D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo in Gazzetta

In Gazzetta il D.Lgs. n. 186/2025 che proroga al 2036 per il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali

La proroga al 2036 evita l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

 

Focus sul riordino delle disposizione IVA per ETS e coordinamento con il 5% per imprese sociali “Titolo V”

 

Con gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, il legislatore delegato interviene in modo mirato sul DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), con l’obiettivo di coordinamento tra disciplina IVA e Terzo settore.

Modifica per diversi numeri dell’art. 10;  in sostanza si riparte dal testo vigente prima delle modifiche introdotte dall’art. 89, comma 7, CTS, sostituendo i riferimenti alle ONLUS con quelli agli enti del Terzo settore (ETS), una clausola selettiva di esclusione per le imprese sociali costituite in forma societaria (Libro V, Titolo V c.c.).

Il decreto sopprime il comma 7 dell’art. 89 del CTS citato per evitare sovrapposizioni e riportare la disciplina dentro il Decreto IVA.

Il riassetto riguarda le esenzioni di cui all’art. 10, comma 1, nn. 15) (trasporto di malati/feriti), 19), 20) e 27-ter) (socio-sanitario/assistenziale ed educativo) del DPR IVA.

Per i nn. 19), 20) e 27-ter) la sostituzione da ONLUS in ETS avviene con una specificazione: «enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

Di conseguenza l’accesso al perimetro di esenzione viene riconosciuto agli ETS, ma viene negato (ai fini di questi numeri) alle imprese sociali in forma societaria ex Titolo V.

 

 

 

 

IVA al 5% per imprese sociali “Titolo V” 

 

Il decreto estende l’aliquota IVA 5% (Tabella A, parte II-bis, n. 1) anche alle imprese sociali costituite nelle forme del Libro V, Titolo V c.c., inserendole accanto a cooperative sociali e consorzi.

L’applicazione del IVA al 5% non è “generalizzata”: si applica alle prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, rese in favore dei soggetti indicati nel n. 27-ter). Ne consegue che l’agevolazione è condizionata al requisito del destinatario 27-ter (anziani, inabili adulti, persone con disabilità, malati di AIDS, ecc.).

 

Decorrenza

 

Le modifiche agli artt. 3 e 10 DPR IVA operate dall’art. 3 del decreto si applicano «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025» ex dall’art. 104, comma 2, CTS.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante: «Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025

 




Supervisione del personale dei servizi sociali: l’esenzione IVA ex articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993 non spetta in via automatica; occorre che l’attività affidata a terzi sia concretamente qualificata e accreditata come corso di formazione destinato al personale dell’ente pubblico, con riconoscimento dei crediti formativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 157 del 17 giugno 2025 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione IVA per corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – Articolo 14, comma 10, della L. 24/12/1993, n. 537 – Versamenti eseguiti da enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale – Corrispettivi versati da ente pubblico per l’affidamento del servizio di supervisione del personale dei servizi sociali – Esclusione in assenza di accreditamento del corso e di riconoscimento dei crediti formativi.

L’interpello riguarda un ente pubblico che, nell’ambito di progetti PNRR destinati al rafforzamento dei servizi sociali e alla prevenzione del burn out degli operatori, intende affidare a un soggetto terzo il servizio di supervisione professionale degli assistenti sociali e di altre figure impiegate nei servizi territoriali. Il quesito è se i corrispettivi dovuti all’appaltatore possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993, norma che considera esenti i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce in modo puntuale la propria prassi e ribadisce due principi. Da un lato, l’esenzione non richiede che il soggetto incaricato dell’esecuzione del corso abbia un particolare riconoscimento formale, purché il corso sia reso a favore del personale dell’ente pubblico e sia organizzato e gestito da un soggetto terzo nella sua interezza. Dall’altro lato, però, la disposizione agevolativa non si estende a qualsiasi prestazione di supporto o di consulenza collegata all’attività del personale pubblico: occorre che l’oggetto del contratto sia effettivamente riconducibile all’esecuzione di un corso di formazione.

Nel caso in esame, pur riconoscendo che la supervisione professionale può assumere, sul piano sostanziale, una valenza formativa e che la relativa documentazione la descrive come uno strumento complesso di formazione continua, l’Agenzia evidenzia che, sulla base dei documenti prodotti, non emerge che l’attività affidata alla società appaltatrice sia stata accreditata come corso di formazione né che, alla data rilevante, fosse previsto il riconoscimento di crediti formativi per il personale partecipante. Proprio tale mancanza documentale impedisce di ricondurre con certezza l’attività oggetto di affidamento nell’alveo dei corsi esenti ai sensi dell’articolo 14, comma 10 della legge n. 537/1993.

La conclusione è quindi negativa: i corrispettivi versati dall’ente pubblico al soggetto terzo per il servizio di supervisione, così come descritto nell’istanza e nel contratto allegato, non possono beneficiare dell’esenzione IVA. La risposta assume rilievo pratico anche come precedente interpretativo per tutte le ipotesi in cui un ente pubblico affidi attività “ibride” di accompagnamento, supervisione o supporto professionale: l’esenzione richiede non solo una finalità formativa in senso ampio, ma una chiara qualificazione contrattuale e documentale dell’attività come vero e proprio corso destinato al personale dell’ente, con i relativi requisiti di accreditamento e tracciabilità formativa.




Le lezioni di scuola guida non sono esenti da IVA con effetto retroattivo per gli anni accertabili

L’insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione IVA (così, Corte di giustizia Eu, sentenza del 14 marzo 2019, causa C‑449/17). In forza del suddetto principio e in considerazione della valenza interpretativa delle sentenze della Corte di giustizia Eu, da cui peraltro discende l’efficacia ex tunc, l’attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi soggetta ad IVA. Questa la sintesi del contenuto della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.

Come sanare le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA

L’Agenzia delle entrate nel dichiarare superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni 83/1998 e 134/2005 sulle quali i contribuenti hanno fatto legittimo affidamento, riguardo alle operazioni effettuate e registrate ad operare in regime di esenzione di IVA in annualità ancora accertabili, statuisce che i contribuenti debbano emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. La maggiore imposta risultante dovrà confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. Naturalmente, essendosi modificato, il regime IVA (da esente a imponibile) dell’attività esercitata, tale mutamento, spiega l’Agenzia documento di prassi, comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all’attività esercitata con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il Contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento ai sensi del citato articolo 26, comma 1, del citato D.P.R. n. 633 del 1972 da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria. Conseguentemente, i contribuenti saranno tenuto a versare l’eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabilite dal citato articolo 8 commi 6-ter e 6- quater del D.P.R. n. 322 del 1998.

Infine, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, evidenziato che non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori per le prestazioni effettuate in esenzione precedentemente diffusione della risoluzione in esame.

 

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 E del 2 settembre 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione dell’imposta alle operazioni poste in essere dalle autoscuole – Lezioni di guida automobilistica impartite da scuola guida – Esenzioni per le prestazioni didattiche effettuate da autoscuole – Spettanza – Esclusione – Art.10, numero 20) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633