavera”

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Il Consiglio dei ministri del 11 Aprile 2017, ha approvato un decreto legge che dispone misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Di seguito alcune delle principali disposizioni previste.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Split Payment

Si estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Contrasto alle compensazioni fiscali indebite (misure antifrode)

Vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. Si riduce dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono. Se le compensazioni sono effettuare senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa, oppure se questi sono stati apposti da soggetti non abilitati, si procede al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre al recupero degli interessi e alla irrogazione di sanzioni.

Giochi

Si prevede l’aumento, a partire dal 1° ottobre 2017, del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento c.d. “new slot” o AWP e sulla raccolta derivante dagli apparecchi c.d. “videolotteries” o VLT.

Rideterminazione base ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

Si modificano le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE, per la quale si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Si prevede la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale

Si modifica il correttivo statistico stabilito dalla legge di bilancio 2017 per la definizione degli importi spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale, accogliendo in tal modo la richiesta avanzata in merito dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari

Si prevede un contributo in favore delle province della Sardegna e della città metropolitana di Cagliari per 10 milioni di euro per l’anno 2017 e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario

La disposizione prevede un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario per 110 mln per l’anno 2017 e per 80 mln annui a decorrere dall’anno 2018 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Inoltre, prevede 100 mln per l’anno 2017 per la manutenzione delle strade.

Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni

Si introduce la procedura per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, anche ai fini del riparto tra le regioni stesse del concorso alla finanza pubblica.

Attribuzione quota investimenti Regioni

Si prevede, a seguito dell’Intesa in Conferenza Stato-regioni, l’attribuzione di risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Trasporto pubblico locale

Si prevedono la stabilizzazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale (4.789.506.000 euro per l’anno 2017 e 4.932.554.000 euro per gli anni dal 2018 in poi) e l’incremento dal 60 % all’80% l’anticipazione dell’erogazione del predetto fondo, anche al fine di ridurre i tempi di pagamento dei debiti della PA.

Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche

Si consente, in via sperimentale, l’accesso diretto all’Agenzia Italiana del Farmaco ai flussi informativi di monitoraggio dell’assistenza farmaceutica, ai dati della ricetta dematerializzata farmaceutica presente nel sistema Tessera Sanitaria e ai dati della fatturazione elettronica relativa ai medicinali.

Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni

La norma stabilisce il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari in favore delle Regioni per 500 milioni di euro per l’anno 2017 previsti dalla legge di bilancio 2017.

Innalzamento turn over e disposizioni personale Province

Le norme incrementa dal 25 al 75 la percentuale di turn over del personale anche per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Inoltre, eleva al 90% il turn over per gli enti virtuosi nella gestione degli spazi finanziari per investimenti.

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Fondo per l’accelerazione della ricostruzione e zona franca

È istituito un Fondo specifico di 1 miliardo di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 finalizzato a consentire l’accelerazione delle attività di ricostruzione.

Tra le misure viene istituita una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, in favore delle imprese aventi la sede principale o l’unità locale all’interno della stessa zona franca e che abbiano subito una contrazione del fatturato a seguito degli eventi sismici. Tali imprese possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei citati Comuni, di una esenzione biennale IRES e IRPEF (fino a 100 mila euro di reddito), IRAP (fino a 300 mila euro di valore della produzione netta) e IMU, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dai regolamenti “de minimis”.

MISURE PER LO SVILUPPO

Si prevedono infine talune misure per lo sviluppo economico e in materia di infrastrutture, tra cui:

  • il potenziamento degli incentivi alle quotazioni con riferimento alle piccole e medie imprese (equity crowfunding);
  • l’estensione temporale delle agevolazioni per le start-up innovative;
  • norme per agevolare la finanza di progetto nell’ammodernamento degli impianti sportivi pubblici;
  • misure per la qualità del servizio di trasporto pubblico locale ed il rinnovo del materiale rotabile;
  • l’adeguamento delle linee ferroviarie regionali agli standard di sicurezza nazionali;
  • il contenimento dei costi dei servizi di navigazione aerea forniti dall’Enav negli aeroporti a basso traffico;
  • l’allineamento della disciplina del regime patent box (introdotto dalla legge di stabilità 2015) alle linee guida Ocse;
  • disposizioni per la realizzazione del progetto sportivo “Ryder Cup 2022” e per quello delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel febbraio 2021.



Spesometro. Comunicazioni di commercianti al dettaglio e tour operator solo oltre il “tetto”. Confermato l’esonero per la P.A.

