Meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali. Approvate le modalità di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove

 

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021 approvate, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo e le procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili trasmesse tramite SdI

 

Nel provvedimento direttoriale, inoltre, disciplinate le modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel dettaglio, stabilito che «Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
  • la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16

<AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021, recante: «Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, per l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento», pubblicato il 29.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Dichiarazioni di intento. Il software di compilazione si adegua al nuovo modello approvato con provvedimento prot. n. 96911/2020

Rilasciata una nuova versione del software Comunicazione Dichiarazioni di intento per la compilazione della nuova dichiarazione di intento da presentare in via autonoma.

Scarica la versione software: 1.3.0 del 02/03/2020
Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Dichiarazioni di Intento (IVI15). (Link: sito Agenzia delle entrate)

Aggiornata, di conseguenza, la procedura di controllo.

 

 




Dichiarazioni d’intento. Aggiornati modello, istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati | A ciascun fornitore, dal prossimo 2 marzo, informazioni disponibili sul “Cassetto fiscale”

 

Con provvedimento del 27 febbraio 2020, prot. n. 96911/2020, del direttore dell’Agenzia delle entrate, approvate le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rende disponibili a ciascun fornitore, dal prossimo 2 marzo, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con il medesimo provvedimento aggiornati il modello di dichiarazione d’intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per adeguarli alla normativa vigente. Il modello è immediatamente utilizzabile, tuttavia, l’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate recepisce le novelle introdotte dall’articolo 12-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 902), che hanno modificato la disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, in materia di imposta sul valore aggiunto e il relativo regime sanzionatorio di cui al comma 4-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In particolare, il citato articolo 12-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 nel sostituire la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 746 del 1983, conferma, di fatto, il previgente sistema di funzionamento, continuando ad essere stabilita nell’attualità (come in precedenza) la trasmissione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate che è tenuta a rilasciarne apposita ricevuta telematica, e contrariamente a quanto avveniva precedentemente, sopprime l’obbligo di consegnare «al fornitore o prestatore, ovvero in dogana» la dichiarazione d’intento in questione, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta sua presentazione telematica all’Agenzia delle entrate. La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Informazioni (estremi del protocollo) che i fornitori indicati dagli esportatori nelle dichiarazioni d’intento, potranno consultare entrando nel proprio “Cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline). Le informazioni potranno essere consultate anche dagli intermediari delegati dai fornitori ad accedere al proprio “cassetto fiscale”.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2020, prot. n. 96911/2020, recante: «Modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 27.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Depositi IVA. Se il soggetto estrattore è stabilito in Italia E-fattura in caso di modifica del valore dei beni estratti

 

Le autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall’operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 142 del 14 maggio 2019, con la quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito sull’emissione di una autofattura elettronica mediante Sdi, in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico, laddove non ci fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e quello del bene estratto.

La precisazione va coordinata con la risposta ad interpello n. 104 del 9 aprile 2019, secondo cui la posizione IVA italiana del soggetto non stabilito in Italia può procedere all’estrazione dei beni dal deposito Iva senza obbligo di emissione della autofattura elettronica per mezzo del SdI.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 142 del 14 maggio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Depositi fiscali ai fini IVA – Estrazione dei beni dai depositi IVA – Autofattura elettronica obbligatoria in caso di incremento di valore del bene – Affermazione – Art. 50-bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205




Dal 2020 dichiarazioni d’intento dematerializzate

 

L’articolo 12-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modifica la disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, in materia di imposta sul valore aggiunto.

In particolare, il comma 1, lettera a) – modificando l’articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746 – stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (2020), l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all’Agenzia medesima che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

Con la disposizione in esame, pertanto, non è più previsto, che la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica, sia consegnata al fornitore o prestatore ovvero in dogana. Inoltre, viene meno l’obbligo per il cedente/prestatore di riepilogare in dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute (previgente art. 1, comma 1, lett. c).

