Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: aggiornate le Guide dell’Agenzia delle entrate con le novità 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (edizione febbraio 2026), che fa seguito alla recente pubblicazione della Guida “Bonus mobili ed elettrodomestici (edizione gennaio 2026).

Il pregevole intervento editoriale dell’Agenzia fornisce chiarimenti sulle ultime novità normative e, in particolare, la proroga al 2026 disposta dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) delle detrazioni “rafforzate” già previste fino al 2025 dalla legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

 

Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (febbraio 2026): cosa chiarisce e cosa cambia nel 2026

 

La Guida riepiloga, con taglio operativo, l’intero perimetro delle misure agevolative sotto forma di detrazione “edilizie.”

Aliquote e limiti: conferma della “doppia aliquota” anche per il 2026.

Per le spese 2025-2026:

  • 50 per cento (limite 96.000 euro) se l’intervento riguarda l’abitazione principale ed è sostenuto dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale di godimento;
  • 36 per cento (limite 96.000 euro) negli altri casi in cui la detrazione è ammessa.

La Guida dettaglia anche le modifiche alla disciplina in arrivo (salvo ulteriori proroghe): nel 2027 le aliquote scendono al 36%/30% (sempre con limite 96.000 euro), mentre dal 2028 al 2033 la detrazione è al 30% con limite 48.000 euro (e dal 2034 al 36% con limite 48.000 euro).

 

Quando spetta davvero l’aliquota più alta (50% nel 2025-2026)

 

Per ottenere le percentuali maggiorate, la Guida ribadisce due condizioni chiave:

  • titolarità (proprietà/diritto reale) già al momento di avvio lavori (o della spesa, se precedente);
  • immobile adibito ad abitazione principale (dimora abituale del titolare o dei suoi familiari, secondo i criteri indicati).

 

Stop alle caldaie a combustibili fossili (dal 2025)

 

La Guida recepisce l’esclusione dalla detrazione, dal 1° gennaio 2025, degli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

Il “plafond” per redditi elevati: l’effetto dell’art. 16-ter TUIR

 

Nella Guida viene evidenziata la disciplina che ha introdotto un tetto massimo di oneri detraibili per contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, calcolato su importi base e coefficienti legati ai figli a carico.

 

Guida ai “Bonus mobili ed elettrodomestici (gennaio 2026): proroga al 2026 e le regole “per non sbagliare”

 

La Guida conferma che la detrazione è pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La legge n. 199/2025 (lett. b), n. 3 del comma 22, art. 1,) ha prorogato l’agevolazione alle spese sostenute anche nel 2026.

 

Importo massimo: 5.000 euro anche per il 2026

 

Il 50 per cento si calcola su un tetto che, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è pari a 5.000 euro (complessivi per mobili + grandi elettrodomestici), con ripartizione in 10 quote annuali.

Attenzione all’effetto “scomputo” se i lavori sono iniziati l’anno prima e si è già fruito della detrazione su acquisti dell’anno precedente: il limite va considerato al netto delle spese già agevolate.

 

Pagamenti e documenti: regole operative

 

Pagamenti ammessi: bonifico o carta di debito/credito; esclusi contanti, assegni e altri mezzi. Se si paga con bonifico non è necessario usare quello “speciale” per ristrutturazioni (soggetto a ritenuta). Sono ammesse anche spese di trasporto e montaggio e l’acquisto con finanziamento, a condizioni puntuali.

Documentazione: ricevute del bonifico o transazioni con carta, addebito su conto, fatture con natura/qualità/quantità, e documenti sulla classe energetica quando richiesti.

 

Casi esclusi e “attenzione caldaie”

 

La Guida ribadisce che:

  • gli interventi agevolati con Ecobonus non consentono il bonus mobili;
  • la realizzazione/acquisto di box pertinenziali non dà diritto al bonus mobili.

Inoltre, nella Guida chiarito che “non sono più detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l’acquisto di mobili collegati ai predetti interventi”.




“Mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi: IVA al 22% e senza applicazione del reverse charge

Alle prestazioni che consistono nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, si applica l’aliquota ordinaria del 22 per cento a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 373 del 12 luglio 2022.

Nel documento di prassi l’Agenzia dell’entrate ha ribadito che quando un contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore, come indicato nella circolare 71/E del 7 aprile 2000 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2000, pag. 2099).