Le Pubbliche Amministrazioni e quelle autonome non devono comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. Spesometro) relative all’anno 2016.

È quanto prevede il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi. Il documento esclude dalla comunicazione anche le operazioni dei commercianti al dettaglio, per importi fino a 3mila euro al netto dell’IVA, e quelle dei tour operator, per importi inferiori ai 3.600 euro, al lordo dell’IVA.

Il provvedimento si inserisce in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, evitando ulteriori incombenze a carico degli enti pubblici, e recepisce le richieste dei tour operator e dei commercianti al dettaglio, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti, tenuto conto delle difficoltà che sono state segnalate dalle associazioni di categoria. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6  aprile 2017)

 




IVA TR. Aggiornati i software – Bonus gasolio. Tutto pronto per la richiesta – Depositi IVA. Le novità in vigore dal 1° aprile 2017 – IVA all’importazione: esecutività delle sentenze pro-contribuente con limiti

Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

Aggiornati i software di compilazione e controllo. L’aggiornamento segue, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59279/2017, recante: «Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016»

 

Per l’ultima versione del Software di compilazione modello Iva Tr clicca sul link sotto riportato:

Versione 1.2.2 del 05/10/2017

Gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Diffuse le istruzioni per il rimborso sui quantitativi consumati nel 1° trimestre 2017

Con riferimento ai benefici per il gasolio da autotrazione, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2017

Per saperne di più:

(Link sito dell’Agenzia delle Dogane)

Nota n.38666 del 30 marzo 2017 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2017 – pdf

Modello di dichiarazione (formato xls) – xls

Modello di dichiarazione (formato ods) – ods

Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2017

Il quadro riepilogativo delle modifiche alla disciplina dei depositi IVA in vigore dal 1° aprile 2017

L’articolo 4, del D.L. n. 193/2016 ha ampliato le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta; inoltre ha modificato le modalità di assolvimento dell’IVA all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. A completamento delle disposizioni suddette è intervenuto il D.M. 23 febbraio 2017, recante disposizioni in materia di “Estrazione dei beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193”. Sulle modifiche citate l’Agenzia delle Dogane ha fornito con la nota prot. n. 38945 del 30 marzo 2017 una sintesi delle principali novità applicabili dal 1° aprile 2017.

Link alla nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 38945 del 30 marzo 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – DEPOSITI FISCALI – Depositi fiscali ai fini IVA – Modifiche operanti dal 1° aprile 2017 -Art. 50-bis, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – D.M. Mef del 23 febbraio 2017 – Provvedimento del 24 marzo 2017, prot. n. 57215/2017 – Provvedimento del 28 marzo 2017, prot. n. 59277/2017

IVA all’importazione: le sentenze pro-contribuente non sono immediatamente esecutive

Le sentenze tributarie a favore del contribuente in ambito doganale non sono immediatamente esecutive ex art. 69, del D.Lgs n. 546/1992. A tal proposito, per quanto riguarda le risorse unionali e l’IVA all’importazione, l’Agenzia delle dogane con nota 24 marzo 2017, n. 31568, nel richiamare precedenti documenti interpretativi, sottolinea che relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all’importazione, la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale, sicché il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all’esito definitivo del giudizio, come previsto dall’art. 98, paragrafo 1, del Reg. UE n. 952/2013.

Per saperne di più:

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario: applicazione (con limiti) in ambito doganale

CIR-Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 21 D del 23 dicembre 2015, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Revisione della disciplina degli interpelli – Contenzioso tributario – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

RIS-Nota dell’Agenzia delle Dogane (RIS) prot. n. n. 31568/RU del 24 marzo 2017, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Contenzioso tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – Garanzie per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente – Limiti all’applicazione in ambito doganale del D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22

 

 




Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione

Diffuse dall’Agenzia delle entratele regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, prot. 58793/2017, recante: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070», le Entrate stabiliscono un termine unico valido sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (D.Lgs n. 125/2015) sia per la trasmissione dei dati delle fatture prevista dal D.L. n. 78/2010 modificato dal D.L. n. 193/2016. Per semplificare il più possibile gli adempimenti, pertanto, l’invio dei dati delle fatture previsto dal D.Lgs n. 127/2015 può essere effettuato entro il 16 settembre 2017, per il primo semestre dell’anno in corso, ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, inoltre, stabilisce che i dati acquisiti verranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. In questo modo sarà possibile instaurare un dialogo tra l’Agenzia e i contribuenti prima dell’invio della dichiarazione, nel caso emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

I termini per l’invio

 

Il Provvedimento ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) con i nuovi termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (di cui agli articoli 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) stabiliti dal decreto “Milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). In sintesi:

 

Tipo di comunicazione 1° anno di applicazione (2017) A regime  
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 D.L. n. 78/2010) 1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018 1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 127/2016) 1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018 1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis D.L. n. 78/2010) 1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

 

(Cfr., comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017)

 




Spesometro, P.A. esonerate anche per il 2016. Per commercianti al dettaglio e tour operator resta il tetto dei 3mila euro

È in corso di emanazione un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che esclude, anche per il 2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall’invio dello Spesometro. Il provvedimento recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti.