La lettera b) del comma 1 dell’articolo in commento abroga il comma 2, del articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 che richiedeva che la dichiarazione dalla quale risultava l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta fosse redatta in duplice esemplare, progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e conservata, e che gli estremi della dichiarazione siano indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

Il comma 2, in merito alle violazioni relative alle esportazioni, interviene sulle sanzioni comminate al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione. La sanzione amministrativa è la stessa attualmente prevista per chi effettua operazioni senza addebito d’imposta, in mancanza della dichiarazione d’intento: dal cento al duecento per cento dell’imposta. In altri termini, si sostituisce la sanzione fissa prevista dal previgente articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997, con la previsione di una pena proporzionale (dal 100 al 200 per cento dell’IVA) in caso di mancato previo riscontro per via telematica della dichiarazione da parte del fornitore. La novella dispone il ripristino, di fatto, della situazione ante Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1495) che prevedeva una sanzione proporzionale (dal 100 al 200 per cento dell’imposta), in caso di cessione senza previa verifica della trasmissione delle dichiarazioni d’intento. Non essendovi più l’obbligo di preventiva “consegna” della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta telematica dal dichiarante al fornitore/prestatore, si deve ritenere che il preventivo riscontro, richiesto dalla norma sanzionatoria, sia da intendersi unicamente quello telematico. Pertanto il cedente o il prestatore che effettua cessioni o prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta, deve riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia delle entrate l’avvenuta presentazione prima di effettuare le operazioni stesse.

Il comma 3 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sono definite le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 4, infine, stabilisce che l’applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. In pratica, le modifiche si applicheranno dal 2020. Resta da capire se valgano anche per le dichiarazioni emesse a fine 2019 a valere sul 2020.




Approvata la Legge europea 2017. Modificata la disciplina delle restituzioni dell’IVA non dovuta. Previsto un ristoro forfetario del costo delle garanzie per ottenere i rimborsi IVA

La Camera ha approvato definitivamente la Legge europea 2017 (A.C. 4505-B). Nel provvedimento, nelle disposizioni in materia di fiscalità previste al Capo III, previste significative novità materia di IVA e l’estensione di alcune agevolazioni fiscali per le navi. Nel dettaglio:

  • all’articolo 7 (Disposizioni in materia di rimborsi IVA. Procedura di infrazione 2013/4080), per le ipotesi, residue, in cui il contribuente che chiede il rimborso continua ad essere tenuto a prestare una garanzia a tutela delle somme erogate, si prevede il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia stessa, da effettuarsi quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso. Più in dettaglio, il comma 1 del citato articolo 7 riconosce una somma a ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che, ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel comma 4 dell’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell’IVA. Tale ristoro è fissato in misura pari allo 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Si tratta, pertanto, non di un rimborso integrale, ma della corresponsione di una somma forfetaria dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia pari allo 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia stessa. Detta somma è versata quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spetta il rimborso dell’imposta; nel caso di mancata emissione di un avviso di rettifica o di accertamento ciò si verifica alla scadenza del termine per l’emissione dei citati atti impositivi. Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione, il comma 2 prevede che la medesima si applica a partire dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018;
  • all’articolo 8 (Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell’IVA non dovuta – Caso EU Pilot 9164/17/TAXU), integrata la disciplina per la presentazione della domanda di restituzione dell’IVA non dovuta. In particolare, l’articolo 8, comma 1, introduce il nuovo articolo 30-ter nel D.P.R. n. 633 del 1972, che specifica la disciplina della restituzione dell’IVA non dovuta. La novella, in linea generale, chiarisce che il soggetto passivo può presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Tuttavia, nel comma 2 del nuovo articolo 30-ter si stabilisce una deroga ai termini così fissati, nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, ove essa sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria. In tal caso, infatti, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa. Ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo 30-ter, la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale; 
  • all’articolo 9 (Modifiche al regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all’esportazione in attuazione dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE), novella la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell’Unione europea in attuazione di finalità umanitarie. In particolare, il comma 1, introduce la nuova lettera b-bis) nell’articolo 8, primo comma, del P.R. n. 633/1972, riconducendo le cessioni di beni – e relative prestazioni accessorie – effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo (soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 125 del 2014), alle cessioni all’esportazione non imponibili ai fini IVA. Le modalità della cessione o spedizione in oggetto saranno fissate da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 2 novella l’articolo 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997 che come si ricorderà fissa la sanzione amministrativa (dal cinquanta al cento per cento del tributo) nei confronti di chi effettua, senza addebito d’imposta, le cessioni all’esportazione – ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera b) del D.P.R. n. 633 del 1972 – qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto, di 90 giorni. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta. Con la modifica in esame si intende estendere tale disciplina sanzionatoria alle cessioni che sono oggetto della disposizione in esame (includendo nel testo dell’articolo 7 il richiamo alla lettera b-bis) di cui si dispone l’introduzione), applicabile qualora i beni in questione non dovessero essere effettivamente esportati, in frode alla legge. Il comma 3 abroga l’art. 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014. Tale norma reca(va) la disciplina sulla non imponibilità ai fini dell’IVA delle cessioni in oggetto.
  • all’articolo 10 (Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell’Unione europea o dello SEE. Caso EU-Pilot 7060/14/TAXU) estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.