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 373 del 12 luglio 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile – Applicazione del sistema del reverse-charge nel settore dell’edilizia – Esclusione – Aliquote IVA applicabili – Applicazione dell’aliquota ordinaria del 22 per cento – Art. 17, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Sulle condizioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l’applicazione dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), cfr: circolari 29 dicembre 2006, n. 37/E, 14 marzo 2015, n. 14/E e 22 dicembre 2015, n. 37/E




Installazione, modifica e manutenzione di ascensori: dal Fisco una guida all’applicazione delle diverse aliquote IVA

 

L’Agenzia delle entrate, con una risposta ad istanza di consulenza giuridica, la numero 18 del 24 luglio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta all’applicazione delle diverse aliquote IVA da applicare all’installazione e alla manutenzione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, alcune delle quali finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche. Di seguito, in sintesi, i chiarimenti forniti.

Aliquote IVA da applicare all’installazione e alla manutenzione di ascensori

Le opere finalizzate all’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, quale intervento di manutenzione straordinaria, sono soggette, generalmente, ad IVA con l’aliquota del 10 per cento ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, compresa l’applicazione del meccanismo del “bene significativo”, quindi con aliquota mista 10%/22%. Tuttavia, in ipotesi di installazione di ascensori, effettuata nell’ambito di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del citato numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Stessa l’aliquota del 4 per cento si applica in caso di rifacimento o l’adeguamento degli ascensori alle esigenze dei soggetti che versano in condizioni di disabilità motoria e sensoriale, qualora sia comprovato che gli interventi di modifica degli impianti siano effettuati in ragione dell’adeguamento degli impianti alle esigenze delle persone con disabilità motorie.

Verifiche degli impianti di sollevamento e degli ascensori esistenti

Esclusa l’applicazione dell’aliquota IVA “super agevolata” del 4% sia per le prestazioni di verifica degli ascensori esistenti periodiche ordinarie, sia per quelle straordinarie tese alla rimozione delle cause che hanno determinato l’eventuale esito negativo della verifica periodica relative agli impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. In tal caso si deve applicare l’aliquota del 10 per cento, in quanto sono prestazione riconducibili nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria. I corrispettivi relativi alle citate verifiche devono essere assoggettati alla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito in quanto relativi, come anticipato, ad interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale.

Canoni contrattuali per il pronto intervento anche nelle ore festive o notturne

Con riguardo ai servizi relativi alla disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire l’intervento anche nelle ore festive e notturne, nonché quelli relativi alla fornitura in comodato d’uso di una sim card per il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso installati negli ascensori, l’Agenzia delle entrate evidenzia che tali servizi non sono riconducibili a prestazioni di manutenzione obbligatoria. Pertanto, su tali prestazioni, esclusa l’applicabilità dell’IVA del 10 per cento. In tali ipotesi, l’aliquota da applicare è quella ordinaria. Inoltre, atteso che le somme corrisposte dai condomini per i servizi sopra citati, non sono erogate in relazione a interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio, ma costituiscono il controvalore di ulteriori ed eventuali obbligazioni assunte dall’impresa che cura la manutenzione, l’Agenzia della entrate ha statuito che non devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto.

Link al testo alla risposta dell’Agenzia delle Entrate ad istanza di consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Aliquote IVA – Condominio – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore – Installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa (compreso il caso di appalto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche) – Interventi di modifica degli impianti finalizzati al miglioramento dell’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote (allargamento della cabina, inserimento di porte automatiche al posto di quelle manuali, miglioramento della precisione di fermata – Esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza richieste dagli enti incaricati dell’espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162 del 1999 – Canoni contrattuali per la disponibilità dell’impresa di manutenzione, a garantire l’intervento anche nelle ore festive o notturne – Chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle aliquote IVA e delle ritenute d’acconto sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore – N. 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 – DM 29/12/1999 – Art. 25-ter, del DPR 29/09/1973, n. 60

Per la qualificazione delle diverse categorie di lavori, vedi la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57/E (in “Finanza & Fisco” n. 10/98, pag. 1198)

Per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, vedi la circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E (in “Finanza & Fisco” n. 15/2000, pag. 2099). Riguardo alla disciplina dei beni di valore significativo individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999, vedi la circolare del 12 luglio 2018, n. 15/E (in “Finanza & Fisco” n. 15/2018, pag. 1102)

Sulle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore ai sensi dell’articolo 25-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vedi: la circolare del 7 febbraio 2007, n. 7/E, al paragrafo 3 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2007, pag. 202), dove è stato precisato che la disposizione normativa in questione “trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d’opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.




