Dichiarazione IVA/2016 per l’anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell’adempimento entro il 29 dicembre 2016

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l’hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all’interno del Cassetto fiscale, presente all’interno dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Pochi passi per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello dichiarativo entro il 29 dicembre 2016 versando le imposte, se dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.

Coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle seguenti sanzioni:

  • 250 euro che si riducono a un nono (27,78 euro) se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016. Rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale violazione di omesso versamento;
  • per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il versamento, se la correzione avviene dopo il 29 dicembre 2016.

I canali dell’Agenzia per dare chiarimenti o ricevere informazioni

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA»




Dichiarazione IVA 2016 relativa al 2015: tutto pronto per l’invio

Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it disponibili il software di compilazione (versione 1.0.0) e il software di controllo (versione 1.0.0).

Il software Iva 2016 consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2016 e della dichiarazione modello Iva Base 2016 da presentare in via autonoma. L’applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione. Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel Frontespizio.

Dichiarazione autonoma (fuori dal modello Unico)

La dichiarazione IVA può essere presentata sia in forma autonoma sia unificata (compresa nella dichiarazione Unico).

La presentazione “in via autonoma” è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

  • i soggetti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, così come quelli che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva. (come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 47/2010, pag. 4074),la dichiarazione IVA annuale può essere presentata in forma autonoma nel mese di febbraio, e indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale risultante dalla stessa. Pertanto, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno per usufruire dell’esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA).
  • le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2015;
  • le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’Iva di gruppo, anche per periodi inferiori all’anno;
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, trasformazioni ecc.), tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’Iva di gruppo;
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
  • i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione Iva per loro conto;
  • i soggetti non residenti identificati direttamente (articolo 35-ter Dpr n. 633/1972);
  • particolari soggetti (per esempio, i venditori “porta a porta”), che normalmente non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non siano titolari di altri redditi per i quali sia previsto l’invio di Unico;
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2015, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).

Si rammenta che la presentazione della dichiarazione IVA annuale si riflette sulla data a decorrere dalla quale diventa operativa la compensazione orizzontale nel modello F24 del credito IVA per importi superiori a euro 5.000. Pertanto solo la presentazione del dichiarazione IVA 2016 entro il 29 febbraio 2016, consente la possibilità di utilizzare il credito IVA 2015 in compensazione a decorrere dal 16 marzo 2016.

Si ricorda inoltre che dal 1° ottobre 2014 i modelli F24 a saldo zero devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate:

direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;

per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2007, pag. 2467);

Restano inoltre applicabili le disposizioni recanti l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale, per importi superiori a 5.000 euro annui.

La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo 2016 in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33 per cento mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima. È, pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO. (cfr. circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 – in “Finanza & Fisco” n. 47/2010, pag. 4074).

Pertanto il saldo IVA relativo al 2015, pertanto, deve essere versato

  • in un’unica soluzione, entro il 16.3.2016;
  • ovvero mediante rateizzazione mensile.

Come detto, sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33 per cento mensile (misura introdotta dall’articolo 5 del D.M. 21 maggio 2009 — in “Finanza & Fisco” n. 24/2009, pag. 2016), pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33 per cento, la terza rata dello 0,66 per cento e cosi via.