IVA TR. Aggiornati i software – Bonus gasolio. Tutto pronto per la richiesta – Depositi IVA. Le novità in vigore dal 1° aprile 2017 – IVA all’importazione: esecutività delle sentenze pro-contribuente con limiti

Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

Aggiornati i software di compilazione e controllo. L’aggiornamento segue, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59279/2017, recante: «Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016»

 

Per l’ultima versione del Software di compilazione modello Iva Tr clicca sul link sotto riportato:

Versione 1.2.2 del 05/10/2017

Gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Diffuse le istruzioni per il rimborso sui quantitativi consumati nel 1° trimestre 2017

Con riferimento ai benefici per il gasolio da autotrazione, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2017

Per saperne di più:

(Link sito dell’Agenzia delle Dogane)

Nota n.38666 del 30 marzo 2017 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2017 – pdf

Modello di dichiarazione (formato xls) – xls

Modello di dichiarazione (formato ods) – ods

Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2017

Il quadro riepilogativo delle modifiche alla disciplina dei depositi IVA in vigore dal 1° aprile 2017

L’articolo 4, del D.L. n. 193/2016 ha ampliato le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta; inoltre ha modificato le modalità di assolvimento dell’IVA all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. A completamento delle disposizioni suddette è intervenuto il D.M. 23 febbraio 2017, recante disposizioni in materia di “Estrazione dei beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193”. Sulle modifiche citate l’Agenzia delle Dogane ha fornito con la nota prot. n. 38945 del 30 marzo 2017 una sintesi delle principali novità applicabili dal 1° aprile 2017.

Link alla nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 38945 del 30 marzo 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – DEPOSITI FISCALI – Depositi fiscali ai fini IVA – Modifiche operanti dal 1° aprile 2017 -Art. 50-bis, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – D.M. Mef del 23 febbraio 2017 – Provvedimento del 24 marzo 2017, prot. n. 57215/2017 – Provvedimento del 28 marzo 2017, prot. n. 59277/2017

IVA all’importazione: le sentenze pro-contribuente non sono immediatamente esecutive

Le sentenze tributarie a favore del contribuente in ambito doganale non sono immediatamente esecutive ex art. 69, del D.Lgs n. 546/1992. A tal proposito, per quanto riguarda le risorse unionali e l’IVA all’importazione, l’Agenzia delle dogane con nota 24 marzo 2017, n. 31568, nel richiamare precedenti documenti interpretativi, sottolinea che relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all’importazione, la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale, sicché il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all’esito definitivo del giudizio, come previsto dall’art. 98, paragrafo 1, del Reg. UE n. 952/2013.

Per saperne di più:

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario: applicazione (con limiti) in ambito doganale

CIR-Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 21 D del 23 dicembre 2015, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Revisione della disciplina degli interpelli – Contenzioso tributario – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

RIS-Nota dell’Agenzia delle Dogane (RIS) prot. n. n. 31568/RU del 24 marzo 2017, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Contenzioso tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – Garanzie per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente – Limiti all’applicazione in ambito doganale del D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22

 

 




Estrazione dei beni dal deposito IVA e garanzie del debitore dell’imposta

Estrazione di beni da depositi IVA introdotti in regime di libera pratica: diffuso in bozza in modello dichiarazione per l’attestazione della sussistenza dei requisiti di affidabilità

Pubblicati in bozza modello e istruzioni della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità. Il modello definitivo sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Al riguardo, si ricorda che per l’estrazione dei beni, non comunitari, introdotti in un deposito IVA in regime di libera pratica, l’art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993 – come modificato dall’art. 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 – al comma 6, detta specifiche modalità per il versamento dell’IVA da parte dei soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis. In particolare, il citato comma 6 prevede la prestazione di idonea garanzia, i cui contenuti, modalità e casi sono stati successivamente stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017. Il quale a sua volta rimanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità. Ed è proprio questo, il modello che Agenzia delle entrate ha diffuso in bozza nel  sito web.

Il modello dovrà essere presentato dai soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, per attestare la sussitenza dei requisiti di affidabilità di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. 23 febbraio 2017.

Come si legge nella bozza delle istruzioni, il modello è consegnato al gestore del deposito IVA – che procede alla trasmissione dello stesso all’Agenzia delle Entrate – all’atto della prima estrazione ed è valido per l’intero anno solare. Riguardo al contenuto, il modello contiene in sostanza la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza dei seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:

a) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;

b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;

c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;

d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, e dall’articolo 216 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Con l’avvertenza, che per quanto concerne i versamenti indicati nel requisito di cui alla lettera b), gli stessi si considerano eseguiti anche nelle ipotesi di effettuazione del versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione prevista dall’articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 633 ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli. Per i soggetti di nuova costituzione, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione.