Prodotti editoriali elettronici. Il via libera Ue all’aliquota super agevolata del 4%

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 novembre 2018 è stata pubblicata la Direttiva UE del Consiglio 2018/1713 del 6 novembre 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere un trattamento uniforme per la fornitura di libri, giornali e periodici, a prescindere dal tipo di supporto. La direttiva consente agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni elettroniche quali e-book e quotidiani online la medesima aliquota IVA applicata ai loro equivalenti stampati, eliminando le disposizioni che escludevano le pubblicazioni elettroniche dal trattamento fiscale favorevole accordato alle pubblicazioni stampate tradizionali.

Tuttavia, è utile sottolineare che la legislazione italiana prevede che ai fini delle applicazione dell’aliquota IVA agevolata i giornali, libri e periodici, devono essere muniti di codice ISBN o ISSN. (Cfr. l’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 637, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – vedi anche, la circolare n. 20 del 18 maggio 2016, capitolo III, paragrafo 4, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 del 28 settembre 2017 e da ultimo la risposta ad interpello n. 69 del 1° marzo 2019, secondo la quale i citati codici ISBN o ISSN sono necessari, ma non sufficienti per l’applicazione dell’aliquota del 4%. In prodotto editoriale deve avere le caratteristiche proprie dei giornali, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.

Link al testo della Direttiva UE 2018/1713 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici Pubblicata Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 286 del 14 novembre 2018




Aliquota Iva applicabile alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande

In merito all’applicazione dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 occorre, ai fini del corretto inquadramento fiscale, distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.

La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie  assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni  di fare(cfr. ris. n. 103 del 2016).

Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

(Così, l’Agenzia delle entrate nel “Principio di diritto n. 9” del 22 febbraio 2019)

 

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 17 novembre 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde – Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande – Art. 20, comma 1, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Tabella A, parte III, n. 121) allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633»




IVA agevolata al 10% nell’ambito dei lavori di manutenzione: le modalità di fatturazione della prestazione nella quale è compresa la cessione di un bene significativo

Diffusi i chiarimenti in ordine alla disciplina dei c.d. “beni significativi” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”).

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 12 luglio 2018 con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Lavori di manutenzione – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – Ristrutturazioni edilizie – Disciplina dei beni significativi – Modalità di fatturazione dell’intervento agevolato (manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata) – Norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della L. 488/1999, dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 – DM 29/12/1999

Prassi precedente

Interventi di recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa: le Finanze chiariscono l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta

Circolare del Ministero delle Finanze n. 71 E del 7 aprile 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria) – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – DM 29/12/1999»

Dichiarazione 2000 Redditi ’99: il quesitario con le risposte ai dubbi sulle imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie

Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 E del 17 maggio 2000: «DICHIARAZIONE 2000, Redditi 1999 – Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie»

Novità fiscali 2016: le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016: «RISPOSTE AI QUESITI 2016 – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco” con il Sole 24-ore»




Sismabonus. Detrazione ed IVA al 10% anche per chi demolisce e ricostruisce la casa

I contribuenti possono fruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici (il cosiddetto “Sismabonus”) anche nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. È il principale chiarimento della risoluzione n. 34 del 27 aprile 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate spiega anche che, ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

 

Ok all’agevolazione in caso di ricostruzione

 

Con la risoluzione, l’Agenzia specifica che il “Sismabonus” può essere fruito anche da coloro che, possedendo o detenendo l’immobile in base a un titolo idoneo, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Tale intervento, infatti rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. In risposta all’interpello di tre comproprietari, inoltre, le Entrate chiariscono che questi soggetti possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno. Infine, la risoluzione afferma che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.

 

Il Sismabonus caso per caso

 

La legge di Bilancio per il 2017 ha modificato la detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3). La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La percentuale di detrazione sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% se l’intervento consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2018)

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 27 aprile 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF- IRES – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazioni fiscali per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche – Riconducibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche per le quali è possibile fruire della detrazione di imposta ex art. 16 del D.L. 63/2013Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013 per opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente – Possibilità – Condizioni – Gli interventi devono rientrate tra quelli di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380. (Testo Unico dell’Edilizia) – Conseguenze ai fini dell’applicazione (dell’aliquota IVA del 10%) prevista dal punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 1, commi 2 e 3, della L. 11/12/2016, n. 232




Bonus ristrutturazioni edilizie. È online la nuova Guida delle Entrate

È online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Dalle singole unità abitative alle parti condominiali, dai box auto agli immobili già ristrutturati, la Guida illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Da oggi è anche online il nuovo video sul canale YouTube dell’Agenzia con tutte le novità per usufruire dello sconto fiscale. La Guida, condivisa con le associazioni e gli enti che raccolgono gli operatori attivi nel settore immobiliare ed edilizio, tiene conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 a partire dalla proroga di un altro anno dello sconto elevato al 50% fino alla comunicazione all’Enea riguardo la tipologia degli interventi effettuati.