Ok anche alla trasmissione unica

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal D.L. 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria.

Operazioni con Paesi black list e Comunicazione Polivalente 2017

Il D.L .193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a partire dall’anno di imposta 2016.  Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, nella Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro

Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 marzo 2017)




Dati liquidazioni periodiche IVA: diffusa la bozza comunicazione. La prima trasmissione entro il 31 maggio 2017

Pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate la Bozza del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Adempimento introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge1° dicembre 2016, n. 225. Naturalmente, diffuse anche la bozze delle istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Il modello raccoglie i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del D. P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, il cui invio deve avvenire entro il 16 settembre. Quindi, il primo invio telematico dovrà avvenire entro il 31 maggio 2017.

Obbligo di trasmissione anche per contribuenti IVA speciali

Nelle istruzioni al nuovo modello, (costituito dal frontespizio e dal quadro VP), chiarito che contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nell’IVA esigibile e nell’IVA detratta l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza.

Le sanzioni applicabili

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).




Estrazione dei beni dal deposito IVA e garanzie del debitore dell’imposta

Estrazione di beni da depositi IVA introdotti in regime di libera pratica: diffuso in bozza in modello dichiarazione per l’attestazione della sussistenza dei requisiti di affidabilità

Pubblicati in bozza modello e istruzioni della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità. Il modello definitivo sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Al riguardo, si ricorda che per l’estrazione dei beni, non comunitari, introdotti in un deposito IVA in regime di libera pratica, l’art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993 – come modificato dall’art. 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 – al comma 6, detta specifiche modalità per il versamento dell’IVA da parte dei soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis. In particolare, il citato comma 6 prevede la prestazione di idonea garanzia, i cui contenuti, modalità e casi sono stati successivamente stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017. Il quale a sua volta rimanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità. Ed è proprio questo, il modello che Agenzia delle entrate ha diffuso in bozza nel  sito web.

Il modello dovrà essere presentato dai soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, per attestare la sussitenza dei requisiti di affidabilità di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. 23 febbraio 2017.

Come si legge nella bozza delle istruzioni, il modello è consegnato al gestore del deposito IVA – che procede alla trasmissione dello stesso all’Agenzia delle Entrate – all’atto della prima estrazione ed è valido per l’intero anno solare. Riguardo al contenuto, il modello contiene in sostanza la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza dei seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:

a) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;

b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;

c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;

d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, e dall’articolo 216 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Con l’avvertenza, che per quanto concerne i versamenti indicati nel requisito di cui alla lettera b), gli stessi si considerano eseguiti anche nelle ipotesi di effettuazione del versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione prevista dall’articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 633 ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli. Per i soggetti di nuova costituzione, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione.




Intrastat: ripristinato l’obbligo per il 2017 delle comunicazioni dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici

 Comunicazioni relative ai modelli Intrastat

Nelle more della definizione del quadro giuridico relativo agli adempimenti in materia di Intrastat, per il mese di gennaio 2017 è stato precisato con il comunicato stampa del 17 febbraio 2017 che l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni Intra-2 permaneva, ai soli fini statistici, a carico dei soli soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile di detti modelli.

Sulla base di tali precisazioni i contribuenti interessati hanno, per la quasi totalità, adempiuto correttamente all’obbligo. Ferma restando la validità di tali indicazioni per il mese di gennaio 2017, si rileva che, a partire dagli adempimenti relativi al mese di febbraio, occorre far riferimento ad un mutato quadro giuridico. L’entrata in vigore della legge n. 19 del 28 febbraio 2017, di conversione del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”) ha determinato la proroga degli obblighi Intrastat vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 e, dunque, il ripristino dell’obbligo per il 2017 di comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti mensili, cioè di comunicazione degli elenchi acquisti (INTRA2) mensili e trimestrali di beni e servizi.