Le procedure per la regolarizzazione del superamento del plafond e sanzioni connesse agli acquisti senza IVA

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017 precisa la modalità con cui l’esportatore abituale, che abbia effettuato acquisti senza pagamento dell’IVA oltre i limiti consentiti dall’art. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, può regolarizzare della violazione. Sostanzialmente le modalità sono tre:

 – PROCEDURA A)

Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’IVA, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

 – PROCEDURA B)

  1. Emissione di un’autofattura, in duplice esemplare, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
  2. versamento dell’imposta e degli interessi;
  3. annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;
  4. presentazione – in analogia con la procedura prevista dall’articolo, 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997- di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 50/E del 2002);
  5. indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all’IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
  6. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione si cui all’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

 – PROCEDURA C)

  1. Emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento;
  2. assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
  3. presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate;
  4. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista dall’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997.

L’Agenzia precisa inoltre, che in conformità con i chiarimenti resi con la circolare 50/E del 2002, secondo cui la presentazione dell’autofattura al competente ufficio costituisce l’adempimento finale della procedura di regolarizzazione – che tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell’imposta, e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l’imposta a debito o a credito relativa all’anno in cui la violazione è stata regolarizzata. La presentazione in ufficio dell’autofattura in un momento successivo all’esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell’Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 del 6 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Soggetti qualificati come esportatori abituali – Possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, entro un determinato limite annuale (plafond) – Modalità di regolarizzazione in caso di acquisti senza applicazione dell’IVA oltre i limiti, c.d. splafonamento – Art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471




Esportatori abituali. Un nuovo modello della dichiarazione d’intento per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017

Disponibile la nuova versione della dichiarazione d’intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it. Il provvedimento del Direttore di oggi, infatti, approva un nuovo modello di dichiarazione d’intento con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Questo modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014e modificato con provvedimento dell’11 febbraio 2015, prot. n. 19388/2015.

Come presentare il modello

Gli esportatori abituali potranno presentare la nuova dichiarazione in via telematica all’Agenzia, utilizzando il softwareDichiarazione d’intento” disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello approvato oggi può essere utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, prot. n. 213221/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»




Esportatori abituali: aggiornato il software per l’invio online delle dichiarazioni d’intento. Semplificati gli adempimenti per chi presenta più modelli

Gli esportatori abituali potranno compilare più velocemente le dichiarazioni d’intento da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate per poter effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA.

Con l’aggiornamento del software, pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it, i contribuenti potranno “importare” nelle dichiarazioni d’intento tutti i dati contenuti nel frontespizio di una dichiarazione già compilata e raggruppare più dichiarazioni in un unico file in modo da inviare in un’unica soluzione più lettere di intento.

L’Agenzia ha introdotto le due nuove funzionalità allo scopo di agevolare i contribuenti che utilizzano l’applicazione per compilare tanti modelli.

Adesso sarà possibile importare da una dichiarazione precedentemente compilata tutti i dati anagrafici e sarà possibile raggruppare più dichiarazioni in un unico file per poter inviare in un’unica soluzione più lettere di intento.

L’aggiornamento del software per le dichiarazioni d’intento recepisce le esigenze segnalate dai contribuenti.

Link alle pagine sito dell’Agenzia delle Entrate contenenti le schede illustrative del nuovo Software di compilazione Dichiarazioni di intento (IVI15)

(Versione software: 1.1.3 del 03/12/2015)

Per saperne di più:

I primi chiarimenti sulle novità fiscali contenute nel decreto legislativo “semplificazioni”

Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, con oggetto: Semplificazione fiscale – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L 11/03/2014, n. 23

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 13 aprile 2015:«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Importazioni – IVA all’importazione – Esportatori abituali – Dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Adempimenti per l’utilizzo in dogana – Modalità di redazione – Art. 8, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 1 e 2, del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Superamento di precedenti istruzioni (Ris. prot. 355235 del 27 luglio 1985) – Necessità della presentazione di una dichiarazione d’intento per ogni singola operazione specificando il relativo importo – Esclusione – Modifica istruzioni alla compilazione»

Il modello e le istruzioni

Aggiornamento delle istruzioni relative al modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto

Link alla funzione “Verifica ricevuta dichiarazione di intento” – La procedura consente di effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Se tutti i dati inseriti nell’apposita maschera di ricerca corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”