Nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. La nota di MinLavoro

A partire dal primo gennaio 2026, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 208, della Legge di bilancio 2026 è entrata in vigore una nuova modalità di calcolo dell’ISEE (cosiddetto “ISEE specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione”), che risulta più favorevole per le famiglie con figli o con abitazione di proprietà per l’accesso alle principali misure di inclusione sociale.

Il nuovo “ISEE specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione” si applica esclusivamente alle seguenti prestazioni:

  • Assegno di inclusione (ADI)
  • Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)
  • Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU)
  • Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione
  • Bonus nuovi nati.

Una delle principali novità riguarda l’innalzamento della soglia di esclusione dell’abitazione di proprietà (adibita a residenza) nel calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale, che sale a 91.500 euro. La soglia è ulteriormente aumentata a 120mila euro per i nuclei familiari che risiedono nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane. Inoltre, per ogni figlio convivente successivo al primo è previsto un incremento di 2.500 euro. Previsto anche un rafforzamento delle maggiorazioni relative alla scala di equivalenza per la presenza di figli nel nucleo familiare. In particolare è stata introdotta una maggiorazione specifica anche in caso di nucleo con 2 figli, accompagnata dal contestuale incremento delle altre maggiorazioni.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa di recente introduzione, con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, n. 3 del 2 marzo 2026, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” sono stati approvati il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

Con il Messaggio numero 799 del 6 marzo 2026, l’INPS ha riepilogato le principali modifiche e integrazioni. 




Approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE

L’Inps, con il messaggio n. 799 del 6 marzo 2026, informa che sono disponibili i nuovi modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e che ha aggiornato automaticamente le attestazioni ISEE delle dichiarazioni presentate nel 2026. L’adeguamento, disposto con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze n. 3 del 2 marzo 2026, recepisce le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

 

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Le novità riguardano in particolare l’introduzione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione che si applica a:

  • l’Assegno di inclusione,
  • il Supporto per la formazione e il lavoro,
  • l’Assegno unico e universale per i figli a carico,
  • il Bonus asilo nido,
  • il Bonus nuovi nati.

Con l’aggiornamento del modello DSU sono state inoltre adeguate le istruzioni di compilazione e aggiornati i riferimenti ai dati fiscali relativi all’anno d’imposta 2024. Tra le modifiche introdotte figura anche l’adeguamento delle sezioni dedicate ai nuclei familiari con figli ai fini delle maggiorazioni per il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

Per l’anno 2026, inoltre, non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali.

A seguito dell’approvazione dei nuovi modelli, l’INPS ha provveduto ad aggiornare automaticamente le attestazioni ISEE di tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026, integrandole con l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

Le attestazioni aggiornate sono consultabili attraverso i consueti servizi online dell’Istituto. (Così, Comunicato stampa Inps del 6 marzo 2026)

 

Link al testo del Messaggio Inps n. 799 del 6 marzo 2026, con oggetto: DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) – ISEE  (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) – Decreto dipartimentale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni di compilazione – Aggiornamento automatico dell’attestazione ISEE di tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 con l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione

Link al testo del decreto Dipartimentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 3 del 2 marzo 2026, di approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 

Link al Portale unico ISEE

(https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.Portale-unico-ISEE.html)

 

 




Validità DSU.  Le precisazioni  INPS sull’ISEE

L’Inps ricorda che le DSU finalizzate alla determinazione dell’ISEE presentate nel 2019 successivamente al 1° settembre, avranno validità dalla data di presentazione fino al 31 dicembre 2019. Per la loro elaborazione, saranno presi a riferimento i redditi percepiti nel 2017 e i patrimoni posseduti al 31 dicembre 2018.

Questo per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 101 del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita (D.L. 30/4/2019, convertito dalla L. 58 del 28/6/2019), che a sua volta aveva modificato la disciplina del D.Lgs. 147 del 15/09/2017.

Dal prossimo anno, le DSU avranno validità a partire dalla data di presentazione fino al 31 dicembre, mentre i redditi percepiti e i patrimoni posseduti presi a riferimento saranno quelli di 2 anni prima. Per il 2020, quindi, i redditi e i patrimoni di riferimento saranno quelli del 2018. (Così, comunicato stampa Inps del 12  settembre 2019)

 

Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali».
(in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019)

 


Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di ISEE

1. L’articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 4-sexies (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica). – 1. All’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all’inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell’ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”».