Data la ristrettezza dei tempi, eventuali ritardi di trasmissione, rispetto alla scadenza di fine marzo, non saranno sanzionati. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat stanno, tuttavia, lavorando alla predisposizione del provvedimento di semplificazione previsto dalla l. 19/2017, con l’obiettivo di ridurre significativamente la platea dei soggetti obbligati e le variabili oggetto delle comunicazioni Intrastat.

In merito alle semplificazioni saranno sentiti i rappresentanti delle categorie economiche interessate e sarà garantita tempestiva comunicazione delle semplificazioni previste al fine di rispettare le tempistiche necessarie per l’adeguamento delle procedure informatiche. (Così, comunicato stampa congiunto Entrate-Dogane  16 marzo 2017)




I chiarimenti sulla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali che derivano dal termine di presentazione delle dichiarazioni IVA 2017 entro il 3 marzo

La compensazione c.d. “orizzontale” del credito IVA annuale nel modello F24, per importi superiori a euro 5.000 annui (articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), potrà essere effettuata già a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017 anche se la dichiarazione annuale sia stata presentata dopo il 28 febbraio, ma comunque entro il 3 marzo 2017. Questa l’importante precisazione contenuta nella risoluzione 26 del 6 marzo 2017, conseguente al comunicato leggedel 1° marzo scorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, a causa dei rallentamenti nelle reti di trasmissione registrati nell’ultimo giorno di febbraio, saranno considerati tempestivi i modelli per l’anno d’imposta 2016 pervenuti entro il 3 marzo 2017.

Link alla risoluzione del 6 marzo 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dichiarazione annuale IVA 2017 – Adempimenti fiscali che derivano dal termine di presentazione delle dichiarazioni IVA annuali entro il 3 marzo 2017

 




I primi chiarimenti sulla nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute

Fino al 31 marzo 2017, sarà possibile esercitare l’opzione per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle eventuali variazioni. I termini di trasmissione dei dati delle fatture sarà identico tanto per chi eserciterà l’opzione quanto per chi non lo farà: l’Agenzia delle Entrate, infatti, adeguerà i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre scorso allineandoli a quelli fissati dal decreto legge 193/2016, anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero essere modificate.

È inoltre disponibile, sul sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, la Circolare 1/E di oggi con cui vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa. Il documento di prassi ribadisce che i chiarimenti forniti riguardano anche la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture ai sensi del decreto fiscale n. 193 dello scorso anno e precisa quali contribuenti non sono tenuti all’adempimento.

I dati delle e-fatture sono acquisiti da SdI

Se il contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, i dati delle stesse verranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia e non sarà quindi necessario inviarli all’Amministrazione.

Come compilare la comunicazione in caso di operazioni particolari

Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l’inserimento del valore dell’Iva ovvero, in caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del margine ecc., in luogo dell’imposta l’inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di codificare la natura dell’operazione. Le causali sono identiche a quelle già previste dalla fattura elettronica utilizzata per le Pubbliche Amministrazioni.

Chi è escluso, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione dei dati

Tra queste categorie sono indicati i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei “minimi” e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Società sportive dilettantistiche e PA trasmettono solo le fatture emesse

I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse. Le Amministrazioni pubbliche, nonché quelle autonome, inviano solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 febbraio 2017)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225




Le procedure per la regolarizzazione del superamento del plafond e sanzioni connesse agli acquisti senza IVA

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017 precisa la modalità con cui l’esportatore abituale, che abbia effettuato acquisti senza pagamento dell’IVA oltre i limiti consentiti dall’art. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, può regolarizzare della violazione. Sostanzialmente le modalità sono tre:

 – PROCEDURA A)

Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’IVA, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

 – PROCEDURA B)

  1. Emissione di un’autofattura, in duplice esemplare, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
  2. versamento dell’imposta e degli interessi;
  3. annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;
  4. presentazione – in analogia con la procedura prevista dall’articolo, 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997- di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 50/E del 2002);
  5. indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all’IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
  6. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione si cui all’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

 – PROCEDURA C)

  1. Emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento;
  2. assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
  3. presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate;
  4. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista dall’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997.

L’Agenzia precisa inoltre, che in conformità con i chiarimenti resi con la circolare 50/E del 2002, secondo cui la presentazione dell’autofattura al competente ufficio costituisce l’adempimento finale della procedura di regolarizzazione – che tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell’imposta, e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l’imposta a debito o a credito relativa all’anno in cui la violazione è stata regolarizzata. La presentazione in ufficio dell’autofattura in un momento successivo all’esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell’Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 del 6 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Soggetti qualificati come esportatori abituali – Possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, entro un determinato limite annuale (plafond) – Modalità di regolarizzazione in caso di acquisti senza applicazione dell’IVA oltre i limiti, c.d. splafonamento – Art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471




Dichiarazioni IVA 2017. Diffuse le bozze dei modelli per il periodo d’imposta 2016

Consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it le bozze dei modelli dichiarativi IVA/2017, IVA Base/2017 e del Modello IVA 74-bis con le relative istruzioni. I modelli recepiscono le novità normative relative alla disciplina dell’IVA. Di seguito le principali novità.