 

Bonus anche per il 2018 e invio dei dati all’Enea

 

Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di 96mila euro di spesa. La proroga è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali.

La Manovra per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del bonus, dovrà inviare all’Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all’Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione.

 

L’agevolazione per box e posti auto

 

La detrazione spetta anche per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

 

L’IVA ridotta

 

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile, inoltre, usufruire dell’aliquota ridotta in tema di imposta sul valore aggiunto; a seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

 

Le altre novità

 

Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.

È prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l’agevolazione per l’acquisto o l’assegnazione di immobili già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.

In tema di IVA agevolata sui beni che formano oggetto dei lavori la Legge di bilancio 2018 è intervenuta per individuare correttamente il loro valore quando, con l’intervento di recupero del patrimonio edilizio, vengono forniti anche componenti staccate dagli stessi beni (è il caso di tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso); la determinazione del valore va effettuata, in questi casi, in base all’autonomia funzionale delle “parti staccate” rispetto al manufatto principale.

Il vademecum è completato da apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2018)

 

Link alla la Guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento febbraio 2018




Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati al 4 per cento

Se muniti di codice ISBN o ISSN scontano l’aliquota IVA del 4 per cento

chiaveL’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 120/E del 28/09/2017 precisa che è applicabile l’aliquota Iva del 4 per cento agli abbonamenti a banche dati online, purché i prodotti editoriali digitalizzati siano in possesso del codice ISBN o ISSN e abbiano le caratteristiche distintive tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.

Si ricorda che con circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato l’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (c.d. legge di stabilità2015) come modificato dall’art. 1, comma 637, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2258), chiarendo che “ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 per cento, il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, per la cui individuazione si rinvia ai precedenti documenti di prassi della scrivente” (cfr. circolare n. 23/E del 2014 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2014, pag. 1487 e circolare n. 328 del 1997 — in “Finanza & Fisco” n. 1/98, pag. 49).

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 28 settembre 2017 con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Art. 1, comma 667, della legge 23/12/2014, n. 190, (c.d. legge di stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, DPR 26/10/1972, n. 633




Nuovo aggiornamento della guida al Bonus ristrutturazioni edilizie

Pubblicata la versione aggiornata della Guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

La guida, descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

 

 

Per saperne di più:

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Art. 1, che ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, conv., con mod., dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 – Art. 46-quater, che disciplina gli incentivi per l’acquisto di case antisismiche

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 4 aprile 2017 sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta




Prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali. Iva al 5% anche per prestazioni oggettivamente esenti di cui ai punti 18 e 21 dell’art. 10 del D.P.R. 633/72

Aliquota IVA al 5 per cento per le cooperative sociali, esenzione per le onlus e IVA ordinaria per le altre cooperative non sociali e non onlus. Sono queste le misure previste nei commi 960, 962 e 963 dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2302), per alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi e affrontate nella circolare n. 31 dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016. In sintesi, in base alla nuova disciplina, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter), sono, dunque, assoggettate:

– all’aliquota IVA del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi;

– al regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di ONLUS;

– all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ambito soggettivo di applicazione

La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. “A godere dell’aliquota ridotta sono le anzidette prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, in relazione alle quali viene esclusa la possibilità di optare per l’esenzione dall’IVA”. (Precisazione contenuta nel comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016).

In ordine ai destinatari delle prestazioni, si rileva che le categorie di soggetti indicate al n. 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, a cui fa riferimento il n. 1) della nuova parte II-bis della Tabella A dello stesso D.P.R., sono quelle «degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo».

Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio

La circolare illustra la decorrenza temporale delle nuove norme e l’applicabilità della vecchia disciplina. Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente. Ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente. Tra detti contratti – che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016 – sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette. Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può, invece, farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione, ecc., risultando, dunque, irrilevante agli effetti fiscali.