Termini e modalità di presentazione

Da quest’anno la dichiarazione IVA non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, solo per il 2017, il termine di presentazione è fissato al 28 febbraio.

Versamenti e integrative a favore

Sebbene la dichiarazione IVA non possa più essere compresa nella dichiarazione dei redditi, è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale IVA entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo. E’ stato istituito, inoltre, il nuovo quadro VN per indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito scaturito dalle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998.

Nuove percentuali di compensazione per i produttori agricoli

Nei quadri VE e VF sono stati inseriti i righi per esporre le operazioni soggette alle percentuali di compensazioni di nuova istituzione (decreto interministeriale del 26 gennaio 2016).

Regimi opzionali

Nella sezione 3 del quadro VO, rigo VO33, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’IVA, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della legge n. 190 del 2014. Nella stessa sezione, rigo VO34, sono state introdotte tre nuove caselle: la prima per comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011; la seconda per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di questo regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’art. 1 della legge n. 190 del 2014; la terza per comunicare la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della legge n. 190 del 2014. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2016)

Link alle bozze dei modelli (sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, percorso: Home – Strumenti – Modelli – Modelli in bozza).




Operazioni IVA 2013. In arrivo comunicazioni preventive da incrocio dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni

La nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi, 20.362 per l’esattezza, questa volta fa tappa sulle discordanze e incongruenze svelate grazie all’incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni dai contribuenti stessi. In pratica, le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini IVA, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno a stretto giro una comunicazione personalizzata dell’Agenzia delle Entrate contenente l’invito a regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

Naturalmente, tramite le comunicazioni le Entrate mettono a disposizione dei soggetti IVA interessati sia le informazioni inviate dai loro clienti, da cui risultano ricavi o compensi non dichiarati e possibili anomalie rispetto a quanto riportato in dichiarazione, sia le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. A stabilirlo è il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2016, prot. n. 221446/2016, con cui le Entrate fissano modalità e procedure utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, controlli.

I vantaggi offerti dall’adempimento spontaneo

Ad ogni modo, grazie a questi alert o segnalazioni che viaggeranno via posta elettronica certificata, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando così di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

L’“operazione zero controlli” viaggia via mail

L’Agenzia è pronta a spedire le comunicazioni via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati. L’obiettivo è quello di informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie.

Per informazioni, linea diretta contribuenti-Entrate

I contribuenti potranno richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ricevute. Per eventuali ulteriori informazioni, o per comunicare precisazioni ritenute utili a chiarire l’incongruenza segnalata, il contribuente potrà contattare immediatamente le Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. Ricordiamo, inoltre, che la richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni e che all’interno del canale di assistenza CIVIS è attivo il servizio telematico che consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico.

Condivisione e collaborazione alla base del ravvedimento

Il rapporto tra Fisco e contribuenti, sempre più improntato alla trasparenza e supportato da forme di comunicazione avanzate, consente quindi ai titolari di partita IVA che ricevono le informazioni dall’Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997). I contribuenti possono così beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973). (Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2016)




Esportatori abituali. Un nuovo modello della dichiarazione d’intento per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017

Disponibile la nuova versione della dichiarazione d’intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it. Il provvedimento del Direttore di oggi, infatti, approva un nuovo modello di dichiarazione d’intento con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Questo modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014e modificato con provvedimento dell’11 febbraio 2015, prot. n. 19388/2015.

Come presentare il modello

Gli esportatori abituali potranno presentare la nuova dichiarazione in via telematica all’Agenzia, utilizzando il softwareDichiarazione d’intento” disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello approvato oggi può essere utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, prot. n. 213221/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»




Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture C’è tempo fino al 31 marzo per esercitare l’opzione per il 2017 e i 4 anni successivi

Nuovo termine per i contribuenti che intendono avvalersi già dal prossimo anno dell’opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. Con il provvedimento firmato oggi (il primo dicembre) dal direttore, infatti, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, per il primo anno di applicazione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo. A regime, invece, la scelta andrà fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. La finestra temporale, più ampia di quella inizialmente disposta dai provvedimenti del 28 ottobre scorso, viene stabilita dal Fisco per consentire a contribuenti e intermediari di valutare attentamente l’opportunità di esercitare le due opzioni vincolanti per 5 anni.

Inoltre, per semplificare ulteriormente gli adempimenti, lo stesso provvedimento introduce la possibilità, per chi esercita l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre.

Esercizio e durata dell’opzione

Entrambe le opzioni per la trasmissione dei dati, introdotte dal D.Lgs n. 127/2015 e regolate da due provvedimenti delle Entrate del 28 ottobre scorso, vanno esercitate ordinariamente:

  • esclusivamente in modalità telematica mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Una volta esercitate, le opzioni vincolano i contribuenti per 5 anni. Al fine di consentire, sia ai contribuenti che agli intermediari, una più serena e attenta analisi delle nuove modalità di trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi e della loro correlazione con gli usuali processi contabili ed amministrativi e, quindi, permettere un’accurata valutazione dell’opportunità di esercitare le predette opzioni, il provvedimento garantisce un’ampia finestra temporale per l’esercizio dell’opzione per il primo anno di applicazione. Pertanto, in questo caso, la scelta potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017 con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi.

Un ulteriore chance per modificare i dati delle fatture dopo l’invio

Il provvedimento di oggi (primo dicembre) del direttore attribuisce ai contribuenti la possibilità di modificare i dati trasmessi, relativi alle fatture di un trimestre, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro trasmissione. L’opportunità viene introdotta nel provvedimento del 28 ottobre scorso, relativo alla trasmissione dei dati delle fatture. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2016, prot. n. 212804/2016, recante: «Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»

I provvedimento modificati (versione non aggiornata).

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Corrispettivi giornalieri: opzione e modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati riguardanti le operazioni certificate mediante gli appositi “Registratori telematici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016:«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Fatturazione elettronica: termini di trasmissione telematica, regole e soluzioni tecniche per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e modalità per l’opzione per l’invio generalizzato

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»




Dichiarazione IVA/2016 per l’anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell’adempimento entro il 29 dicembre 2016

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l’hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all’interno del Cassetto fiscale, presente all’interno dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Pochi passi per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello dichiarativo entro il 29 dicembre 2016 versando le imposte, se dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.

Coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle seguenti sanzioni:

  • 250 euro che si riducono a un nono (27,78 euro) se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016. Rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale violazione di omesso versamento;
  • per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il versamento, se la correzione avviene dopo il 29 dicembre 2016.

I canali dell’Agenzia per dare chiarimenti o ricevere informazioni

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA»




Fatturazione elettronica: le regole per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture

Pubblicate sul sito delle Entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. Il provvedimento del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016, stabilisce che l’opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l’opzione ha effetto per l’anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

I contribuenti che esercitano questa opzione (introdotta dal D.Lgs. n. 127/2015) accedono ad alcune semplificazioni rilevanti. Potranno innanzitutto utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, in tal modo, adempiere alla trasmissione dei dati dall’Agenzia. Inoltre, in base a quanto stabilito dal decreto, per questi contribuenti il termine per gli accertamenti si riduce di un anno. Un altro incentivo previsto dalla normativa è la nuova procedura accelerata di rimborso (i rimborsi prioritari).

Infine, le stesse regole tecniche potranno essere seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come di recente modificato dal D.L. n. 193/2016 (decreto legge fiscale); chi sceglierà l’opzione sarà esonerato dall’adempimento previsto dal nuovo decreto legge.

Dal 1° gennaio 2017 scatta la trasmissione

Con il provvedimento del 28 ottobre 2016, sono stabilite le informazioni da trasmettere, il loro formato, i termini di trasmissione e le modalità tecniche per comunicare i dati in totale sicurezza. Le regole tecniche stabilite dal provvedimento sono necessarie per consentire ai contribuenti IVA di esercitare l’opzione di trasmissione telematica dei dati delle fatture già con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 gennaio prossimo, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Le regole tecniche contenute nel provvedimento di oggi potranno essere seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dal decreto legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193; quindi, coloro che eserciteranno l’opzione non saranno tenuti a quest’ultimo adempimento.

Durata ed esercizio dell’opzione

Il provvedimento che disciplina la trasmissione dei dati stabilisce che l’opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, quest’ultima ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

Fatturazione elettronica attraverso SdI: semplificazione e incentivi

Solo i contribuenti che decideranno di esercitare l’opzione prevista dal decreto legislativo 127 del 2015, potranno utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, così facendo, l’Agenzia delle entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture e il contribuente potrà evitare l’adempimento di trasmissione accedendo, inoltre, ai benefici stabiliti all’articolo 3 dello stesso decreto, tra cui i rimborsi prioritari. Inoltre, gli stessi soggetti – qualora ricevano e effettuino i pagamenti delle loro fatture emesse e ricevute in modalità tracciata – potranno accedere alla riduzione di un anno dei termini dell’accertamento. (Così, comunicato stampa del 28 ottobre 2016)

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»

 




Operazioni intracomunitarie: in partenza 60mila lettere di esclusione della partita IVA dall’archivio Vies

Circa 60mila soggetti IVA che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l’Agenzia delle Entrate li informa che saranno cancellati dall’archivio Vies (Vat information exchange system). Le comunicazioni sono il frutto di una prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.

Perché avviene l’esclusione

I controlli del Fisco sui soggetti IVA iscritti nell’archivio Vies avvengono a iscrizione già avvenuta, non essendo più propedeutici all’avvio delle operazioni intracomunitarie. Successivamente, l’Agenzia verifica la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi e cancella dalla banca dati coloro che non ne hanno presentato neanche uno per quattro trimestri consecutivi. L’analisi ha permesso di individuare i contribuenti che si trovano in questa condizione e che riceveranno quindi la lettera di esclusione.

Strada sbarrata ma non “per sempre”

L’effettiva estromissione della partita Iva avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Un periodo “finestra” durante il quale il contribuente interessato a conservare l’iscrizione può comunque rivolgersi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare. L’eventuale esclusione non pregiudica, inoltre, la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati. I controlli sull’archivio Vies proseguiranno anche nei prossimi mesi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2016)




Omessa dichiarazione IVA: salvi i crediti IVA se rispettati i requisiti sostanziali per la detrazione, ma legittimo l’utilizzo della liquidazione ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, anziché di un motivato avviso di rettifica

Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, con due sentenze del 9 settembre 2016, hanno stabilito i seguenti principi di diritto:

  • “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”. (Così, Cass. SS.UU., n. 17757/2016 – Presidente: Rordorf R., Relatore: Cirillo E.)

 

  • In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 54-bis e 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili). (Così, Cass. SS.UU., n. 17758/2016 – Presidente: Rordorf R., Relatore: Cirillo E.)




Esecuzione dei rimborsi IVA: ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia

Rimborsi IVA, l’Agenzia fa il punto alla luce delle ultime novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega per la revisione del sistema fiscale, n. 23/2014. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 33 del 22 luglio 2016 fornisce chiarimenti sulla possibilità di erogare rimborsi IVA senza la presentazione della garanzia, in presenza di avvisi di accertamento o rettifica; sull’applicabilità ai rimborsi IVA dell’istituto del fermo amministrativo; sull’obbligo di garanzia per i contribuenti con meno di due anni di attività e per i soggetti in liquidazione volontaria e sulla sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’IVA di gruppo in caso di franchigia.

Quando il rimborso non si blocca

Se il contribuente non paga le rate successive alla prima relative a un accertamento con adesione, a un’acquiescenza, a una conciliazione giudiziale o a un reclamo/mediazione, queste non sono considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA. Il rimborso, invece, viene sospeso se l’omesso o il ritardato pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si considerano, inoltre, carichi pendenti le somme riammesse al piano di rateazione. Infine, le rate non ancora pagate, relative agli avvisi di liquidazione delle dichiarazione di successione, non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l’inadempimento del contribuente determini la decadenza dal beneficio della rateazione. Stesso discorso vale per le rate di una cartella di pagamento non ancora versate.

Quando la garanzia è obbligatoria

Per semplificare l’erogazione dei rimborsi IVA è stato eliminato l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, che ricorre, solo per i rimborsi superiori a 15mila euro e per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica con significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato. L’integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo – il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto – è idonea, comunque, a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della notifica dell’atto impositivo ai fini dell’erogazione del rimborso IVA, che, dunque, potrà essere ottenuto. Pertanto, deve intendersi superata l’indicazione fornita nella circolare n. 32/E del 2014, con la quale era stato precisato che la mera circostanza dell’avvenuta notificazione dell’atto nei due anni precedenti – salvo annullamento dello stesso in autotutela o in caso di sentenza favorevole al contribuente passata in giudicato – fosse causa ostativa alla possibilità di ottenere il rimborso senza prestazione di garanzia, a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia o meno definito la pretesa erariale. La garanzia resta, inoltre, obbligatoria per i rimborsi superiori a 15mila euro chiesti dai contribuenti che esercitano attività d’impresa da meno di due anni, ad esclusione delle startup innovative, e per quelli relativi a crediti risultanti all’atto della cessazione dell’attività.

Richieste di rimborso presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica

Per quanto riguarda le richieste presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica, il documento di prassi chiarisce, anche alla luce delle recenti modifiche normative, che nel caso in cui siano presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o negato a seguito dell’esito degli interpelli. In particolare, se la società presenta solo l’istanza ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l’ufficio, in attesa della risposta all’interpello, verifica che la società non sia in perdita sistematica e, se l’interpello ha esito positivo e la società non risulta essere in perdita sistematica il rimborso può essere erogato. Se la società, invece, presenta solo l’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l’Agenzia, in attesa della risposta, chiede alla società di produrre il test di operatività. In questo caso il rimborso è erogato a seguito di esito favorevole al test di operatività e all’interpello. Qualora la società non dia riscontro alla richiesta dell’amministrazione e la risposta all’interpello sia favorevole al contribuente, il rimborso può essere erogato sulla base degli elementi di operatività desumibili dalla dichiarazione dei redditi. In un’ottica di collaborazione con il contribuente, in assenza sia della dichiarazione sostitutiva, sia delle istanze preventive di interpello, il rimborso può comunque essere erogato se la società presenta una dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio. Diversamente, l’operatività e l’assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi. (cfr. comunicato stampa del 22 luglio 2016)

Si ricorda che con  circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175Inoltre, con la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 l’Agenzia ha fornito delucidazioni su alcune questioni interpretative relative ai vecchi rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, sulle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’IVA di gruppo.




Prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali. Iva al 5% anche per prestazioni oggettivamente esenti di cui ai punti 18 e 21 dell’art. 10 del D.P.R. 633/72

Aliquota IVA al 5 per cento per le cooperative sociali, esenzione per le onlus e IVA ordinaria per le altre cooperative non sociali e non onlus. Sono queste le misure previste nei commi 960, 962 e 963 dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2302), per alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi e affrontate nella circolare n. 31 dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016. In sintesi, in base alla nuova disciplina, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter), sono, dunque, assoggettate:

– all’aliquota IVA del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi;

– al regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di ONLUS;

– all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ambito soggettivo di applicazione

La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. “A godere dell’aliquota ridotta sono le anzidette prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, in relazione alle quali viene esclusa la possibilità di optare per l’esenzione dall’IVA”. (Precisazione contenuta nel comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016).

In ordine ai destinatari delle prestazioni, si rileva che le categorie di soggetti indicate al n. 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, a cui fa riferimento il n. 1) della nuova parte II-bis della Tabella A dello stesso D.P.R., sono quelle «degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo».

Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio

La circolare illustra la decorrenza temporale delle nuove norme e l’applicabilità della vecchia disciplina. Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente. Ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente. Tra detti contratti – che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016 – sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette. Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può, invece, farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione, ecc., risultando, dunque, irrilevante agli effetti fiscali.




Disponibile il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche

Da oggi (1° luglio 2016) pronta all’uso la prima versione dell’applicazione web gratuita con la quale da oggi i contribuenti con partita IVA possono generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (D.Lgs. n. 127/2015 — in “Finanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1149).

Il servizio, realizzato dalle Entrate con la collaborazione del partner tecnologico del Mef, Sogei, può essere utilizzato da tutte le imprese, gli artigiani e i professionisti, sia nel caso di fatture destinate a privati (B2B), sia per quelle rivolte alla Pubblica Amministrazione. Alla web application, raggiungibile dal sito delle Entrate si può accedere utilizzando le credenziali fornite agli utenti dei servizi telematici dell’Agenzia, di Spid e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L’applicazione web

La nuova applicazione è stata progettata per permettere agli utenti, attraverso pochi passaggi guidati, di creare, visualizzare e salvare le fatture elettroniche e di scegliere quando e come inviarle ai propri clienti. In particolare, per la trasmissione delle fatture, dal 1° gennaio 2017 i fornitori di beni e servizi potranno scegliere anche il Sistema di Interscambio, al momento obbligatorio per i fornitori della Pubblica Amministrazione. Infatti, a partire dall’anno prossimo il Sistema di interscambio aprirà alla fatturazione tra privati, come opzione facoltativa. Infine, il servizio che permette di conservare a norma le fatture elettroniche, sia quelle emesse che quelle ricevute, purché rispettino il formato XML della fattura elettronica. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2016)